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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
16/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6800/2024 vertente
DA
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], nata a
[...] Parte_3
SA CE (CE) il 19/01/1967, nato a [...] Parte_4
il 05/10/1968, nata a [...] il [...] e Parte_5
nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi Parte_6
legittimi di nata a [...] l'[...] e deceduta in Persona_1
corso di causa in data 07.08.2022, rappresentati e difesi dall'avv. DEL NOCE GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo verbale ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità CP_1
di accompagnamento maturati in favore del dante causa e non corrisposti per il periodo decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda amministrativa (08/02/22) e fino al decesso del de cuius (07/08/22), sulla base del decreto di omologa del 22/05/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord
e notificato all' in data 25/05/2023. CP_1
Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito e ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, stante la mancata rituale notifica del modello ap23 previsto nel caso degli eredi.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.17.2025 con la trattazione scritta, la causa
è stata decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è fondata.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento in favore del de cuius e di avere notificato tale decreto all' CP_1
(v. documentazione in atti); hanno dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici i ricorrenti hanno prodotto l'autocertificazione da cui emerge che il dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. L' al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione CP_1
né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1
provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato
e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' CP_1
mediante accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze.
In ogni caso, i ricorrenti hanno provato di aver notificato all' i modelli ap70 e ap23 CP_1
in data 17/01/2024 unitamente alla notifica del decreto di omologa, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_1
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' CP_1
la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
corrisposti di indennità di accompagnamento in favore dei ricorrenti pro quota dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda amministrativa (08/02/22) e fino al decesso del de cuius (07/08/22), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ove non vi abbia già provveduto, CP_1
al pagamento in favore dei ricorrenti pro quota dei ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.3.2022 al 7.8.2022, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Aversa, 17/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
16/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6800/2024 vertente
DA
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...], nata a
[...] Parte_3
SA CE (CE) il 19/01/1967, nato a [...] Parte_4
il 05/10/1968, nata a [...] il [...] e Parte_5
nata a [...] il [...], tutti nella qualità di eredi Parte_6
legittimi di nata a [...] l'[...] e deceduta in Persona_1
corso di causa in data 07.08.2022, rappresentati e difesi dall'avv. DEL NOCE GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo verbale ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe chiedevano la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità CP_1
di accompagnamento maturati in favore del dante causa e non corrisposti per il periodo decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda amministrativa (08/02/22) e fino al decesso del de cuius (07/08/22), sulla base del decreto di omologa del 22/05/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord
e notificato all' in data 25/05/2023. CP_1
Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito e ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, stante la mancata rituale notifica del modello ap23 previsto nel caso degli eredi.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 16.17.2025 con la trattazione scritta, la causa
è stata decisa sulle note di trattazione di parte, con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è fondata.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento in favore del de cuius e di avere notificato tale decreto all' CP_1
(v. documentazione in atti); hanno dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici i ricorrenti hanno prodotto l'autocertificazione da cui emerge che il dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr
445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. L' al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione CP_1
né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1
provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato
e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' CP_1
mediante accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze.
In ogni caso, i ricorrenti hanno provato di aver notificato all' i modelli ap70 e ap23 CP_1
in data 17/01/2024 unitamente alla notifica del decreto di omologa, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_1
Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' CP_1
la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento dei ratei maturati e non CP_1
corrisposti di indennità di accompagnamento in favore dei ricorrenti pro quota dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda amministrativa (08/02/22) e fino al decesso del de cuius (07/08/22), oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ove non vi abbia già provveduto, CP_1
al pagamento in favore dei ricorrenti pro quota dei ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.3.2022 al 7.8.2022, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, CP_1
oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Aversa, 17/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna