Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 44
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata allegazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di una cartella di pagamento ritualmente notificata e non impugnata, non sia necessaria alcuna allegazione aggiuntiva per la motivazione dell'avviso di intimazione che si limiti a richiamare la cartella.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che non si sia determinata la prescrizione della pretesa, poiché tra l'ultimo atto interruttivo notificato (3 novembre 2021) e l'avviso di intimazione impugnato (29 settembre 2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale. Sono stati allegati atti interruttivi della prescrizione datati 30.10.2014, 20.06.2017, 03.11.2021 e 27.09.2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 44
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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