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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FE SE NN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6843/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002633959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 26 ottobre 2024 (n. 6843/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249002633959000, notificato in data 30 settembre 2024, relativo quale atto presupposto alla cartella di pagamento n.
034201144909679000, notificata il 28 novembre 2011, importo € 491,36, TASSA AUTO 2006; allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità dell'atto per mancata allegazione della cartella di pagamento indicata come presupposto;
2) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento n. 034201144909679000;
3) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui la cartella indicata come presupposto fosse stata notificata.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 22 novembre 2024 si costituiva la Regione Calabria, chiamata da ADER, depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento e della regolare notifica;
nonché copia di sentenza che aveva rigettato analogo ricorso sollevato dal contribuente in relazione ad un precedente AVI, in cui si richiamava la stessa cartella di pagamento n. 034201144909679000, atto notificato nel 2021.
In data 28 novembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
1) Intimazione di pagamento n. 03420149015876537000, notificata il 30.10.2014;
2) Intimazione di pagamento n. 03420179004830106000, notificata il 20.06.2017;
3) Intimazione di pagamento n. 03420199011227656000, notificata il 03.11.2021 (in relazione a tale atto è stata emessa sentenza n. 7507/2024 di rigetto del ricorso allegata dalla Regione Calabria);
4) Intimazione di pagamento n. 03420249002633959000, notificata il 27.09.2024, impugnata nel presente procedimento.
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (3 novembre 2021) e l'AVI impugnato (29 settembre 2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale.
Anche l'altra eccezione sollevata è infondata, in quanto in presenza di cartella di pagamento ritualmente notificata e non impugnata, non vi è necessità di alcuna allegazione per la motivazione dell'AVI che si limiti a richiamare la cartella in questione.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FE SE NN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6843/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002633959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 26 ottobre 2024 (n. 6843/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249002633959000, notificato in data 30 settembre 2024, relativo quale atto presupposto alla cartella di pagamento n.
034201144909679000, notificata il 28 novembre 2011, importo € 491,36, TASSA AUTO 2006; allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva:
1) Nullità dell'atto per mancata allegazione della cartella di pagamento indicata come presupposto;
2) Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento n. 034201144909679000;
3) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui la cartella indicata come presupposto fosse stata notificata.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 22 novembre 2024 si costituiva la Regione Calabria, chiamata da ADER, depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento e della regolare notifica;
nonché copia di sentenza che aveva rigettato analogo ricorso sollevato dal contribuente in relazione ad un precedente AVI, in cui si richiamava la stessa cartella di pagamento n. 034201144909679000, atto notificato nel 2021.
In data 28 novembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
1) Intimazione di pagamento n. 03420149015876537000, notificata il 30.10.2014;
2) Intimazione di pagamento n. 03420179004830106000, notificata il 20.06.2017;
3) Intimazione di pagamento n. 03420199011227656000, notificata il 03.11.2021 (in relazione a tale atto è stata emessa sentenza n. 7507/2024 di rigetto del ricorso allegata dalla Regione Calabria);
4) Intimazione di pagamento n. 03420249002633959000, notificata il 27.09.2024, impugnata nel presente procedimento.
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (3 novembre 2021) e l'AVI impugnato (29 settembre 2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale.
Anche l'altra eccezione sollevata è infondata, in quanto in presenza di cartella di pagamento ritualmente notificata e non impugnata, non vi è necessità di alcuna allegazione per la motivazione dell'AVI che si limiti a richiamare la cartella in questione.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci