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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/12/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CINGOLANI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
( ) contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da foglio di deduzioni per l'udienza del 26.2.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione privilegiata presso la madre, Sig.ra nell'abitazione di Parte_1
pagina 1 di 7 Tolentino, Via Montello 9 e con spostamento della stessa presso l'abitazione del Sig. Controparte_2
in Macerata, Via Pellegrino Tibaldi n.57 fino alla data di assegnazione alla ricorrente di
[...] un'abitazione di edilizia residenziale da parte del Comune di Tolentino;
2) Prevedere, con riferimento alle modalità di gestione del regime di affidamento condiviso per il genitore collocatario, che i minori possano frequentare anche il compagno della ricorrente secondo le modalità indicate nel piano genitoriale depositato;
- Prevedere, quanto alle modalità di visita per il genitore non collocatario, che i minori possano frequentare il padre secondo le modalità indicate nel piano genitoriale depositato;
- Porre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento, nell'interesse CP_1 dei minori e nella misura di € 300,00 mensili, di cui € 150,00 Persona_1 Persona_2
per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo le variazioni Istat dei prezzi al consumo, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le modalità previste dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare presso codesto Tribunale;
- con vittoria di spese di lite
- in via istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art.473-bis.2 c.p.c., disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del convenuto ed ,ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c. , l'ascolto dei minori ove ritenuto necessario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 – 47 c.p.c. depositato in data 5.10.2023 la ricorrente Pt_1
a istaurato il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia sulla regolamentazione
[...]
della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli nati tra la ricorrente e il signor CP_1
durante la convivenza more uxorio tra loro intercorsa con decorrenza dal mese di ottobre
[...]
pagina 2 di 7 collocamento e piano di frequentazione - sottoscrivendo un accordo, di comune volontà, in data
20.04.2022 (doc. 4 allegato al ricorso di parte ricorrente), il quale prevedeva: L'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con residenza a Tolentino in via
Montello, 9
- L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà attuato separatamente da ciascun genitore relativamente alle questioni ordinarie, mentre per le questioni di maggior interesse, come per educazione, salute, le decisioni dovranno essere prese di comune accordo;
-Trasferimento della residenza al di fuori del Comune di Tolentino previa autorizzazione scritta da parte del padre;
-Il padre starà con i figli il venerdì dalle 16 alle 21, con obbligo di cenare con loro e per le festività natalizie si applica il criterio dell'alternanza prevedendo che stiano con un genitore dalla chiusura delle scuole al 30 dicembre e con l'altro genitore il restante periodo, fino all'Epifania. Mentre per il periodo estivo sia il padre che la madre potranno portare i figli con sé, in totale autonomia e indipendenza, per un periodo di 7 gg da concordare fra di essi in base ai propri impegni lavorativi;
convengono anche per due anni, con decorrenza dalla presente scrittura, non potranno espatriare con la loro prole;
-Il padre, a titolo di mantenimento, si obbliga a versare alla madre, entro il 18 di ogni mese, 200 euro per ciascun figlio, per una somma complessiva di 400 euro, soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario presso la Banca
Unicredit Spa Agenzia Tolentino (Iban: 89Y0200869201000104624631)
-Il padre si obbliga a versare alla madre la metà delle spese straordinarie (per l'individuazione delle quali si fa riferimento al “ Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata IN DATA 12.12.218, che le parti inoltre sottoscrivono, e relativi aggiornamenti) da questa affrontate, previa esibizione delle fatture di spesa o documenti fiscali equivalenti;
Entrambe le parti rinunciano alla corresponsione di assegno di mantenimento e dichiarano di non aver beni immobili, mobili registri o beni mobili, comprese somme di denaro e conti correnti in comunione.
Fissata udienza per la comparizione delle parti ad opera del Giudice relatore, il ricorso ed il decreto sono stati regolarmente notificati a parte convenuta (ex art. 143 c.p.c. il 7.11.2023) CP_1
Redatta la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti il
26.02.2024 è comparsa unicamente la ricorrente assistita dal suo avvocato Massimo Parte_1
Cingolani, la quale, sentita liberamente, ha dichiarato che la frequentazione tra i figli e il padre pagina 3 di 7 proseguiva e che il sig. versava alla ricorrente, a titolo di mantenimento, la somma di 300 euro Per_1
per i figli, cioè 150 euro per ciascuno e provvede anche a coprire il 50% delle spese straordinarie che la affronta per i figli. Pt_1
Con ordinanza del 28.2.2024, stante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, viene dichiarata la contumacia di parte convenuta ed erano adottati da parte del Giudice relatore i provvedimenti provvisori ex art. 473 CP_1
bis-22 c.p.c.; inoltre, rilevato che, per quanto concerne il collocamento la ricorrente, con le note depositate il 23.2.2024, vi era stata una modificazione della domanda da parte della chiedendo lo Pt_1
spostamento della residenza da quella attuale di Tolentino in via Montello n. 9 a Macerata in via
Pellegrino Tibaldi 57, stanti le precarie condizioni in cui si trova l'immobile di Tolentino e in attesa della assegnazione di un'abitazione di edilizia residenziale pubblica da parte del Comune di Tolentino, era disposta ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notificazione delle predette note al convenuto contumace.
Fornita la prova di detta notifica avvenuta anch'essa ex art. 143 c.p.c. il 5.3.2024, era fissata nuova udienza al 30.4.2024.
Alla suddetta udienza, riscontrata l'impossibilità di tentare la conciliazione, vista la mancata comparizione di parte convenuta, in considerazione dell'insussistenza per il padre di alcun pregiudizio vista la poca distanza fra Tolentino e Macerata, era autorizzato il trasferimento la residenza per un periodo limitato presso il Comune di Macerata (via Pellegrino Tibaldi, 57) nell'abitazione del nuovo compagno della il Sig. Pt_1 Controparte_2
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 18.11.2024 parte ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni formulate, con riserva di riferire al Collegio.
***
Come noto, nel caso di crisi della coppia, sia che si tratti di coniugi che di conviventi more uxorio, i figli minori hanno diritto a mantenere i rapporti in modo equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, come disposto dall'art. 337 ter. in relazione ai provvedimenti che il Giudice è chiamato a prendere, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Si ritiene in giurisprudenza che “in materia di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. sorge al momento della procreazione” (Cass. Civ. sez.
3- Odinanza n.
15148 del 12/05/2022).
Dunque, è necessario che il Giudice adotti i provvedimenti relativi ai figli alla luce dell'esclusivo interesse di questi, in quanto oggetto di tutela primaria è la prole.
Con riguardo all'affidamento dei minori, si valuta, in modo prioritario, l'affidamento condiviso, al fine di garantire alla prole un ambiente il più possibile sereno dopo la crisi della coppia.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'affidamento condiviso della prole non costituisce oggetto di discussione fra le parti, i quali già prima dell'avvio del giudizio avevano trovato un accordo in tal senso (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Anche quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 26/02/2024 conferma la partecipazione del padre alla vita della prole e l'impegno a provvedere al loro mantenimento.
Difatti la donna ha dichiarato “io non so dove attualmente viva il sig. lui comunque vede i Per_1
bambini una volta a settimana e a fine settimana alternati dalle 17,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
i bambini mi dicono che quando stanno con il padre stanno a casa dei nonni paterni che si trova a Tolentino in via Ennio Proietti 4; lui mi dà 150,00 € al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese extra;
, che io sappia, lui lavora come operaio presso la ditta di a Persona_3
Tolentino, si tratta di una tappezzeria”.
Dunque, come già disposto provvisoriamente, può confermarsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre.
In questo senso, essendo il procedimento contumaciale e visto il tenore dell'accordo assunto in via stragiudiziale dalle parti, deve farsi riferimento all'abitazione da ultimo indicata come residenza dalla madre a Macerata (autorizzata a tal fine allo spostamento), non potendosi in difetto d'accordo delle parti adottare una previsione maggiormente elastica.
Il diritto di visita del padre può, del resto, essere comunque regolato come già in via provvisoria e come confermato in dispositivo, essendo la frequentazione padre-figli effettivamente esercitata per stessa ammissione della ricorrente
Con riferimento al mantenimento della prole, posto che esso sussiste in capo ad entrambi i genitori in misura proporzionale al proprio reddito, va tenuta in debita considerazione la regolamentazione assunta in via provvisoria, atteso che, pur non essendovi certezze sui redditi che percepisca l'uomo
(verosimilmente operaio tappezziere) si tratta di una somma che certamente l'uomo riesce a versare
(così da dichiarazioni della stessa ricorrente) e che appare congrua tenuto conto dell'età dei minori (7 e
5 anni) e delle loro attuali esigenze.
Le spese straordinarie, da intendersi come quelle evocate dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale -cui già le parti hanno fatto riferimento nel doc. 4-, vanno confermate come suddivise al 50% fra i genitori, non essendovi motivo per derogare a tale ripartizione.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico del convenuto contumace, secondo soccombenza, anche considerando che un'eventuale adesione alle condizioni (molto simili a quelle concordate) avrebbe consentito un procedimento congiunto, di maggiore snellezza.
pagina 5 di 7 Vanno, dunque, vanno applicati i parametri liquidatori di cui al D.M. 10 marzo 2015 n. 55, art. 5 comma 6 e dato il valore indeterminabile, bassa complessità, unicamente per le fasi incluse dal difensore nella nota spese ma con valori prossimi ai minimi, data la semplicità del contendere e degli incombenti (discussione orale per assenza istruttoria)
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
2287/2023, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dispone l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, a Macerata in via Pellegrino Parte_1
Tibaldi 57;
- Prevede il padre frequenti i figli coi seguenti tempi e fatto salvo il diverso accordo, CP_1
cioè: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle
16,00 alle 21,00; il padre, a fine settimana alternati, potrà inoltre tenere con sé i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera immediatamente successiva alle ore 21,00; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
i figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno la mattina sino all'ora di pranzo con un genitore e il pomeriggio sino all'ora di cena con l'altro; ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
- Conferma a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori CP_1
l'assegno mensile di 150,00 € per ciascuno di essi (€ 300,00 in totale) da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2023; l'assegno sarà
pagina 6 di 7 annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- Pone a carico dei genitori al 50% fra loro le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale
- Condanna parte convenuta alla refusione a parte ricorrente delle CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi oltre CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 a novembre 2020.
Parte ricorrente ha dedotto infatti che:
- le parti hanno convissuto presso l'abitazione C.da Piani Bianchi 55, a Tolentino
- dalla unione sentimentale sono nati: il 07/10/2017 (C.F. Persona_1
, doc. 2 certificato di nascita) e il 22/02/2019 (C.F. C.F._3 Persona_2
, doc. 3 parte ricorrente) C.F._4
- dopo la cessazione della convivenza, a causa di un'insanabile compatibilità caratteriale, le parti hanno voluto regolamentare gli interessi della prole - riguardo alle questioni economiche, al loro affidamento,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2287/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CINGOLANI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
( ) contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: come da foglio di deduzioni per l'udienza del 26.2.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione privilegiata presso la madre, Sig.ra nell'abitazione di Parte_1
pagina 1 di 7 Tolentino, Via Montello 9 e con spostamento della stessa presso l'abitazione del Sig. Controparte_2
in Macerata, Via Pellegrino Tibaldi n.57 fino alla data di assegnazione alla ricorrente di
[...] un'abitazione di edilizia residenziale da parte del Comune di Tolentino;
2) Prevedere, con riferimento alle modalità di gestione del regime di affidamento condiviso per il genitore collocatario, che i minori possano frequentare anche il compagno della ricorrente secondo le modalità indicate nel piano genitoriale depositato;
- Prevedere, quanto alle modalità di visita per il genitore non collocatario, che i minori possano frequentare il padre secondo le modalità indicate nel piano genitoriale depositato;
- Porre a carico del Sig. il versamento di un contributo al mantenimento, nell'interesse CP_1 dei minori e nella misura di € 300,00 mensili, di cui € 150,00 Persona_1 Persona_2
per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo le variazioni Istat dei prezzi al consumo, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le modalità previste dal Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare presso codesto Tribunale;
- con vittoria di spese di lite
- in via istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art.473-bis.2 c.p.c., disporre indagini sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del convenuto ed ,ai sensi dell'art.473-bis.4 c.p.c. , l'ascolto dei minori ove ritenuto necessario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 – 47 c.p.c. depositato in data 5.10.2023 la ricorrente Pt_1
a istaurato il presente procedimento al fine di ottenere una pronuncia sulla regolamentazione
[...]
della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli nati tra la ricorrente e il signor CP_1
durante la convivenza more uxorio tra loro intercorsa con decorrenza dal mese di ottobre
[...]
pagina 2 di 7 collocamento e piano di frequentazione - sottoscrivendo un accordo, di comune volontà, in data
20.04.2022 (doc. 4 allegato al ricorso di parte ricorrente), il quale prevedeva: L'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con residenza a Tolentino in via
Montello, 9
- L'esercizio della responsabilità genitoriale sarà attuato separatamente da ciascun genitore relativamente alle questioni ordinarie, mentre per le questioni di maggior interesse, come per educazione, salute, le decisioni dovranno essere prese di comune accordo;
-Trasferimento della residenza al di fuori del Comune di Tolentino previa autorizzazione scritta da parte del padre;
-Il padre starà con i figli il venerdì dalle 16 alle 21, con obbligo di cenare con loro e per le festività natalizie si applica il criterio dell'alternanza prevedendo che stiano con un genitore dalla chiusura delle scuole al 30 dicembre e con l'altro genitore il restante periodo, fino all'Epifania. Mentre per il periodo estivo sia il padre che la madre potranno portare i figli con sé, in totale autonomia e indipendenza, per un periodo di 7 gg da concordare fra di essi in base ai propri impegni lavorativi;
convengono anche per due anni, con decorrenza dalla presente scrittura, non potranno espatriare con la loro prole;
-Il padre, a titolo di mantenimento, si obbliga a versare alla madre, entro il 18 di ogni mese, 200 euro per ciascun figlio, per una somma complessiva di 400 euro, soggetta a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario presso la Banca
Unicredit Spa Agenzia Tolentino (Iban: 89Y0200869201000104624631)
-Il padre si obbliga a versare alla madre la metà delle spese straordinarie (per l'individuazione delle quali si fa riferimento al “ Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata IN DATA 12.12.218, che le parti inoltre sottoscrivono, e relativi aggiornamenti) da questa affrontate, previa esibizione delle fatture di spesa o documenti fiscali equivalenti;
Entrambe le parti rinunciano alla corresponsione di assegno di mantenimento e dichiarano di non aver beni immobili, mobili registri o beni mobili, comprese somme di denaro e conti correnti in comunione.
Fissata udienza per la comparizione delle parti ad opera del Giudice relatore, il ricorso ed il decreto sono stati regolarmente notificati a parte convenuta (ex art. 143 c.p.c. il 7.11.2023) CP_1
Redatta la memoria di cui all'art. 171 ter n. 1 c.p.c., all'udienza di prima comparizione delle parti il
26.02.2024 è comparsa unicamente la ricorrente assistita dal suo avvocato Massimo Parte_1
Cingolani, la quale, sentita liberamente, ha dichiarato che la frequentazione tra i figli e il padre pagina 3 di 7 proseguiva e che il sig. versava alla ricorrente, a titolo di mantenimento, la somma di 300 euro Per_1
per i figli, cioè 150 euro per ciascuno e provvede anche a coprire il 50% delle spese straordinarie che la affronta per i figli. Pt_1
Con ordinanza del 28.2.2024, stante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, viene dichiarata la contumacia di parte convenuta ed erano adottati da parte del Giudice relatore i provvedimenti provvisori ex art. 473 CP_1
bis-22 c.p.c.; inoltre, rilevato che, per quanto concerne il collocamento la ricorrente, con le note depositate il 23.2.2024, vi era stata una modificazione della domanda da parte della chiedendo lo Pt_1
spostamento della residenza da quella attuale di Tolentino in via Montello n. 9 a Macerata in via
Pellegrino Tibaldi 57, stanti le precarie condizioni in cui si trova l'immobile di Tolentino e in attesa della assegnazione di un'abitazione di edilizia residenziale pubblica da parte del Comune di Tolentino, era disposta ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notificazione delle predette note al convenuto contumace.
Fornita la prova di detta notifica avvenuta anch'essa ex art. 143 c.p.c. il 5.3.2024, era fissata nuova udienza al 30.4.2024.
Alla suddetta udienza, riscontrata l'impossibilità di tentare la conciliazione, vista la mancata comparizione di parte convenuta, in considerazione dell'insussistenza per il padre di alcun pregiudizio vista la poca distanza fra Tolentino e Macerata, era autorizzato il trasferimento la residenza per un periodo limitato presso il Comune di Macerata (via Pellegrino Tibaldi, 57) nell'abitazione del nuovo compagno della il Sig. Pt_1 Controparte_2
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 18.11.2024 parte ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni formulate, con riserva di riferire al Collegio.
***
Come noto, nel caso di crisi della coppia, sia che si tratti di coniugi che di conviventi more uxorio, i figli minori hanno diritto a mantenere i rapporti in modo equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, come disposto dall'art. 337 ter. in relazione ai provvedimenti che il Giudice è chiamato a prendere, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Si ritiene in giurisprudenza che “in materia di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. sorge al momento della procreazione” (Cass. Civ. sez.
3- Odinanza n.
15148 del 12/05/2022).
Dunque, è necessario che il Giudice adotti i provvedimenti relativi ai figli alla luce dell'esclusivo interesse di questi, in quanto oggetto di tutela primaria è la prole.
Con riguardo all'affidamento dei minori, si valuta, in modo prioritario, l'affidamento condiviso, al fine di garantire alla prole un ambiente il più possibile sereno dopo la crisi della coppia.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'affidamento condiviso della prole non costituisce oggetto di discussione fra le parti, i quali già prima dell'avvio del giudizio avevano trovato un accordo in tal senso (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
Anche quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 26/02/2024 conferma la partecipazione del padre alla vita della prole e l'impegno a provvedere al loro mantenimento.
Difatti la donna ha dichiarato “io non so dove attualmente viva il sig. lui comunque vede i Per_1
bambini una volta a settimana e a fine settimana alternati dalle 17,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica;
i bambini mi dicono che quando stanno con il padre stanno a casa dei nonni paterni che si trova a Tolentino in via Ennio Proietti 4; lui mi dà 150,00 € al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese extra;
, che io sappia, lui lavora come operaio presso la ditta di a Persona_3
Tolentino, si tratta di una tappezzeria”.
Dunque, come già disposto provvisoriamente, può confermarsi l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre.
In questo senso, essendo il procedimento contumaciale e visto il tenore dell'accordo assunto in via stragiudiziale dalle parti, deve farsi riferimento all'abitazione da ultimo indicata come residenza dalla madre a Macerata (autorizzata a tal fine allo spostamento), non potendosi in difetto d'accordo delle parti adottare una previsione maggiormente elastica.
Il diritto di visita del padre può, del resto, essere comunque regolato come già in via provvisoria e come confermato in dispositivo, essendo la frequentazione padre-figli effettivamente esercitata per stessa ammissione della ricorrente
Con riferimento al mantenimento della prole, posto che esso sussiste in capo ad entrambi i genitori in misura proporzionale al proprio reddito, va tenuta in debita considerazione la regolamentazione assunta in via provvisoria, atteso che, pur non essendovi certezze sui redditi che percepisca l'uomo
(verosimilmente operaio tappezziere) si tratta di una somma che certamente l'uomo riesce a versare
(così da dichiarazioni della stessa ricorrente) e che appare congrua tenuto conto dell'età dei minori (7 e
5 anni) e delle loro attuali esigenze.
Le spese straordinarie, da intendersi come quelle evocate dal Protocollo in uso presso questo
Tribunale -cui già le parti hanno fatto riferimento nel doc. 4-, vanno confermate come suddivise al 50% fra i genitori, non essendovi motivo per derogare a tale ripartizione.
Quanto alle spese processuali, esse sono poste a carico del convenuto contumace, secondo soccombenza, anche considerando che un'eventuale adesione alle condizioni (molto simili a quelle concordate) avrebbe consentito un procedimento congiunto, di maggiore snellezza.
pagina 5 di 7 Vanno, dunque, vanno applicati i parametri liquidatori di cui al D.M. 10 marzo 2015 n. 55, art. 5 comma 6 e dato il valore indeterminabile, bassa complessità, unicamente per le fasi incluse dal difensore nella nota spese ma con valori prossimi ai minimi, data la semplicità del contendere e degli incombenti (discussione orale per assenza istruttoria)
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
2287/2023, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
- Dispone l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, a Macerata in via Pellegrino Parte_1
Tibaldi 57;
- Prevede il padre frequenti i figli coi seguenti tempi e fatto salvo il diverso accordo, CP_1
cioè: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle
16,00 alle 21,00; il padre, a fine settimana alternati, potrà inoltre tenere con sé i figli dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera immediatamente successiva alle ore 21,00; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno o, in difetto di accordo, alternando la prima settimana di luglio e di agosto (anni dispari il padre) e la seconda settimana di luglio e di agosto (anni pari il padre);
i figli trascorreranno, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza le festività nazionali;
fatto sempre salvo il diverso accordo, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (anni dispari il padre) ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (anni pari il padre); in ogni caso, durante le vacanze natalizie, nel periodo 23-30 dicembre, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e, nel periodo 31 dicembre-6 gennaio, il 31 dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
durante le vacanze pasquali saranno alternati annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno la mattina sino all'ora di pranzo con un genitore e il pomeriggio sino all'ora di cena con l'altro; ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli;
- Conferma a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli minori CP_1
l'assegno mensile di 150,00 € per ciascuno di essi (€ 300,00 in totale) da versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2023; l'assegno sarà
pagina 6 di 7 annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- Pone a carico dei genitori al 50% fra loro le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale
- Condanna parte convenuta alla refusione a parte ricorrente delle CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi oltre CPA e IVA se dovuta come per legge e rimborso forfetario spese generali al 15%
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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2016 a novembre 2020.
Parte ricorrente ha dedotto infatti che:
- le parti hanno convissuto presso l'abitazione C.da Piani Bianchi 55, a Tolentino
- dalla unione sentimentale sono nati: il 07/10/2017 (C.F. Persona_1
, doc. 2 certificato di nascita) e il 22/02/2019 (C.F. C.F._3 Persona_2
, doc. 3 parte ricorrente) C.F._4
- dopo la cessazione della convivenza, a causa di un'insanabile compatibilità caratteriale, le parti hanno voluto regolamentare gli interessi della prole - riguardo alle questioni economiche, al loro affidamento,