Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1949, n. 945
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 dicembre 1949
Art. 3.
Le costruzioni gia' ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75 , e che usufruiscono della rimessione in termini di cui all'art. 1 della presente legge, conserveranno tali benefici anche se siano state iniziate prima del provvedimento di rimessione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1949