Articolo 4 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
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8 luglio 1970
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22 giugno 1975
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1 gennaio 2003
Art. 4. (Indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti)

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406 , e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. (3) (4) ((8)) Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974." --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 2 marzo 1974, n.30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114 , come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevata a L. 35.000". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall' articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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