Articolo 1 della Legge 12 maggio 1950, n. 255
Articolo 2
Versione
27 maggio 1950
Art. 1.
I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , relativamente al sindaco ed alla Giunta municipale.
Rimangono altresi' in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950.
Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1960.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950