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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3222/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ena Stefano del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vignale Monferrato (AL) il
15/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II -
Serie A, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Vignale Monferrato (AL) il 15/09/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'immobile sito in Via Orba n. 20, Casale Monferrato (AL), condotto in locazione con contratto intestato al solo signor rimane nella piena Parte_1 disponibilità di quest'ultimo. La signora ha già lasciato Parte_2 volontariamente la casa coniugale trasferendosi presso i propri familiari e ha restituito tutte pagina 2 di 3 le chiavi dell'abitazione all'atto della sottoscrizione dell'accordo di restituzione dei beni personali;
2. DÀ ATTO che le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti e avendo già provveduto alla sistemazione di ogni pendenza patrimoniale, dichiarano espressamente che nulla hanno da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno di separazione;
3. DÀ ATTO che la signora e il signor Parte_2 Parte_1 hanno provveduto a sottoscrivere apposito verbale di prelievo di tutti i beni personali dalla casa coniugale. Le parti dichiarano che nulla hanno più a pretendere circa la restituzione dei beni personali, avendo già provveduto alla completa sistemazione di ogni aspetto patrimoniale;
4. DÀ ATTO che le spese del presente procedimento di separazione rimangono integralmente compensate tra le parti, senza diritto di rivalsa dell'una nei confronti dell'altra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3222/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
16/09/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ena Stefano del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (03/10/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 17/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3222/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ena Stefano del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/09/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vignale Monferrato (AL) il
15/09/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II -
Serie A, Anno 2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Vignale Monferrato (AL) il 15/09/2023, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 9, Parte II - Serie A, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'immobile sito in Via Orba n. 20, Casale Monferrato (AL), condotto in locazione con contratto intestato al solo signor rimane nella piena Parte_1 disponibilità di quest'ultimo. La signora ha già lasciato Parte_2 volontariamente la casa coniugale trasferendosi presso i propri familiari e ha restituito tutte pagina 2 di 3 le chiavi dell'abitazione all'atto della sottoscrizione dell'accordo di restituzione dei beni personali;
2. DÀ ATTO che le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti e avendo già provveduto alla sistemazione di ogni pendenza patrimoniale, dichiarano espressamente che nulla hanno da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento o assegno di separazione;
3. DÀ ATTO che la signora e il signor Parte_2 Parte_1 hanno provveduto a sottoscrivere apposito verbale di prelievo di tutti i beni personali dalla casa coniugale. Le parti dichiarano che nulla hanno più a pretendere circa la restituzione dei beni personali, avendo già provveduto alla completa sistemazione di ogni aspetto patrimoniale;
4. DÀ ATTO che le spese del presente procedimento di separazione rimangono integralmente compensate tra le parti, senza diritto di rivalsa dell'una nei confronti dell'altra.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3222/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
16/09/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1984 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Ena Stefano del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Flore Marco del Foro di Pavia
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (03/10/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 17/04/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 06/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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