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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 366 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 366 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
29.01.1984, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio celebrato in Riccione, in data 29/01/1984, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1984, 4, p. 1 serie A.).
3)Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e che nulla è dovuto, tra le parti, a titolo di mantenimento.
4)Assegnare la casa coniugale alla IG.ra in quanto già proprietaria dell'immobile. Controparte_1
5)Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo di sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) Dichiarare compensate le spese relative al presente giudizio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 1984 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 366 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/02/2025 con il quale Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
29.01.1984, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2) Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio celebrato in Riccione, in data 29/01/1984, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1984, 4, p. 1 serie A.).
3)Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e che nulla è dovuto, tra le parti, a titolo di mantenimento.
4)Assegnare la casa coniugale alla IG.ra in quanto già proprietaria dell'immobile. Controparte_1
5)Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo di sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) Dichiarare compensate le spese relative al presente giudizio.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 1984 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi