Art. 1.
Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 .
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e successive modificazioni, nonche' l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821 .
La gratificazione annuale di cui all' art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilita' dell'indennita' di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.
Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 .
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e successive modificazioni, nonche' l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821 .
La gratificazione annuale di cui all' art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e' commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilita' dell'indennita' di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.