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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Laura Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.2024 e notificata in data 21.10.2024
da
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Parte_1 P.IVA_1
Frenguelli (C.F. ) e dal Prof. Gian Luca Greco (C.F. C.F._1
), presso il cui studio, in Milano, Foro Buonaparte n. 12, è C.F._2 elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti, dall'avv. Alfonso Pilato (C.F. ), presso la cui C.F._3 posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata
- appellata -
Oggetto: Factoring – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9042/2024 pubblicata il 17.10.2024.
Conclusioni:
pagina 1 di 13 Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9042/2024 pubblicata il 17.10.2024 rep. 8264/2024 del 17.10.2024 (resa a definizione del giudizio RG n. 1308/2022) e per l'effetto:1) in via preliminare sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. giusto quanto dedotto in narrativa al riguardo;
2) Nel merito accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte nei confronti di e, comunque, accertare e dichiarare che la Controparte_1 società attrice è stata soddisfatta integralmente di ogni pretesa creditoria nei confronti della deducente conseguentemente assolvendo quest'ultima dalle pretese avversarie tutte e dichiarando che nulla è dovuto da ad per l'effetto Pt_1 Controparte_1 condannare alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 156.481,22, oltre interessi come per legge, versato in favore della controparte (con riserva di ripetizione) in esecuzione della sentenza appellata;
3) In via subordinata e salvo gravame, accertato e dichiarato che la decadenza dai benefici di cui al Fondo Salva Opere è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della Società Attrice, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € 139.371,73 e, operata la compensazione del Pt_1 predetto credito con quello rivendicato dall'Attrice, condannare al Controparte_1 pagamento della differenza in favore di Il tutto con interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto dedotto in narrativa al riguardo, conseguentemente Controparte_1 assolvendo dalle pretese avversarie tutte e dichiarando che nulla dalla stessa è dovuto Pt_1 alla società attrice;
5) in via riconvenzionale accertato e dichiarato, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che ha già incassato, a fronte dell'importo anticipato a Controparte_1 di € 201.448,34, somme e titoli per almeno € 307.278,51, condannare la stessa Attrice Pt_1 alla restituzione dell'importo di € 105.835,67 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In via istruttoria si reiterano le istanze già formulate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ripropongono:
I) si chiede disporsi CTU contabile volta a quantificare gli interessi passivi maturati a carico di in ragione dell'accordo di dilazione di pagamento del 20.06.2019 sino alla data del Pt_1
9.11.2021 (data in cui è stato effettuato il bonifico a saldo come da documento all. sub 20 all'allegato E cit.) tenuto conto della progressiva riduzione del debito conseguente ai pagamenti rateali effettuati da ome risultanti dal prospetto all. sub 21 al detto allegato Pt_1
E cit., oltre che dai bonifici e dagli estratti conto allegato sun 23 all'allegato E cit.; II) Si chiede inoltre emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_1 nonché del Concordato Preventivo di Astaldi s.p.a. avente ad oggetto la seguente
[...] documentazione: 1) relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari Giudiziali di Astaldi s.p.a. in concordato;
2) comunicazione con la quale ha significato al Concordato Controparte_1
Astaldi il dossier titoli per l'attribuzione, a titolo di datio in solutum, degli Strumenti Finanziari pagina 2 di 13 Partecipativi e delle Azioni emesse dal Concordato stesso;
3) Pec inviata dal
[...] al MIT in data 21.12.2020 citata nel provvedimento di detto Ministero prot. 1752 CP_2 del 18.02.2021 (all. sub 11 al fascicolo di primo grado di parte convenuta) con l'elenco dei soggetti che hanno accettato il “ allegato alla stessa PEC;
comunque, con vittoria Parte_2 di spese e competenze di difesa, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
in via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio RG 24815/2022 pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e il ha petitum e causa Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 petendi diversi rispetto a quelli relativi al presente procedimento;
nel merito: rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.12024 ed emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 1308/2022; nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, ritenendo e dichiarando che con sede legale in Foligno (PG), Località Moano, Parte_1
Frazione S. Eraclio, in persona del legale rappresentante, è tenuta al rimborso dei corrispettivi ricevuti a fronte dei crediti ceduti rimasti insoluti oltre agli interessi moratori convenzionali e, per l'effetto, confermare la condanna in primo grado di pagamento in favore del Factor della propria esposizione debitoria derivante dal contratto di factoring e pari ad € 107.349,89, oltre interessi di mora contrattuali maggiorati di 3 punti percentuali
dall'01.01.2022 al saldo o, in ogni caso, al maggiore o minore importo che dovesse essere ritenuto dovuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio e con ogni più ampia riserva.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, (in seguito anche solo Controparte_1 Parte
conveniva innanzi al Tribunale di Milano la società (di seguito anche solo Parte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 107.349,89, oltre interessi al Pt_1 tasso di mora convenzionale dal 1° gennaio 2022 al saldo, quale esposizione residua derivante dalle anticipazioni erogate nel contesto di un rapporto di factoring finanziario pro solvendo, stipulato il 23.10.2015.
Parte Al riguardo assumeva che il detto contratto di cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo era regolato, oltre che dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni della legge n. 52/1991. In particolare, precisava che l'art. 3 del contratto prevede che arantisca la Pt_1 Parte solvenza del debitore ceduto in quanto non aveva rinunziato a detta garanzia. Aggiungeva Parte che, nell'ambito di detto rapporto, la aveva ceduto alla il credito dalla stessa vantato Pt_1 nei confronti della Astaldi S.p.A. per un importo complessivo di € 245.207,40, ottenendo un'anticipazione di € 201.443,84. In seguito al mancato pagamento da parte della società
pagina 3 di 13 Astaldi, e all'inadempimento della le parti, in data 3.7.2019, avevano raggiunto un Pt_1 accordo in virtù del quale la società riconosciutasi debitrice della somma di € Pt_1
201.443,84, si obbligava a estinguere il debito con un piano di rientro quinquennale a un tasso di interesse agevolato (1,50% + media mensile euribor a tre mesi).
Riferiva, poi, che:
a) in data 9.1.2020 aveva precisato l'ammontare del proprio credito al concordato di
Astaldi spa e il 24.1.2020, unitamente alla cedente aveva presentato istanza di Pt_1 accesso al Fondo Salva Opere, medio tempore istituito con legge n. 58/2019
b) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) accoglieva l'istanza per un importo complessivo di € 179.959,76, pari al 70% dell'importo dei crediti oggetto di cessione, e provvedeva al pagamento del primo piano di riparto per € 48.814,67, computato in detrazione sull'esposizione debitoria di Pt_1
c) che il MIT, in seguito all'omologa del Tribunale di Roma del concordato preventivo proposto da Astaldi che prevedeva il soddisfacimento dei crediti vantati da creditori chirografari attraverso la datio in solutum di titoli, ritenendo che fosse venuto meno il Parte requisito per l'ammissione al Fondo, richiedeva all' la restituzione della somma di
€48.814,67;
Parte d) che comunicava alla la richiesta del MIT, ma la cedente, che aveva già Pt_1 sospeso i pagamenti, provvedeva al pagamento soltanto della somma di € 5.016,31, assumendo che era “a saldo e stralcio” della propria esposizione debitoria, a fronte Parte della maggiore somma richiesta da
Tanto premesso, la società cessionaria, deducendo il proprio diritto al pagamento della maggiore somma di € 107.349,89, oltre interessi, in forza del riconoscimento del debito Parte manifestato da nell'accordo del 3.7.2019 e in virtù dell'esonero della previsto Pt_1 dall'art. 8 del contratto, dall'osservanza del secondo comma dell'art. 1267 c.c., concludeva per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda Pt_1 per l'omesso svolgimento della procedura di mediazione e, gradatamente, invocando la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio Parte promosso dalla innanzi al Tribunale di Roma, per contestare la revoca dell'ammissione al fondo da parte del MIT.
Nel merito la società ha contestato la domanda, deducendo che controparte avrebbe Pt_1 riferito in modo parziale i fatti successivi alla stipula del contratto di cessione dei crediti e al mancato pagamento di quanto dovuto dalla debitrice cedente.
Al riguardo, ha eccepito, innanzitutto, che la decadenza dai benefici del Fondo, per avere il MIT ritenuto che il credito fosse stato soddisfatto dalla procedura concordataria della società Astaldi Parte con l'attribuzione di azioni e titoli, era imputabile esclusivamente alla condotta della che aveva accettato, nonostante il contrario avviso di la proposta concordataria. Pt_1
pagina 4 di 13 In virtù di siffatte considerazioni, la veva versato a saldo la minor somma di € 5.061,31, Pt_1 in conseguenza della differenza tra l'importo originario di € 201.443,84 e le somme delle rate pagate in € 67.072,11, nonché l'importo di € 139.371,73 concesso dal Fondo Salva Opere, e ha Parte conclusivamente richiesto dichiararsi che la società era stata integralmente soddisfatta di ogni sua pretesa creditoria.
Parte In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di € Parte 139.371,73, concessa dal fondo salva opere, in conseguenza dell'imputabilità alla sola della decadenza da detti benefici e, in subordine, la condanna della stessa alla restituzione della Parte somma di € 105.835,67, incassata da in più rispetto all'anticipazione di € 201.443,84.
In via istruttoria ha chiesto disporsi C.T.U. contabile per la quantificazione degli interessi maturati a carico di in considerazione della progressiva riduzione del debito conseguente Pt_1 ai pagamenti rateali effettuati, nonché provvedimento ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione, Parte ei confronti di della relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari giudiziali di Astaldi, della Parte comunicazione Pec della al concordato Astaldi con la quale detta società accettava la datio in solutum dei titoli, nonché della pec inviata dal concordato Astaldi spa al MIT in data 27.12.2020.
Il Tribunale, con ordinanza del 6.5.2022, ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, sul rilievo che il riferimento ai contratti “bancari e finanziari” non è estensibile alla diversa ipotesi del contratto di factoring;
ha inoltre rigettato la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., non ravvisandone i presupposti, trattandosi di giudizio vertente tra altre parti e, peraltro, allo stato dei documenti prodotti, su questione estranea al fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede. Ha, poi, assegnato i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e, sulle conclusioni rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.2024, ha accolto la domanda e ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 107.349,89, oltre interessi di mora contrattuali maggiorati di tre punti percentuali dal primo gennaio 2022 al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
A sostegno della decisione, il primo Giudice, ha così delineato i fatti non contestati tra le parti:
A) la stipula in data 23.10.2015 di un contratto di factoring pro solvendo in virtù del quale Parte a ceduto a il credito portato da fatture emesse nei confronti della società ASTALDI Pt_1
S.p.A. per un importo complessivo di € 245.207,40 ottenendo un'anticipazione di € 201.443,84;
B) l'accordo intercorso in data 3.7.2019 in virtù del quale le parti, una volta riconosciuto dalla Parte società l debito di € 201.443,84 nei confronti di si accordavano per una dilazione Pt_1 nel pagamento e nel tasso di interessi;
pagina 5 di 13 Parte C) la precisazione del proprio credito in € 245.207,40 da parte di in data 9.1.2020 nell'ambito della procedura di concordato preventivo proposta da Astaldi S.p.A.;
D) la presentazione, da parte di di istanze di accesso al Fondo Salva Opere con Pt_5 Pt_1 Parte la conseguente ammissione da parte del MIT e l'erogazione in favore di del primo riparto in € 48.814,67;
E) la richiesta di restituzione da parte del MIT, in data 18.2.2021, di quanto versato, poiché, per effetto dell'omologa del concordato che prevedeva per i creditori chirografari il soddisfacimento delle pretese con attribuzione di strumenti finanziari e azioni, il CP_3 assumeva essere venuti meno i presupposti per l'accesso al Fondo;
Parte F) l'intimazione rivolta dalla società in data 3.11.2021, alla er il pagamento della Pt_1 somma di € 112.076,66 oltre interessi e la corresponsione da parte di quest'ultima soltanto della somma di € 5.016,31 a “saldo e stralcio”.
Parte In virtù di siffatte circostanze, ritenute pacifiche, il Tribunale ha desunto che aveva documentalmente provato il proprio credito con la produzione appunto dei documenti sopra indicati, nonché degli estratti conto al 31.12.2021 dai quali emergeva che l'attrice aveva detratto sia gli importi versati da sia quanto ricevuto dal , sebbene oggetto di domanda Pt_1 CP_3 di restituzione, sia, infine, il pagamento del 9.11.2021 della somma di € 5.016,31.
Tutto quanto premesso, il Tribunale ha ritenuto, poi, infondate le eccezioni e le domande formulate da Pt_1
Parte Innanzitutto, il Tribunale ha rilevato che il giudizio pendente tra e MIT aveva ad oggetto una questione estranea al fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede;
conseguentemente, l'argomento, secondo cui la revoca dei benefici del Fondo Salva Opere, originariamente Parte riconosciuti, sarebbe stata conseguenza della condotta colposa della in disparte i profili di infondatezza, non era destinato ad esplicare alcun concreto rilievo.
Parte
Analogamente, non era configurabile una responsabilità della per non avere agito diligentemente nei confronti della società Astaldi, atteso che l'attrice aveva correttamente precisato il proprio credito nella procedura di concordato, attivata dalla Astaldi, e che, d'altro canto, non vi era possibilità di contestare la proposta concordataria di soddisfare i creditori chirografari con l'attribuzione di azioni Astaldi e di strumenti finanziari.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 19.11.2024,ha proposto appello ed Parte_1 impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale, confermando l'ordinanza istruttoria, aveva ribadito l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., Parte nonché nel merito, quello relativo alla configurabilità di una responsabilità di per non avere agito diligentemente nei confronti della debitrice cedente.
Ciò posto, a sostegno del gravame deduce l'appellante l'errata valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite, violazione degli artt. 112, 155 e 295 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, nonché omessa pronunzia e difetto di motivazione.
pagina 6 di 13 La denuncia, in primo luogo, un'errata interpretazione dei fatti di causa, operata dal Pt_1
Tribunale e compiuta senza tener conto della prova documentale raccolta e delle deduzioni della società cedente.
In proposito, deduce che il Tribunale, alla stregua della prova documentale raccolta, non aveva considerato che la revoca da parte del MIT dei benefici del Fondo Salva Opere e la richiesta di restituzione di quanto versato con il primo piano di riparto, non era conseguenza dell'omologa Parte del Concordato Astaldi, bensì era stata determinata dall'accettazione da parte di dei titoli la cui dazione era prevista dal concordato per la soddisfazione dei creditori chirografari.
L'appellante argomenta che il concordato Astaldi, con pec del 25.09.2020, informava i creditori Parte
– e quindi sia la che essa che il pagamento dei crediti ammessi sarebbe avvenuto Pt_1 attraverso l'attribuzione di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi. Chiedeva, pertanto, ai creditori di comunicare i dati identificativi del conto su cui effettuare gli accrediti, precisando che, in mancanza di siffatta comunicazione, i titoli sarebbero stati versati su un conto di deposito aperto presso a nome di Astaldi, per essere Parte_2 poi trasferiti sul conto titoli del creditore, in seguito alla comunicazione di costui del proprio conto titoli.
Al riguardo, l'appellante precisa che è depositata in atti la pec con la quale ella ebbe a Parte comunicare alla che non avrebbe fornito al concordato Astaldi i dati del proprio conto titoli.
Parte Al contrario, aveva fatto valere le proprie pretese nell'ambito del concordato, accettando la dazione degli strumenti finanziari, prevista per la soddisfazione dei creditori chirografari. Parte Secondo la prospettazione di dunque, la avrebbe accettato la dazione degli Pt_1 strumenti finanziari da parte del concordato Astaldi in epoca successiva all'ammissione di Parte e al Fondo Salva Opere e all'erogazione della prima tranche dell'importo di € Pt_1
48.814,67 e, pertanto, in epoca successiva alla surroga ex lege del MIT, secondo quanto previsto dal D.L. 34/2019. L'accettazione dei titoli, ad avviso dell'appellante, aveva pertanto determinato l'effetto estintivo della sua obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1197 c.c.
Parte Inoltre, aggiunge l'appellante, che il comportamento tenuto da contrario ai principi di buona fede e correttezza, configurava un'ipotesi di responsabilità contrattuale in quanto, avendo Parte fatto valere la le sue pretese nell'ambito della procedura concordataria, così pregiudicando gli interessi di essa appellante, provocandole la perdita dei benefici dal Fondo Salva Opere nella misura del 70% del suo debito, ossia di € 139.216,61.
Sul punto, ad avviso di la conferma di tale assunto è costituita dalla circostanza che il Pt_1
MIT aveva approvato, con decreto direttoriale del 20.5.2021, il secondo piano di riparto del Fondo in favore dei creditori che non avevano fornito al concordato Astaldi il proprio conto titoli.
Argomenta, ancora, l'appellante che il comportamento negligente, mantenuto dalla cessionaria, avrebbe determinato la conseguente perdita dalla garanzia a carico di essa cedente, prevista dal secondo comma dell'art. 1267 c.c. : una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta di Parte e la mancata realizzazione del credito nei confronti del Fondo, incombeva sulla società pagina 7 di 13 cessionaria, che intendeva evitare la decadenza della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 1267 c.c., fornire la prova della sua diligenza nell'adozione di iniziative nei confronti della Parte debitrice società Astaldi S.p.A. Viceversa, come innanzi detto, la non aveva dimostrato le iniziative adottate contro il debitore, bensì, con il suo comportamento, aveva dato prova della sua negligente condotta.
L'appellante, poi, impugna anche il capo della sentenza con il quale il Tribunale, confermando l'ordinanza istruttoria, aveva ribadito che non ricorrevano i presupposti per la sospensione ex Parte art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione della causa vertente tra l' e il MIT pendente innanzi al Tribunale di Roma. Sul punto, anche sulla scorta delle argomentazioni Parte sopra enunciate concernenti l'esclusione della dai benefici del fondo Salva Opere, osserva in primo luogo che il Tribunale, con la sentenza, aveva confermato pedissequamente il Parte provvedimento istruttorio, nonostante nel corso del giudizio la stessa avesse depositato, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'atto con cui conveniva il innanzi al CP_3
Tribunale di Roma, impugnando il provvedimento con il quale il MIT aveva chiesto la restituzione della somma erogata con il primo piano di riparto, e chiedendo al Tribunale di dichiarare l'infondatezza della richiesta restitutoria avanzata dal MIT.
La inoltre, eccepisce che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame l'intero thema Pt_1 decidendum e, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. Al riguardo, il diritto azionato dalla società di factoring, secondo l'assunto dell'appellante, trova il proprio fondamento nell'art. 4 della legge n. 52/1991 che disciplina appunto la garanzia della cedente in ordine alla solvenza della società debitrice. Pt_1
Parte Conseguentemente, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudizio promosso da innanzi al Tribunale di Roma verte(va) su questioni tutt'altro che estranee rispetto a quelle oggetto del presente giudizio: considerato infatti che aveva presentato, unitamente alla Pt_1 società di factoring, istanza congiunta per l'accesso ai benefici del Fondo in relazione ai crediti Parte Parte ceduti da essa a se il Tribunale di Roma dovesse accogliere la domanda dell' Pt_1
l'ammontare del debito di (che peraltro assume di aver provveduto al pagamento delle Pt_1 somme liquidate dal Tribunale), dovrebbe essere ridotto delle somme liquidate in ragione dell'ammissione al Fondo Salva Opere.
Infine, la società censura la sentenza impugnata nella determinazione del tasso di interessi Pt_1 da applicare, calcolato nella misura del 4,150% annuo. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, con l'accordo del 20 giugno 2019, le parti avevano pattuito interessi nella misura pari all'1,50% oltre media mensile Euribor a tre mesi.
Parte Conclusivamente, l'appellante sostiene che la sarebbe stata integralmente soddisfatta in seguito all'accettazione della prestazione del concordato Astaldi in luogo dell'adempimento Parte con conseguente rigetto delle domande di
In ogni caso e sotto altro profilo, l'appellante sostiene di dover andare assolta dalla domanda Parte proposta dall' dal momento che detta società aveva perduto la garanzia previste in suo favore dell'art. 1267, II comma c.c. e, per fatto suo proprio dovuto mancanza di diligenza.
pagina 8 di 13 Gradatamente, insiste per l'accoglimento: A) della subordinata domanda riconvenzionale di Parte risarcimento danni per effetto della decadenza, per colpa della dai benefici del Fondo Parte Salva Opere, operando la compensazione di detto credito con quello vantato dalla condannando la società appellata al pagamento della differenza;
ovvero B) dell'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna della società appellata alla restituzione dell'importo di
€ 105.835,67, quale differenza tra le somme già incassate dalla per un ammontare di € Pt_1
307.278,51 e l'importo di € 201.448,34 ricevuto come anticipazione, o di quella minore o maggiore somma da accertarsi in seguito alla richiesta consulenza tecnica contabile.
L'appellante, infine, insiste per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione Parte della causa pendente innanzi al Tribunale di Roma tra l'appellata e il MIT, nonché, in via istruttoria, per l'ammissione della C.T.U. contabile e per l'adozione dell'ordinanza ex art. 210 Parte c.p.c. nei confronti della mezzi istruttori già richiesti in primo grado.
Parte Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo, in rito, il rigetto dell'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Parte A confutazione delle avverse difese, deduce che la in seguito al suo inadempimento, Pt_1 con l'accordo del 3.7.2019 riconobbe il proprio debito e ottenne un piano di rientro a condizioni economiche di maggior favore. Aggiunge che la richiamata scrittura, per pacifica ammissione delle parti in causa, non costituiva novazione dell'originaria obbligazione e consentiva alla società di factor di richiedere il pagamento dell'intero, in caso di mancato pagamento di una sola rata.
Parte Pertanto, essendo venuta meno la agli obblighi assunti la in data 3.11.2021 le aveva Pt_1 intimato il pagamento della residua somma di € 112.076,66, ricevendo dalla soltanto Pt_1
l'importo di € 5.016,31 “a saldo e stralcio” della posizione debitoria e, conseguentemente, una volta contabilizzato e annotato negli estratti conto l'incasso dell'acconto di € 48.814,67, Parte ricevuto dal Fondo Salva Opere, aveva intimato a il pagamento della residua somma Pt_1 di € 107.349,89.
Precisa, poi, l'appellata che l'operazione di storno della somma di € 14.284,95, eseguita nel gennaio 2020, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro del luglio del 2019, si riferiva a interessi maturati precedentemente all'accordo e calcolati, quindi, secondo quanto previsto dal contratto, tenuto conto che la scrittura del luglio 2019 non costituiva novazione Parte dell'originaria obbligazione. Deduce l'appellata che l'applicazione del tasso di favore dell'1,50%, oltre media euribor a tre mesi, non incideva sulle condizioni contrattuali vigenti in epoca precedente.
Conclude, infine, per l'infondatezza della difesa di controparte, secondo la quale la posizione debitoria assunta dalla con l'accordo del luglio 2019 si sarebbe estinta per effetto Pt_1 Parte dell'accettazione da parte di dei titoli offerti dal concordato Astaldi a soddisfacimento dei Parte creditori chirografari ed il MIT, con la comunicazione all' della perdita dei benefici del Fondo Salva Opere, quale effetto dell'accettazione dei titoli offerto dal concordato Astaldi, avrebbe causato un danno alla cedente nonché avrebbe fatto perdere alla cessionaria Pt_1
pagina 9 di 13 società di factoring il beneficio della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 1267 c.c., in conseguenza del suo comportamento negligente.
Parte A confutazione degli argomenti di controparte, l'appellata afferma, innanzitutto, di non avere prestato il consenso all'accettazione di una datio in solutum, e assume, poi, di avere contrattualmente (art. 8), nel caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, facoltà di agire, per il recupero di quanto dovuto, sia nei confronti della cedente, che della debitrice nonché facoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa opportuna a tal fine. Assume, inoltre, che la decadenza dal beneficio del Fondo Salva Opere operata dal MIT è illegittima ed è oggetto del Parte contenzioso promosso dall' innanzi al Tribunale di Roma, per contrastare le tesi ministeriali.
In ogni caso, l'appellata aggiunge che la revoca del provvedimento di ammissione al Fondo Salva Opere non ha alcuna incidenza nel rapporto tra le parti del presente giudizio in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, non è configurabile “una responsabilità del factor per non avere diligentemente agito nei confronti della debitrice cedente […]”, considerato che Parte l'attribuzione dei titoli ai creditori è un mero effetto obbligatorio del concordato e la non aveva alcuna facoltà di manifestare accettazione o rifiuto avverso la proposta concordataria, peraltro a conoscenza della parte.
Parte In argomento, inoltre, la assume che la sua eventuale condotta negligente non avrebbe in ogni caso determinato la perdita della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., considerato che dirimente era il contenuto dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, che prevede l'esonero del factor “[…] dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c.
[…]”, con la conseguenza che restava in ogni caso ferma la garanzia della società cedente Pt_1 in ordine alla solvenza del debitore, anche in presenza di comportamenti negligenti della cessionaria.
Parte Alla stregua di siffatte considerazioni la deduce anche che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., atteso che l'obbligo di pagamento della Pt_1
Parte nei confronti dell' ha petitum e causa petendi assolutamente diversi rispetto a quelli delle
Parte azioni promosse dall' nei confronti del . D'altronde, ad avviso della società CP_3 appellata, nel rapporto di factoring pro solvendo, il pagamento effettuato dal debitore ceduto riduce l'esposizione del cedente nei confronti del cessionario. Pertanto, all'esito favorevole del
Parte giudizio, promosso dall' nei confronti del MIT per contestare l'illegittimità della revoca del provvedimento di ammissione al Fondo Salva Opere, gli eventuali pagamenti effettuati in favore della società di factoring andranno a beneficio della cedente dal momento che Pt_1 ridurranno la sua esposizione debitoria nei confronti della società cessionaria.
Alla stregua delle esposte considerazioni rassegna le conclusioni riportate in epigrafe.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 16.9.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio.
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
pagina 10 di 13 L'appello proposto da è infondato e, come tale, va integralmente disatteso. Parte_1
Ciò per i seguenti motivi:
1. quanto alla reiterata richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, va osservato, in linea con quanto già ritenuto dal Tribunale nella sentenza di primo grado, che tra il Parte presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e il MIT non sussiste un rapporto di stretta pregiudizialità: gli stessi pendono tra parti diverse e l'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma può soltanto in via del tutto ipotetica esplicare un rilievo marginale nei rapporti tra le parti della presente causa;
2. quanto alla ricostruzione dei fatti di causa: la stessa non risulta attinta da uno specifico motivo di appello, vertendo le doglianze di esclusivamente sull'errata Pt_1 interpretazione dei medesimi. Sostiene, infatti, l'appellante che il Tribunale, alla stregua della prova documentale raccolta, non aveva considerato che la revoca da parte del MIT dei benefici del Fondo Salva Opere e la richiesta di restituzione di quanto versato con il primo piano di riparto, non era conseguenza dell'omologa del Concordato Astaldi, bensì Parte era stata determinata dal comportamento negligente di consistito nell'accettazione da parte della medesima dei titoli, la cui dazione era prevista dal concordato per la soddisfazione dei creditori chirografari. Non vi è peraltro prova idonea dell'assunto atteso che ciò che qui rileva è che a, a fronte dell'argomentazione difensiva sviluppata Cont da , secondo la quale non è configurabile alcuna condotta negligente a proprio carico ed in ogni caso la stessa, se comprovata, non avrebbe determinato la perdita della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., a mente dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, previdente l'esonero del factor “[…] dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c. […]”, con la conseguenza che restava comunque ferma la garanzia della società cedente in ordine alla solvenza del debitore, anche Pt_1 Parte in presenza di comportamenti negligenti della cessionaria. Pertanto, ha agito nei confronti di n piena conformità agli accordi contrattuali, non novati, in virtù della Pt_1 mancanza di un'espressa previsione in tal senso, dalla scrittura intercorsa tra le parti in data
3.7.2019 in virtù del quale le parti, una volta riconosciuto dalla società Pt_1 Pt_1 Parte il debito di € 201.443,84 nei confronti di aveva semplicemente ottenuto una dilazione di pagamento del capitale con tasso di interessi (se rispettata la scrittura) di favore;
Parte
3. pertanto, essendosi resa inadempiente agli obblighi assunti la in data Pt_1
3.11.2021 quest'ultima le aveva intimato il pagamento della residua somma di € 112.076,66, ricevendo dalla soltanto l'importo di € 5.016,31 “a saldo e stralcio” Pt_1 della posizione debitoria e, conseguentemente, una volta contabilizzato e annotato negli estratti conto l'incasso dell'acconto di € 48.814,67, ricevuto dal Fondo Salva Opere, Parte aveva intimato a il pagamento della residua somma di € 107.349,89. Da qui Pt_1
l'odierno giudizio;
Parte
4. non è poi controverso che, nel calcolare il residuo dovuto a carico di abbia Pt_1 conteggiato tute le somme incassate, ivi compresi sia quanto ricevuto dal , CP_3 sebbene oggetto di domanda di restituzione, sia, infine, la somma di € 5.016,31 pagina 11 di 13 corrisposta da il 9.11.2021 vertendosi nella presente sede soltanto in tema di Pt_1 pagamento del residuo dovuto a saldo;
5. quanto all'ammontare degli interessi, la società censura la sentenza impugnata Pt_1 nella determinazione del tasso di interessi da applicare, calcolato nella misura del 4,150% annuo. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, con l'accordo del 20 giugno 2019, le parti avevano pattuito interessi nella misura pari Parte all'1,50% oltre media mensile Euribor a tre mesi. Il motivo è infondato: ha infatti chiarito, con argomentazione non smentita da risultanze di diversa e/o contraria natura, che l'operazione di storno della somma di € 14.284,95, eseguita nel gennaio 2020, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro del luglio del 2019, si riferiva a interessi maturati precedentemente all'accordo e calcolati, quindi, secondo quanto previsto dal contratto, tenuto conto che la scrittura del luglio 2019 non costituiva novazione dell'originaria obbligazione;
6. quanto alla mancata ammissione delle prove dedotte da non può che condividersi Pt_1 il buon ritenere del Tribunale che, a fronte della corretta e puntuale ricostruzione delle vicende contrattuali intercorse tra le parti, ha escluso la rilevanza ai fini del decidere di tutti i mezzi probatori dedotti e qui richiamati dall'appellante.
Ne consegue dunque il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue, fatta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado a favore della controparte.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali, tenuto conto del valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi, per causa di media complessità, previsti per le fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva e di trattazione).
Da ultimo, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Milano n. 9042/2024 pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge;
pagina 12 di 13 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Laura Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 19.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.2024 e notificata in data 21.10.2024
da
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Parte_1 P.IVA_1
Frenguelli (C.F. ) e dal Prof. Gian Luca Greco (C.F. C.F._1
), presso il cui studio, in Milano, Foro Buonaparte n. 12, è C.F._2 elettivamente domiciliata
- appellante -
Contro
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 come da procura in atti, dall'avv. Alfonso Pilato (C.F. ), presso la cui C.F._3 posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata
- appellata -
Oggetto: Factoring – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.9042/2024 pubblicata il 17.10.2024.
Conclusioni:
pagina 1 di 13 Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9042/2024 pubblicata il 17.10.2024 rep. 8264/2024 del 17.10.2024 (resa a definizione del giudizio RG n. 1308/2022) e per l'effetto:1) in via preliminare sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. giusto quanto dedotto in narrativa al riguardo;
2) Nel merito accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'adempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 assunte nei confronti di e, comunque, accertare e dichiarare che la Controparte_1 società attrice è stata soddisfatta integralmente di ogni pretesa creditoria nei confronti della deducente conseguentemente assolvendo quest'ultima dalle pretese avversarie tutte e dichiarando che nulla è dovuto da ad per l'effetto Pt_1 Controparte_1 condannare alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 156.481,22, oltre interessi come per legge, versato in favore della controparte (con riserva di ripetizione) in esecuzione della sentenza appellata;
3) In via subordinata e salvo gravame, accertato e dichiarato che la decadenza dai benefici di cui al Fondo Salva Opere è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della Società Attrice, condannare la medesima, per l'effetto, al risarcimento in favore di della somma di € 139.371,73 e, operata la compensazione del Pt_1 predetto credito con quello rivendicato dall'Attrice, condannare al Controparte_1 pagamento della differenza in favore di Il tutto con interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dovuto al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare l'intervenuta perdita del beneficio di cui all'art. 1267 secondo comma c.c. da parte di giusto quanto dedotto in narrativa al riguardo, conseguentemente Controparte_1 assolvendo dalle pretese avversarie tutte e dichiarando che nulla dalla stessa è dovuto Pt_1 alla società attrice;
5) in via riconvenzionale accertato e dichiarato, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che ha già incassato, a fronte dell'importo anticipato a Controparte_1 di € 201.448,34, somme e titoli per almeno € 307.278,51, condannare la stessa Attrice Pt_1 alla restituzione dell'importo di € 105.835,67 o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata all'esito del giudizio anche all'esito di CTU contabile che sin da ora si richiede ai fini della corretta determinazione degli interessi passivi maturati a carico della comparente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In via istruttoria si reiterano le istanze già formulate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ripropongono:
I) si chiede disporsi CTU contabile volta a quantificare gli interessi passivi maturati a carico di in ragione dell'accordo di dilazione di pagamento del 20.06.2019 sino alla data del Pt_1
9.11.2021 (data in cui è stato effettuato il bonifico a saldo come da documento all. sub 20 all'allegato E cit.) tenuto conto della progressiva riduzione del debito conseguente ai pagamenti rateali effettuati da ome risultanti dal prospetto all. sub 21 al detto allegato Pt_1
E cit., oltre che dai bonifici e dagli estratti conto allegato sun 23 all'allegato E cit.; II) Si chiede inoltre emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_1 nonché del Concordato Preventivo di Astaldi s.p.a. avente ad oggetto la seguente
[...] documentazione: 1) relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari Giudiziali di Astaldi s.p.a. in concordato;
2) comunicazione con la quale ha significato al Concordato Controparte_1
Astaldi il dossier titoli per l'attribuzione, a titolo di datio in solutum, degli Strumenti Finanziari pagina 2 di 13 Partecipativi e delle Azioni emesse dal Concordato stesso;
3) Pec inviata dal
[...] al MIT in data 21.12.2020 citata nel provvedimento di detto Ministero prot. 1752 CP_2 del 18.02.2021 (all. sub 11 al fascicolo di primo grado di parte convenuta) con l'elenco dei soggetti che hanno accettato il “ allegato alla stessa PEC;
comunque, con vittoria Parte_2 di spese e competenze di difesa, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
in via preliminare: rigettare l'istanza avversaria di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio RG 24815/2022 pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e il ha petitum e causa Controparte_1 Controparte_3 Parte_3 petendi diversi rispetto a quelli relativi al presente procedimento;
nel merito: rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.12024 ed emessa dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio RG 1308/2022; nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, ritenendo e dichiarando che con sede legale in Foligno (PG), Località Moano, Parte_1
Frazione S. Eraclio, in persona del legale rappresentante, è tenuta al rimborso dei corrispettivi ricevuti a fronte dei crediti ceduti rimasti insoluti oltre agli interessi moratori convenzionali e, per l'effetto, confermare la condanna in primo grado di pagamento in favore del Factor della propria esposizione debitoria derivante dal contratto di factoring e pari ad € 107.349,89, oltre interessi di mora contrattuali maggiorati di 3 punti percentuali
dall'01.01.2022 al saldo o, in ogni caso, al maggiore o minore importo che dovesse essere ritenuto dovuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio e con ogni più ampia riserva.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022, (in seguito anche solo Controparte_1 Parte
conveniva innanzi al Tribunale di Milano la società (di seguito anche solo Parte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 107.349,89, oltre interessi al Pt_1 tasso di mora convenzionale dal 1° gennaio 2022 al saldo, quale esposizione residua derivante dalle anticipazioni erogate nel contesto di un rapporto di factoring finanziario pro solvendo, stipulato il 23.10.2015.
Parte Al riguardo assumeva che il detto contratto di cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo era regolato, oltre che dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni della legge n. 52/1991. In particolare, precisava che l'art. 3 del contratto prevede che arantisca la Pt_1 Parte solvenza del debitore ceduto in quanto non aveva rinunziato a detta garanzia. Aggiungeva Parte che, nell'ambito di detto rapporto, la aveva ceduto alla il credito dalla stessa vantato Pt_1 nei confronti della Astaldi S.p.A. per un importo complessivo di € 245.207,40, ottenendo un'anticipazione di € 201.443,84. In seguito al mancato pagamento da parte della società
pagina 3 di 13 Astaldi, e all'inadempimento della le parti, in data 3.7.2019, avevano raggiunto un Pt_1 accordo in virtù del quale la società riconosciutasi debitrice della somma di € Pt_1
201.443,84, si obbligava a estinguere il debito con un piano di rientro quinquennale a un tasso di interesse agevolato (1,50% + media mensile euribor a tre mesi).
Riferiva, poi, che:
a) in data 9.1.2020 aveva precisato l'ammontare del proprio credito al concordato di
Astaldi spa e il 24.1.2020, unitamente alla cedente aveva presentato istanza di Pt_1 accesso al Fondo Salva Opere, medio tempore istituito con legge n. 58/2019
b) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) accoglieva l'istanza per un importo complessivo di € 179.959,76, pari al 70% dell'importo dei crediti oggetto di cessione, e provvedeva al pagamento del primo piano di riparto per € 48.814,67, computato in detrazione sull'esposizione debitoria di Pt_1
c) che il MIT, in seguito all'omologa del Tribunale di Roma del concordato preventivo proposto da Astaldi che prevedeva il soddisfacimento dei crediti vantati da creditori chirografari attraverso la datio in solutum di titoli, ritenendo che fosse venuto meno il Parte requisito per l'ammissione al Fondo, richiedeva all' la restituzione della somma di
€48.814,67;
Parte d) che comunicava alla la richiesta del MIT, ma la cedente, che aveva già Pt_1 sospeso i pagamenti, provvedeva al pagamento soltanto della somma di € 5.016,31, assumendo che era “a saldo e stralcio” della propria esposizione debitoria, a fronte Parte della maggiore somma richiesta da
Tanto premesso, la società cessionaria, deducendo il proprio diritto al pagamento della maggiore somma di € 107.349,89, oltre interessi, in forza del riconoscimento del debito Parte manifestato da nell'accordo del 3.7.2019 e in virtù dell'esonero della previsto Pt_1 dall'art. 8 del contratto, dall'osservanza del secondo comma dell'art. 1267 c.c., concludeva per l'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda Pt_1 per l'omesso svolgimento della procedura di mediazione e, gradatamente, invocando la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio Parte promosso dalla innanzi al Tribunale di Roma, per contestare la revoca dell'ammissione al fondo da parte del MIT.
Nel merito la società ha contestato la domanda, deducendo che controparte avrebbe Pt_1 riferito in modo parziale i fatti successivi alla stipula del contratto di cessione dei crediti e al mancato pagamento di quanto dovuto dalla debitrice cedente.
Al riguardo, ha eccepito, innanzitutto, che la decadenza dai benefici del Fondo, per avere il MIT ritenuto che il credito fosse stato soddisfatto dalla procedura concordataria della società Astaldi Parte con l'attribuzione di azioni e titoli, era imputabile esclusivamente alla condotta della che aveva accettato, nonostante il contrario avviso di la proposta concordataria. Pt_1
pagina 4 di 13 In virtù di siffatte considerazioni, la veva versato a saldo la minor somma di € 5.061,31, Pt_1 in conseguenza della differenza tra l'importo originario di € 201.443,84 e le somme delle rate pagate in € 67.072,11, nonché l'importo di € 139.371,73 concesso dal Fondo Salva Opere, e ha Parte conclusivamente richiesto dichiararsi che la società era stata integralmente soddisfatta di ogni sua pretesa creditoria.
Parte In via riconvenzionale ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di € Parte 139.371,73, concessa dal fondo salva opere, in conseguenza dell'imputabilità alla sola della decadenza da detti benefici e, in subordine, la condanna della stessa alla restituzione della Parte somma di € 105.835,67, incassata da in più rispetto all'anticipazione di € 201.443,84.
In via istruttoria ha chiesto disporsi C.T.U. contabile per la quantificazione degli interessi maturati a carico di in considerazione della progressiva riduzione del debito conseguente Pt_1 ai pagamenti rateali effettuati, nonché provvedimento ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione, Parte ei confronti di della relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari giudiziali di Astaldi, della Parte comunicazione Pec della al concordato Astaldi con la quale detta società accettava la datio in solutum dei titoli, nonché della pec inviata dal concordato Astaldi spa al MIT in data 27.12.2020.
Il Tribunale, con ordinanza del 6.5.2022, ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, sul rilievo che il riferimento ai contratti “bancari e finanziari” non è estensibile alla diversa ipotesi del contratto di factoring;
ha inoltre rigettato la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., non ravvisandone i presupposti, trattandosi di giudizio vertente tra altre parti e, peraltro, allo stato dei documenti prodotti, su questione estranea al fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede. Ha, poi, assegnato i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e, sulle conclusioni rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9042/2024, pubblicata il 17.10.2024, ha accolto la domanda e ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 107.349,89, oltre interessi di mora contrattuali maggiorati di tre punti percentuali dal primo gennaio 2022 al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
A sostegno della decisione, il primo Giudice, ha così delineato i fatti non contestati tra le parti:
A) la stipula in data 23.10.2015 di un contratto di factoring pro solvendo in virtù del quale Parte a ceduto a il credito portato da fatture emesse nei confronti della società ASTALDI Pt_1
S.p.A. per un importo complessivo di € 245.207,40 ottenendo un'anticipazione di € 201.443,84;
B) l'accordo intercorso in data 3.7.2019 in virtù del quale le parti, una volta riconosciuto dalla Parte società l debito di € 201.443,84 nei confronti di si accordavano per una dilazione Pt_1 nel pagamento e nel tasso di interessi;
pagina 5 di 13 Parte C) la precisazione del proprio credito in € 245.207,40 da parte di in data 9.1.2020 nell'ambito della procedura di concordato preventivo proposta da Astaldi S.p.A.;
D) la presentazione, da parte di di istanze di accesso al Fondo Salva Opere con Pt_5 Pt_1 Parte la conseguente ammissione da parte del MIT e l'erogazione in favore di del primo riparto in € 48.814,67;
E) la richiesta di restituzione da parte del MIT, in data 18.2.2021, di quanto versato, poiché, per effetto dell'omologa del concordato che prevedeva per i creditori chirografari il soddisfacimento delle pretese con attribuzione di strumenti finanziari e azioni, il CP_3 assumeva essere venuti meno i presupposti per l'accesso al Fondo;
Parte F) l'intimazione rivolta dalla società in data 3.11.2021, alla er il pagamento della Pt_1 somma di € 112.076,66 oltre interessi e la corresponsione da parte di quest'ultima soltanto della somma di € 5.016,31 a “saldo e stralcio”.
Parte In virtù di siffatte circostanze, ritenute pacifiche, il Tribunale ha desunto che aveva documentalmente provato il proprio credito con la produzione appunto dei documenti sopra indicati, nonché degli estratti conto al 31.12.2021 dai quali emergeva che l'attrice aveva detratto sia gli importi versati da sia quanto ricevuto dal , sebbene oggetto di domanda Pt_1 CP_3 di restituzione, sia, infine, il pagamento del 9.11.2021 della somma di € 5.016,31.
Tutto quanto premesso, il Tribunale ha ritenuto, poi, infondate le eccezioni e le domande formulate da Pt_1
Parte Innanzitutto, il Tribunale ha rilevato che il giudizio pendente tra e MIT aveva ad oggetto una questione estranea al fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede;
conseguentemente, l'argomento, secondo cui la revoca dei benefici del Fondo Salva Opere, originariamente Parte riconosciuti, sarebbe stata conseguenza della condotta colposa della in disparte i profili di infondatezza, non era destinato ad esplicare alcun concreto rilievo.
Parte
Analogamente, non era configurabile una responsabilità della per non avere agito diligentemente nei confronti della società Astaldi, atteso che l'attrice aveva correttamente precisato il proprio credito nella procedura di concordato, attivata dalla Astaldi, e che, d'altro canto, non vi era possibilità di contestare la proposta concordataria di soddisfare i creditori chirografari con l'attribuzione di azioni Astaldi e di strumenti finanziari.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 19.11.2024,ha proposto appello ed Parte_1 impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale, confermando l'ordinanza istruttoria, aveva ribadito l'insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., Parte nonché nel merito, quello relativo alla configurabilità di una responsabilità di per non avere agito diligentemente nei confronti della debitrice cedente.
Ciò posto, a sostegno del gravame deduce l'appellante l'errata valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite, violazione degli artt. 112, 155 e 295 c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, nonché omessa pronunzia e difetto di motivazione.
pagina 6 di 13 La denuncia, in primo luogo, un'errata interpretazione dei fatti di causa, operata dal Pt_1
Tribunale e compiuta senza tener conto della prova documentale raccolta e delle deduzioni della società cedente.
In proposito, deduce che il Tribunale, alla stregua della prova documentale raccolta, non aveva considerato che la revoca da parte del MIT dei benefici del Fondo Salva Opere e la richiesta di restituzione di quanto versato con il primo piano di riparto, non era conseguenza dell'omologa Parte del Concordato Astaldi, bensì era stata determinata dall'accettazione da parte di dei titoli la cui dazione era prevista dal concordato per la soddisfazione dei creditori chirografari.
L'appellante argomenta che il concordato Astaldi, con pec del 25.09.2020, informava i creditori Parte
– e quindi sia la che essa che il pagamento dei crediti ammessi sarebbe avvenuto Pt_1 attraverso l'attribuzione di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione e di strumenti finanziari partecipativi. Chiedeva, pertanto, ai creditori di comunicare i dati identificativi del conto su cui effettuare gli accrediti, precisando che, in mancanza di siffatta comunicazione, i titoli sarebbero stati versati su un conto di deposito aperto presso a nome di Astaldi, per essere Parte_2 poi trasferiti sul conto titoli del creditore, in seguito alla comunicazione di costui del proprio conto titoli.
Al riguardo, l'appellante precisa che è depositata in atti la pec con la quale ella ebbe a Parte comunicare alla che non avrebbe fornito al concordato Astaldi i dati del proprio conto titoli.
Parte Al contrario, aveva fatto valere le proprie pretese nell'ambito del concordato, accettando la dazione degli strumenti finanziari, prevista per la soddisfazione dei creditori chirografari. Parte Secondo la prospettazione di dunque, la avrebbe accettato la dazione degli Pt_1 strumenti finanziari da parte del concordato Astaldi in epoca successiva all'ammissione di Parte e al Fondo Salva Opere e all'erogazione della prima tranche dell'importo di € Pt_1
48.814,67 e, pertanto, in epoca successiva alla surroga ex lege del MIT, secondo quanto previsto dal D.L. 34/2019. L'accettazione dei titoli, ad avviso dell'appellante, aveva pertanto determinato l'effetto estintivo della sua obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1197 c.c.
Parte Inoltre, aggiunge l'appellante, che il comportamento tenuto da contrario ai principi di buona fede e correttezza, configurava un'ipotesi di responsabilità contrattuale in quanto, avendo Parte fatto valere la le sue pretese nell'ambito della procedura concordataria, così pregiudicando gli interessi di essa appellante, provocandole la perdita dei benefici dal Fondo Salva Opere nella misura del 70% del suo debito, ossia di € 139.216,61.
Sul punto, ad avviso di la conferma di tale assunto è costituita dalla circostanza che il Pt_1
MIT aveva approvato, con decreto direttoriale del 20.5.2021, il secondo piano di riparto del Fondo in favore dei creditori che non avevano fornito al concordato Astaldi il proprio conto titoli.
Argomenta, ancora, l'appellante che il comportamento negligente, mantenuto dalla cessionaria, avrebbe determinato la conseguente perdita dalla garanzia a carico di essa cedente, prevista dal secondo comma dell'art. 1267 c.c. : una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta di Parte e la mancata realizzazione del credito nei confronti del Fondo, incombeva sulla società pagina 7 di 13 cessionaria, che intendeva evitare la decadenza della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 1267 c.c., fornire la prova della sua diligenza nell'adozione di iniziative nei confronti della Parte debitrice società Astaldi S.p.A. Viceversa, come innanzi detto, la non aveva dimostrato le iniziative adottate contro il debitore, bensì, con il suo comportamento, aveva dato prova della sua negligente condotta.
L'appellante, poi, impugna anche il capo della sentenza con il quale il Tribunale, confermando l'ordinanza istruttoria, aveva ribadito che non ricorrevano i presupposti per la sospensione ex Parte art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione della causa vertente tra l' e il MIT pendente innanzi al Tribunale di Roma. Sul punto, anche sulla scorta delle argomentazioni Parte sopra enunciate concernenti l'esclusione della dai benefici del fondo Salva Opere, osserva in primo luogo che il Tribunale, con la sentenza, aveva confermato pedissequamente il Parte provvedimento istruttorio, nonostante nel corso del giudizio la stessa avesse depositato, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'atto con cui conveniva il innanzi al CP_3
Tribunale di Roma, impugnando il provvedimento con il quale il MIT aveva chiesto la restituzione della somma erogata con il primo piano di riparto, e chiedendo al Tribunale di dichiarare l'infondatezza della richiesta restitutoria avanzata dal MIT.
La inoltre, eccepisce che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame l'intero thema Pt_1 decidendum e, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. Al riguardo, il diritto azionato dalla società di factoring, secondo l'assunto dell'appellante, trova il proprio fondamento nell'art. 4 della legge n. 52/1991 che disciplina appunto la garanzia della cedente in ordine alla solvenza della società debitrice. Pt_1
Parte Conseguentemente, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudizio promosso da innanzi al Tribunale di Roma verte(va) su questioni tutt'altro che estranee rispetto a quelle oggetto del presente giudizio: considerato infatti che aveva presentato, unitamente alla Pt_1 società di factoring, istanza congiunta per l'accesso ai benefici del Fondo in relazione ai crediti Parte Parte ceduti da essa a se il Tribunale di Roma dovesse accogliere la domanda dell' Pt_1
l'ammontare del debito di (che peraltro assume di aver provveduto al pagamento delle Pt_1 somme liquidate dal Tribunale), dovrebbe essere ridotto delle somme liquidate in ragione dell'ammissione al Fondo Salva Opere.
Infine, la società censura la sentenza impugnata nella determinazione del tasso di interessi Pt_1 da applicare, calcolato nella misura del 4,150% annuo. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, con l'accordo del 20 giugno 2019, le parti avevano pattuito interessi nella misura pari all'1,50% oltre media mensile Euribor a tre mesi.
Parte Conclusivamente, l'appellante sostiene che la sarebbe stata integralmente soddisfatta in seguito all'accettazione della prestazione del concordato Astaldi in luogo dell'adempimento Parte con conseguente rigetto delle domande di
In ogni caso e sotto altro profilo, l'appellante sostiene di dover andare assolta dalla domanda Parte proposta dall' dal momento che detta società aveva perduto la garanzia previste in suo favore dell'art. 1267, II comma c.c. e, per fatto suo proprio dovuto mancanza di diligenza.
pagina 8 di 13 Gradatamente, insiste per l'accoglimento: A) della subordinata domanda riconvenzionale di Parte risarcimento danni per effetto della decadenza, per colpa della dai benefici del Fondo Parte Salva Opere, operando la compensazione di detto credito con quello vantato dalla condannando la società appellata al pagamento della differenza;
ovvero B) dell'ulteriore domanda riconvenzionale di condanna della società appellata alla restituzione dell'importo di
€ 105.835,67, quale differenza tra le somme già incassate dalla per un ammontare di € Pt_1
307.278,51 e l'importo di € 201.448,34 ricevuto come anticipazione, o di quella minore o maggiore somma da accertarsi in seguito alla richiesta consulenza tecnica contabile.
L'appellante, infine, insiste per la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione Parte della causa pendente innanzi al Tribunale di Roma tra l'appellata e il MIT, nonché, in via istruttoria, per l'ammissione della C.T.U. contabile e per l'adozione dell'ordinanza ex art. 210 Parte c.p.c. nei confronti della mezzi istruttori già richiesti in primo grado.
Parte Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo, in rito, il rigetto dell'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
Parte A confutazione delle avverse difese, deduce che la in seguito al suo inadempimento, Pt_1 con l'accordo del 3.7.2019 riconobbe il proprio debito e ottenne un piano di rientro a condizioni economiche di maggior favore. Aggiunge che la richiamata scrittura, per pacifica ammissione delle parti in causa, non costituiva novazione dell'originaria obbligazione e consentiva alla società di factor di richiedere il pagamento dell'intero, in caso di mancato pagamento di una sola rata.
Parte Pertanto, essendo venuta meno la agli obblighi assunti la in data 3.11.2021 le aveva Pt_1 intimato il pagamento della residua somma di € 112.076,66, ricevendo dalla soltanto Pt_1
l'importo di € 5.016,31 “a saldo e stralcio” della posizione debitoria e, conseguentemente, una volta contabilizzato e annotato negli estratti conto l'incasso dell'acconto di € 48.814,67, Parte ricevuto dal Fondo Salva Opere, aveva intimato a il pagamento della residua somma Pt_1 di € 107.349,89.
Precisa, poi, l'appellata che l'operazione di storno della somma di € 14.284,95, eseguita nel gennaio 2020, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro del luglio del 2019, si riferiva a interessi maturati precedentemente all'accordo e calcolati, quindi, secondo quanto previsto dal contratto, tenuto conto che la scrittura del luglio 2019 non costituiva novazione Parte dell'originaria obbligazione. Deduce l'appellata che l'applicazione del tasso di favore dell'1,50%, oltre media euribor a tre mesi, non incideva sulle condizioni contrattuali vigenti in epoca precedente.
Conclude, infine, per l'infondatezza della difesa di controparte, secondo la quale la posizione debitoria assunta dalla con l'accordo del luglio 2019 si sarebbe estinta per effetto Pt_1 Parte dell'accettazione da parte di dei titoli offerti dal concordato Astaldi a soddisfacimento dei Parte creditori chirografari ed il MIT, con la comunicazione all' della perdita dei benefici del Fondo Salva Opere, quale effetto dell'accettazione dei titoli offerto dal concordato Astaldi, avrebbe causato un danno alla cedente nonché avrebbe fatto perdere alla cessionaria Pt_1
pagina 9 di 13 società di factoring il beneficio della garanzia di cui al secondo comma dell'art. 1267 c.c., in conseguenza del suo comportamento negligente.
Parte A confutazione degli argomenti di controparte, l'appellata afferma, innanzitutto, di non avere prestato il consenso all'accettazione di una datio in solutum, e assume, poi, di avere contrattualmente (art. 8), nel caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, facoltà di agire, per il recupero di quanto dovuto, sia nei confronti della cedente, che della debitrice nonché facoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa opportuna a tal fine. Assume, inoltre, che la decadenza dal beneficio del Fondo Salva Opere operata dal MIT è illegittima ed è oggetto del Parte contenzioso promosso dall' innanzi al Tribunale di Roma, per contrastare le tesi ministeriali.
In ogni caso, l'appellata aggiunge che la revoca del provvedimento di ammissione al Fondo Salva Opere non ha alcuna incidenza nel rapporto tra le parti del presente giudizio in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale, non è configurabile “una responsabilità del factor per non avere diligentemente agito nei confronti della debitrice cedente […]”, considerato che Parte l'attribuzione dei titoli ai creditori è un mero effetto obbligatorio del concordato e la non aveva alcuna facoltà di manifestare accettazione o rifiuto avverso la proposta concordataria, peraltro a conoscenza della parte.
Parte In argomento, inoltre, la assume che la sua eventuale condotta negligente non avrebbe in ogni caso determinato la perdita della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., considerato che dirimente era il contenuto dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, che prevede l'esonero del factor “[…] dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c.
[…]”, con la conseguenza che restava in ogni caso ferma la garanzia della società cedente Pt_1 in ordine alla solvenza del debitore, anche in presenza di comportamenti negligenti della cessionaria.
Parte Alla stregua di siffatte considerazioni la deduce anche che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., atteso che l'obbligo di pagamento della Pt_1
Parte nei confronti dell' ha petitum e causa petendi assolutamente diversi rispetto a quelli delle
Parte azioni promosse dall' nei confronti del . D'altronde, ad avviso della società CP_3 appellata, nel rapporto di factoring pro solvendo, il pagamento effettuato dal debitore ceduto riduce l'esposizione del cedente nei confronti del cessionario. Pertanto, all'esito favorevole del
Parte giudizio, promosso dall' nei confronti del MIT per contestare l'illegittimità della revoca del provvedimento di ammissione al Fondo Salva Opere, gli eventuali pagamenti effettuati in favore della società di factoring andranno a beneficio della cedente dal momento che Pt_1 ridurranno la sua esposizione debitoria nei confronti della società cessionaria.
Alla stregua delle esposte considerazioni rassegna le conclusioni riportate in epigrafe.
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 16.9.2025, lette le note scritte depositate dalle parti a norma dell'art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio.
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
pagina 10 di 13 L'appello proposto da è infondato e, come tale, va integralmente disatteso. Parte_1
Ciò per i seguenti motivi:
1. quanto alla reiterata richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, va osservato, in linea con quanto già ritenuto dal Tribunale nella sentenza di primo grado, che tra il Parte presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale di Roma tra e il MIT non sussiste un rapporto di stretta pregiudizialità: gli stessi pendono tra parti diverse e l'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma può soltanto in via del tutto ipotetica esplicare un rilievo marginale nei rapporti tra le parti della presente causa;
2. quanto alla ricostruzione dei fatti di causa: la stessa non risulta attinta da uno specifico motivo di appello, vertendo le doglianze di esclusivamente sull'errata Pt_1 interpretazione dei medesimi. Sostiene, infatti, l'appellante che il Tribunale, alla stregua della prova documentale raccolta, non aveva considerato che la revoca da parte del MIT dei benefici del Fondo Salva Opere e la richiesta di restituzione di quanto versato con il primo piano di riparto, non era conseguenza dell'omologa del Concordato Astaldi, bensì Parte era stata determinata dal comportamento negligente di consistito nell'accettazione da parte della medesima dei titoli, la cui dazione era prevista dal concordato per la soddisfazione dei creditori chirografari. Non vi è peraltro prova idonea dell'assunto atteso che ciò che qui rileva è che a, a fronte dell'argomentazione difensiva sviluppata Cont da , secondo la quale non è configurabile alcuna condotta negligente a proprio carico ed in ogni caso la stessa, se comprovata, non avrebbe determinato la perdita della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., a mente dell'articolo 8 delle condizioni generali di contratto, previdente l'esonero del factor “[…] dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c. […]”, con la conseguenza che restava comunque ferma la garanzia della società cedente in ordine alla solvenza del debitore, anche Pt_1 Parte in presenza di comportamenti negligenti della cessionaria. Pertanto, ha agito nei confronti di n piena conformità agli accordi contrattuali, non novati, in virtù della Pt_1 mancanza di un'espressa previsione in tal senso, dalla scrittura intercorsa tra le parti in data
3.7.2019 in virtù del quale le parti, una volta riconosciuto dalla società Pt_1 Pt_1 Parte il debito di € 201.443,84 nei confronti di aveva semplicemente ottenuto una dilazione di pagamento del capitale con tasso di interessi (se rispettata la scrittura) di favore;
Parte
3. pertanto, essendosi resa inadempiente agli obblighi assunti la in data Pt_1
3.11.2021 quest'ultima le aveva intimato il pagamento della residua somma di € 112.076,66, ricevendo dalla soltanto l'importo di € 5.016,31 “a saldo e stralcio” Pt_1 della posizione debitoria e, conseguentemente, una volta contabilizzato e annotato negli estratti conto l'incasso dell'acconto di € 48.814,67, ricevuto dal Fondo Salva Opere, Parte aveva intimato a il pagamento della residua somma di € 107.349,89. Da qui Pt_1
l'odierno giudizio;
Parte
4. non è poi controverso che, nel calcolare il residuo dovuto a carico di abbia Pt_1 conteggiato tute le somme incassate, ivi compresi sia quanto ricevuto dal , CP_3 sebbene oggetto di domanda di restituzione, sia, infine, la somma di € 5.016,31 pagina 11 di 13 corrisposta da il 9.11.2021 vertendosi nella presente sede soltanto in tema di Pt_1 pagamento del residuo dovuto a saldo;
5. quanto all'ammontare degli interessi, la società censura la sentenza impugnata Pt_1 nella determinazione del tasso di interessi da applicare, calcolato nella misura del 4,150% annuo. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, con l'accordo del 20 giugno 2019, le parti avevano pattuito interessi nella misura pari Parte all'1,50% oltre media mensile Euribor a tre mesi. Il motivo è infondato: ha infatti chiarito, con argomentazione non smentita da risultanze di diversa e/o contraria natura, che l'operazione di storno della somma di € 14.284,95, eseguita nel gennaio 2020, successivamente alla sottoscrizione del piano di rientro del luglio del 2019, si riferiva a interessi maturati precedentemente all'accordo e calcolati, quindi, secondo quanto previsto dal contratto, tenuto conto che la scrittura del luglio 2019 non costituiva novazione dell'originaria obbligazione;
6. quanto alla mancata ammissione delle prove dedotte da non può che condividersi Pt_1 il buon ritenere del Tribunale che, a fronte della corretta e puntuale ricostruzione delle vicende contrattuali intercorse tra le parti, ha escluso la rilevanza ai fini del decidere di tutti i mezzi probatori dedotti e qui richiamati dall'appellante.
Ne consegue dunque il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue, fatta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali del grado a favore della controparte.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni di cui alle vigenti tabelle ministeriali, tenuto conto del valore della controversia, fatta applicazione dei parametri medi, per causa di media complessità, previsti per le fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduttiva e di trattazione).
Da ultimo, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Milano n. 9042/2024 pubblicata il 17.10.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A come per legge;
pagina 12 di 13 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 22/09/2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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