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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MARZI NICOLETTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CAIMI, 68 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione sentimentale. CP_1 Parte_1
1.1 Dall'unione sono nati i figli (18.07.2010) e (10.09.2013). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto 30.03.2016, il Tribunale di Sondrio, così disciplinava la regolamentazione della responsabilità genitoriale: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati, assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 mensili, spese straordinarie al 50% in capo a ciascun genitore.
1.3 Con successivo decreto 21.07.2022 per la modifica delle condizioni su ricorso di
, il Tribunale di Sondrio disponeva nei seguenti termini: visite paterne a fine CP_1
settimana alternati e ogni mercoledì e venerdì, riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 430,00, conferma nel resto. Il decreto veniva confermato dalla Corte d'appello di
Milano.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025, e CP_1 Parte_1
domandavano la modifica delle precedenti condizioni sulla base dell'accordo raggiunto dagli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.03.2025.
3. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
4. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che, in base all'accordo tra le parti e a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) il padre potrà vedere e stare con e a fine settimana alternati, nel Per_1 Per_2
periodo scolastico dal sabato al termine delle lezioni alla domenica alle ore 18.00, nel periodo non scolastico dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00; i ricorrenti si impegnano a favorire un rapporto sereno ed equilibrato con ciascun genitore e a consentire eventuali modifiche dei predetti giorni ed orari di visita indicate: ogni modifica dovrà essere comunicata con congruo preavviso;
2) a titolo di contribuito al mantenimento dei figli minori, il padre verserà sul conto corrente della madre entro il giorno 23 di ogni mese, l'importo di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 2026;
3) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli e ripartite nella quota del
50% a carico di ciascun genitore dovranno essere concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il
Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto. La GN , qualora CP_1
sostenga in via anticipata spese mediche, si impegna a provvedere con modalità di pagamento tracciata e a trasmettere al NO la fattura originale delle Pt_1
stesse intestata ai figli con relativo codice fiscale;
4) Le parti stabiliscono che in aggiunta al contributo mensile di mantenimento come sopra indicato, rimborserà in 12 rate mensili a la Parte_1 CP_1
quota del 50% delle rette già versate e di quelle versate alla scadenza afferenti alla frequenza da parte di al Programma Doppio Diploma - Mater Academy. Per_1
5) Spese di lite interamente compensate.
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
MARZI NICOLETTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
CAIMI, 68 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MARTINELLI ELENA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e instauravano una relazione sentimentale. CP_1 Parte_1
1.1 Dall'unione sono nati i figli (18.07.2010) e (10.09.2013). Per_1 Per_2
1.2 Con decreto 30.03.2016, il Tribunale di Sondrio, così disciplinava la regolamentazione della responsabilità genitoriale: affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, visite paterne a fine settimana alternati, assegno di mantenimento a carico del padre di € 500,00 mensili, spese straordinarie al 50% in capo a ciascun genitore.
1.3 Con successivo decreto 21.07.2022 per la modifica delle condizioni su ricorso di
, il Tribunale di Sondrio disponeva nei seguenti termini: visite paterne a fine CP_1
settimana alternati e ogni mercoledì e venerdì, riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 430,00, conferma nel resto. Il decreto veniva confermato dalla Corte d'appello di
Milano.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 03.03.2025, e CP_1 Parte_1
domandavano la modifica delle precedenti condizioni sulla base dell'accordo raggiunto dagli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 03.03.2025.
3. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto dei figli minori in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
4. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto che, in base all'accordo tra le parti e a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) il padre potrà vedere e stare con e a fine settimana alternati, nel Per_1 Per_2
periodo scolastico dal sabato al termine delle lezioni alla domenica alle ore 18.00, nel periodo non scolastico dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00; i ricorrenti si impegnano a favorire un rapporto sereno ed equilibrato con ciascun genitore e a consentire eventuali modifiche dei predetti giorni ed orari di visita indicate: ogni modifica dovrà essere comunicata con congruo preavviso;
2) a titolo di contribuito al mantenimento dei figli minori, il padre verserà sul conto corrente della madre entro il giorno 23 di ogni mese, l'importo di € 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 2026;
3) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli e ripartite nella quota del
50% a carico di ciascun genitore dovranno essere concordate, preventivate, documentate e rimborsate a favore del genitore che le ha sostenute nel rispetto di quanto previsto e regolamentato dal "Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed
Avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie" attualmente in uso presso il
Tribunale di Sondrio ed allegato al presente atto. La GN , qualora CP_1
sostenga in via anticipata spese mediche, si impegna a provvedere con modalità di pagamento tracciata e a trasmettere al NO la fattura originale delle Pt_1
stesse intestata ai figli con relativo codice fiscale;
4) Le parti stabiliscono che in aggiunta al contributo mensile di mantenimento come sopra indicato, rimborserà in 12 rate mensili a la Parte_1 CP_1
quota del 50% delle rette già versate e di quelle versate alla scadenza afferenti alla frequenza da parte di al Programma Doppio Diploma - Mater Academy. Per_1
5) Spese di lite interamente compensate.
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 05/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 4 di 4