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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 685/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 685/2023 promossa da:
, rappresentata da _1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv.
PESENTI MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEALDI ALBERTO CP_1 C.F._2
e dell'avv. GASTALDI NICCOLO' ( C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10129 C.F._3
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10129 TORINO presso il difensore avv. TEALDI ALBERTO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 17.03.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
18.03.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 6128/2020 - R.G. 8968/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 07.09.2020 e rigettare tutte le domande di controparte;
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo opposto n. 6128/2020 - R.G. 8968/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 07.09.2020 non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il sig. al pagamento in favore di CP_1 _1 dell'importo di € 147.518,21 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
- ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili e tardive.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D. M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di _1
.
[...]
Per l'appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c. dell'appello formulato da _1
in via principale:
- per i motivi di cui in narrativa, respingersi l'appello principale proposto da _1
Con vittoria delle spese ed onorari di causa.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il sig. e il sig. promuovevano CP_1 Parte_3
opposizione innanzi al Tribunale di Torino avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
6128/2020 del 7 settembre 2020, emesso dal Tribunale su ricorso promosso da recante _1
ingiunzione nei loro confronti, quali fideiussori della Gastone S.p.a. (quindi Gestione Progetti
pagina 2 di 13 al pagamento della somma di € 147.581,21 oltre interessi ed al rimborso delle spese Controparte_2
di lite.
A fondamento della loro opposizione eccepivano: l'incompletezza della copia del ricorso notificata, nonché l'incertezza nell'individuazione del garante, non desumibile dalla mera indicazione del luogo e della data di nascita, dal nome del mittente della lettera di fideiussione, dalla corrispondenza tra le firme apposte sulla fideiussione e quelle delle ricevute di consegna delle raccomandate e dalla conferma dell'esistenza della garanzia fideiussoria data dalla Gastone S.p.a.; chiedevano quindi accertarsi in specie l'impossibilità di una chiara individuazione dei soggetti garanti sulla base dei documenti prodotti ed annullarsi quindi, o dichiararsi comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi i signori e da ogni avversaria pretesa. Parte_3 CP_1
Dichiaravano comunque di disconoscere a norma dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie prodotte dei documenti 7 e 8 avversari, non risultando con chiarezza la paternità delle sottoscrizioni apposte sui suddetti documenti.
Eccepivano inoltre gli opponenti la nullità totale del contratto o delle singole clausole della fideiussione in data 14/12/2017, in quanto conforme allo schema contrattuale tipo redatto dall'ABI nel 2002, dichiarato lesivo del dettato ex. art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, con conseguente “tardività dell'azione” ai sensi dell'art. 1957 c.c. Rilevavano infatti che la fideiussione azionata con il decreto opposto riportasse esattamente tutte le clausole di cui allo schema contrattuale ABI: assumevano perciò violato il dettato di cui all'art. 1957 c.c., , evidenziando come avesse dichiarato in specie di voler recedere da tutti i rapporti in Controparte_3
essere con la garantita Gastone S.p.a. in data 17 novembre 2015, dovendo perciò _1
subentrata nella titolarità dei crediti vantati dalla predetta Banca, agire nei confronti dei garanti entro il termine di 6 mesi, e cioè entro il 17 maggio 2016, laddove essa si era limitata invece ad inviare una lettera di messa in mora alla sola Società garantita. Nel merito osservavano che in ogni caso _1
non aveva comunque provato in alcun modo il proprio credito, essendosi limitata a produrre
[...]
unicamente un estratto di saldo conto, con limitata efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio in quanto dichiarazione unilaterale proveniente direttamente dalla banca.
Chiedevano pertanto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e nel merito annullarsi l'ingiunzione opposta, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, _1 _1
rappresentata nel giudizio da contestando in fatto e diritto le Parte_2
domande degli opponenti, chiedendo conferma del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale rigetto dell'opposizione ex adverso formulata. Rilevava anzitutto che la notificazione del decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 opposto era stata correttamente ricevuta dagli opponenti, che avevano quindi proposto opposizione, sicché essa non poteva certamente ritenersi nulla in forza del disposto di cui al terzo comma dell'art. 157 c.p.c., non potendosi dichiarare la nullità di alcun atto che abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Contestava poi l'eccezione di controparte circa l'impossibilità di individuazione dei soggetti garanti nel contratto di fideiussione depositato in sede monitoria, rilevando che la fideiussione depositata, benché non recante indicazione esplicita del nominativo dei garanti, ne riportava chiaramente il luogo e la data di nascita, oltre alla sottoscrizione, elementi pienamente sufficienti a consentire l'identificazione dei fideiussori, sigg.ri e , senza possibili Parte_3 CP_1
incertezze.
Rilevava altresì come l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1
fosse stata in effetti opposta in termini del tutto generici dagli opponenti e senza Parte_3
alcun riferimento normativo, risultando comunque infondata in diritto. Rilevava inoltre infondata anche l'eccezione sollevata dagli opponenti di carenza di prova adeguata del credito ingiunto, da ritenersi invece certo, liquido ed esigibile, oltreché provato, avendo la Banca prodotto un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Si opponeva pertanto all'istanza di sospensiva formulata da parte opponente.
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice inviava le parti in mediazione, definita poi con esito negativo, dava atto quindi dell'intervenuto decesso dell'opponente sig. e dichiarava l'interruzione del processo, che veniva in seguito tempestivamente Parte_3
riassunto.
Omessa ogni attività istruttoria, con sentenza n. 1290/2023 pubblicata in data 03/04/2023, il Tribunale di Torino, richiamata la recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” , accertava la nullità della clausola n. 6 della fideiussione dedotta in giudizio, relativa alla deroga dei termini indicati nell'art. 1957 c.c., in quanto conforme, al pari di quelle n. 2 e 8 della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, allo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia. Rilevava peraltro come, nel contesto del disposto ex art. 1957 c.c. il termine “istanza” sia da riferirsi ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, comunque esperibili al fine di pagina 4 di 13 conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
Accoglieva quindi l'eccezione formulata dagli opponenti, avendo la convenuta dato atto dell'invio di meri atti stragiudiziali di richiesta di pagamento, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande della convenuta. Riteneva inoltre assorbite le altre questioni trattate dalle parti e condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e per essa, quale _1
mandataria, rappresentata nel giudizio da lamentando _1 Parte_2
anzitutto che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato in relazione alla fideiussione in contestazione violazione della normativa antitrust, con conseguente declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957 c.c., trattandosi di garanzia sottoscritta nell'anno 2007, quindi in periodo successivo rispetto a quello di vigenza dello schema uniforme censurato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, in relazione al quale era stata accertata l'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione predisposto dall'ABI in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Assume infatti che solo per contratti di fideiussione stipulati nel periodo di accertamento riguardato sia possibile per la parte che ne invochi la nullità, avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento richiamato, laddove, in ipotesi di contratti di fideiussione stipulati al di fuori di tale periodo, la parte che ne invoca la nullità deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale dedotto.
Lamenta altresì che il Tribunale non abbia comunque considerato che l'opponente si era limitato in effetti ad eccepire la nullità totale della fideiussione;
rileva inoltre che il sig. quale Pt_3
socio della Gestione Progetti Immobiliari S.r.l (già Gastone S.p.a.), avrebbe comunque prestato garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società obbligata principale Gestione
Progetti Immobiliari S.r.l., per cui, l'efficacia della fideiussione non sarebbe potuta mai venir meno.
Assume comunque pienamente rispettato in specie il temine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c., dal momento che la Banca, in data 17/11/2015, aveva inviato una raccomandata con cui aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti accordati. Successivamente, l'Istituto di Credito, conformandosi al dettato normativo di cui all' art. 1957 c.c., aveva inviato in data 24/3/2016, con raccomandata, una lettera di messa in mora nei confronti del Sig. e Sig. CP_1 Pt_3
ed una nei confronti della Società e successivamente aveva inviato lettera di diffida al
[...]
pagamento, ricevuta dal Sig. e in data 5/4/2016 e dalla Società CP_1 Parte_3
Gestione Progetti Immobiliari in data 7/4/2016.
pagina 5 di 13 L'appellante ha formulato quindi istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., assumendo che dall'esame dei motivi di gravame emerga la manifesta fondatezza dell'impugnazione promossa.
Si è costituito nel gravame l'appellato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per manifesta infondatezza.
Nel merito contesta comunque la prima doglianza ex adverso esposta, assumendo che la valenza probatoria privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia operi anche per il periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, rilevando che la fideiussione in contestazione risulta in specie rilasciata meno di due anni dopo l'intervento richiamato dell'Autorità di vigilanza.
Assume peraltro ormai acquisita l'applicazione della valenza probatoria privilegiata anche per le fideiussioni successive, in quanto il giudice non è tenuto ad accertare se le banche abbiano dato attuazione all'intesa anticoncorrenziale attraverso l'uniforme applicazione delle clausole ABI illecite, reputandosi sufficiente valutare se le disposizioni convenute contrattualmente, anche a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, riproducano o meno le censurate condizioni restrittive della concorrenza.
Assume comunque di aver già eccepito nell'atto di citazione in opposizione la nullità totale o parziale della fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo, rilevando altresì la decadenza della ricorrente ex art. 1957 c.c.
Rileva infine come, per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'operatività dell'art. 1957 c.c. non sia sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, meno che mai, una missiva, occorrendo invece la proposizione di un' istanza giudiziale, nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o “in executivis” secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge,
l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice.
L'appellato richiama e ribadisce altresì, in ordine alle questioni ritenute assorbite dal Tribunale, le eccezioni già formulate in primo grado, assumendo incompleta la notificazione nei suoi confronti del decreto ingiuntivo quindi opposto, non estesa al provvedimento del Tribunale in data 18 luglio 2020 con cui si richiedevano al ricorrente opportune integrazioni volte ad «individuare i soggetti che hanno prestato la suddetta garanzia», alla quale la ricorrente adempiva depositando memoria integrativa e nuovo documento.
Ribadisce inoltre eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie avverse, non risultando compiutamente individuabili i soggetti che avrebbero rilasciato la fideiussione in pagina 6 di 13 contestazione, indicati in riferimento al luogo ed alla data di nascita, ma non indicati nominativamente nell'atto, richiamando altresì l'eccezione formulata ex art. 2719 c.c.
Ribadisce infine l'eccezione svolta in ordine alla carente documentazione del credito vantato in sede monitoria.
Rigettata preliminarmente l'eccezione formulata dall'appellato ex art. 348bis c.p.c. il Consigliere
Istruttore formulava una proposta conciliativa, respinta tuttavia dalle parti. Disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione e, in esito all'udienza del 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio.
Deve ritenersi certamente fondato il primo motivo di gravame formulato dall'odierna appellante. Risulta infatti che la fideiussione in contestazione è stata sottoscritta in data 14.12.2007 e quindi in epoca ampiamente successiva all'emissione del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia in data 2 maggio 2005 relativa allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), con il quale si è accertato che “gli articoli
2, 6 e 8 del suddetto schema contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale, sicché, ove clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni stipulate in epoca successiva al triennio di riferimento che pure riproducano in tutto od in parte il modello negoziale censurato, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della Banca d'Italia può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi al fine prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate.
Ed infatti, “ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846, Tribunale Spoleto, 27.5.2023, n. 405 ), poiché nello pagina 7 di 13 stesso provvedimento di censura reso dalla Banca d'Italia n. 55/2005 “non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” ( Trib. Milano, Sentenza n.
8525/2021 del 20-10-2021).
E così, dunque, “le fideiussioni stipulate (…) non subiscono gli effetti del provvedimento della
Banca d'Italia riguardante le clausole anticoncorrenziali dello schema ABI” ( Tribunale Sez. spec.
Impresa – Milano, 3.2.2023, n. 896 ), e ciò perché “l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust, riguarda il periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005”.
E, quindi, “le cause c.d. 'stand alone' sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, poiché “la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” ( Tribunale
Sez. spec. Impresa – Milano, 14.2.2023, n. 1171; conforme: Tribunale di Milano del 20.12.2023 n.
10296).
Per contro, in carenza di prova adeguata e sufficiente di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della specifica fideiussione in contestazione, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
( Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 ).
pagina 8 di 13 Deve pertanto ritenersi del tutto valida ed efficace la clausola contenuta nella fideiussione in esame all'art. 6 recante esplicita deroga al dettato normativo ex art. 1957 c.c.
L'odierno appellato ha peraltro riproposto nel gravame ex art. 346 c.p.c. le eccezioni già ritenute assorbite dal Tribunale a fronte della pronuncia resa in primo grado, che devono quindi esaminarsi nel merito.
Del tutto infondata risulta tuttavia l'eccezione formulata in limine dall'opponente, nel lamentare “la notificazione della copia incompleta del ricorso”, da equipararsi quindi alla “mancata notificazione del ricorso e del decreto”, posto che “il Tribunale con provvedimento del 18 luglio 2020 richiedeva al ricorrente opportune integrazioni relative ad «individuare i soggetto che hanno prestato la suddetta garanzia». A tale richiesta adempiva depositando memoria integrativa a cui allegava un nuovo _1
documento. Di tale attività non ve ne è traccia nella notifica ricevuta dagli odierni esponenti, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio”.
Non vi è dubbio infatti che, ricevuta la tempestiva notificazione del ricorso originario promosso in sede monitoria dalla controparte e del decreto ingiuntivo quindi emesso dal Tribunale adito, gli originari opponenti abbiano avuto accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento monitorio, ivi comprese le comunicazioni innanzi richiamate, di cui è menzione infatti nella tempestiva opposizione promossa.
Non è dato riscontrare quindi lesione alcuna del diritto di difesa degli opponenti, laddove la notificazione dell'ingiunzione, tempestivamente e consapevolmente opposta dai sigg.ri risulta Pt_3
aver raggiunto pienamente il suo scopo ex art. 156, comma III, c.p.c.
Ritiene peraltro la Corte che, pure a fronte di incompleta compilazione da parte dei sigg.ri di quello che appare con ogni evidenza un modulo predisposto dalla Banca quindi garantita Pt_3
per la sottoscrizione di fideiussione omnibus in specie prestata a garanzia di tutti i debiti della Gastone
s.p.a. verso la Banca stessa, l'identità dei fideiubenti risulta con tutta certezza non soltanto dall'indicazione manoscritta sul modulo del luogo e della data di nascita dei due soggetti che hanno sottoscritto la garanzia, ma anche dall'indicazione dei medesimi soggetti come “mittenti” della raccomandata con detto modulo è stato inoltrato alla laddove risulta Controparte_3
peraltro che , con lettera raccomandata in data 24.03.2016 la Banca garantita ha quindi comunicato ai sigg.ri quali fideiussori” della Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione – così Pt_3
divenuta la Gastone s.p.a. – di aver revocato ogni affidamento concesso alla Società garantita, costituendola quindi in mora, né in sede di opposizione i sigg.ri hanno in alcun modo offerto Pt_3
di provare di avere contestato tale comunicazione, negando la garanzia prestata.
pagina 9 di 13 Risulta peraltro da visura camerale della Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria ( documento n. 9 ) che i sigg.ri ed Parte_3 CP_1
entrambi soci della Società garantita, ne erano stati anche consiglieri di amministrazione.
A fronte dei dati così evidenziati, del tutto generica e come tale inefficace risulta peraltro la stessa eccezione formulata dagli opponenti, e ribadita dall'appellante, ex art. 2719 c.c., dichiarando di disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale in merito ai documenti 7 e 8 avversari, sul presupposto che “non pare chiaro a chi si riferiscano le sottoscrizioni apposte sui suddetti documenti”.
Ed infatti “il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n.
2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità” ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024 ). Del resto “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2,
c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” ( Cass. Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 ).
Del tutto generica risulta infine la contestazione formulata dagli opponenti in primo grado e ribadita dall'appellante nel rilevare non provato il credito vantato in sede monitoria, avendo la ricorrente “prodotto unicamente un estratto di saldo conto, il quale però, come noto, riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, trattandosi di dichiarazione unilaterale proveniente direttamente dalla banca” e lamentando inoltre che “la copiosa documentazione avversaria prodotta in merito al c/c 25641 (cfr. doc. 5 avversario) risulta, in primo luogo incompleta ed in secondo luogo inconferente, poiché da pagina 21 in avanti del suddetto documento si fa riferimento ad ulteriori rapporti che nulla hanno a che vedere con il c/c presupposto dell'azione avversaria”.
E' vero infatti che in sede monitoria la ricorrente ha dapprima prodotto, al documento n. 6, unicamente certificazione ex art. 50 TUB attestante il saldo passivo del c/c allegato. A fronte, tuttavia, delle eccezioni formulate dagli opponenti la ricorrente opposta ha quindi depositato estratti conto pure pagina 10 di 13 sintetici del suddetto conto corrente , acceso in data 9.03.2006, dall'ottobre 2006 al novembre 2015, avendo con lettera 17.11.2015 revocato gli affidamenti concessi alla Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione. Risulta quindi unicamente carente la documentazione relativa ai primi mesi di svolgimento del rapporto di c/c in contestazione, sul quale venivano regolati peraltro anche gli altri rapporti in essere tra la Società garantita e la stessa Banca.
Pure a fronte di tale documentazione parte opponente non ha del resto mai formulato in merito alcuna contestazione circostanziata e specifica.
Deve ritenersi, dunque, che “in tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18352 del
27/06/2023; Cass civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29415 del 23/12/2020 ).
Pur addivenendosi, dunque, per le ragioni esposte, ad integrale riforma della sentenza gravata, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo in quella sede opposto, deve comunque ritenersi che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
20868 del 06/09/2017; v. anche: Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010 ).
Deve trovare piuttosto accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'odierna opponente per la condanna in via ordinaria dell'appellato al pagamento in favore di _1 dell'importo di € 147.518,21, quale saldo del c/c dedotto nel giudizio e già allegato in sede monitoria.
Su tale importo la ricorrente opposta, ora appellante, aveva chiesto in sede monitoria e quindi nel giudizio di opposizione, liquidarsi “interessi calcolati al tasso legale dal 19.11.2015 al saldo” e, dunque, dall'atto di costituzione in mora della debitrice garantita, Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione, al saldo. Entro tali limiti può trovare, dunque accoglimento, la domanda dell'appellante, risultando del tutto nuova l'istanza formulata invece nel gravame di pagamento di “interessi pagina 11 di 13 convenzionali dal dovuto al saldo”, esclusa ogni capitalizzazione ex art. 120 TUB, come rilevabile d'ufficio.
Deve peraltro rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nei due gradi esperiti.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Ravvisata, dunque, la piena soccombenza sostanziale della parte ora appellata, considerata la fondatezza della pretesa creditoria già esposta in sede monitoria, devono addebitarsi a carico del sig. non solo le spese dei due gradi del giudizio, ma che quelle relative al procedimento monitorio, Pt_3
come già liquidate nel provvedimento quindi revocato.
Non essendovi contestazione sull'ammontare delle spese del primo giudizio come liquidate con la pronuncia ora gravata, si addiviene quindi, come da dispositivo, alla sola liquidazione degli oneri del presente giudizio, in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non può trovare accoglimento infine la generica domanda di “ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di , mandando documentazione alcuna in atti di eventuali _1
pagamenti a tal titolo effettuati dall'odierna appellante.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 1290/2023 pubblicata dal
Tribunale di Torino in data 03/04/2023, condanna il sig. al pagamento in favore di CP_1
come rappresentata nel giudizio, dell'importo di € 147.518,21 oltre interessi al _1
saggio legale dal 19.11.2015 al saldo con le modalità di cui all'art. 120 TUB;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore di come CP_1 _1
rappresentata nel giudizio, delle spese dei due gradi del giudizio, già liquidate per la fase monitoria in
€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi e per il giudizio di opposizione in complessivi €
9.120,00 e che si liquidano invece per il giudizio di gravame in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge sui compensi tutti come sopra liquidati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 685/2023 promossa da:
, rappresentata da _1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv.
PESENTI MARCO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEALDI ALBERTO CP_1 C.F._2
e dell'avv. GASTALDI NICCOLO' ( C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10129 C.F._3
TORINO, elettivamente domiciliato in C.SO GALILEO FERRARIS, 46 10129 TORINO presso il difensore avv. TEALDI ALBERTO appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 17.03.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
18.03.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
pagina 1 di 13 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 6128/2020 - R.G. 8968/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 07.09.2020 e rigettare tutte le domande di controparte;
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo opposto n. 6128/2020 - R.G. 8968/2020 emesso dal Tribunale di Torino il 07.09.2020 non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il sig. al pagamento in favore di CP_1 _1 dell'importo di € 147.518,21 oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
- ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte, in quanto inammissibili e tardive.
Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D. M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di _1
.
[...]
Per l'appellato:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in funzione del giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare:
- dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c. dell'appello formulato da _1
in via principale:
- per i motivi di cui in narrativa, respingersi l'appello principale proposto da _1
Con vittoria delle spese ed onorari di causa.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il sig. e il sig. promuovevano CP_1 Parte_3
opposizione innanzi al Tribunale di Torino avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
6128/2020 del 7 settembre 2020, emesso dal Tribunale su ricorso promosso da recante _1
ingiunzione nei loro confronti, quali fideiussori della Gastone S.p.a. (quindi Gestione Progetti
pagina 2 di 13 al pagamento della somma di € 147.581,21 oltre interessi ed al rimborso delle spese Controparte_2
di lite.
A fondamento della loro opposizione eccepivano: l'incompletezza della copia del ricorso notificata, nonché l'incertezza nell'individuazione del garante, non desumibile dalla mera indicazione del luogo e della data di nascita, dal nome del mittente della lettera di fideiussione, dalla corrispondenza tra le firme apposte sulla fideiussione e quelle delle ricevute di consegna delle raccomandate e dalla conferma dell'esistenza della garanzia fideiussoria data dalla Gastone S.p.a.; chiedevano quindi accertarsi in specie l'impossibilità di una chiara individuazione dei soggetti garanti sulla base dei documenti prodotti ed annullarsi quindi, o dichiararsi comunque inefficace, il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi i signori e da ogni avversaria pretesa. Parte_3 CP_1
Dichiaravano comunque di disconoscere a norma dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie prodotte dei documenti 7 e 8 avversari, non risultando con chiarezza la paternità delle sottoscrizioni apposte sui suddetti documenti.
Eccepivano inoltre gli opponenti la nullità totale del contratto o delle singole clausole della fideiussione in data 14/12/2017, in quanto conforme allo schema contrattuale tipo redatto dall'ABI nel 2002, dichiarato lesivo del dettato ex. art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990 con provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, con conseguente “tardività dell'azione” ai sensi dell'art. 1957 c.c. Rilevavano infatti che la fideiussione azionata con il decreto opposto riportasse esattamente tutte le clausole di cui allo schema contrattuale ABI: assumevano perciò violato il dettato di cui all'art. 1957 c.c., , evidenziando come avesse dichiarato in specie di voler recedere da tutti i rapporti in Controparte_3
essere con la garantita Gastone S.p.a. in data 17 novembre 2015, dovendo perciò _1
subentrata nella titolarità dei crediti vantati dalla predetta Banca, agire nei confronti dei garanti entro il termine di 6 mesi, e cioè entro il 17 maggio 2016, laddove essa si era limitata invece ad inviare una lettera di messa in mora alla sola Società garantita. Nel merito osservavano che in ogni caso _1
non aveva comunque provato in alcun modo il proprio credito, essendosi limitata a produrre
[...]
unicamente un estratto di saldo conto, con limitata efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio in quanto dichiarazione unilaterale proveniente direttamente dalla banca.
Chiedevano pertanto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e nel merito annullarsi l'ingiunzione opposta, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio e per essa, quale mandataria, _1 _1
rappresentata nel giudizio da contestando in fatto e diritto le Parte_2
domande degli opponenti, chiedendo conferma del decreto ingiuntivo opposto, con contestuale rigetto dell'opposizione ex adverso formulata. Rilevava anzitutto che la notificazione del decreto ingiuntivo pagina 3 di 13 opposto era stata correttamente ricevuta dagli opponenti, che avevano quindi proposto opposizione, sicché essa non poteva certamente ritenersi nulla in forza del disposto di cui al terzo comma dell'art. 157 c.p.c., non potendosi dichiarare la nullità di alcun atto che abbia comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Contestava poi l'eccezione di controparte circa l'impossibilità di individuazione dei soggetti garanti nel contratto di fideiussione depositato in sede monitoria, rilevando che la fideiussione depositata, benché non recante indicazione esplicita del nominativo dei garanti, ne riportava chiaramente il luogo e la data di nascita, oltre alla sottoscrizione, elementi pienamente sufficienti a consentire l'identificazione dei fideiussori, sigg.ri e , senza possibili Parte_3 CP_1
incertezze.
Rilevava altresì come l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1
fosse stata in effetti opposta in termini del tutto generici dagli opponenti e senza Parte_3
alcun riferimento normativo, risultando comunque infondata in diritto. Rilevava inoltre infondata anche l'eccezione sollevata dagli opponenti di carenza di prova adeguata del credito ingiunto, da ritenersi invece certo, liquido ed esigibile, oltreché provato, avendo la Banca prodotto un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Si opponeva pertanto all'istanza di sospensiva formulata da parte opponente.
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice inviava le parti in mediazione, definita poi con esito negativo, dava atto quindi dell'intervenuto decesso dell'opponente sig. e dichiarava l'interruzione del processo, che veniva in seguito tempestivamente Parte_3
riassunto.
Omessa ogni attività istruttoria, con sentenza n. 1290/2023 pubblicata in data 03/04/2023, il Tribunale di Torino, richiamata la recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” , accertava la nullità della clausola n. 6 della fideiussione dedotta in giudizio, relativa alla deroga dei termini indicati nell'art. 1957 c.c., in quanto conforme, al pari di quelle n. 2 e 8 della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, allo schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia. Rilevava peraltro come, nel contesto del disposto ex art. 1957 c.c. il termine “istanza” sia da riferirsi ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, comunque esperibili al fine di pagina 4 di 13 conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
Accoglieva quindi l'eccezione formulata dagli opponenti, avendo la convenuta dato atto dell'invio di meri atti stragiudiziali di richiesta di pagamento, e revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande della convenuta. Riteneva inoltre assorbite le altre questioni trattate dalle parti e condannava parte convenuta alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e per essa, quale _1
mandataria, rappresentata nel giudizio da lamentando _1 Parte_2
anzitutto che il Tribunale abbia erroneamente ravvisato in relazione alla fideiussione in contestazione violazione della normativa antitrust, con conseguente declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957 c.c., trattandosi di garanzia sottoscritta nell'anno 2007, quindi in periodo successivo rispetto a quello di vigenza dello schema uniforme censurato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, compreso tra l'8 novembre 2003 e maggio 2005, in relazione al quale era stata accertata l'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione predisposto dall'ABI in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990. Assume infatti che solo per contratti di fideiussione stipulati nel periodo di accertamento riguardato sia possibile per la parte che ne invochi la nullità, avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento richiamato, laddove, in ipotesi di contratti di fideiussione stipulati al di fuori di tale periodo, la parte che ne invoca la nullità deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale dedotto.
Lamenta altresì che il Tribunale non abbia comunque considerato che l'opponente si era limitato in effetti ad eccepire la nullità totale della fideiussione;
rileva inoltre che il sig. quale Pt_3
socio della Gestione Progetti Immobiliari S.r.l (già Gastone S.p.a.), avrebbe comunque prestato garanzia per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società obbligata principale Gestione
Progetti Immobiliari S.r.l., per cui, l'efficacia della fideiussione non sarebbe potuta mai venir meno.
Assume comunque pienamente rispettato in specie il temine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c., dal momento che la Banca, in data 17/11/2015, aveva inviato una raccomandata con cui aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti accordati. Successivamente, l'Istituto di Credito, conformandosi al dettato normativo di cui all' art. 1957 c.c., aveva inviato in data 24/3/2016, con raccomandata, una lettera di messa in mora nei confronti del Sig. e Sig. CP_1 Pt_3
ed una nei confronti della Società e successivamente aveva inviato lettera di diffida al
[...]
pagamento, ricevuta dal Sig. e in data 5/4/2016 e dalla Società CP_1 Parte_3
Gestione Progetti Immobiliari in data 7/4/2016.
pagina 5 di 13 L'appellante ha formulato quindi istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., assumendo che dall'esame dei motivi di gravame emerga la manifesta fondatezza dell'impugnazione promossa.
Si è costituito nel gravame l'appellato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per manifesta infondatezza.
Nel merito contesta comunque la prima doglianza ex adverso esposta, assumendo che la valenza probatoria privilegiata del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia operi anche per il periodo anteriore o immediatamente successivo all'adozione del provvedimento medesimo, rilevando che la fideiussione in contestazione risulta in specie rilasciata meno di due anni dopo l'intervento richiamato dell'Autorità di vigilanza.
Assume peraltro ormai acquisita l'applicazione della valenza probatoria privilegiata anche per le fideiussioni successive, in quanto il giudice non è tenuto ad accertare se le banche abbiano dato attuazione all'intesa anticoncorrenziale attraverso l'uniforme applicazione delle clausole ABI illecite, reputandosi sufficiente valutare se le disposizioni convenute contrattualmente, anche a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, riproducano o meno le censurate condizioni restrittive della concorrenza.
Assume comunque di aver già eccepito nell'atto di citazione in opposizione la nullità totale o parziale della fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo, rilevando altresì la decadenza della ricorrente ex art. 1957 c.c.
Rileva infine come, per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'operatività dell'art. 1957 c.c. non sia sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, meno che mai, una missiva, occorrendo invece la proposizione di un' istanza giudiziale, nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o “in executivis” secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge,
l'accertamento ed il soddisfacimento della pretesa creditrice.
L'appellato richiama e ribadisce altresì, in ordine alle questioni ritenute assorbite dal Tribunale, le eccezioni già formulate in primo grado, assumendo incompleta la notificazione nei suoi confronti del decreto ingiuntivo quindi opposto, non estesa al provvedimento del Tribunale in data 18 luglio 2020 con cui si richiedevano al ricorrente opportune integrazioni volte ad «individuare i soggetti che hanno prestato la suddetta garanzia», alla quale la ricorrente adempiva depositando memoria integrativa e nuovo documento.
Ribadisce inoltre eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie avverse, non risultando compiutamente individuabili i soggetti che avrebbero rilasciato la fideiussione in pagina 6 di 13 contestazione, indicati in riferimento al luogo ed alla data di nascita, ma non indicati nominativamente nell'atto, richiamando altresì l'eccezione formulata ex art. 2719 c.c.
Ribadisce infine l'eccezione svolta in ordine alla carente documentazione del credito vantato in sede monitoria.
Rigettata preliminarmente l'eccezione formulata dall'appellato ex art. 348bis c.p.c. il Consigliere
Istruttore formulava una proposta conciliativa, respinta tuttavia dalle parti. Disponeva quindi per la rimessione della causa in decisione e, in esito all'udienza del 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio.
Deve ritenersi certamente fondato il primo motivo di gravame formulato dall'odierna appellante. Risulta infatti che la fideiussione in contestazione è stata sottoscritta in data 14.12.2007 e quindi in epoca ampiamente successiva all'emissione del provvedimento n. 55 della Banca d'Italia in data 2 maggio 2005 relativa allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), con il quale si è accertato che “gli articoli
2, 6 e 8 del suddetto schema contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
L'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale, sicché, ove clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni stipulate in epoca successiva al triennio di riferimento che pure riproducano in tutto od in parte il modello negoziale censurato, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della Banca d'Italia può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi al fine prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate.
Ed infatti, “ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846, Tribunale Spoleto, 27.5.2023, n. 405 ), poiché nello pagina 7 di 13 stesso provvedimento di censura reso dalla Banca d'Italia n. 55/2005 “non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto
“contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” ( Trib. Milano, Sentenza n.
8525/2021 del 20-10-2021).
E così, dunque, “le fideiussioni stipulate (…) non subiscono gli effetti del provvedimento della
Banca d'Italia riguardante le clausole anticoncorrenziali dello schema ABI” ( Tribunale Sez. spec.
Impresa – Milano, 3.2.2023, n. 896 ), e ciò perché “l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust, riguarda il periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005”.
E, quindi, “le cause c.d. 'stand alone' sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, poiché “la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” ( Tribunale
Sez. spec. Impresa – Milano, 14.2.2023, n. 1171; conforme: Tribunale di Milano del 20.12.2023 n.
10296).
Per contro, in carenza di prova adeguata e sufficiente di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della specifica fideiussione in contestazione, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
( Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 ).
pagina 8 di 13 Deve pertanto ritenersi del tutto valida ed efficace la clausola contenuta nella fideiussione in esame all'art. 6 recante esplicita deroga al dettato normativo ex art. 1957 c.c.
L'odierno appellato ha peraltro riproposto nel gravame ex art. 346 c.p.c. le eccezioni già ritenute assorbite dal Tribunale a fronte della pronuncia resa in primo grado, che devono quindi esaminarsi nel merito.
Del tutto infondata risulta tuttavia l'eccezione formulata in limine dall'opponente, nel lamentare “la notificazione della copia incompleta del ricorso”, da equipararsi quindi alla “mancata notificazione del ricorso e del decreto”, posto che “il Tribunale con provvedimento del 18 luglio 2020 richiedeva al ricorrente opportune integrazioni relative ad «individuare i soggetto che hanno prestato la suddetta garanzia». A tale richiesta adempiva depositando memoria integrativa a cui allegava un nuovo _1
documento. Di tale attività non ve ne è traccia nella notifica ricevuta dagli odierni esponenti, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio”.
Non vi è dubbio infatti che, ricevuta la tempestiva notificazione del ricorso originario promosso in sede monitoria dalla controparte e del decreto ingiuntivo quindi emesso dal Tribunale adito, gli originari opponenti abbiano avuto accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento monitorio, ivi comprese le comunicazioni innanzi richiamate, di cui è menzione infatti nella tempestiva opposizione promossa.
Non è dato riscontrare quindi lesione alcuna del diritto di difesa degli opponenti, laddove la notificazione dell'ingiunzione, tempestivamente e consapevolmente opposta dai sigg.ri risulta Pt_3
aver raggiunto pienamente il suo scopo ex art. 156, comma III, c.p.c.
Ritiene peraltro la Corte che, pure a fronte di incompleta compilazione da parte dei sigg.ri di quello che appare con ogni evidenza un modulo predisposto dalla Banca quindi garantita Pt_3
per la sottoscrizione di fideiussione omnibus in specie prestata a garanzia di tutti i debiti della Gastone
s.p.a. verso la Banca stessa, l'identità dei fideiubenti risulta con tutta certezza non soltanto dall'indicazione manoscritta sul modulo del luogo e della data di nascita dei due soggetti che hanno sottoscritto la garanzia, ma anche dall'indicazione dei medesimi soggetti come “mittenti” della raccomandata con detto modulo è stato inoltrato alla laddove risulta Controparte_3
peraltro che , con lettera raccomandata in data 24.03.2016 la Banca garantita ha quindi comunicato ai sigg.ri quali fideiussori” della Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione – così Pt_3
divenuta la Gastone s.p.a. – di aver revocato ogni affidamento concesso alla Società garantita, costituendola quindi in mora, né in sede di opposizione i sigg.ri hanno in alcun modo offerto Pt_3
di provare di avere contestato tale comunicazione, negando la garanzia prestata.
pagina 9 di 13 Risulta peraltro da visura camerale della Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria ( documento n. 9 ) che i sigg.ri ed Parte_3 CP_1
entrambi soci della Società garantita, ne erano stati anche consiglieri di amministrazione.
A fronte dei dati così evidenziati, del tutto generica e come tale inefficace risulta peraltro la stessa eccezione formulata dagli opponenti, e ribadita dall'appellante, ex art. 2719 c.c., dichiarando di disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale in merito ai documenti 7 e 8 avversari, sul presupposto che “non pare chiaro a chi si riferiscano le sottoscrizioni apposte sui suddetti documenti”.
Ed infatti “il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n.
2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità” ( Cass. Civ. Sez. L - ,
Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024 ). Del resto “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2,
c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” ( Cass. Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 1324 del 18/01/2022 ).
Del tutto generica risulta infine la contestazione formulata dagli opponenti in primo grado e ribadita dall'appellante nel rilevare non provato il credito vantato in sede monitoria, avendo la ricorrente “prodotto unicamente un estratto di saldo conto, il quale però, come noto, riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, trattandosi di dichiarazione unilaterale proveniente direttamente dalla banca” e lamentando inoltre che “la copiosa documentazione avversaria prodotta in merito al c/c 25641 (cfr. doc. 5 avversario) risulta, in primo luogo incompleta ed in secondo luogo inconferente, poiché da pagina 21 in avanti del suddetto documento si fa riferimento ad ulteriori rapporti che nulla hanno a che vedere con il c/c presupposto dell'azione avversaria”.
E' vero infatti che in sede monitoria la ricorrente ha dapprima prodotto, al documento n. 6, unicamente certificazione ex art. 50 TUB attestante il saldo passivo del c/c allegato. A fronte, tuttavia, delle eccezioni formulate dagli opponenti la ricorrente opposta ha quindi depositato estratti conto pure pagina 10 di 13 sintetici del suddetto conto corrente , acceso in data 9.03.2006, dall'ottobre 2006 al novembre 2015, avendo con lettera 17.11.2015 revocato gli affidamenti concessi alla Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione. Risulta quindi unicamente carente la documentazione relativa ai primi mesi di svolgimento del rapporto di c/c in contestazione, sul quale venivano regolati peraltro anche gli altri rapporti in essere tra la Società garantita e la stessa Banca.
Pure a fronte di tale documentazione parte opponente non ha del resto mai formulato in merito alcuna contestazione circostanziata e specifica.
Deve ritenersi, dunque, che “in tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18352 del
27/06/2023; Cass civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29415 del 23/12/2020 ).
Pur addivenendosi, dunque, per le ragioni esposte, ad integrale riforma della sentenza gravata, con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo in quella sede opposto, deve comunque ritenersi che
“l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
20868 del 06/09/2017; v. anche: Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010 ).
Deve trovare piuttosto accoglimento la domanda formulata in via subordinata dall'odierna opponente per la condanna in via ordinaria dell'appellato al pagamento in favore di _1 dell'importo di € 147.518,21, quale saldo del c/c dedotto nel giudizio e già allegato in sede monitoria.
Su tale importo la ricorrente opposta, ora appellante, aveva chiesto in sede monitoria e quindi nel giudizio di opposizione, liquidarsi “interessi calcolati al tasso legale dal 19.11.2015 al saldo” e, dunque, dall'atto di costituzione in mora della debitrice garantita, Gestione Progetti Immobiliari s.r.l. in liquidazione, al saldo. Entro tali limiti può trovare, dunque accoglimento, la domanda dell'appellante, risultando del tutto nuova l'istanza formulata invece nel gravame di pagamento di “interessi pagina 11 di 13 convenzionali dal dovuto al saldo”, esclusa ogni capitalizzazione ex art. 120 TUB, come rilevabile d'ufficio.
Deve peraltro rivalutarsi, ai fini del riparto delle spese del giudizio, l'esito complessivo del giudizio nei due gradi esperiti.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Ravvisata, dunque, la piena soccombenza sostanziale della parte ora appellata, considerata la fondatezza della pretesa creditoria già esposta in sede monitoria, devono addebitarsi a carico del sig. non solo le spese dei due gradi del giudizio, ma che quelle relative al procedimento monitorio, Pt_3
come già liquidate nel provvedimento quindi revocato.
Non essendovi contestazione sull'ammontare delle spese del primo giudizio come liquidate con la pronuncia ora gravata, si addiviene quindi, come da dispositivo, alla sola liquidazione degli oneri del presente giudizio, in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non può trovare accoglimento infine la generica domanda di “ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di , mandando documentazione alcuna in atti di eventuali _1
pagamenti a tal titolo effettuati dall'odierna appellante.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 1290/2023 pubblicata dal
Tribunale di Torino in data 03/04/2023, condanna il sig. al pagamento in favore di CP_1
come rappresentata nel giudizio, dell'importo di € 147.518,21 oltre interessi al _1
saggio legale dal 19.11.2015 al saldo con le modalità di cui all'art. 120 TUB;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore di come CP_1 _1
rappresentata nel giudizio, delle spese dei due gradi del giudizio, già liquidate per la fase monitoria in
€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi e per il giudizio di opposizione in complessivi €
9.120,00 e che si liquidano invece per il giudizio di gravame in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge sui compensi tutti come sopra liquidati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1/04/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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