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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Emanuela Lo Presti, giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4390 /2023 R.G.A.C., promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Demestri Carlo, giusta procura in atti, opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dlal'vv. Controparte_1 P.IVA_1
C.A. Faggella Pellegrino, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc Sono comparsi l'avv. Demestri e l'avv. E. Cortese in sostituzione dlel'avv. Faggela i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1021/23 con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
cessionara dle credito di , la somma di € 11.424,35
[...] Controparte_2
a titolo di rate impagate relative al contratto di finanziamento n. 12121821 sottoscritto da e garantito da Parte_2 Parte_3
A fondamento dell'opposizione ha censurato l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per omesso espletamento della procedura di mediaizone, la carenza di prova scritta del credito azionato e l'inesattezza del credito, l'omesa indicazione in contratto del teg, l'applicazione di interssi anatocistici ed usurari, la genercità del decreto ingiuntivo stante il richiamo agli “interessi indicati in ricorso”.
costituendosi ha contestato le domande, avversarie Controparte_3 chiedendone il rigett. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed epsletata la procedura di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione del la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione. Pt_1
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. In vai preliminar eva osservatop che la procedura id mediaizone è stata correttamente attivit in seguito alla delibazione sulla richiesta di provvisoria esecuzione e che l'sitanza monitoria non è subordina al prevo esperimento della stessa ( cfr. art. 5 Dlgs 28/10). Nel merito, ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). Non può, infatti, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre ulteriore documentazione (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 TUB è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto. In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, ilpiano di ammortameto e l'atto di cessione, sicchè, in carenza di contestazione specifica in ordine all'erogazione del denaro, all'inadempimento contestato, di prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, il credito
3 deve ritersi provato, essendosi l'opponente limitato a censurare solo profili di illegittimità contrattuale, nella specie non fondati. E' poi irrilevante la mancata previa notifica della cessione del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. . E', infatti, principio granitico quello secondo cui “la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria. Tale istituto è infatti previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713; in tal senso cfr,. altresì Tribunale Cassino, sez. I, 04/10/2021 n. 1282 “nel caso di controversia insorta a seguito di cessione del credito, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva per il fatto che la cessione non sia stata notificata al debitore ceduto. La cessione del credito, infatti, è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.)”; in senso analogo, Tribunale Roma, sez. II, 30/07/2021, n. 13176; Tribunale Milano, sez. VI, 29/10/2020, n. 6789). Parimenti infondata è l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4 Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale
“è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta
5 antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013: “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale
“la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la censura reltiva all'applicazione di interessi anatocistici in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine a atale partica considerato che la censura è rimasta invero generica e tenuto conto di quanto allegato dall'opposta in sede monitoria in ordine all'applicazione degli inetressi di mora sul solo capitale. Il contratto reca poi espressamnete l'indicazione del TAEG l'unico che va indicato, in quanto indicatore del costo effettivo, nel contratto di finanziamento. Infine il decreto ingiuntivo non è censurabile di genericità nella parte in cui richiama l'aplicazione degli interessi come richiesti in sede di ricorso atteso che trattasi di motivazione per relation legittima sicchè è sufficiente verificare quanto ivi indicato: nella specie il ricorrente ha richiesto la decorrenza degli interessi di mora contrattuali dalla data della domanda monitoria al soddisfo, sicchè il dcerto ingiuntivo è chiaro e determinato. Ogni altra questione resta assorbita.
6 Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, teuito conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parmetri minimi di uci al D.M. 55/14 relativi alle controvesie di valore compreso tra € 5200,00 ed 25.000,00 ( fase stuio, introduttiva e decisione) . Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 4390 /2023 R.G.A.C., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede: 1) Rigetta al'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1021/23 che dichiarea definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
2) Condanan parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 1700,00 per ocmpensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Emanuela Lo Presti, giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4390 /2023 R.G.A.C., promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Demestri Carlo, giusta procura in atti, opponente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dlal'vv. Controparte_1 P.IVA_1
C.A. Faggella Pellegrino, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc Sono comparsi l'avv. Demestri e l'avv. E. Cortese in sostituzione dlel'avv. Faggela i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1021/23 con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1
cessionara dle credito di , la somma di € 11.424,35
[...] Controparte_2
a titolo di rate impagate relative al contratto di finanziamento n. 12121821 sottoscritto da e garantito da Parte_2 Parte_3
A fondamento dell'opposizione ha censurato l'improcedibilità del decreto ingiuntivo per omesso espletamento della procedura di mediaizone, la carenza di prova scritta del credito azionato e l'inesattezza del credito, l'omesa indicazione in contratto del teg, l'applicazione di interssi anatocistici ed usurari, la genercità del decreto ingiuntivo stante il richiamo agli “interessi indicati in ricorso”.
costituendosi ha contestato le domande, avversarie Controparte_3 chiedendone il rigett. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed epsletata la procedura di mediazione con esito negativo per mancata partecipazione del la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione. Pt_1
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. In vai preliminar eva osservatop che la procedura id mediaizone è stata correttamente attivit in seguito alla delibazione sulla richiesta di provvisoria esecuzione e che l'sitanza monitoria non è subordina al prevo esperimento della stessa ( cfr. art. 5 Dlgs 28/10). Nel merito, ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Come è noto, in omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore
2 istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01; Cass. Civ. n. 8901/13;Cass. Civ. n. 826/15 n.; Cass. Civ. n. 15328/18 n.; Cass. Civ. n.13685/19). Non può, infatti, essere condiviso quanto dedotto in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre ulteriore documentazione (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Nel caso di specie, peraltro, il riferimento dell'opponente all'art. 50 TUB è improprio, non solo perché tale norma è destinata ad operare esclusivamente nella fase monitoria del giudizio, ma anche perché essa è del tutto inapplicabile al caso di specie. La disposizione citata prevede, infatti, che le banche possano chiedere decreto di ingiunzione in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili. Dalla lettura di tale norma risulta, allora, evidente che essa è riferibile esclusivamente ai contratti di conto corrente stipulati dalle banche e non anche ai contratti di mutuo o ad essi assimilati stipulati da società finanziarie, sia per la diversità dei soggetti contraenti, sia perché il contratto di finanziamento, così come quello di mutuo, non prevede reciproche rimesse, le quali costituiscono il presupposto indispensabile per l'emissione dell'estratto conto. In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 8.1.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, su cui si fonda la pretesa monitoria, ilpiano di ammortameto e l'atto di cessione, sicchè, in carenza di contestazione specifica in ordine all'erogazione del denaro, all'inadempimento contestato, di prova di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, il credito
3 deve ritersi provato, essendosi l'opponente limitato a censurare solo profili di illegittimità contrattuale, nella specie non fondati. E' poi irrilevante la mancata previa notifica della cessione del credito al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. . E', infatti, principio granitico quello secondo cui “la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria. Tale istituto è infatti previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. Tale conoscenza in virtù del principio di libertà delle forme, implicitamente fatto proprio dalla disposizione in commento, può ritenersi avvenuta anche senza notificazione o accettazione” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713; in tal senso cfr,. altresì Tribunale Cassino, sez. I, 04/10/2021 n. 1282 “nel caso di controversia insorta a seguito di cessione del credito, non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva per il fatto che la cessione non sia stata notificata al debitore ceduto. La cessione del credito, infatti, è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario: l'accettazione o la notifica della cessione non incidono, quindi, sulla vicenda circolatoria, né sulla posizione del debitore ceduto, ma servono a valutare l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato nei confronti del cedente successivamente al perfezionamento della cessione (art. 1264 c.c.) ovvero a regolare il conflitto in caso di più cessioni del medesimo credito in favore di diversi cessionari (art. 1265 c.c.)”; in senso analogo, Tribunale Roma, sez. II, 30/07/2021, n. 13176; Tribunale Milano, sez. VI, 29/10/2020, n. 6789). Parimenti infondata è l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari. In tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4 Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente sono infondate, non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale
“è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta
5 antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013: “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale
“la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Parimenti infondata è la censura reltiva all'applicazione di interessi anatocistici in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine a atale partica considerato che la censura è rimasta invero generica e tenuto conto di quanto allegato dall'opposta in sede monitoria in ordine all'applicazione degli inetressi di mora sul solo capitale. Il contratto reca poi espressamnete l'indicazione del TAEG l'unico che va indicato, in quanto indicatore del costo effettivo, nel contratto di finanziamento. Infine il decreto ingiuntivo non è censurabile di genericità nella parte in cui richiama l'aplicazione degli interessi come richiesti in sede di ricorso atteso che trattasi di motivazione per relation legittima sicchè è sufficiente verificare quanto ivi indicato: nella specie il ricorrente ha richiesto la decorrenza degli interessi di mora contrattuali dalla data della domanda monitoria al soddisfo, sicchè il dcerto ingiuntivo è chiaro e determinato. Ogni altra questione resta assorbita.
6 Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, teuito conto dle valore della ocntroversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parmetri minimi di uci al D.M. 55/14 relativi alle controvesie di valore compreso tra € 5200,00 ed 25.000,00 ( fase stuio, introduttiva e decisione) . Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 4390 /2023 R.G.A.C., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede: 1) Rigetta al'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1021/23 che dichiarea definitivamente esecutivo nei confronti di;
Parte_1
2) Condanan parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 1700,00 per ocmpensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) Considerato che, da quanto emerge dal verbale negativo di mediazione, la banca non ha partecipato alla procedura di mediazione senza addurre un giustificato motivo, quest'ultima, ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28/10, va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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