Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Nicoletta Giammarino Consigliere dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 26.2.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2008/2024 del Ruolo Lavoro, vertente
TRA
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici siti in Napoli alla via A. Diaz
11, domicilia ex lege
Ricorrente in riassunzione
E rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Santoni presso il cui studio, sito in Controparte_1
Napoli Piazza della Repubblica n. 2, è elettivamente domiciliata
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 20.07.2010 innanzi al Tribunale di Napoli, esponeva Controparte_1
di essere stata iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e di essere stata utilizzata a tempo pieno presso la per la Gestione dell'Albo dei Segretari Controparte_2
Comunali e Provinciali o sue articolazioni (SSPAL); che aveva diritto alla corresponsione della voce stipendiale "diritti di segreteria" per il periodo dal 25 maggio 2009 al deposito del ricorso giusto combinato disposto degli artt. 48 bis, comma 2, e 37, comma 1, del CCNL “Segretari comunali e provinciali” del 16/05/2001, nella misura massima di cui alla L. 312/80, richiamando all'uopo la delibera della Agenzia predetta n. 79 del 30.5.07 e il verbale di conciliazione stipulato nel dicembre
2007.
Con sentenza 20700/2012 dell'11.07.2012, il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato nel merito.
Proponeva appello e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3715 del 24 Controparte_1
luglio 2019, riformava la pronuncia del Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta, condannando il al pagamento dei diritti di segreteria che non erano stati Parte_1
corrisposti alla ricorrente nel periodo dal 2.1.2002 al 1.3.2009, durante il quale era stata utilizzata presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e poi presso la
[...] per l'Albo dei Segretari Comunali ( per un importo Controparte_3 CP_4 complessivo di € 22.609,10,
La Corte d'appello fondava l'accoglimento della domanda sulla transazione intervenuta inter partes in data 7.12.2007, non suscettibile di essere revocata in autotutela da nonché sul fatto che CP_4 qualora il segretario comunale “utilizzato” presso l' provenisse dalla titolarità di una sede di CP_2 segreteria (come nel caso di specie), ad esso spettava, ai sensi dell'art. 48-bis del C.C.N.L. 16.52001, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria, quali precedentemente percepiti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il , cui resisteva la con Parte_1 CP_1
controricorso.
Il Giudice di legittimità, con ordinanza n.17930/2024, accoglieva i quattro motivi di ricorso svolti dal e cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte Parte_1
d'appello di Napoli in diversa composizione.
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, il riassumeva il giudizio ex art. 392 Parte_1
c.p.c., chiedendo, alla luce del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, il rigetto della domanda formulata dalla con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la condanna CP_1 della “sig.ra alla restituzione di € 22.609,10 … oltre ulteriori interessi legali a Controparte_1 decorrere dalla data del pagamento…”.
Si costituiva eccependo che pur essendo il Giudice del rinvio tenuto all'osservanza Controparte_1
del principio enunciato dal Giudice di legittimità allo stesso, tanto la disciplina legislativa in materia, quanto le disposizioni del Ccnl consentivano di pervenire ad una lettura di segno diverso.
Osservava, inoltre, la che il verbale di conciliazione sottoscritto in data 07.12.2007 era CP_1 conforme alla volontà delle parti collettive, di conseguenza, l'emolumento in contestazione non si poneva in contrasto con norme imperative in quanto trovava il suo fondamento proprio nel Ccnl.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 17930/2024, la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dal
[...]
, ha stabilito che: “
6.2 sul tema della spettanza o meno della voce “diritti di segreteria” Parte_1 ai segretari utilizzati presso l' o la S.S.P.A.L., questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, CP_4
escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica della normativa e della contrattazione collettiva;
in particolare, Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, ha affermato il principio di diritto, cui in questa sede va data continuità, secondo cui «In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all'art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall'art. 37, comma 1, dello stesso
c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l'erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all'effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo»;
6.3 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, contrariamente a quanto affermato dalla Corte partenopea, di ritenere che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l' competono i diritti di segreteria solo nei casi in cui egli CP_2
sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di specie, riguardanti attività dell stessa o quelli di incarichi CP_2
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano (Cass. n. 14673/2022), con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio (art. 101, co. 2, d. lgs. 267/2001); in base tale ultimo precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l'emolumento già in contestazione ed oggetto della conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati, come la , presso CP_1
la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, sì da giustificare anche la censura articolata con il terzo motivo di ricorso, perché il riconoscimento ‒ sia pure attraverso una conciliazione ‒ di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa;
in tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs.
n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva» (Cass., Sez. L, 18/08/2020, n. 17226; conf.
Cass., Sez. L, 29.5.2023, n. 14890); negli stessi termini, vedi Cass., Sez. L, 04/05/2021, n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva ‒ preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie ‒, sicché non è sufficiente, a tal fine, l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell'ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione»;
7. per le ragioni tutte suesposte, il ricorso va ‒ conclusivamente ‒ accolto e la sentenza impugnata dev'essere conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.”.
L'Ordinanza della Cassazione è intervenuta su tutte le questioni controverse, risolvendole nel modo che segue:
- al segretario comunale in regime di disponibilità presso l' per la Controparte_2
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali non competono i diritti di segreteria nei casi in cui egli sia utilizzato in compiti, come nel caso di specie, riguardanti attività dell' stessa o incarichi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione CP_2
locale, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano
- il riconoscimento di un trattamento economico non dovuto, come i diritti di segreteria nei casi indicati, attuato attraverso la conciliazione conduce ad una nullità della stessa per contrasto con norma imperativa, in quanto l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente l'adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., che deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione
Va quindi rigettata la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1
di primo grado.
Rimane da esaminare la domanda del di restituzione dell'importo di euro € 22.609,10, Parte_1
asseritamente corrisposto alla in esecuzione della sentenza della Corte di Appello. CP_1 Tale domanda non può essere accolta in quanto la ha contestato tale pagamento e il CP_1 Parte_1
non ha prodotto alcuna prova dello stesso.
Con una memoria non autorizzata l'Avvocatura dello Stato ha, infine, introdotto una domanda completamente nuova, avente ad oggetto i diritti di segreteria versati alla nel periodo CP_1
precedente quello oggetto del presente giudizio, ossia prima di maggio del 2009, in virtù della conciliazione stipulata tra la ricorrente e il . Scrive il ricorrente in riassunzione: “La Corte Parte_1
di Cassazione ha accertato, con efficacia di giudicato, la non spettanza dei diritti di segreteria alla dott.ssa per tutto il periodo di utilizzo presso la SSPAL, per cui tale emolumento non le era CP_1
dovuto, ex lege ed ope iudicis, né prima né dopo il 25.05.2009 (data di adozione della deliberazione
n.74 del 25.05.2009 di sospensione dei pagamenti dei diritti di segreteria ai segretari in utilizzo presso il sistema SSPAL/AGES).
Le somme percepite a titolo di diritti di segreteria dalla ricorrente prima del 25.05.2009 … ammontano… ad € 77.127,16...”
Tale domanda è inammissibile. Ed invero, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394
c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase la possibilità di proporre domande nuove, eccezioni nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (così Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023; Ordinanza n. 26545 del 11/10/2024;
Ordinanza n. 20423 del 23/07/2024).
In conclusione, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17930/2024, va rigettata la domanda proposta da con il ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado e dichiarata inammissibile la domanda proposta dal
[...]
con memoria integrativa depositata in data 20.11.2024. Parte_1
Le spese di lite di tutti i gradi vanno compensate in virtù del fatto che l'Ordinanza richiamata dalla
Corte di Cassazione - con la quale è stata affrontata e risolta la questione della non spettanza dei diritti di segreteria al segretario comunale in regime di disponibilità presso l' Controparte_2
P per Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nei casi in cui egli sia utilizzato in compiti riguardanti attività dell' stessa o quelli di incarichi presso la Scuola superiore della CP_2
pubblica amministrazione locale – risale all'anno 2022, laddove il ricorso in primo grado e anche l'appello proposto dalla sono precedenti. CP_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 392 c.p.c., così provvede:
- rigetta la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di Controparte_1
primo grado;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dal con memoria Parte_1 integrativa depositata in data 20.11.2024
- compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Napoli 26.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa