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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 gennaio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10642/2019 R.G., avente ad oggetto ”Usucapione”
e vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Stefanizzi, Parte_1
- Attore - contro
e rappresentate e difese dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Giuseppe Castelluzzo,
- Convenute -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 2.10.2019, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio e , per ivi sentire
[...] Controparte_1 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare il riconoscimento della proprietà, in favore del sig. , dell'immobile descritto nella Parte_1
narrativa del presente atto (In C.T. di AN , detto fondo è così identificato: partita 11568, foglio 37 particella 78 , gia 78/a, are 74,28, uliveto di 3°, giusto tipo
Contr di frazionamento n. 65/1986 approvato dall' di il 20 dicembre 1986 , CP_4
rinnovato il 21 luglio 1987) per avvenuta usucapione;
b) Ordinare la trascrizione del provvedimento e la relativa annotazione e voltura catastale presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di con esonero di ogni CP_4
1 responsabilità a riguardo a carico del Conservatore; c) condannare le parti convenute, in caso di opposizione, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.”.
L'attore esponeva che in data 29 dicembre 1977, suo padre, Persona_1
nonché, rispettivamente, suocero e nonno delle convenute, si impegnava ad acquistare per sé o per persona da nominare il fondo denominato “Ortali” sito in agro di AN e riportato in Catasto al Foglio 37 particella 5 F.R. di are 1.23 senza redditi;
foglio 37 particella 80 di are 7,30 F.U. esente, F. 37 particella 81 di are 16,76 e F. 37 particella di ha 1.39,80, di proprietà della sig.ra , per la Parte_2
somma di £ 8.500.000.
Il relativo atto di compravendita veniva stipulato dinanzi al notaio
[...]
in AN in data 2.03.1978 e registrato a Casarano il 21.03.1978 al Per_2
Vol. 142 n. 1916 in favore dei coniugi , sorella dell'odierno Persona_3
attore e . Successivamente, con atto datato 29.07.1987 del notaio in CP_5
Casarano, dr. , rep. n. 49303- racc. n. 10783, trascritto a il Persona_4 CP_4
10.8.1987 ai nn. 25439/ 20859 e 25440/20860 e registrato a Casarano il 17 agosto
1987 al n. 537, i coniugi hanno venduto al sig. Controparte_6 PE
, nato a [...] il [...], ivi residente alla via San Vincenzo de Paoli
[...]
n.5 (CF: - ), coniugato in regime di comunione di beni CodiceFiscale_1
con la sig.ra , nata a [...] il [...], (CF: - Controparte_1 [...]
), fratello dell'odierno attore, una parte del fondo e precisamente C.F._2
quello di are 74,28 confinante con canale, residua proprietà dei venditori, proprietà salvo altri. In C.T. di AN, detto fondo è così identificato: Persona_6
partita 11568, foglio 37 particella 78, gia 78/a, are 74,28, uliveto di 3°, giusto tipo Contr di frazionamento n. 65/1986 approvato dall' di Lecce il 20 dicembre 1986, rinnovato il 21 luglio 1987. Tale appezzamento, però, nella parte coltivata ad oliveto, è stato sempre nella piena disponibilità dell'attore che lo ha coltivato a proprie spese: difatti, egli ha provveduto, nel corso degli anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo, a dissodarlo, alla mondatura degli alberi, alla raccolta delle olive, alla messa in opera di un impianto di irrigazione. In data
6.8.2016, a seguito del decesso del sig. , subentravano nella Persona_5
intestazione della proprietà del summenzionato appezzamento, la moglie CP_7
[...] per la quota di ¾ dell'appezzamento, e la figlia , nata in
[...] Controparte_2
Germania il giorno 27.4.1981 (CF: - ), per la quota di ¼ CodiceFiscale_3
dello stesso appezzamento di terreno, in virtù del regime di successione legittima di cui agli artt. 565 ss. del codice civile, come da dichiarazione di successione del
17 gennaio 2017.
, assumendo di aver posseduto in modo continuativo e Parte_1
pacifico, ininterrottamente e non clandestinamente, per circa 40 anni il fondo predetto, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, a coltivarlo e sostenere tutte le relative spese, con il presente giudizio ne rivendicava la proprietà in virtù dell'art. 1158 c.c..
L'attore avviava la procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo per mancata adesione delle controparti (cfr. certificato in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.08.2020 si costituivano e , le quali, previa integrale Controparte_1 Controparte_2
contestazione delle avverse difese, concludevano nei seguenti termini: “Ritenere, accertare e dichiarare l'infondatezza giuridica e sostanziale della domanda di usucapione articolata dal sig. e, per l'effetto, rigettarla Parte_1
integralmente con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle spese
e dei compensi di lite da liquidarsi con distrazione in favore dell'esponente difensore.”.
Le convenute deducevano che il dante causa , pur Persona_5
essendo residente in [...], ha sempre posseduto il terreno oggetto di causa, provvedendo anche ad utilizzare (in particolar modo nel periodo estivo) un'abitazione (censita al fgl. 27, p.lla 369, cat. A/7) ed un deposito (censito al fgl.
37, p.lla 454 sub. 2, cat. C72, Classe 4), ivi insistenti. Ad ogni modo, sostenevano che l'esercizio del diritto di proprietà sul terreno per cui è causa era stato effettuato da parte di sino al 2010, anche delegando al fratello il Persona_5 Pt_1
compimento delle attività di manutenzione del terreno. Invero, il Parte_1
rendicontava verbalmente al fratello le attività manutentive effettuate sul
[...]
terreno e sugli immobili e chiedeva il rimborso delle somme asseritamente spese;
, dal canto suo, provvedeva a rimborsare il fratello corrispondendogli PE
quanto richiesto a mezzo bonifico.
3 Aggiungevano le odierne convenute che, a partire dal 2010, PE
aveva avuto la possibilità di venire in Italia più spesso in quanto, essendo
[...]
rimasto vittima di un infarto, era stato collocato a riposo. Sta di fatto che, da quel momento, anche per il progressivo deteriorarsi dei rapporti con il germano
, aveva deciso di affidare alla sorella, l'incarico di Pt_1 Persona_7
effettuare la manutenzione dei fabbricati e del terreno agricolo per cui è causa. In effetti, dal 2010, anche con l'ausilio del marito Persona_7 Persona_8
, si occupa della manutenzione degli immobili e del terreno agricolo in
[...]
questione.
Assumevano, altresì, che la situazione era rimasta inalterata anche dopo il decesso di , avvenuto nel 2016, in quanto le odierne convenute, Persona_5 sue eredi, avevano continuato ad affidare a l'incarico di Persona_7
effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della civile abitazione con garage e area pertinenziale e del terreno agricolo sito in AN alla Contrada
Ortali, sottoscrivendo una specifica autorizzazione in tal senso.
Con riferimento all'impianto di irrigazione del terreno, la e la CP_1
deducevano che, contrariamente a quanto riferito da parte attrice, lo PE
stesso era stato realizzato da , nel legittimo esercizio del diritto Persona_5
di proprietà.
Infine, le odierne convenute evidenziavano di aver intrapreso l'iter amministrativo per la sanatoria della civile abitazione e del deposito, come da documentazione prodotta in atti, includendo nella relativa pratica edilizia proprio la particella (78) che assume di aver usucapito. Parte_1
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da non può essere accolta per i Parte_1
seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle prove orali in atti.
4 L'attore, in sede di interpello, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, dichiarando quanto segue: “ , ha sempre posseduto l'abitazione attigua al Persona_9
terreno per cui è causa. Il pozzo artesiano sito sul terreno è stato realizzato da mia madre, io ho realizzato l'impianto di irrigazione sia sul terreno di PE
per l' la siepe ed il mio sul terreno di mia proprietà attiguo a
[...] Pt_3
quello di . Persona_9
Non è vera la circostanza sub 2) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. a firma dell'Avv. Castelluzzo (“E' vero che sino al 2010 il sig. PE
risiedeva in Germania e delegava al fratello il compimento
[...] Pt_1
delle attività di manutenzione del terreno incaricandolo di far arare il terreno, di irrigare le piante, di raccogliere i frutti e, in generale, di effettuare tutte le pratiche agricole funzionali alla manutenzione del terreno”), A tal proposito preciso che per quanto riguarda l'uliveto non se n'è mai interessato, ma Persona_9 Per_9
me ne sono sempre interessato io. L'unica parte di terreno di cui mi interessavo per suo conto è quello ove insistono gli alberi da frutta e prato inglese.
Con riferimento alla circostanza sub 3) (“vero che Parte_1
rendicontava verbalmente al fratello le attività manutentive effettuate sul terreno
e sugli immobili adiacenti e chiedeva il rimborso delle somme spese”), preciso che ogni qualvolta mio fratello mi incaricava di effettuare opere manutentive sull'abitazione di sua proprietà oppure sul terreno ivi insistente, io li riferivo anche anticipatamente le spese che c'erano da sostenere.
E' vera la circostanza sub 4) (“vero che provvedeva a Persona_5
rimborsare il fratello corrispondendogli quanto richiesto anche a mezzo i bonifici allegati al fascicolo di parte convenuta”).
E' vera la circostanza sub 5) (“vero che dal 2010 il sig. Persona_5
ha avuto la possibilità di venire in Italia più spesso in quanto, essendo rimasto vittima di un infarto, è stato collocato a riposo”).
È vera la circostanza sub 6) (“vero che , da quel Persona_5
momento, anche per il progressivo deteriorarsi dei rapporti con il germano
ha deciso di affidare alla sorella l'incarico di Pt_1 Persona_7
effettuare la manutenzione dei fabbricati e del terreno agricolo per cui è causa”),
5 però preciso ancora che il terreno di cui si parla non è l'uliveto, bensì quello circostante la casa.
Con riferimento alla circostanza sub 7) (“vero che dal 2010 la sig.ra
, con l'ausilio del marito , si occupa Persona_7 Persona_8
della manutenzione degli immobili e del terreno agricolo in questione”), credo che quanto ivi riportato corrisponda al vero, ma non ne ho la certezza, non avendoli mai visti di persona.
Con riferimento alla circostanza sub 11) (“vero che da circa 1 anno il
ha più volte accatastato delle masserizie dinanzi al cancello di Parte_1 ingresso del terreno in modo da impedire l'accesso alle convenute”), preciso che
l'accatastamento delle masserizie è stato effettuato dai miei fratelli e da mio cognato, i quali li hanno allocati all'ingresso dell'uliveto.
Con riferimento alla circostanza sub 12) (“vero che tali masserizie sono state rimosse dal sig. ”), posso dire che sino ad un mese e Persona_8
mezzo fa le masserizie erano ancora lì.” (cfr. interr. , verb. ud. Parte_1
21.04.2021).
La teste , all'epoca dei fatti vicecomandante della Stazione Testimone_1
Carabinieri Forestale di Tricase, ha dichiarato quanto segue: “Confermo che in data 27/04/2012 unitamente all'Ass. Capo e CP_8 Controparte_9
abbiamo eseguito un accesso sul terreno agricolo sito in agro di AN alla c.da
Ortali, ivi abbiamo rinvenuto il proprietario ed abbiamo Persona_5
redatto il verbale di accertamento allegato al n. 1 della memoria istruttoria dell'avv. Castelluzzo che mi viene rammostrato e che confermo in ogni sua parte.
L'accertamento fu effettuato sul terreno contraddistinto al NCEU di AN al foglio 37 p.lla 78.” (cfr. dich. teste , verb. ud.8.03.2022). Tes_1
Il teste , indifferente, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_2
“Circa venti anni fa, adolescente, lavoravo saltuariamente per . Parte_1
Lavoravo circa 4-5-6- giornate al mese, mi portava per quanto diceva lui, in una sua campagna a AN… posso dire di aver prestato la mia opera nel terreno in questione per conto di dal quale sono stato retribuito. Ciò è Parte_1
accaduto circa venti anni fa … Confermo la circostanza sub “5” (Vero che il sig.
ha incaricato e pagato, nell' anno 1997 i sigg.ri Parte_1 Testimone_2
6 da e da Sogliano Cavour per la messa in opera Parte_4 CP_10
dell'impianto di irrigazione nell' oliveto oggetto del presente giudizio, che viene rappresentato nella mappa presente nel fascicolo dell'avv. Stefanizzi Mario, che viene loro esibita”). … Ho lavorato solo nell'uliveto un paio di anni intorno al
1997.” (cfr. dich. teste verb. ud. 8.03.2022). Tes_2
Il teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: “… non Testimone_3
conosco il fondo “Ortali”. So che è proprietario di un fondo a Parte_1
AN dove circa sette/otto anni fa andai su suo incarico a raccogliere le olive;
l'ultima volta che vi ho sfalciato l'erba è stato lo scorso anno, ogni anno abbiamo mantenuto il fondo pulito. …. Confermo che per quanto riguarda i lavori da me svolti il relativo corrispettivo mi è stato corrisposto da ” (cfr. Persona_10
dich. teste verb. ud. 6.12.2022). Tes_3
Il teste Ing. , indifferente, ha reso le seguenti Testimone_4
dichiarazioni: “Sono stato incaricato da prima del Covid era Parte_1
d'estate in AN Contrada Ortali ove ho eseguito un rilievo con strumentazione elettronica dell'otto individuato con
(cfr. dich. teste , verb. ud. 14.02.2023). Tes_4
La teste Arch. , indifferente, ha dichiarato quanto segue: Testimone_5
“E' vero che, a partire dal 2018, ho curato personalmente l'iter amministrativo per la sanatoria della civile abitazione e del deposito per conto delle signore
e . Il detto intervento includeva anche il terreno Parte_5 Controparte_2
agricolo identificato al foglio n. 37 originariamente particella 78. Posso riferire per averlo appurato dagli atti in mio possesso che la pratica in sanatoria, di cui sopra, che includeva sempre il terreno agricolo di cui ho detto innanzi, era stata avviata nel 2010 da . …” (cfr. dich. teste verb. ud. Persona_5 Tes_5
14.02.2023).
Il teste , all'epoca dei fatti in forza presso il Corpo Testimone_6
Forestale dello Stato di Tricase, ha integralmente confermato il verbale a sua firma prodotto in atti ed ha precisato che “all'atto del nostro intervento di cui al verbale di accertamento del 27.04.2012 era presente il sig. ” (cfr. dich. Persona_5
teste , verb. ud. 12.11.2023). CP_8
7 La teste sorella dell'attore, ha dichiarato quanto Persona_7
segue: “Confermo che io stessa ho sottoscritto la dichiarazione datata 5.11.2012 che mi viene esibita (all. al fascicolo di parte attorea). Ricordo che detta dichiarazione era stata predisposta dall'assistente sociale presente in casa di mio fratello e che io ho sottoscritto. Non confermo il contenuto Parte_1
perché non è tutto ciò che ho dichiarato. Per prima cosa l'ho sottoscritta per aiutare mio fratello. … non sono sicura che le particelle indicate coincidono con quelle attuali. Sulla particella indicata come foglio 37 n. 78 olivetato. Posso riferire che era di mio fratello , dal 2007 era condotta da tre Persona_5
anni da , da AN, deceduto nel 2010. Prima del 2007 mio Controparte_11
fratello ha condotto i terreni di cui alla dichiarazione suddetta Parte_1
previo pagamento di corrispettivo. Dal 2007 in poi me ne sono occupata io. …
Non è vero che mio fratello delegava per la cura del terreno in PE Pt_1
questione, ce ne occupavamo noi insieme a mio marito. E se mio fratello Pt_1
ha fatto qualcosa è stato da noi pagato. Le spese gli venivano rimborsate con bonifico. Confermo la circostanza sub 4) delle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., a firma dell'Avv. Castelluzzo (“E' vero che , dal Persona_5
canto suo, provvedeva a rimborsare il fratello corrispondendogli quanto richiesto inviandogli le somme di cui alle ricevute allegate al n. 1 del fascicolo di parte di questa difesa”); confermo la circostanza sub 5) (“E' vero che a partire dal 2010 il sig. ha avuto la possibilità di venire in Italia più spesso in Persona_5
quanto, essendo rimasto vittima di un infarto, è stato collocato a riposo”); confermo la circostanza sub 6) (“E' vero che dal 2010 ha Persona_11 deciso di affidare alla sorella l'incarico di effettuare la Persona_7
manutenzione dei fabbricati e del terreno agricolo per cui è causa”), preciso che
è stata redatta una procura notarile con cui veniva autorizzata a gestire la proprietà di mio fratello . Preciso che abbiamo dato la Persona_9
possibilità a di raccogliere le olive per produrre l'olio, tanto Parte_1
sino al 2016, data di morte di . Confermo le circostanze sub Persona_5
8), 9), 10) e 11) – (“8. E' vero che i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte convenuta raffigurano il sig. intento a tagliare l'erba nel Persona_8
terreno per cui è causa;
9. E' vero che dopo il decesso del povero PE
8 avvenuto nel 2016 le sue eredi hanno continuato ad affidare alla sig.ra PE
l'incarico di effettuare le opere di manutenzione ordinaria e Persona_7
straordinaria della civile abitazione con garage e area pertinenziale e del terreno agricolo sito in AN alla Contrada Ortali sottoscrivendo una specifica autorizzazione in tal senso. 10. E' vero che l'impianto di irrigazione del terreno è stato realizzato dal . 11. E' vero che le odierne convenute Persona_5
hanno intrapreso l'iter amministrativo per la sanatoria della civile abitazione e del deposito includendo nella relativa pratica edilizia la particella (78) che
l'attore assume di aver usucapito”) (cfr. dich. teste verb. ud. Persona_7
8.06.2023).
Il teste , indifferente, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_7
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto nel periodo in cui PE
era in Germania, venivo incaricato dalla sorella per
[...] Persona_3
eseguire dei lavori di pulizia sul terreno. Nulla posso riferire in ordine alle vicende sul possesso da parte di o di altri sul terreno. … Ogni volta Persona_5
che svolgevo i lavori di pulizia, venivo pagato dalla signora . Persona_3
… posso dire di essere stato incaricato, sempre per lavori di pulizia, dopo la morte del signor , dal fratello , da cui sono stato Persona_5 Parte_1
anche pagato, sul terreno in questione. … Sino a circa un anno fa sono stato incaricato da e da lei pagato per la pulizia della zona Persona_3
circostante il pozzo artesiano. Preciso che, in precedenza, incaricato da PE
, quando era in vita, mi sono occupato della pulizia dell'intero terreno.
[...]
Dopo la sua morte sono stato incaricato da solo per la pulizia Persona_3 della zona del pozzo. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. 12.10.2023). Tes_7
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, si osserva quanto segue.
A parere di questo giudice, l'odierno attore non ha fornito idonea prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c..
In particolare, si osserva che, a tal fine, le sole dichiarazioni rese da in sede di interpello, ovvero quelle rese dai testi , Parte_1 Testimone_2
e , non possono ritenersi prova incontrovertibile del Testimone_3 Testimone_7
possesso ad usucapionem da parte dell'odierno attore del terreno oggetto di causa:
9 in primis, perché nessuno dei suddetti testimoni ha inquadrato temporalmente con esattezza l'epoca in cui avrebbe esercitato il possesso uti Parte_1
dominus sul predetto terreno;
in secondo luogo, perché, appare alquanto verosimile, che, come anche dichiarato da , Persona_3 Persona_5
incaricasse di volta in volta il fratello di eseguire i lavori di manutenzione Pt_1
sul terreno per cui causa, corrispondendogli, al termine di ogni lavoro, il relativo corrispettivo.
Si osserva, altresì, che come dichiarato dai testi e , in forza, Tes_1 CP_8
all'epoca dei fatti presso la Stazione Forestale Carabinieri di Tricase, in occasione dell'accertamento eseguito in data 27.04.2012 sul terreno ubicato in AN (LE), località “Ortali” (in CT al foglio 37, p.lla n. 78), fu rinvenuto il proprietario dello stesso, identificato nella persona di (cfr. doc. in atti). Persona_5
Inoltre, anche dalle dichiarazioni rese dalla teste Arch. si Testimone_5
evince che nell'anno 2018 il possesso del terreno in questione era esercitato dalle eredi di , invero la teste ha dichiarato: ”E' vero che, a partire Persona_5
dal 2018, ho curato personalmente l'iter amministrativo per la sanatoria della civile abitazione e del deposito per conto delle signore e Parte_5
. Il detto intervento includeva anche il terreno agricolo Controparte_2 identificato al foglio n. 37 originariamente particella 78”.
Ancora, il teste ha riferito che “… in precedenza, Testimone_7
incaricato da , quando era in vita, mi sono occupato della Persona_5 pulizia dell'intero terreno”.
Pertanto, a parere della scrivente, può ritenersi circostanza certa il fatto che
, dal 1987 (anno di acquisto del terreno) al 2010 (anno in cui è Persona_5
andato in pensione) ha curato la manutenzione del fondo di sua proprietà (oggetto del presente giudizio) in parte personalmente, in parte delegando l'esecuzione dei relativi lavori al fratello e rimborsandone allo stesso il costo di detti lavori. Pt_1
A far data dal 2010, a causa anche del deteriorarsi dei rapporti con il fratello
, , quando era impossibilitato a prendersi cura personalmente del Pt_1 PE
terreno in questione, delegava, all'uopo, la sorella e il di lei marito, Per_3
; questi ultimi hanno continuato a manutenere il predetto Persona_8
10 terreno anche nel periodo successivo al decesso di , avvenuto Persona_5
nel 2016.
Pertanto, stante quanto innanzi, questo giudice ritiene che il compendio probatorio fornito dall'attore fornisca una prova altamente lacunosa dei fatti posti a fondamento della domanda di usucapione.
È principio pacifico quello secondo cui colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso;
deve, quindi, fornire la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Conseguentemente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
Pertanto, è fuor di dubbio che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possessoad usucapionem.
Stante quanto innanzi, in considerazione della inadeguatezza della prova offerta dall'odierno attore ai fini dell'accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, risultando all'uopo insufficienti le allegazioni dallo stesso effettuate in questa sede, alla scrivente è fatto obbligo di respingere la domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Respinge la domanda avanzata da;
Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parte_1
parti convenute, liquidate in complessivi 3.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
Lecce, 16 gennaio 2025
11 Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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