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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9942 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40245 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
EREDITA' GIACENTE DI CF/PI: , con l'avv. Pedrini Persona_1 P.IVA_1
EL
-attrice- contro
, CF: , contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuta-
e nei confronti di
, CF: , con l'avv. M. Gabriella Mapelli CP_2 C.F._2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In principalità e nel merito: disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita all'incanto dell'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), Via Cottolengo n. 9 e, al termine delle stesse, emettere sentenza definitiva a conferma dello scioglimento della comunione tra l'Eredità giacente in nome e per conto della signora e la signora avvenuta mediante vendita all'incanto Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), Via Cottolengo n.
9. Con vittoria di spese ed onorari di causa. *
Per Controparte_1
Contumace
*
Per CP_2
1. disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita all'incanto dell'immobile sito in Trezzo Sull'Adda
(MI), via Beato Cottolengo n. 9 e, al termine delle stesse, emettere sentenza definitiva di scioglimento della comunione tra l'eredità giacente in nome e per conto della Signora e la Signora Parte_1 avvenuta mediante vendita all'incanto del bene;
Controparte_1
2. essere ammesso alla procedura nei confronti della Sig.ra e di partecipare, nelle Parte_2
forme e modalità di legge, alla distribuzione delle somme ricavate sino al soddisfacimento del credito pari ad E. 7.646,67 oltre agli interessi maturandi, alle spese di notifica, alle spese legali del successivo intervento nel procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai parametri allegati al D.M. del 10.3.2014
n°55 e alle successive occorrende in forza del titolo sopra evidenziato.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con sentenza parziale n. 9658/2021 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra e sull'immobile sito in Trezzo sull'Adda, via Beato Cottolengo n. 9, Parte_1 Controparte_1
meglio identificato in parte motiva e nella ctu in atti, mediante vendita all'incanto dell'immobile.
Il Tribunale ha poi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per disporre la vendita giudiziale e riservato le spese di lite alla sentenza definitiva.
Nominato il delegato alla vendita, anche come custode, è stata disposta la vendita senza incanto dei beni oggetto di domanda di divisione, con aggiudicazione a per la somma di € 65.000,00 Persona_2
con decreto di trasferimento dell'11 settembre 2025.
Successivamente, il delegato alla vendita ha predisposto un progetto di divisione, in merito al quale, all'udienza fissata per il suo esame: (i) parte attrice per l'Eredità giacente non ha rilevato alcuna osservazione;
(ii) non ha rilevato alcuna osservazione al piano di riparto nella parte in cui riconosce CP_2
il credito, insistendo tuttavia per il riconoscimento delle spese di lite di cui alla nota difensiva del
9.10.2025.
2 Al riguardo giova evidenziare, anche al fine della regolamentazione delle spese di lite di cui infra, che
è creditore della in forza di sentenza del Tribunale di Milano n. 8594/2020 per € 7.646,67, CP_2 CP_1
oltre agli interessi e spese di notifica, nonché delle spese legali del presente procedimento.
Da ultimo, in data 17 settembre 2025 è intervenuto il , dichiarando che il credito del Controparte_3 ammonta ad € 132.490,06 oltre interessi e spese e chiedendo di partecipare Parte_3
al riparto e distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio immobiliare RG. 40245/2020 per l'importo di € 132.490,06, oltre interessi e spese.
Alla udienza del 26 novembre 2025 il Comune ha osservato che il decreto di liquidazione dell'onorario del delegato alla vendita e custode avrebbe dovuto essere posto a carico della procedura (di tutti i condividenti) e non della sola eredità giacente. Il ha poi insistito per partecipare al piano di CP_3
riparto per il credito privilegiato vantato dal nei confronti della procedura stessa. CP_3
Le altre parti si sono opposte all'intervento del ritenendolo inammissibile. CP_3
Di talché, il giudice, ritenuta la causa matura per la definitiva decisione, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha dato ingresso alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione della sentenza nel termine di trenta giorni.
*
2. Sull'intervento del Controparte_3
L'intervento è inammissibile.
E' appena il caso di osservare che la procura alle liti allegata alla nota difensiva del 17 settembre 2025 è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Trezzo, nella persona dell'allora Sindaco Persona_3
senza alcuno specifico riferimento al giudizio odierno.
[...]
In occasione dell'udienza del 26 novembre 2025, a domanda del giudice in ordine alla data di rilascio della procura allegata dal Comune di Trezzo alla nota del 17 settembre 2025, l'avv. Brambilla ha evidenziato che “la procura risale a qualche anno fa, sicuramente prima dell'attuale Sindaco subentrato all'allora Sindaco che ha rilasciato la procura in esame”. Per_3
Ora, il precedente Sindaco è stato nominato nel maggio del 2019, dunque prima della Per_3
instaurazione del presente procedimento, la cui citazione è del novembre 2020.
Appare dunque incerta la riconducibilità della procura alle liti alla presente causa, in quanto è omesso qualsivoglia riferimento al giudizio ed in quanto temporalmente detta procura, emessa ampiamente prima del novembre 2020, ben potrebbe riferirsi ad un diverso contenzioso.
3 Del resto, lo stesso avv. Brambilla riferisce che la procura risale a qualche anno fa, quando era in carica il precedente Sindaco circostanza che consente di escludere la presunzione di riferibilità della Per_3
procura al presente giudizio.
In conclusione, il Tribunale ritiene che la procura alle liti in esame è inidonea a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire la certezza giuridica della riferibilità al sottoscrittore dell'attività svolta dal difensore.
Nella specie oltretutto, al momento del deposito della nota difensiva del 17 settembre 2025 il Sindaco che ha precedentemente rilasciato la procura non era già più in carica dal giugno 2024 e pertanto appare ancor più incerta la volontà del di perseguire le domande avanzate dall'avv. Brambilla. Controparte_3
*
3. Sulla distribuzione delle somme di cui al progetto di divisione
Il ricavo della vendita è pari ad € 65.000,00 e il saldo residuo sul conto corrente della procedura, alla data del 18 novembre 2025, ammonta ad euro 65.375,57.
Detratte le spese meglio indicate nel piano di divisione, la somma disponibile viene così ripartita tra le parti:
- Eredità IA IS AN: € 37.891,38;
- € 6.858,59; Controparte_1
- : € 7.646,67. CP_2
Dovendosi condividere i conteggi di cui sopra, le somme posso essere assegnate in conformità al progetto di divisione suddetto.
*
4. Conclusioni
Le domande di parte attrice e di vanno accolte. CP_2
Le somme provenienti dalla vendita del compendio immobiliare originariamente in comunione tra le parti vanno assegnate in conformità al progetto di divisione.
Quanto all'intervento di , va applicato il principio della soccombenza a carico della sua CP_2 CP_1 debitrice, con la conseguenza che le relative spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta CP_1 come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore del credito del . CP_2
La semplicità dell'accertamento delle suddette somme comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
4 Nulla sulle spese invece per il rapporto processuale tra parte attrice e la avendo riguardato CP_1 esclusivamente lo scioglimento della comunione, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza:
“Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr.
Cass. sentenza n. 1635/2020).
Nella specie non sono emerse spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, ove oltretutto la è rimasta contumace. CP_1
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di parte attrice e di;
CP_2
2) assegna a la somma di € 37.891,38, autorizzando il delegato alla Parte_1
vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 6.858,59, autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare Controparte_1
il pagamento in suo favore;
4) assegna a la somma di € 7.646,67, autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare CP_2
il pagamento in suo favore;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudizio è stato introdotto da , CF: , deceduta in corso di causa il 18 giugno 2023. Parte_1 C.F._3 In seguito, è stato riassunto dalla Eredità IA indicata in epigrafe.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
EREDITA' GIACENTE DI CF/PI: , con l'avv. Pedrini Persona_1 P.IVA_1
EL
-attrice- contro
, CF: , contumace Controparte_1 C.F._1
-convenuta-
e nei confronti di
, CF: , con l'avv. M. Gabriella Mapelli CP_2 C.F._2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In principalità e nel merito: disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita all'incanto dell'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), Via Cottolengo n. 9 e, al termine delle stesse, emettere sentenza definitiva a conferma dello scioglimento della comunione tra l'Eredità giacente in nome e per conto della signora e la signora avvenuta mediante vendita all'incanto Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Trezzo sull'Adda (MI), Via Cottolengo n.
9. Con vittoria di spese ed onorari di causa. *
Per Controparte_1
Contumace
*
Per CP_2
1. disporre la prosecuzione delle operazioni di vendita all'incanto dell'immobile sito in Trezzo Sull'Adda
(MI), via Beato Cottolengo n. 9 e, al termine delle stesse, emettere sentenza definitiva di scioglimento della comunione tra l'eredità giacente in nome e per conto della Signora e la Signora Parte_1 avvenuta mediante vendita all'incanto del bene;
Controparte_1
2. essere ammesso alla procedura nei confronti della Sig.ra e di partecipare, nelle Parte_2
forme e modalità di legge, alla distribuzione delle somme ricavate sino al soddisfacimento del credito pari ad E. 7.646,67 oltre agli interessi maturandi, alle spese di notifica, alle spese legali del successivo intervento nel procedimento esecutivo, da calcolarsi in base ai parametri allegati al D.M. del 10.3.2014
n°55 e alle successive occorrende in forza del titolo sopra evidenziato.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con sentenza parziale n. 9658/2021 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra e sull'immobile sito in Trezzo sull'Adda, via Beato Cottolengo n. 9, Parte_1 Controparte_1
meglio identificato in parte motiva e nella ctu in atti, mediante vendita all'incanto dell'immobile.
Il Tribunale ha poi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per disporre la vendita giudiziale e riservato le spese di lite alla sentenza definitiva.
Nominato il delegato alla vendita, anche come custode, è stata disposta la vendita senza incanto dei beni oggetto di domanda di divisione, con aggiudicazione a per la somma di € 65.000,00 Persona_2
con decreto di trasferimento dell'11 settembre 2025.
Successivamente, il delegato alla vendita ha predisposto un progetto di divisione, in merito al quale, all'udienza fissata per il suo esame: (i) parte attrice per l'Eredità giacente non ha rilevato alcuna osservazione;
(ii) non ha rilevato alcuna osservazione al piano di riparto nella parte in cui riconosce CP_2
il credito, insistendo tuttavia per il riconoscimento delle spese di lite di cui alla nota difensiva del
9.10.2025.
2 Al riguardo giova evidenziare, anche al fine della regolamentazione delle spese di lite di cui infra, che
è creditore della in forza di sentenza del Tribunale di Milano n. 8594/2020 per € 7.646,67, CP_2 CP_1
oltre agli interessi e spese di notifica, nonché delle spese legali del presente procedimento.
Da ultimo, in data 17 settembre 2025 è intervenuto il , dichiarando che il credito del Controparte_3 ammonta ad € 132.490,06 oltre interessi e spese e chiedendo di partecipare Parte_3
al riparto e distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio immobiliare RG. 40245/2020 per l'importo di € 132.490,06, oltre interessi e spese.
Alla udienza del 26 novembre 2025 il Comune ha osservato che il decreto di liquidazione dell'onorario del delegato alla vendita e custode avrebbe dovuto essere posto a carico della procedura (di tutti i condividenti) e non della sola eredità giacente. Il ha poi insistito per partecipare al piano di CP_3
riparto per il credito privilegiato vantato dal nei confronti della procedura stessa. CP_3
Le altre parti si sono opposte all'intervento del ritenendolo inammissibile. CP_3
Di talché, il giudice, ritenuta la causa matura per la definitiva decisione, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha dato ingresso alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della motivazione della sentenza nel termine di trenta giorni.
*
2. Sull'intervento del Controparte_3
L'intervento è inammissibile.
E' appena il caso di osservare che la procura alle liti allegata alla nota difensiva del 17 settembre 2025 è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Trezzo, nella persona dell'allora Sindaco Persona_3
senza alcuno specifico riferimento al giudizio odierno.
[...]
In occasione dell'udienza del 26 novembre 2025, a domanda del giudice in ordine alla data di rilascio della procura allegata dal Comune di Trezzo alla nota del 17 settembre 2025, l'avv. Brambilla ha evidenziato che “la procura risale a qualche anno fa, sicuramente prima dell'attuale Sindaco subentrato all'allora Sindaco che ha rilasciato la procura in esame”. Per_3
Ora, il precedente Sindaco è stato nominato nel maggio del 2019, dunque prima della Per_3
instaurazione del presente procedimento, la cui citazione è del novembre 2020.
Appare dunque incerta la riconducibilità della procura alle liti alla presente causa, in quanto è omesso qualsivoglia riferimento al giudizio ed in quanto temporalmente detta procura, emessa ampiamente prima del novembre 2020, ben potrebbe riferirsi ad un diverso contenzioso.
3 Del resto, lo stesso avv. Brambilla riferisce che la procura risale a qualche anno fa, quando era in carica il precedente Sindaco circostanza che consente di escludere la presunzione di riferibilità della Per_3
procura al presente giudizio.
In conclusione, il Tribunale ritiene che la procura alle liti in esame è inidonea a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire la certezza giuridica della riferibilità al sottoscrittore dell'attività svolta dal difensore.
Nella specie oltretutto, al momento del deposito della nota difensiva del 17 settembre 2025 il Sindaco che ha precedentemente rilasciato la procura non era già più in carica dal giugno 2024 e pertanto appare ancor più incerta la volontà del di perseguire le domande avanzate dall'avv. Brambilla. Controparte_3
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3. Sulla distribuzione delle somme di cui al progetto di divisione
Il ricavo della vendita è pari ad € 65.000,00 e il saldo residuo sul conto corrente della procedura, alla data del 18 novembre 2025, ammonta ad euro 65.375,57.
Detratte le spese meglio indicate nel piano di divisione, la somma disponibile viene così ripartita tra le parti:
- Eredità IA IS AN: € 37.891,38;
- € 6.858,59; Controparte_1
- : € 7.646,67. CP_2
Dovendosi condividere i conteggi di cui sopra, le somme posso essere assegnate in conformità al progetto di divisione suddetto.
*
4. Conclusioni
Le domande di parte attrice e di vanno accolte. CP_2
Le somme provenienti dalla vendita del compendio immobiliare originariamente in comunione tra le parti vanno assegnate in conformità al progetto di divisione.
Quanto all'intervento di , va applicato il principio della soccombenza a carico della sua CP_2 CP_1 debitrice, con la conseguenza che le relative spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta CP_1 come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore del credito del . CP_2
La semplicità dell'accertamento delle suddette somme comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
4 Nulla sulle spese invece per il rapporto processuale tra parte attrice e la avendo riguardato CP_1 esclusivamente lo scioglimento della comunione, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza:
“Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr.
Cass. sentenza n. 1635/2020).
Nella specie non sono emerse spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, ove oltretutto la è rimasta contumace. CP_1
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di parte attrice e di;
CP_2
2) assegna a la somma di € 37.891,38, autorizzando il delegato alla Parte_1
vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 6.858,59, autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare Controparte_1
il pagamento in suo favore;
4) assegna a la somma di € 7.646,67, autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare CP_2
il pagamento in suo favore;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il giudizio è stato introdotto da , CF: , deceduta in corso di causa il 18 giugno 2023. Parte_1 C.F._3 In seguito, è stato riassunto dalla Eredità IA indicata in epigrafe.
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