Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2447
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità della pretesa impositiva per decadenza del diritto alla riscossione

    Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dato che la contribuente avrebbe dovuto impugnare gli atti prodromici, in particolare l'avviso di accertamento notificato in una data precedente, che è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Tale avviso ha valore di intimazione ad adempiere e, decorsi i termini per il pagamento, la riscossione è affidata all'Agente della Riscossione senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. La mancata impugnazione degli atti prodromici rende definitiva la pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2447
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2447
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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