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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2447/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19561/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la contribuente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'inrimazione è relativa alle seguenti presupposte cartelle esattoriali:
07120140427112187000, 07120170061631537000; 07120170122735971000;
07120190082721168000, 07120200071930828000, 07120220069452744000,
07120220069452845000, 07120220158601231000, 07120230037951203000,
07120230085083401000, 07120230126666428000, 07120240051229659000;
nonché ai seguenti avvisi di accertamento: 250TELM000917, 000000000333; 000000000080;
250TELM001195, 1981, 1785, 830.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepisce illegittimità della pretesa impositiva per decadenza del diritto alla riscossione.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia in esame è inammissibile perchè tardiva in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti prodromici, in particolare l'avviso di accertamento, ritualmente notificato in data 14 febbraio 2024, divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione.
Tale avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010.
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).
La mancata impugnazione degli atti prodromici, rende definitiva la pretesa tributaria con conseguente preclusione nel sollevare vizi ad essi risalenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 400,00, per ciascuna delle parti costituite: Agenzia delle entrate riscossione e Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19561/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259020831976000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la contribuente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 07120259020831976000, notificatale dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L'inrimazione è relativa alle seguenti presupposte cartelle esattoriali:
07120140427112187000, 07120170061631537000; 07120170122735971000;
07120190082721168000, 07120200071930828000, 07120220069452744000,
07120220069452845000, 07120220158601231000, 07120230037951203000,
07120230085083401000, 07120230126666428000, 07120240051229659000;
nonché ai seguenti avvisi di accertamento: 250TELM000917, 000000000333; 000000000080;
250TELM001195, 1981, 1785, 830.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente eccepisce illegittimità della pretesa impositiva per decadenza del diritto alla riscossione.
L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La controversia in esame è inammissibile perchè tardiva in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti prodromici, in particolare l'avviso di accertamento, ritualmente notificato in data 14 febbraio 2024, divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione.
Tale avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010.
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).
La mancata impugnazione degli atti prodromici, rende definitiva la pretesa tributaria con conseguente preclusione nel sollevare vizi ad essi risalenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 400,00, per ciascuna delle parti costituite: Agenzia delle entrate riscossione e Agenzia delle entrate.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.