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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4615/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Eros
Parte_1
VA DA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
I.S.A. in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Iuppa.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1 condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 77.730,81, per i tioli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge,
e distrae in favore dell'avv. Eros VA DA, antistatario.
Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società e, avendo Controparte_2
premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima a far data
3/01/2016, sia pur con regolare contratto soltanto a partire dal 3/11/2016, e di essere stata inquadrata come “impiegata – docente” di cui al livello 5 del C.C.N.L.
“Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia” a fronte di una retribuzione oraria pari ad € 12,55, esponeva di avere osservato – de facto - un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, come tale quantitativamente superiore a quello stabilito in contratto, maturando così differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario pari a complessivi € 66.627,21 oltre al diritto alla regolarizzazione contributiva secondo le ore di lavoro effettivamente prestate.
Sosteneva, inoltre, di avere ricevuto degli importi, a titolo di retribuzione, per gli anni dal 2016 al 2020, in misura inferiore rispetto a quelli riportati nelle buste paga emesse della società, rimanendo creditrice della somma complessiva pari ad €
21.925,00, e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
a far data dal 03/01/2016 con la qualifica di “impiegata - docente” nel CP_4 Pt_2
2 percorso di Istruzione e formazione Professionale, livello 5 con retribuzione oraria prevista di €
12,55;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo di lavoro, sebbene regolarizzato dal 03/11/2016 al 14/08/2018 a tempo determinato e part-time e dal
14/09/2018 in poi a tempo indeterminato e sempre a tempo parziale, a tempo pieno e con i seguenti giorni ed orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per ogni anno accademico, settembre / luglio e con ferie per il mese di agosto;
3) Ritenere e dichiarare che la ricorrente, per tutto il periodo 03/11/2016 – 31/12/2021 ha percepito una retribuzione inferiore alle effettive ore di lavoro prestate e che pertanto la stessa ha diritto al pagamento delle differenze retributive da determinare secondo la retribuzione dovuta per
CCNL di categoria e comunque in ragione della retribuzione oraria di cui alla contratto ed alla busta applicata alla ricorrente per un ammontare dovuto pari ad € 66.627,21 come da conteggio indicato in ricorso tra percepito e dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Ritenere e dichiarare, comunque, che la ricorrente ha ricevuto , dal novembre 2016 al dicembre 2021 , retribuzioni inferiori a quelle risultanti contabilizzate e dovute in forza delle buste paga emesse e pertanto la medesima ha comunque ed incontestabilmente diritto al pagamento delle seguenti somme: Anno 2016 retribuzione contabilizzata € 5.473,71 – pagamenti corrisposti €
3.391,12 = € 2.082,00 Anno 2017 retribuzione contabilizzata € 10.591,00 – pagamenti corrisposti € 4.568,00 = € 6.023,00 Anno 2018 retribuzione contabilizzata € 12.999,00 – pagamenti corrisposti € 6.415,00 = € 6.976,00 Anno 2019 retribuzione contabilizzata €
13.475,00 – pagamenti corrisposti € 8.874,00 = € 4.601,00 Anno 2020 retribuzione contabilizzata € 13.516,00 – pagamenti corrisposti € 11273,00 = € 2.243,00 e ciò per un totale di € 21.925,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Per l'effetto condannare la società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
al pagamento in favore della sig.ra della predetta complessiva Controparte_5 Parte_1
somma di € 66.627,21 per differenze retributive e differenze 13^ e ferie dovute nel periodo novembre 2016/ dicembre 2021 in ragione delle effettive ore di lavoro prestate e della retribuzione
3 di fatto corrisposta dalla società resistente nel medesimo periodo o per quell'altra somma maggiore o inferiore che risulterà dovuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
6) In subordine condannare la società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
al pagamento della somma € 21.925,00 a titolo d differenze delle retribuzioni Controparte_5
effettivamente percepite e quelle risultanti contabilizzate e dovute in forza delle buste paga emesse dal novembre 2016 al dicembre 2021 o per quell'altra somma maggiore o inferiore che risulterà dovuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
7) Ritenere e dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva secondo le effettive ore di lavoro prestate ed accertate nel presente giudizio e la corrispondente retribuzione economica”.
Con memoria di costituzione depositata il 26/01/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità delle domande;
nel merito, riconosceva di non aver corrisposto alla ricorrente l'importo dovuto a titolo di retribuzioni pari ad €
6.071,92, mentre contestava in radice il resto delle pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 22/03/2024, preso atto della mancata contestazione da parte della società resistente in ordine alla debenza di retribuzioni per l'importo di €
6.071,92, veniva emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento del detto importo.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e c.t.u. contabile, è stata decisa.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità sollevata dalla società convenuta, appare utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre solo allorché non
4 sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Tuttavia, nella specie, le allegazioni contenute in ricorso rendono intelligibili tanto il petitum (pagamento delle differenze retributive) quanto la causa petendi
(svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, nonché mancato pagamento delle retribuzioni per lavoro ordinario), cosicché l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta non può che esser rigetta.
Ciò posto, nel merito il ricorso va accolto.
Va preliminarmente rilevato come risulti nella specie pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, così come la circostanza che le mansioni espletate dalla ricorrente siano quelle rientranti nella qualifica di impiegata – docente” di cui al livello 5 del C.C.N.L. “Enti gestori dei Corsi di Istruzione
Formazione e Cultura varia”, elementi peraltro suffragati dalle lettere di assunzione e dalle buste paga in atti (cfr. all.ti 1 e 2 al ricorso).
In ordine alla durata del rapporto di lavoro in questione, è rimasta indimostrata la circostanza afferente alla decorrenza del rapporto dal 3.1.2016, ovvero da una data antecedente a quella contrattualmente pattuita.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio non hanno, difatti, permesso di ritenere accertato che il rapporto di lavoro tra le parti abbia avuto inizio il
3/01/2016, per come asserito dalla ricorrente, avendo il teste Testimone_1
riferito “So che la stessa ha lavorato dal novembre 2016”, salvo poi dichiarare “ha iniziato a lavorare per la convenuta prima dell'assunzione del novembre 2016, tuttavia non so a partire da quando”, mentre la teste sul punto ha dichiarato di avere Testimone_2
iniziato a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a partire dall'anno 2017, non potendo dunque riferire alcunché sul periodo antecedente.
Orbene, la dichiarazione del teste sopra riportata risulta, a ben Testimone_1
vedere, compatibile con la data di inizio del rapporto indicata sia nelle buste paga che nelle certificazioni uniche prodotte dalla ricorrente (cfr. all.ti n. 2 e 3 al ricorso),
5 cosicché la decorrenza del rapporto lavorativo oggetto di causa va individuata nel
3/11/2016.
Ciò premesso, deve evidenziarsi come le convergenti dichiarazioni rese dai testi sentiti in giudizio hanno consentito di accertare la circostanza relativa allo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro supplementare e straordinario nel periodo in questione.
In particolare, il teste , coniuge della ricorrente in regime di Testimone_1
separazione dei beni, ha riferito “conosco la ricorrente in quanto è mia moglie. Siamo sposati dal 1984 in regime di separazione di beni. So che la stessa ha lavorato dal novembre
2016 sino a tuttora per la società convenuta osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00, svolgendo le mansioni di maestra
d'arte di parrucchieria presso la scuola della società convenuta, la cui sede era dapprima in Via
Cuscinà, poi in Via Porrazzi ed infine in Via Marcellini. Ricordo inoltre che non lavorava solo nel mese di agosto usufruendo in quel mese delle ferie. Posso riferire in ordine a queste circostanza in quanto oltre a riferirmelo mia moglie, ero solito accompagnarla ed andarla a riprenderla in macchina dato che lei non ha la patente ed inoltre in quanto è capitato di entrare nella scuola circa 2/3 volte a settimana, quando arrivavo un po' prima dell'orario di uscita e la vedevo lavorare posto che capitava che la porta della classe era aperta. Preciso che quando non ero io ad accompagnarla l'accompagnava mia sorella . Non so riferire quanto Persona_1 percepiva di retribuzione. Preciso inoltre che la ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta prima dell'assunzione del novembre 2016, tuttavia non so a partire da quando né con quale orario di lavoro, non so essere più preciso” (cfr. verbale prova del
20/11/2024).
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste la Persona_1 quale ha riferito “Non ho giudizi in corso contro la parte convenuta. Conosco la ricorrente in quanto è mia cognata e in quanto lavoro per la parte convenuta dal gennaio 2017 come ausiliaria ovvero collaboratore scolastico osservando un
6 orario che va dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e occupandomi della pulizia delle aule e di fare attenzione agli studenti quando sono fuori dalle aule. Inizialmente e fino al 2018 ho lavorato presso la sede di via Alfredo Cuscinà mentre la ricorrente ha lavorato in via Porrazzi fino alla fine del 2017. Poi a partire dai primi mesi del 2018 sia io che la ricorrente abbiamo cominciato a lavorare presso la sede di via Marcellini. Ricordo che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 come insegnante di parrucchieria effettuando dei laboratori in aule alle presenza di studenti e ciò per i mesi che vanno da settembre a luglio. Posso riferire in ordine a queste circostanze in quanto a partire dal 2018 la vedevo presso la sede di via Marcellini e la stessa ogni tanto mi domandava di prendere dei prodotti che servivano nei laboratori e di badare ai ragazzi. Nel mese di agosto la scuola restava chiusa e a tutti i dipendenti venivano date le ferie. Nulla so riferire in ordine alla retribuzione percepita dalla ricorrente.
Adr avv. Cammarata: Preciso che la ricorrente durante la giornata lavorativa insegnava in più classi” (cfr. verbale prova del 22/01/2025).
Orbene, in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , coniuge della ricorrente in regime di separazioni dei beni, e Testimone_1
dalla teste cognata della ricorrente, va richiamato Persona_1
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del
1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cassazione civile sez. I,
28/02/2023, n. 6001).
7 Siffatte coordinate ermeneutiche conducono a ritenere entrambi i testi attendibili, giacché, per un verso, le dichiarazioni rilasciate dagli stessi risultano fra loro convergenti e sovrapponibili, e, per altro verso, nel corso dell'istruttoria non sono stati raccolti elementi idonei ad inficiare la credibilità dei succitati testi. Per converso, la circostanza che la cognata lavorasse nel medesimo luogo e per il medesimo datore, con coincidenza degli orari, non può far dubitare della sua attendibilità.
Ciò chiarito, esaminando le dichiarazioni dei predetti testi, emerge che la ricorrente abbia prestato, nel periodo dal novembre 2016 al 31/12/2021, attività lavorativa in favore della società convenuta, come docente di acconciatura, osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e fruendo di un mese di ferie ad agosto;
ed invero, sul punto il teste ha riferito “So che la stessa ha lavorato dal novembre 2016 sino Testimone_1
a tuttora per la società convenuta osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00. … Ricordo inoltre che non lavorava solo nel mese di agosto usufruendo in quel mese delle ferie”, mentre la teste ha dichiarato “Ricordo che la ricorrente ha lavorato dal Testimone_2 lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 come insegnante di parrucchieria effettuando dei laboratori in aule alle presenza di studenti e ciò per i mesi che vanno da settembre a luglio”.
Del resto, va poi osservato come le preclusioni processuali in cui è incorsa la società convenuta abbiano reso inutilizzabile la documentazione dalla stessa offerta in produzione, impendendo altresì l'articolazione di istanze di escussione testimoniale volte a smentire la tesi attorea, anche per ciò che concerne la retribuzione percepita.
Alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, ed in assenza di elementi di segno contrario, deve pertanto ritenersi che la ricorrente abbia lavorato in favore della convenuta, come docente di acconciatura di cui al livello 5 del C.C.N.L. “Enti gestori
8 dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia”, per tutto il periodo dal novembre
2016 al 31/12/2021, osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e con un mese di ferie ad agosto di ogni anno e percependo la retribuzione indicata in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle spettanze attoree, per i titoli di cui sopra, va evidenziato come, tenuto conto delle risultanze della consulenza contabile, cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 83.802,73 (di cui €.47.098,04 sorte capitale, €.8.901,72 per svalutazione monetaria e €.5.808,08 per interessi a cui vanno aggiunti €.21.925,59 per differenze sui netti non percepiti) da cui detrarre l'importo di € 6.071,92 (già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del
22/03/2024, per come dichiarato dalla ricorrente con le note del 27/11/2025), per un importo complessivo pari dunque ad € 77.730,81 oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Con riferimento alla quantificazione del T.F.R., va osservato come il rapporto di lavoro oggetto di causa risulti ancora in essere, cosicché siffatto emolumento non risulta ad oggi esigibile;
tuttavia, il superiore accertamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettivamente svolte dalla ricorrente, nel periodo oggetto di causa, determina comunque una differenza sugli accantonamenti a titolo di TFR alla data del 31/12/2021 pari ad € 8.064,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo, (cfr. c.t.u. pag.
5).
Le dette conclusioni risultano avvalorate dal comportamento della parte convenuta, stante la mancata accettazione senza giustificato motivo della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 1.3.2024, accettata invece da parte ricorrente, che costituisce un comportamento valutabile dal giudice ex art. 420 c.p.c.
9 Va respinta, invece, la domanda attorea volta alla regolarizzazione dei contributi previdenziali, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l' unico CP_6
legittimato a ricevere le dette somme.
Né, infine, può essere accolta la domanda di parte ricorrente, avanza nelle note del 27/11/2025 in ragione della condotta processuale adottata dalla convenuta, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la siffatta domanda presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno subito, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così
Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
In conclusione, la società convenuta va condannata, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 77.730,81 oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della misura dell'accoglimento del ricorso, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e distratte in favore dell'avv. Eros VA DA, dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu contabile vano poste a carico della convenuta e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
10 IL GIUDICE
VI LI
11
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4615/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Eros
Parte_1
VA DA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
I.S.A. in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Iuppa.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso,
1 condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 77.730,81, per i tioli di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 6.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge,
e distrae in favore dell'avv. Eros VA DA, antistatario.
Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società e, avendo Controparte_2
premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima a far data
3/01/2016, sia pur con regolare contratto soltanto a partire dal 3/11/2016, e di essere stata inquadrata come “impiegata – docente” di cui al livello 5 del C.C.N.L.
“Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia” a fronte di una retribuzione oraria pari ad € 12,55, esponeva di avere osservato – de facto - un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, come tale quantitativamente superiore a quello stabilito in contratto, maturando così differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario pari a complessivi € 66.627,21 oltre al diritto alla regolarizzazione contributiva secondo le ore di lavoro effettivamente prestate.
Sosteneva, inoltre, di avere ricevuto degli importi, a titolo di retribuzione, per gli anni dal 2016 al 2020, in misura inferiore rispetto a quelli riportati nelle buste paga emesse della società, rimanendo creditrice della somma complessiva pari ad €
21.925,00, e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
a far data dal 03/01/2016 con la qualifica di “impiegata - docente” nel CP_4 Pt_2
2 percorso di Istruzione e formazione Professionale, livello 5 con retribuzione oraria prevista di €
12,55;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha svolto per tutto il periodo di lavoro, sebbene regolarizzato dal 03/11/2016 al 14/08/2018 a tempo determinato e part-time e dal
14/09/2018 in poi a tempo indeterminato e sempre a tempo parziale, a tempo pieno e con i seguenti giorni ed orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per ogni anno accademico, settembre / luglio e con ferie per il mese di agosto;
3) Ritenere e dichiarare che la ricorrente, per tutto il periodo 03/11/2016 – 31/12/2021 ha percepito una retribuzione inferiore alle effettive ore di lavoro prestate e che pertanto la stessa ha diritto al pagamento delle differenze retributive da determinare secondo la retribuzione dovuta per
CCNL di categoria e comunque in ragione della retribuzione oraria di cui alla contratto ed alla busta applicata alla ricorrente per un ammontare dovuto pari ad € 66.627,21 come da conteggio indicato in ricorso tra percepito e dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Ritenere e dichiarare, comunque, che la ricorrente ha ricevuto , dal novembre 2016 al dicembre 2021 , retribuzioni inferiori a quelle risultanti contabilizzate e dovute in forza delle buste paga emesse e pertanto la medesima ha comunque ed incontestabilmente diritto al pagamento delle seguenti somme: Anno 2016 retribuzione contabilizzata € 5.473,71 – pagamenti corrisposti €
3.391,12 = € 2.082,00 Anno 2017 retribuzione contabilizzata € 10.591,00 – pagamenti corrisposti € 4.568,00 = € 6.023,00 Anno 2018 retribuzione contabilizzata € 12.999,00 – pagamenti corrisposti € 6.415,00 = € 6.976,00 Anno 2019 retribuzione contabilizzata €
13.475,00 – pagamenti corrisposti € 8.874,00 = € 4.601,00 Anno 2020 retribuzione contabilizzata € 13.516,00 – pagamenti corrisposti € 11273,00 = € 2.243,00 e ciò per un totale di € 21.925,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
5) Per l'effetto condannare la società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
al pagamento in favore della sig.ra della predetta complessiva Controparte_5 Parte_1
somma di € 66.627,21 per differenze retributive e differenze 13^ e ferie dovute nel periodo novembre 2016/ dicembre 2021 in ragione delle effettive ore di lavoro prestate e della retribuzione
3 di fatto corrisposta dalla società resistente nel medesimo periodo o per quell'altra somma maggiore o inferiore che risulterà dovuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
6) In subordine condannare la società (P.I.: Controparte_3
) in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1
al pagamento della somma € 21.925,00 a titolo d differenze delle retribuzioni Controparte_5
effettivamente percepite e quelle risultanti contabilizzate e dovute in forza delle buste paga emesse dal novembre 2016 al dicembre 2021 o per quell'altra somma maggiore o inferiore che risulterà dovuta oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
7) Ritenere e dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva secondo le effettive ore di lavoro prestate ed accertate nel presente giudizio e la corrispondente retribuzione economica”.
Con memoria di costituzione depositata il 26/01/2024, si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità delle domande;
nel merito, riconosceva di non aver corrisposto alla ricorrente l'importo dovuto a titolo di retribuzioni pari ad €
6.071,92, mentre contestava in radice il resto delle pretese attoree, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 22/03/2024, preso atto della mancata contestazione da parte della società resistente in ordine alla debenza di retribuzioni per l'importo di €
6.071,92, veniva emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento del detto importo.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e c.t.u. contabile, è stata decisa.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità sollevata dalla società convenuta, appare utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre solo allorché non
4 sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Tuttavia, nella specie, le allegazioni contenute in ricorso rendono intelligibili tanto il petitum (pagamento delle differenze retributive) quanto la causa petendi
(svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, nonché mancato pagamento delle retribuzioni per lavoro ordinario), cosicché l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta non può che esser rigetta.
Ciò posto, nel merito il ricorso va accolto.
Va preliminarmente rilevato come risulti nella specie pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente fra le parti, così come la circostanza che le mansioni espletate dalla ricorrente siano quelle rientranti nella qualifica di impiegata – docente” di cui al livello 5 del C.C.N.L. “Enti gestori dei Corsi di Istruzione
Formazione e Cultura varia”, elementi peraltro suffragati dalle lettere di assunzione e dalle buste paga in atti (cfr. all.ti 1 e 2 al ricorso).
In ordine alla durata del rapporto di lavoro in questione, è rimasta indimostrata la circostanza afferente alla decorrenza del rapporto dal 3.1.2016, ovvero da una data antecedente a quella contrattualmente pattuita.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio non hanno, difatti, permesso di ritenere accertato che il rapporto di lavoro tra le parti abbia avuto inizio il
3/01/2016, per come asserito dalla ricorrente, avendo il teste Testimone_1
riferito “So che la stessa ha lavorato dal novembre 2016”, salvo poi dichiarare “ha iniziato a lavorare per la convenuta prima dell'assunzione del novembre 2016, tuttavia non so a partire da quando”, mentre la teste sul punto ha dichiarato di avere Testimone_2
iniziato a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a partire dall'anno 2017, non potendo dunque riferire alcunché sul periodo antecedente.
Orbene, la dichiarazione del teste sopra riportata risulta, a ben Testimone_1
vedere, compatibile con la data di inizio del rapporto indicata sia nelle buste paga che nelle certificazioni uniche prodotte dalla ricorrente (cfr. all.ti n. 2 e 3 al ricorso),
5 cosicché la decorrenza del rapporto lavorativo oggetto di causa va individuata nel
3/11/2016.
Ciò premesso, deve evidenziarsi come le convergenti dichiarazioni rese dai testi sentiti in giudizio hanno consentito di accertare la circostanza relativa allo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro supplementare e straordinario nel periodo in questione.
In particolare, il teste , coniuge della ricorrente in regime di Testimone_1
separazione dei beni, ha riferito “conosco la ricorrente in quanto è mia moglie. Siamo sposati dal 1984 in regime di separazione di beni. So che la stessa ha lavorato dal novembre
2016 sino a tuttora per la società convenuta osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00, svolgendo le mansioni di maestra
d'arte di parrucchieria presso la scuola della società convenuta, la cui sede era dapprima in Via
Cuscinà, poi in Via Porrazzi ed infine in Via Marcellini. Ricordo inoltre che non lavorava solo nel mese di agosto usufruendo in quel mese delle ferie. Posso riferire in ordine a queste circostanza in quanto oltre a riferirmelo mia moglie, ero solito accompagnarla ed andarla a riprenderla in macchina dato che lei non ha la patente ed inoltre in quanto è capitato di entrare nella scuola circa 2/3 volte a settimana, quando arrivavo un po' prima dell'orario di uscita e la vedevo lavorare posto che capitava che la porta della classe era aperta. Preciso che quando non ero io ad accompagnarla l'accompagnava mia sorella . Non so riferire quanto Persona_1 percepiva di retribuzione. Preciso inoltre che la ricorrente ha iniziato a lavorare per la convenuta prima dell'assunzione del novembre 2016, tuttavia non so a partire da quando né con quale orario di lavoro, non so essere più preciso” (cfr. verbale prova del
20/11/2024).
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dalla teste la Persona_1 quale ha riferito “Non ho giudizi in corso contro la parte convenuta. Conosco la ricorrente in quanto è mia cognata e in quanto lavoro per la parte convenuta dal gennaio 2017 come ausiliaria ovvero collaboratore scolastico osservando un
6 orario che va dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e occupandomi della pulizia delle aule e di fare attenzione agli studenti quando sono fuori dalle aule. Inizialmente e fino al 2018 ho lavorato presso la sede di via Alfredo Cuscinà mentre la ricorrente ha lavorato in via Porrazzi fino alla fine del 2017. Poi a partire dai primi mesi del 2018 sia io che la ricorrente abbiamo cominciato a lavorare presso la sede di via Marcellini. Ricordo che la ricorrente ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 come insegnante di parrucchieria effettuando dei laboratori in aule alle presenza di studenti e ciò per i mesi che vanno da settembre a luglio. Posso riferire in ordine a queste circostanze in quanto a partire dal 2018 la vedevo presso la sede di via Marcellini e la stessa ogni tanto mi domandava di prendere dei prodotti che servivano nei laboratori e di badare ai ragazzi. Nel mese di agosto la scuola restava chiusa e a tutti i dipendenti venivano date le ferie. Nulla so riferire in ordine alla retribuzione percepita dalla ricorrente.
Adr avv. Cammarata: Preciso che la ricorrente durante la giornata lavorativa insegnava in più classi” (cfr. verbale prova del 22/01/2025).
Orbene, in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , coniuge della ricorrente in regime di separazioni dei beni, e Testimone_1
dalla teste cognata della ricorrente, va richiamato Persona_1
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del
1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cassazione civile sez. I,
28/02/2023, n. 6001).
7 Siffatte coordinate ermeneutiche conducono a ritenere entrambi i testi attendibili, giacché, per un verso, le dichiarazioni rilasciate dagli stessi risultano fra loro convergenti e sovrapponibili, e, per altro verso, nel corso dell'istruttoria non sono stati raccolti elementi idonei ad inficiare la credibilità dei succitati testi. Per converso, la circostanza che la cognata lavorasse nel medesimo luogo e per il medesimo datore, con coincidenza degli orari, non può far dubitare della sua attendibilità.
Ciò chiarito, esaminando le dichiarazioni dei predetti testi, emerge che la ricorrente abbia prestato, nel periodo dal novembre 2016 al 31/12/2021, attività lavorativa in favore della società convenuta, come docente di acconciatura, osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e fruendo di un mese di ferie ad agosto;
ed invero, sul punto il teste ha riferito “So che la stessa ha lavorato dal novembre 2016 sino Testimone_1
a tuttora per la società convenuta osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00. … Ricordo inoltre che non lavorava solo nel mese di agosto usufruendo in quel mese delle ferie”, mentre la teste ha dichiarato “Ricordo che la ricorrente ha lavorato dal Testimone_2 lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 come insegnante di parrucchieria effettuando dei laboratori in aule alle presenza di studenti e ciò per i mesi che vanno da settembre a luglio”.
Del resto, va poi osservato come le preclusioni processuali in cui è incorsa la società convenuta abbiano reso inutilizzabile la documentazione dalla stessa offerta in produzione, impendendo altresì l'articolazione di istanze di escussione testimoniale volte a smentire la tesi attorea, anche per ciò che concerne la retribuzione percepita.
Alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, ed in assenza di elementi di segno contrario, deve pertanto ritenersi che la ricorrente abbia lavorato in favore della convenuta, come docente di acconciatura di cui al livello 5 del C.C.N.L. “Enti gestori
8 dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia”, per tutto il periodo dal novembre
2016 al 31/12/2021, osservando un orario di lavoro che andava dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e con un mese di ferie ad agosto di ogni anno e percependo la retribuzione indicata in ricorso.
In ordine alla quantificazione delle spettanze attoree, per i titoli di cui sopra, va evidenziato come, tenuto conto delle risultanze della consulenza contabile, cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 83.802,73 (di cui €.47.098,04 sorte capitale, €.8.901,72 per svalutazione monetaria e €.5.808,08 per interessi a cui vanno aggiunti €.21.925,59 per differenze sui netti non percepiti) da cui detrarre l'importo di € 6.071,92 (già corrisposto in forza dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del
22/03/2024, per come dichiarato dalla ricorrente con le note del 27/11/2025), per un importo complessivo pari dunque ad € 77.730,81 oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Con riferimento alla quantificazione del T.F.R., va osservato come il rapporto di lavoro oggetto di causa risulti ancora in essere, cosicché siffatto emolumento non risulta ad oggi esigibile;
tuttavia, il superiore accertamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettivamente svolte dalla ricorrente, nel periodo oggetto di causa, determina comunque una differenza sugli accantonamenti a titolo di TFR alla data del 31/12/2021 pari ad € 8.064,53, oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo, (cfr. c.t.u. pag.
5).
Le dette conclusioni risultano avvalorate dal comportamento della parte convenuta, stante la mancata accettazione senza giustificato motivo della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 1.3.2024, accettata invece da parte ricorrente, che costituisce un comportamento valutabile dal giudice ex art. 420 c.p.c.
9 Va respinta, invece, la domanda attorea volta alla regolarizzazione dei contributi previdenziali, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l' unico CP_6
legittimato a ricevere le dette somme.
Né, infine, può essere accolta la domanda di parte ricorrente, avanza nelle note del 27/11/2025 in ragione della condotta processuale adottata dalla convenuta, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la siffatta domanda presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno subito, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così
Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
In conclusione, la società convenuta va condannata, per le ragioni sopra esposte, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 77.730,81 oltre interessi e rivalutazione dalla data di deposito della consulenza (22/10/2025) sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della misura dell'accoglimento del ricorso, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e distratte in favore dell'avv. Eros VA DA, dichiaratosi antistatario.
Le spese della ctu contabile vano poste a carico della convenuta e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
10 IL GIUDICE
VI LI
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