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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/05/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3709/2023
TRA
nata a [...] A Cancello il 19.02.1959, rapp.to e difeso, giusto Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara, presso i quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia ex art 1 L n. 503/92
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.06.2023 l'istante, premesso di essere affetta da infermità tali da compromettere la capacità lavorativa, esponeva di aver presentato in data 30.11.2022 domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che l con provvedimento del 24.02.2023, aveva CP_1
respinto la domanda per difetto dei requisiti sanitari richiesti dalla legge. Precisava che avverso tale decisione, proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell senza CP_1
ottenere alcun riscontro. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente nella misura pari o superiore all'80%; condannarsi, per effetto di tale declaratoria, l CP_1
alla corresponsione, in suo favore della pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/92 in quanto invalido nella misura pari o superiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1
alla luce della domanda spiegata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, lette le note in sostituzione, la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono, nella fattispecie di cui
è causa, gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, a parte il raggiungimento del limite di età previsto dalla legge (per gli invalidi in misura non inferiore all'80% non si applica l'innalzamento previsto dal D. L.vo n. 503/92), è subordinato alla ricorrenza di determinati requisiti contributivi ed assicurativi.
Orbene, nel caso di specie, va, innanzitutto, premesso che sussistono i requisiti contributivi ed assicurativi richiesti dalla legge come risulta dall'estratto contributivo esibito agli atti e stante la mancata contestazione specifica sul punto della resistente.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha consentito di acclarare che le patologie da cui è affetta l'istante la rendono invalida nella misura dell'85% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise ed accettate, perché complete, precise, persuasive e condotte secondo criteri medico-legali sovrapponibili all'incarico conferito.
Accertata dunque la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento anticipato della pensione di vecchiaia in presenza di un'invalidità pari almeno all'80%, deve tuttavia farsi applicazione nel caso in esame, come rivendicato dall'ente resistente, della cosiddetta “finestra” di dodici mesi prevista dall'art. 12 D.L. 78/2010 conv. in l. 122/2010, consistente appunto nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti. La Corte di
Cassazione ha difatti chiarito sul punto che tale finestra trova applicazione anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, in forza dell'ampio ambito soggettivo dell'art. 12 co. 1 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, che comprende non solo i “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo stesso settore privato”, osservando che
“d'altra parte la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente
l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore” (cfr. Cass. Sez. Lav.
29191/18, si veda anche Cass. Sez. Lav. 2382/20).
In applicazione, pertanto, di tale finestra mobile, l'istante ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non dalla data della domanda amministrativa, ma soltanto in data 1.12.2023, ossia decorsi dodici mesi dal primo mese successivo alla maturazione dei requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata e quindi in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla suddetta data e condannarsi l a corrispondere i relativi ratei CP_1
in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) accoglie il ricorso, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura pari all'85% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dall'1.12.2023, oltre accessori come per legge;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in CP_1
pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 24 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3709/2023
TRA
nata a [...] A Cancello il 19.02.1959, rapp.to e difeso, giusto Parte_1
mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara, presso i quali elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste n. 63
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di vecchiaia ex art 1 L n. 503/92
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.06.2023 l'istante, premesso di essere affetta da infermità tali da compromettere la capacità lavorativa, esponeva di aver presentato in data 30.11.2022 domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che l con provvedimento del 24.02.2023, aveva CP_1
respinto la domanda per difetto dei requisiti sanitari richiesti dalla legge. Precisava che avverso tale decisione, proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell senza CP_1
ottenere alcun riscontro. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente nella misura pari o superiore all'80%; condannarsi, per effetto di tale declaratoria, l CP_1
alla corresponsione, in suo favore della pensione di vecchiaia ai sensi della legge 503/92 in quanto invalido nella misura pari o superiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine dal riconoscimento giudiziario fissando in tale ultima ipotesi la decorrenza, oltre gli interessi al tasso legale come per legge. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1
alla luce della domanda spiegata e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza.
Disposta ed espletata CTU medico-legale, lette le note in sostituzione, la causa veniva decisa come da sentenza che si versa in atti.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto ricorrono, nella fattispecie di cui
è causa, gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, a parte il raggiungimento del limite di età previsto dalla legge (per gli invalidi in misura non inferiore all'80% non si applica l'innalzamento previsto dal D. L.vo n. 503/92), è subordinato alla ricorrenza di determinati requisiti contributivi ed assicurativi.
Orbene, nel caso di specie, va, innanzitutto, premesso che sussistono i requisiti contributivi ed assicurativi richiesti dalla legge come risulta dall'estratto contributivo esibito agli atti e stante la mancata contestazione specifica sul punto della resistente.
Per quanto riguarda la sussistenza del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica di ufficio ha consentito di acclarare che le patologie da cui è affetta l'istante la rendono invalida nella misura dell'85% a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise ed accettate, perché complete, precise, persuasive e condotte secondo criteri medico-legali sovrapponibili all'incarico conferito.
Accertata dunque la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento anticipato della pensione di vecchiaia in presenza di un'invalidità pari almeno all'80%, deve tuttavia farsi applicazione nel caso in esame, come rivendicato dall'ente resistente, della cosiddetta “finestra” di dodici mesi prevista dall'art. 12 D.L. 78/2010 conv. in l. 122/2010, consistente appunto nel differimento di dodici mesi della liquidazione del trattamento rispetto al perfezionamento dei requisiti. La Corte di
Cassazione ha difatti chiarito sul punto che tale finestra trova applicazione anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, in forza dell'ampio ambito soggettivo dell'art. 12 co. 1 D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, che comprende non solo i “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato”, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 d.l.vo 502/1993 in relazione allo stesso settore privato”, osservando che
“d'altra parte la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente
l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore” (cfr. Cass. Sez. Lav.
29191/18, si veda anche Cass. Sez. Lav. 2382/20).
In applicazione, pertanto, di tale finestra mobile, l'istante ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non dalla data della domanda amministrativa, ma soltanto in data 1.12.2023, ossia decorsi dodici mesi dal primo mese successivo alla maturazione dei requisiti di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata e quindi in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla suddetta data e condannarsi l a corrispondere i relativi ratei CP_1
in misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
Le spese di consulenza sono a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU CP_1
come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) accoglie il ricorso, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante di percepire la pensione di vecchiaia anticipata quale invalido in misura pari all'85% e condanna l' a CP_1
corrispondere in suo favore i relativi ratei con decorrenza dall'1.12.2023, oltre accessori come per legge;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto emesso in CP_1
pari data.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 24 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza