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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 308 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENTI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DANI SILVANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1405/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
19/07/2024 e non notificata.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza e rigettando l'appello incidentale ex adverso proposto, in accoglimento dei motivi di appello formulati, riformare
l'impugnata della sentenza n.1405/2024 R.G. Sent. Emessa dal Tribunale di Vicenza e così giudicare
In via preliminare, sull'appello incidentale proposto dal Sig. : CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Sig. ; Controparte_1
Nel merito:
1) sull'appello principale proposto dalla Sig.ra : Pt_1 riformare l'impugnata della sentenza n.1405/2024 R.G. Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.07.24, pubblicata in data 19.07.24 (non notificata) nell'ambito del procedimento inter partes n.6897/2016 R.G. rideterminando la quota di legittima di spettanza dell'erede pretermesso negli stretti limiti di legge e della effettiva Controparte_1 consistenza del patrimonio ereditario, siccome ricalcolato alla luce dei motivi di appello, tenendo conto dell'importo di € 37.920,50 già corrisposto nel corso della causa di primo grado dalla Sig.ra al Sig. ed eventualmente disponendo la restituzione Pt_1 Controparte_1 all'odierna appellante di quanto versato in eccedenza.
2) sull'appello incidentale proposto dal Sig. : CP_1 rigettare l'appello incidentale formulato dal Sig. in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste sulle richieste di integrazione della CTU contabile, formalizzate all'udienza del
12.7.2022 del giudizio di primo grado e riproposte in sede di PC, come di seguito riproposte:
“Nel prospetto riepilogativo delle Entrate/Uscite registrate dal 2004 al 2012 sul conto corrente
2 intestato al Sig. (all.7 alla CTU) emergono le seguenti anomalie: CP_2 Parte_2
1) nella sezione “avere ” è presente una colonna nominata Controparte_3
“beneficiario” di cui non si comprende la ratio: la sezione elenca infatti gli importi accreditati sul conto corrente intestato al sig. e la colonna “beneficiario” sembrerebbe Parte_2 piuttosto riportare i soggetti che hanno effettuato i pagamenti elencati a favore del sig.
. Pare opportuno chiarire detta circostanza e ciò soprattutto per qualificare CP_1 correttamente i versamenti effettuati (in special modo quelli eseguiti dalla signora ) a Pt_1 favore del sig. ; 2) nella medesima sezione risultano riportati “versamenti in Parte_2 contanti” per circa sessantottomila euro. La maggior parte di tali versamenti è avvenuta ad opera della signora , ma ciò non risulta. Si chiede quindi che il Giudice, a Parte_1 beneficio dello scopo per cui è stata disposta l'indagine peritale, ad integrazione del quesito formulato, voglia conferire nuovo limitato incarico al CTU, autorizzandolo all'acquisizione da
delle distinte relative a dette operazioni, da cui risulterà il nominativo del Controparte_4 soggetto che ha effettuato i predetti versamenti”.
Per parte appellata
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati.
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame svolto dalla Sig.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
In via incidentale
3) In accoglimento dell'unico motivo di appello formulato in via incidentale dal Sig.
in parziale riforma della sentenza n. 1405/2024 RG Controparte_1
Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.07.2024, pubblicata in data 19.07.24, nell'ambito del procedimento inter partes n. 6897/2016 RG, rideterminare il valore della quota di legittima di spettanza dell'erede pretermesso Controparte_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo l'accertamento della sua qualità di legittimario nella successione del padre
[...]
marito della convenuta, defunto in data 29/10/2014, nonché l'accertamento e la Parte_2 dichiarazione della sua pretermissione sia nel testamento olografo del de cuius, sia nelle liberalità erogate in vita in favore della convenuta. Domandava, conseguentemente, la ricostruzione dell'asse ereditario con determinazione della quota di legittima a lui riservata e la reintegrazione della stessa mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità eccedenti la quota disponibile, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto dovutogli in conseguenza della riduzione (anche per equivalente), oltre ai frutti, rivalutazione ed interessi dalla data dell'apertura della successione e/o dalla domanda.
Esponeva che, con testamento olografo del 16/06/2014, il de cuius aveva disposto che tutte le sue sostanze, compresa la quota disponibile, andassero alla moglie , che Parte_1 all'apertura della successione aveva poi accettato puramente e semplicemente l'eredità. Nulla aveva, invece, previsto in favore del figlio, ossia l'attore, che aveva riconosciuto Parte_2 solo in data 05/03/2008, nella pendenza di una causa civile instaurata dalla madre dell'attore,
, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. Controparte_5
L'attore deduceva, pertanto, che era stato pretermesso dall'eredità del padre, con violazione della quota di legittima a lui riservata e quantificata, in via provvisoria e sulla base della stima dei beni elencati nel testamento olografo, in € 83.333,33, poi rideterminata nella prima memoria in €
116.666,66.
Evidenziava, tuttavia, la presenza di ulteriori poste attive nel patrimonio del de cuius (diversi conti correnti, polizze assicurative, polizze vita, investimenti, titoli, due autovetture, numerose armi da sparo).
Rappresentava, inoltre, che in vita il de cuius aveva elargito alla moglie ingenti somme di denaro a titolo di liberalità, delle quali doveva tener conto il Tribunale nella ricostruzione del patrimonio, anche in relazione alla casa di abitazione della , che era stata costruita e/o Pt_1 acquistata con denari provenienti dalla vendita di un bene personale dello stesso.
4 2. Con comparsa di risposta si costituiva , deducendo l'erroneità della Parte_1 ricostruzione della massa ereditaria effettuata dall'attore, in quanto frutto di mere supposizioni, errate valutazioni e stime abnormi.
Sosteneva che il relictum era composto, oltre che dai beni indicati nel testamento, da un'autovettura Mercedes Daimler Crysler, da un furgone Volkswagen Caddy Life e da attrezzi agricoli.
Evidenziava, inoltre, che il conto corrente bancario acceso presso la , Controparte_6 filiale di AN, sempre indicato nel testamento, al momento della morte del de cuius era in passivo di € 2.271,74. Invero, evidenziava che vi erano numerosi debiti ereditari al momento dell'apertura della successione (oltre al saldo negativo menzionato, il residuo di una somma presa a mutuo da Banca Mediolanum Spa, il residuo di altra somma mutuata dai coniugi da
Unicredit Banca per la casa Spa, le spese funerarie), che secondo la convenuta dovevano essere tenuti in considerazione nella ricostruzione della massa ereditaria. D'altro lato il de cuius era creditore della somma di € 132.302,00 in sola linea capitale mutuata a e Controparte_7
, in forza del decreto ingiuntivo n. 699 del 2011 del Tribunale di Vicenza. Controparte_8
La convenuta contestava, altresì, l'assunto attoreo circa le numerose donazioni che avrebbe ricevuto in vita dal marito, eccependo la genericità delle allegazioni ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, nonché osservando che, quand'anche le fossero state corrisposte delle somme, ciò sarebbe avvenuto in virtù dell'obbligo di contribuzione che i coniugi assumono al momento del matrimonio ex art. 143 c.c.
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con prova testimoniale, con ordini di esibizione bancaria a Banca Mediolanum s.p.a., Banca Unicredit s.p.a., Controparte_6
con ordine di esibizione ad delle quietanze e/o transazioni
[...] Controparte_9 sottoscritte dal de cuius, in merito all'indennizzo per il sinistro occorso il 23/08/2002 e CTU volta a stimare il patrimonio ereditario.
4. Con la sentenza n. 1405/2024 il Tribunale di Vicenza accertava la pretermissione dell'attore quale legittimario, determinava il valore dell'asse ereditario in € 415.403,57 e pertanto la quota legittima in € 138.467,85 (oltre interessi dalla domanda) e disponeva la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie con
5 le quali era stata beneficiata la convenuta. Veniva, invece, respinta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione di quanto dovuto in conseguenza della riduzione, in quanto presupponeva un'apposita causa di scioglimento della comunione ereditaria. Poneva le spese di lite per due terzi a carico della convenuta e per un terzo le compensava, nonché le spese di CTU per due terzi a carico della convenuta e per l'altro terzo a carico dell'attore.
In particolare, il Tribunale ricostruiva la massa ereditaria nei seguenti termini.
Il valore del relictum veniva individuato in € 675.785,84, così composto:
- Appartamento sito in Via Verona n. 23 a Sirmione (BS) con valore stimato dal CTU in €
156.000,00;
- Barca “Quick Silver 610 Cruiser” con valore stimato dal CTU in € 16.000,00;
- Quota di partecipazione nella società “DIPORTO S.R.L.” dal valore stimato dal CTU di €
45.000,00;
- Terreno sito in Via Andrea Palladio a Ponte di AN (VI) venduto in corso di causa per €
37.920,50, già al netto delle spese di rogito, incamerati provvisoriamente dall'attore;
- Credito portato dal decreto ingiuntivo n. 699/2011 del Tribunale di Vicenza di € 143.035,34;
- Donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della moglie, tra il 2007 ed il 2011, per un importo complessivo di € 277.830,00, dichiarate nulle dal giudice di primo grado in quanto donazioni dirette, non di modico valore, effettuate senza il rispetto della forma solenne di cui all'art. 782 c.c.
I debiti della massa, di varia origine, venivano invece quantificati in € 260.382,27. Venivano escluse da tale voce, in quanto non provate o comunque non fondate, le spese periodiche di gestione del posto barca sul Lago di Garda e il credito asseritamente vantato da Parte_1 nei confronti del marito, pari al 50% dell'importo risarcitorio di € 327.000,00, oggetto di transazione dei coniugi con per un sinistro stradale a loro occorso Controparte_9 nell'agosto 2002 e versato sul conto corrente personale del de cuius.
Quanto al donatum, la sentenza non individuava alcuna donazione, respingendo la tesi attorea secondo la quale la casa coniugale intestata alla convenuta sarebbe stata acquistata e/o costruita con proventi del de cuius, ritenendo la domanda formulata generica e comunque le prove assunte sul punto non determinanti.
6 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 18/02/2025 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso, ritendendolo non provato, il credito da lei vantato verso la massa pari al 50% dell'importo risarcitorio di € 327.000,00, oggetto di transazione dei coniugi con per il sinistro stradale occorso nell'agosto 2002 e versato sul conto Controparte_9 corrente personale del de cuius. Ad avviso della stessa, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'assegno di € 73.000,00 corrisposto dalla compagnia del danneggiante alla medesima fosse a tacitazione di ogni pretesa e non di mero acconto, di talché la somma di € 327.000,00 oggetto della transazione fosse riferibile al solo risarcimento spettante al marito. Ha sostenuto che dai documenti depositati dall'appellante nel fascicolo di primo grado (doc. 37-40, 46), dei quali il
Tribunale aveva dato una lettura distorta, emergeva che l'atto transattivo con Controparte_9 riguardava entrambi i coniugi (“I sottoscritti [...] e [...]
[...] Parte_2 Parte_1 dichiarano di aver convenuto con [...] la somma di € 327.000,00 Controparte_9
(trecentoventisettemila) a saldo e stralcio di ogni diritto [...] conseguenti al sinistro di cui sopra”). Inoltre, né nel suddetto atto transattivo, né negli ulteriori documenti acquisiti nel giudizio, emergeva quali fossero i postumi invalidanti subiti dal de cuius nel sinistro e/o gli acconti dallo stesso già ricevuti, né le poste di danno azionate dai coniugi nel giudizio contro la compagnia assicurativa e la loro consistenza economica. Ha, quindi, sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'obbligazione contratta da quale Controparte_9 obbligazione solidale dal lato attivo, con conseguente credito della di € 163.500,00. Pt_1
5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto donazioni nulle i seguenti trasferimenti patrimoniali effettuati dal de cuius in favore della moglie:
- € 28.000,00 in data 05/05/2010;
- € 22.590,00 (complessivi) nel febbraio 2011;
- € 14.750,00 (complessivi) nel marzo 2011;
- € 14.490,00 (complessivi) nel novembre 2011.
7 Ha dedotto che non erano stati tenuti in considerazione né la capacità patrimoniale del de cuius e la liquidità a sua disposizione all'epoca dei trasferimenti patrimoniali, né l'adeguatezza degli importi in considerazione della ridotta capacità patrimoniale dell'appellante in quel periodo,
l'assistenza da lei prestata al marito durante la malattia e le numerose dazioni effettuate dalla medesima in favore del marito tra gennaio 2010 ed aprile 2012, per complessivi € Pt_1
42.428,00. Ha rappresentato, inoltre, di aver effettuato numerosi versamenti in contanti sul conto corrente del marito, derivanti dagli incassi dell'attività di Tabaccheria gestita dalla medesima, ammontanti per l'anno 2011 ad € 69.000,00.
5.3 Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errato computo del debito ereditario consistente nel mutuo cointestato tra i coniugi acceso presso Unicredit Banca per la Casa s.p.a., quantificato nella sentenza in € 16.571,82, ossia per la metà dell'importo di € 33.143,64 come indicato nella dichiarazione di successione, invece che per l'intero. Che nella dichiarazione di successione fosse già indicata la quota del mutuo a carico del de cuius, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto desumerlo dal valore residuo del mutuo al 24/03/2018, pari ad €
55.250,00 (cfr. doc. 26 fascicolo di primo grado ), con ipotetica quota a carico Parte_1 della massa ereditaria di € 27.625,00.
5.4 Con il quarto motivo parte appellante ha censurato il mancato computo, all'interno dei debiti ereditari, della somma quantificata dal CTU a titolo di spese di gestione del posto barca sito nel porto di Riel, pari ad € 3.500,00 annui.
5.5 Con il quinto motivo ha evidenziato un errore di calcolo nella quantificazione dei debiti con un eccesso di € 3.000,00 e, conseguentemente, nella determinazione della quota di legittima spettante all'appellato, il cui corretto importo era, semmai, pari ad € 137.467,85 e non ad €
138.467,85.
6. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in subordine l'integrale rigetto del gravame perché infondato. Ha impugnato, a propria volta, la sentenza, proponendo appello incidentale sulla scorta del seguente motivo.
6.1 Con un unico motivo parte appellante incidentale ha lamentato il mancato riconoscimento, in termini di donazione, della somma di € 160.000,00 che il de cuius avrebbe
8 ricavato dalla vendita di un bene personale ed utilizzato per l'acquisto e/o costruzione dell'immobile di Viale Sant'ST 391 a intestato a . Ad avviso CP_6 Parte_1 dell'appellante incidentale, infatti, il Tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove in atti, in particolare le deposizioni testimoniali di e gli CP_10 CP_11 assegni emessi dal de cuius in favore di soggetti riconducibili all'ambiente edilizio-immobiliare, nonché i prelievi di denaro contante effettuati per € 155.100,00 tra l'anno 2004 e l'anno 2009.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28/10/2025 (a seguito di anticipazione e assegnazione al nuovo consigliere istruttore a seguito del tramutamento nella sezione) la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appellante principale.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Parte appellante eccepisce che l'importo di
€ 327.000,00 - bonificato al de cuius da in data 29/06/2005, in Controparte_9 esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto con entrambi in coniugi in data 7/06/2005 - sarebbe per il 50% di sua spettanza, senza tuttavia assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
L'appellante fonda, infatti, la sua pretesa sulla base delle seguenti affermazioni:
- “…a seguito del predetto sinistro ha subito pesanti ripercussioni, anche in ambito lavorativo, con un danno patrimoniale consistente, senza contare il danno riflesso patito per le gravi lesioni riportate nell'occorso dal marito ”; Parte_2
- “Per il risarcimento dei predetti danni la Sig.ra (come pure il marito Pt_1 [...]
, con separato assegno) ha percepito da un primo acconto di € Pt_2 CP_12
73.000,00 in data 02.02.04”;
- “il Sig. e la Sig.ra hanno ENTRAMBI concluso e sottoscritto l'atto di CP_1 Pt_1
“transazione e quietanza” con ; CP_13
- “Il fatto che le parti non abbiano indicato alcuna specifica in merito alla suddivisione degli importi e alle modalità di pagamento comporta che l'obbligazione contratta dalla
9 Compagnia nei loro confronti debba essere qualificata come obbligazione solidale dal lato attivo […] con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1298 cc secondo cui
“…nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente””.
Nel caso di specie, è agli atti (cfr. doc. 40 fascicolo di primo grado ) che il 7/06/2005 Pt_1
e hanno concluso con un atto di Parte_2 Parte_1 Controparte_9 transazione e quietanza a saldo e stralcio di ogni diritto e conseguenza derivante dal sinistro stradale occorso nell'agosto 2002, nonché della rinuncia alla causa all'epoca pendente innanzi al
Tribunale di Milano. Se è nota la somma concordata per addivenire alla transazione, pari ad €
327.000,00, non è invece indicato nell'atto transattivo depositato in giudizio secondo quali criteri dovesse essere ripartito tra i coniugi tale importo.
Si rammenta che la presunzione di uguaglianza delle quote di cui al comma secondo dell'articolo
1298 c.c., valorizzata in giudizio dall'appellante principale, opera solamente laddove l'obbligazione in solido non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei creditori solidali.
Nel caso in esame vi sono numerosi indici, correttamente valorizzati anche dal Tribunale, che inducono a presumere come l'importo concordato fosse destinato in via esclusiva al risarcimento del danno patito dal de cuius. In tale prospettiva si pongono:
- La “Relazione medico-legale relativa a natura – entità – durata – postumi delle lesioni subite da ” (doc. 38), datata 4/02/2003, nella quale il consulente di parte delinea un Parte_1 danno biologico temporaneo totale di 30 giorni, parziale al 75% di 40 giorni, parziale al 50% di 40 giorni e parziale al 25% di 40 giorni, oltre ad un danno permanente del 17-18% di riduzione della efficienza psico-fisica;
- L'assegno di € 73.000,00 (doc. 39) emesso in favore di da Parte_1 [...] in data 2/02/2004, come riconosciuto dalla stessa appellante, avente un Controparte_9 importo congruo con il danno biologico individuato nella relazione peritale di parte prodotta;
- Il bonifico dell'importo transatto, pari ad € 327.000,00, da parte di Controparte_9 sul conto corrente personale del de cuius.
10 Va, inoltre, osservato che a fronte di tali presunzioni gravi, precise e concordanti, parte appellante non è riuscita a fornire prova contraria, limitandosi a formulare eccezioni generiche non supportate né da prove costituende né da prove documentali, nonostante queste ultime fossero nella sua disponibilità e facilmente producibili nel presente giudizio.
Quanto all'assegno di € 73.000,00, l'appellante sostiene trattarsi di un mero acconto del risarcimento che le avrebbe erogato la compagnia assicuratrice del danneggiante e che anche il marito, con separato assegno, avrebbe ricevuto un acconto da Dalla Controparte_9 documentazione in atti non emerge, tuttavia, che il de cuius abbia incassato alcun acconto, se non la predetta somma di € 327.000,00 oggetto della transazione.
Parimenti l'atto transattivo sottoscritto tra i coniugi ed il 7/06/2005 Controparte_9 risulta inidoneo a sostenere la tesi dell'appellante. Dal documento in questione emerge invero la volontà dei coniugi a rinunciare al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano, accettando la somma concordata a saldo e stralcio di ogni diritto e conseguenza dannosa derivanti dal sinistro, ma – quantomeno nel documento n. 40 depositato in giudizio dall'appellante, peraltro con omissioni - non viene precisata l'eventuale quota spettante a . Neppure Parte_1
l'intestazione e sottoscrizione dell'atto da parte dell'appellante risulta dirimente per ritenerla beneficiaria di parte dell'importo concordato, in quanto la rinuncia al contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Milano, nel quale era parte, imponeva comunque la sua Parte_1 accettazione e sottoscrizione, sicché non apporta elementi di segno contrario rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale.
Va evidenziato che parte appellante avrebbe potuto dimostrare agevolmente che l'importo di €
73.000,00, ricevuto in data 2/02/2004, non era satisfattivo dell'intera pretesa risarcitoria, quantomeno depositando l'atto di citazione del giudizio instaurato di fronte al Tribunale di
Milano contenente le ulteriori richieste di risarcimento del danno.
È pertanto vera l'allegazione di parte appellante secondo la quale “agli atti del giudizio non v'era né la documentazione completa, né quella necessaria a stabilire quali fossero i postumi invalidanti subiti dal nel sinistro e/o gli acconti dallo stesso già ricevuti e neppure gli CP_1 atti dai quali desumere quali fossero le poste di danno azionate dai nel giudizio e la CP_14 loro consistenza economica” (atto di citazione in appello, p. 10), ma risulta errata la conclusione
11 a cui la giunge. L'onere probatorio, anche per il principio di vicinanza alla fonte di Pt_1 prova, una volta che per presunzioni gravi, precise e concordanti era stato ritenuto provato che le somme spettassero integralmente a gravava su , la quale ben Parte_2 Parte_1 poteva (e doveva) dimostrare che la somma di € 327.000,00 confluita sul conto corrente personale del de cuius era, in realtà, di sua spettanza per una quota parte, in quanto - ad esempio
- i danni subiti dal marito non erano di consistenza tale da giustificare un così elevato importo, ovvero i danni subiti dalla stessa e azionati innanzi al Tribunale di Milano erano ben più gravi di quelli riconosciuti e liquidati tramite l'assegno prodotto in atti.
Ciò non è avvenuto, nonostante i predetti documenti fossero certamente nella sua disponibilità e in quella del difensore (che aveva rappresentato i coniugi anche nella transazione poi raggiunta), con la conseguenza che la prospettazione della non è stata adeguatamente provata. Pt_1
8.2 Il secondo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
Preso atto della mancata censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle donazioni effettuate dal de cuius alla moglie per l'importo di € 43.000,00 in data
22/10/2007, di € 80.000,00 in data 17/04/2008 e di € 75.000,00 in data 04/11/2009, deve procedersi all'esame degli ulteriori bonifici dichiarati nulli dal Tribunale, ossia il trasferimento di
€ 28.000,00 in data 05/05/2010, di complessivi € 22.590,00 nel mese di febbraio 2011, di complessivi € 14.750,00 nel mese di marzo 2011 e di complessivi € 14.490,00 nel mese di novembre 2011.
Non si ritiene condivisibile la tesi dell'appellante secondo la quale le dazioni in questione risulterebbero adeguate in considerazione della elevata disponibilità patrimoniale del de cuius nei periodi in cui sono state effettuate. Invero, dall'esame delle movimentazioni del conto corrente del de cuius emerge: CP_2
- quanto al mese di maggio 2010, un'unica voce in entrata proveniente da pari Parte_2
all'accredito della pensione di € 901,00;
- per i mesi di febbraio, marzo e novembre 2011, oltre all'accredito mensile della pensione per rispettivi € 1.174,00, € 1.184,00, € 1.177,00, l'incasso di cospicue somme in contanti, come si dirà, di dubbia provenienza, che l'appellante sostiene fossero i ricavi della propria attività di gestione di una Tabaccheria, senza darne adeguata prova (tale non potendo essere l'ordine di
12 esibizione richiesto, come si dirà nel prosieguo).
Considerato, pertanto, che l'unica entrata certa è riconducibile all'assegno pensionistico, di importo modesto, e che, quanto ai versamenti in contanti nel conto corrente, è la stessa parte appellante ad affermare che trattasi di proventi dalla medesima versati al marito, non può giungersi alla conclusione che il de cuius, nei periodi di riferimento, disponesse di un'elevata capacità patrimoniale. Ciò risulta, altresì, confermato dalla circostanza che, nonostante i numerosi movimenti del conto corrente (specie nelle annualità 2010 e 2011), al 17/09/2012, data di estinzione del conto, il saldo residuo era pari ad € 255,32.
Parimenti, non è idonea a giustificare le ingenti dazioni di denaro l'asserita disparità economica tra i coniugi prospettata da parte appellante. Invero, l'appellante dapprima sostiene che all'epoca dei fatti disponeva di una capacità economica ridotta, salvo poi in seguito affermare che nel solo
2011 l'attività di gestione della Tabaccheria aveva generato incassi in contanti per € 69.000,00
(pag. 19-20 atto di citazione in appello).
Vero è che l'appellante asserisce di aver versato tali contanti sul conto corrente personale del marito, tuttavia, come detto, non riesce a dimostrarlo. Sul punto, si osserva che non può supplire al rispetto dell'onere della prova, che grava su , la richiesta di integrazione Parte_1 della CTU volta a “conferire nuovo limitato incarico al CTU, autorizzandolo all'acquisizione da
delle distinte relative a dette operazioni, da cui risulterà il nominativo del Controparte_4 soggetto che ha effettuato i predetti versamenti”. Come chiarito dalla Suprema Corte “La richiesta di emanare un ordine di esibizione della documentazione bancaria deve essere supportata dalla necessaria allegazione e autosufficienza, dimostrando la richiesta preliminare alla banca e la sua mancata ottemperanza. L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere sindacato per violazione di norma di diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/03/2025, n. 6302).
Nel caso di specie, parte appellante, in quanto erede del de cuius, ben avrebbe potuto chiedere copia delle distinte all'istituto bancario, domandando l'intervento del Giudice ex art. 210 c.p.c. solo in caso di rifiuto o mancato riscontro. In ogni caso, deve evidenziarsi che ove anche fosse provato che era la medesima ad effettuare personalmente tali versamenti, non si avrebbe comunque la prova della provvista di tali somme di denaro.
13 L'appellante sostiene, inoltre, che le dazioni di denaro oggetto di impugnazione risulterebbero bilanciate dai trasferimenti di denaro effettuati da a beneficio del marito, tanto Parte_1 dal suo conto corrente personale quanto da quello della Tabaccheria da lei gestita, oltre che dai versamenti in contanti menzionati.
Quanto ai versamenti in contanti, ci si richiama a quanto sopra argomentato in merito al mancato raggiungimento di adeguata prova sia del fatto che era l'autrice di tali Parte_1 versamenti, sia che i contanti fossero proventi della sua attività o comunque a lei riconducibili.
In merito ai trasferimenti di denaro effettuati con bonifico dall'appellante a beneficio del marito, dall'esame della documentazione contabile in atti, in particolare dei movimenti del conto corrente intestato al de cuius, emerge che i suddetti bonifici, di importo variabile, CP_2 sono stati effettuati solamente negli anni 2010, 2011 e 2012. Nello specifico, esaminando le poste di dare/avere relative alle singole annualità si osserva come:
- Nell'annualità 2010 risulta il solo bonifico di € 28.000,00 del 05/05/2010 in uscita verso
, a fronte di plurime disposizioni di bonifico in entrata riconducibili a Parte_1
per complessivi € 18.500,00 (€ 500,00 il 2/02/2010, € 1.000,00 il Parte_1
5/07/2010, € 600,00 il 25/08/2010, €1.200,00 il 7/10/2010, €8.000,00 il 11/11/2010, €
4.000,00 il 23/11/2010, € 2.000,00 il 26/11/2010, € 1.200,00 il 29/11/2010);
- Nell'annualità 2011, oltre ai bonifici in uscita indicati in sentenza relativi ai mesi di febbraio, marzo e novembre per complessivi € 51.830,00, il Tribunale non ha incluso tra le donazioni dirette altre numerose uscite a favore di per ulteriori € 7.700,00 (€ 1.000,00 del Pt_1
2/08/2011, € 1.000,00 del 1/12/2011, € 1.000,00 del 1/12/2011, € 420,00 del 5/12/2011, €
1.000,00 del 7/12/2011, € 780,00 del 9/12/2011, € 1.500,00 del 9/12/2011, € 1.000,00 del
15/12/2011). A fronte di uscite verso la moglie per € 59.530,00, è comunque confluita nel conto corrente del de cuius la somma di € 18.700,00 da parte della (€ 3.000,00 il Pt_1
11/04/2011, € 200,00 il 20/04/2011, € 1.500,00 il 30/05/2011, € 1.500,00 il 08/06/2011, €
4.800,00 il 30/06/2011, € 600,00 il 14/07/2011, € 2.500,00 il 24/08/2011, € 2.100,00 il
28/09/2011, € 3.000,00 il 14/10/2011, € 1.000,00 il 17/10/2011);
- Nell'annualità 2012 (che si analizza in quanto l'appellante menziona le somme versate al marito in tale periodo), il Tribunale non ha incluso tra le donazioni dirette la somma di €
14 5.450,00 corrisposta alla moglie (con i bonifici di € 1.000,00 del 3/01/2012, € 400,00 del
10/01/2012, € 650,00 del 12/01/2012, € 2.500 del 17/01/2012, € 900,00 del 01/08/2012).
Nella medesima annualità la ha trasferito al marito € 3.728,00 (€ 2.728,00 in data Pt_1
16/03/2012 ed € 1.000,00 in data 03/04/2012).
Alla luce di quanto sopra, non potendosi configurare i bonifici bancari effettuati da Pt_1
in favore del marito quali donazioni di modico valore ovvero contribuzione ai bisogni
[...] della famiglia, stante il loro valore sproporzionato, andranno inclusi tra i debiti ereditari nella ricostruzione dell'asse ereditario, nei seguenti termini. Con riferimento all'anno 2010 va riconosciuto il credito della per € 18.500,00. Con riguardo all'anno 2011, previo Pt_1 riconoscimento di un credito di € 18.700,00, vanno scomputate dal suo credito le somme ulteriori ricevute dal merito e non prese in considerazione dal Tribunale pari ad € 7.700,00, così generando un credito di € 11.000,00. Per l'anno 2012 non sussiste, invece, alcuna posta creditoria in capo a , avendo ricevuto dal marito più di quanto lei gli ha Parte_1 trasferito. Il credito della e, dunque, il debito ereditario nei suoi confronti, ammonta ad Pt_1
€ 29.500,00 e andrà tenuto in considerazione nella rideterminazione della massa ereditaria.
Per quanto concerne l'osservazione dell'appellato secondo la quale alla ricezione di tali versamenti emetteva assegni bancari di importo corrispondente, si evidenzia che Parte_2 non è stata raggiunta la prova che tali assegni fossero stati emessi a beneficio di Pt_1
o nel suo interesse.
[...]
Va confermata, pertanto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato donazioni dirette, non di modico valore, nulle per difetto di forma solenne, le disposizioni di pagamento gravate nel giudizio d'appello. Nella ricostruzione della massa ereditaria va, tuttavia preso in considerazione anche il credito vantato da nei confronti del de cuius, Parte_1 riconducibile ai trasferimenti patrimoniali sopra menzionati, per l'importo complessivo di €
29.500,00
8.3 Il terzo motivo di impugnazione è fondato.
Oltre alla considerazione che nella dichiarazione di successione si devono indicare le passività pro quota in carico al de cuius, dall'esame dei movimenti del conto corrente CP_2 intestato al medesimo (aperto dall'ottobre 2004 al settembre 2012) si può notare come i
15 pagamenti delle rate del mutuo ammontino approssimativamente ad € 20.000,00.
Dalle condizioni del contratto di mutuo stipulato dai coniugi in data 24/08/2004 (doc. 9 fascicolo di primo grado ) emerge che i mutuatari si erano obbligati a corrispondere interessi, al Pt_1 tasso annuo del 3,687%, mediante 300 rate mensili composte di soli interessi dall'importo di c.a.
€ 200,00, maggiorato ogni anno di € 50,00, scadenti il giorno 24 di ciascun mese (articolo 2) e, quanto al capitale, che “il rimborso della quota capitale avverrà con i tempi scelti dalla parte mutuataria […] purché entro la fine del nono anno, e pertanto entro il 24 agosto 2013, la parte mutuataria dovrà aver versato almeno il 15% pari ad Euro 9.750,00 dell'originaria somma data
a mutuo” (articolo 3).
Il documento n. 26 depositato da parte appellante mostra come, con il pagamento della rata avente scadenza 24/03/2018, il capitale residuo post rata sarebbe stato pari ad € 55.250,00, raggiungendo quella quota pari al 15% dell'originaria somma, che l'articolo 3 del contratto di mutuo prevedeva doversi versare entro il 24 agosto 2013. Da tale prova documentale può pertanto desumersi che all'epoca dell'apertura della successione il capitale residuo fosse sicuramente superiore ad € 55.250,00, rendendo errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il residuo mutuo ipotecario a carico del de cuius nella quota di € 16.571,82
(pur se questa era stata la prima prospettazione della stessa convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, poi corretta nei successivi atti di causa). Invero, se così fosse, il capitale residuo nell'anno 2018 non avrebbe potuto essere superiore ad € 33.143,64, in contrasto, quindi, con le risultanze di cui al documento n. 26 di parte appellante.
Tale ricostruzione risulta condivisibile anche in considerazione dell'elevato importo degli interessi pattuiti e della modesta somma corrisposta da sino all'aprile 2012, che Parte_2 si presume sia stata destinata al pagamento precipuo degli interessi e solo in parte minore del capitale, come emerge dal contratto in atti.
Non risulta, poi, condivisibile, la deduzione dell'appellato secondo la quale Parte_1 avrebbe potuto rinegoziare il mutuo dopo il decesso del marito, in quanto, da un lato, tale circostanza non necessariamente comporterebbe variazioni al capitale residuo, potendo la rinegoziazione avere ad oggetto la durata del finanziamento o gli importi delle rate o, ancora, le garanzie prestate e, dall'altro, soprattutto, risulta documentalmente (cfr. doc. 26) che il capitale
16 iniziale era pari ad € 65.000,00, sicché non è possibile che vi sia stato un aumento della somma mutuata, dovendo altrimenti tale operazione risultare nel documento prodotto.
8.4 Il quarto motivo è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate le spese periodiche di gestione del posto barca sul Lago di Garda, che parte appellante ha chiesto venissero incluse tra i debiti nella ricostruzione della massa ereditaria. Dalla relazione del CTU emerge, infatti, in primo luogo, che durante il sopralluogo effettuato in data 17/03/2022 “il natante era fuori acqua in un capannone in attesa di rimessaggio. Il CTU ha avuto altresì garanzie da parte del responsabile del rimessaggio che la barca è conservata in buono stato fuori acqua e ben governata” (pp. 19-
20) e, in secondo luogo, che il posto barca non è acquistabile, ma i soci della Diporto s.r.l. (della quale era socio il de cuius) potevano chiederne l'utilizzo diretto dietro pagamento delle relative spese, che per l'anno 2022 incidevano in circa € 3.500,00 annui.
Non è pertanto condivisibile la prospettazione di parte appellante, non avendo la stessa dimostrato né l'effettivo utilizzo del posto barca dal decesso del de cuius al 17/03/2022 (essendo provato dalla relazione del CTU che a quella data la barca era fuori acqua e quindi il posto barca inutilizzato), né le richieste di pagamento o l'avvenuto pagamento della quota di utilizzo del posto nel medesimo periodo. Invero né l'appellante ha provato, né è emerso dai documenti recuperati tramite i plurimi ordini di esibizione impartiti agli istituti bancari, che il de cuius abbia mai corrisposto delle somme per l'utilizzo del posto barca in questione (qualora fosse stato utilizzato, non essendo emersa dal compendio probatorio in atti neppure tale circostanza).
8.5 Il quinto motivo, pur essendo fondato, risulta assorbito dalla rinnovazione del calcolo relativo alla massa ereditaria derivante dall'accoglimento di alcuni motivi.
9. Passando all'esame dell'appello incidentale, va preliminarmente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
17 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile sez. lav., 24/03/2025, n.7829). Applicando il predetto principio, l'appello incidentale proposto da risulta adeguatamente motivato, con Controparte_1 indicazione specifica dei capi della sentenza gravata e delle relative censure.
9.1. Nel merito, il motivo proposto è fondato. Non è condivisibile, infatti, la tesi del Tribunale che ha rigettato per genericità la domanda di inclusione nella massa ereditaria della somma di €
160.000,00, provento della vendita di un appartamento sito in AN (VI) di proprietà del de cuius, somma da questi donata o comunque destinata alla costruzione e/o acquisto di un immobile intestato alla moglie. Va, infatti, presa in considerazione, per un verso, la posizione dell'appellante incidentale, che, in quanto legittimario pretermesso, aveva una conoscenza della vicenda inevitabilmente limitata e, per altro verso, la più generica causa petendi alla base della domanda di ossia l'investimento del denaro del padre Controparte_1 nell'immobile di viale Sant'ST intestato a qualificato come donazione. Parte_1
In altri termini, a fronte della domanda di inclusione nel donatum della proprietà dell'immobile di viale Sant'ST nei limiti della quota corrisposta con la provvista fornita dal donante ovvero della somma di € 160.000,00 (petitum), l'appellante incidentale ha indicato quale causa petendi la donazione indiretta della somma di denaro in contestazione per l'immobile di
, divenendo fatto secondario la modalità di utilizzo delle predette somme e cioè se Pt_1 utilizzate per l'acquisto o per la costruzione. Dall'istruttoria espletata tramite prove testimoniali sono poi emerse, con maggior chiarezza, le modalità di utilizzo di tale somma di denaro. Invero, già nella formulazione delle richieste istruttorie l'attore in primo grado aveva precisato l'asserito utilizzo della somma donata, chiedendo l'ammissione della prova per testi sul capitolo di prova n. 2 “Vero che il Sig. destinò la somma di Euro 160.000,00 Parte_2
(centosessantamila/00) - prezzo ricavato dalla vendita dell'appartamento sito a AN (VI), in via Roma n.
4 - alla costruzione di un immobile intestato alla sola Sig.ra Parte_1 villetta singola, sita in , Viale Sant'ST n. 391”. CP_6
Dalla testimonianza fornita dal fratello del de cuius interrogato sul capitolo di CP_10
18 prova n. 2, è poi emerso che, da quanto riferitogli dallo stesso l'immobile fu Parte_2 costruito proprio dal de cuius, con l'ausilio del teste di professione termotecnico (“La casa di S.
ST la costruì e nel costruirla si avvaleva anche della mia consulenza”), utilizzando Pt_2 denaro proveniente dalla vendita dell'appartamento di AN (“Tutti i soldi provenienti dalla vendita dell'appartamento sono finiti nella casa di S. ST… So che i soldi sono stati spesi per quella casa, perché ce ne sono voluti anche più dei 160.000”).
Parimenti, che trattavasi di costruzione e non di acquisto, emerge anche dalla deposizione testimoniale di , sorella della convenuta in primo grado. Interrogata sul Testimone_1 medesimo capitolo di prova, pur non sapendo dare indicazioni sull'utilizzo della somma di €
160.000,00 da parte del de cuius, ha confermato che la casa è stata costruita ed ha affermato che, per quanto a sua conoscenza, ha impiegato risorse personali per tale Parte_1 costruzione. Quest'ultima affermazione non contraddice, ma conferma quanto già sostenuto dal teste ossia che la somma di € 160.000,00 non è stata sufficiente per completare CP_10 la costruzione.
Seppur genericamente, anche la sorella del de cuius, riferisce della costruzione CP_11 di una casa da parte del fratello, pur non riuscendo a precisare il luogo esatto (“So che mio fratello aveva comprato un terreno a e che ci voleva costruire una casa;
non ci sono CP_6 mai stata in questa casa, che poi di fatto ha costruito, sia pure più avanti nel tempo”).
A rafforzare tale ricostruzione si pone la totale mancanza di allegazione e prova contraria da parte di , che avrebbe potuto agevolmente depositare in giudizio prova Parte_1 documentale degli esborsi sostenuti per l'acquisto e per la costruzione dell'immobile a sé intestato. Invece, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, l'appellante principale fonda la propria linea difensiva sulla genericità delle allegazioni di controparte, eccependo in subordine che, qualora provato, si sarebbe in ogni caso trattato di adempimento agli obblighi di contribuzione al menage familiare considerato che detto immobile costituiva casa coniugale.
Come noto, le attribuzioni patrimoniali da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio devono rispettare i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza. Nel caso di specie, considerato l'ammontare dell'importo indirettamente donato, nonché il contesto di plurime
19 elargizioni effettuate a beneficio di tra il 2007 e il 2012, non si può ritenere che Parte_1
i parametri di proporzionalità ed adeguatezza siano stati rispettati.
La sentenza della Suprema Corte n. 27/05/2015, n. 10942, citata dall'appellante principale a supporto della propria tesi, non è applicabile al caso di specie. Tale pronuncia, in materia di separazione tra coniugi, non riguarda la costruzione di un immobile, ma l'apporto di migliorie all'abitazione familiare e, per di più, la Corte di Cassazione non si addentra nel merito della vicenda, rilevando la genericità della contestazione della sentenza d'appello sul punto.
Deve ritenersi, pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio in atti, accertata la donazione indiretta da parte del de cuius alla moglie, limitata alla somma di € 160.000,00, che dovrà essere oggetto di collazione. Non si ritiene, invece, possa essere oggetto di collazione l'immobile di Viale Sant'ST, neppure nella percentuale di proprietà del bene corrispondente ad € 160.000,00, non essendo stato provato in giudizio che il terreno sul quale è stato costruito l'immobile fosse stato acquistato da e neppure che l'immobile sia Parte_2 stato interamente costruito con i proventi del de cuius. Al contrario, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, è emerso che quella del de cuius è stata una contribuzione alle spese di costruzione dell'immobile, che andrà pertanto inclusa, nella ricostruzione della massa ereditaria, all'interno del donatum, nella somma indicata per la quale è stata raggiunta la prova.
Né del resto può considerarsi solo la metà della predetta somma (richiesta peraltro neppure formulata dall'appellante), non essendo stato mai residente presso la medesima Parte_2 abitazione, come risulta dall'intestazione del testamento olografo (doc. 1 atto di citazione fascicolo primo grado) ove emerge che lo stesso era residente in altro luogo e solo domiciliato presso la suddetta abitazione.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello principale, nei limiti indicati nei paragrafi precedenti e va, poi, accolto l'appello incidentale nei termini di cui sopra.
11. La ricostruzione della massa ereditaria e l'individuazione della quota di legittima spettante a in virtù dell'accoglimento parziale del secondo Controparte_1 motivo e del terzo motivo di appello principale, del quinto motivo e dell'appello incidentale, va quindi determinata come segue in riforma della sentenza di primo grado.
20 Quanto al relictum, va confermato l'importo indicato nella sentenza di primo grado, pari ad €
675.785,84 (incluso il denaro derivante dalla vendita del terreno di Ponte di AN avvenuta in corso di causa), di cui alle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata.
Quanto ai debiti, previa correzione dell'errore di calcolo operato dal Tribunale e rideterminato in euro 198.438,64 il valore di cui a pagina 9 della sentenza (come indicato a pagina 30 dell'appello), vanno aggiunte, in accoglimento del secondo motivo nei limiti indicati e del terzo motivo di appello, all'importo di € 263.382,27 (come rideterminato in aumento rispetto al valore di cui a pagina 11 della sentenza impugnata), le somme di € 29.500,00 ed € 16.571,82, per un totale di € 309.454,09 (incluso il debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1400/2019, che la dà atto di aver corrisposto per la sua quota parte nelle more Pt_1 dell'appello).
Quanto al donatum, in accoglimento dell'appello incidentale, esso è pari all'importo di €
160.000,00.
Il valore della massa ereditaria (relictum – debiti + donatum) è pari, quindi, ad € 526.331,75. Un terzo di questa somma è la quota di legittima dell'unico figlio , Controparte_1 corrispondente ad € 175.443,92.
12. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio da valutarsi unitariamente per entrambi i gradi, vanno poste per 2/3 a carico di in ragione della sua Parte_1 prevalente soccombenza e per 1/3 devono essere compensate. Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il primo grado nella misura già liquidata dal Tribunale e per il presente grado di appello nei valori medi delle controversie del valore del decisum per la fase di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e nei minimi per la fase decisionale in ragione della modalità di decisione utilizzata ex art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, nei termini e
21 per le ragioni indicate in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma nelle parti non modificate, così dispone:
a) Determina il valore dell'asse ereditario in € 526.331,75 e accerta che un terzo di questa somma pari ad euro 175,443,92 è la quota di legittima dell'unico figlio
[...]
(di cui il medesimo ha già percepito l'importo di € 37.920,50 a Controparte_1 titolo di acconto).
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento a favore di Parte_1
dei restanti 2/3 delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio nella misura già liquidata dal Tribunale (e quindi 2/3 di euro 14.103,00 per compensi, indicati in sentenza nell'intero, oltre accessori di legge come indicati) e delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, nella misura già ridotta di 2/3, in euro 4.960,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 308 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENTI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. DANI SILVANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1405/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
19/07/2024 e non notificata.
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza e rigettando l'appello incidentale ex adverso proposto, in accoglimento dei motivi di appello formulati, riformare
l'impugnata della sentenza n.1405/2024 R.G. Sent. Emessa dal Tribunale di Vicenza e così giudicare
In via preliminare, sull'appello incidentale proposto dal Sig. : CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Sig. ; Controparte_1
Nel merito:
1) sull'appello principale proposto dalla Sig.ra : Pt_1 riformare l'impugnata della sentenza n.1405/2024 R.G. Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.07.24, pubblicata in data 19.07.24 (non notificata) nell'ambito del procedimento inter partes n.6897/2016 R.G. rideterminando la quota di legittima di spettanza dell'erede pretermesso negli stretti limiti di legge e della effettiva Controparte_1 consistenza del patrimonio ereditario, siccome ricalcolato alla luce dei motivi di appello, tenendo conto dell'importo di € 37.920,50 già corrisposto nel corso della causa di primo grado dalla Sig.ra al Sig. ed eventualmente disponendo la restituzione Pt_1 Controparte_1 all'odierna appellante di quanto versato in eccedenza.
2) sull'appello incidentale proposto dal Sig. : CP_1 rigettare l'appello incidentale formulato dal Sig. in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste sulle richieste di integrazione della CTU contabile, formalizzate all'udienza del
12.7.2022 del giudizio di primo grado e riproposte in sede di PC, come di seguito riproposte:
“Nel prospetto riepilogativo delle Entrate/Uscite registrate dal 2004 al 2012 sul conto corrente
2 intestato al Sig. (all.7 alla CTU) emergono le seguenti anomalie: CP_2 Parte_2
1) nella sezione “avere ” è presente una colonna nominata Controparte_3
“beneficiario” di cui non si comprende la ratio: la sezione elenca infatti gli importi accreditati sul conto corrente intestato al sig. e la colonna “beneficiario” sembrerebbe Parte_2 piuttosto riportare i soggetti che hanno effettuato i pagamenti elencati a favore del sig.
. Pare opportuno chiarire detta circostanza e ciò soprattutto per qualificare CP_1 correttamente i versamenti effettuati (in special modo quelli eseguiti dalla signora ) a Pt_1 favore del sig. ; 2) nella medesima sezione risultano riportati “versamenti in Parte_2 contanti” per circa sessantottomila euro. La maggior parte di tali versamenti è avvenuta ad opera della signora , ma ciò non risulta. Si chiede quindi che il Giudice, a Parte_1 beneficio dello scopo per cui è stata disposta l'indagine peritale, ad integrazione del quesito formulato, voglia conferire nuovo limitato incarico al CTU, autorizzandolo all'acquisizione da
delle distinte relative a dette operazioni, da cui risulterà il nominativo del Controparte_4 soggetto che ha effettuato i predetti versamenti”.
Per parte appellata
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza,
In via principale
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati.
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame svolto dalla Sig.ra in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
In via incidentale
3) In accoglimento dell'unico motivo di appello formulato in via incidentale dal Sig.
in parziale riforma della sentenza n. 1405/2024 RG Controparte_1
Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.07.2024, pubblicata in data 19.07.24, nell'ambito del procedimento inter partes n. 6897/2016 RG, rideterminare il valore della quota di legittima di spettanza dell'erede pretermesso Controparte_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
3 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo l'accertamento della sua qualità di legittimario nella successione del padre
[...]
marito della convenuta, defunto in data 29/10/2014, nonché l'accertamento e la Parte_2 dichiarazione della sua pretermissione sia nel testamento olografo del de cuius, sia nelle liberalità erogate in vita in favore della convenuta. Domandava, conseguentemente, la ricostruzione dell'asse ereditario con determinazione della quota di legittima a lui riservata e la reintegrazione della stessa mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità eccedenti la quota disponibile, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto dovutogli in conseguenza della riduzione (anche per equivalente), oltre ai frutti, rivalutazione ed interessi dalla data dell'apertura della successione e/o dalla domanda.
Esponeva che, con testamento olografo del 16/06/2014, il de cuius aveva disposto che tutte le sue sostanze, compresa la quota disponibile, andassero alla moglie , che Parte_1 all'apertura della successione aveva poi accettato puramente e semplicemente l'eredità. Nulla aveva, invece, previsto in favore del figlio, ossia l'attore, che aveva riconosciuto Parte_2 solo in data 05/03/2008, nella pendenza di una causa civile instaurata dalla madre dell'attore,
, per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. Controparte_5
L'attore deduceva, pertanto, che era stato pretermesso dall'eredità del padre, con violazione della quota di legittima a lui riservata e quantificata, in via provvisoria e sulla base della stima dei beni elencati nel testamento olografo, in € 83.333,33, poi rideterminata nella prima memoria in €
116.666,66.
Evidenziava, tuttavia, la presenza di ulteriori poste attive nel patrimonio del de cuius (diversi conti correnti, polizze assicurative, polizze vita, investimenti, titoli, due autovetture, numerose armi da sparo).
Rappresentava, inoltre, che in vita il de cuius aveva elargito alla moglie ingenti somme di denaro a titolo di liberalità, delle quali doveva tener conto il Tribunale nella ricostruzione del patrimonio, anche in relazione alla casa di abitazione della , che era stata costruita e/o Pt_1 acquistata con denari provenienti dalla vendita di un bene personale dello stesso.
4 2. Con comparsa di risposta si costituiva , deducendo l'erroneità della Parte_1 ricostruzione della massa ereditaria effettuata dall'attore, in quanto frutto di mere supposizioni, errate valutazioni e stime abnormi.
Sosteneva che il relictum era composto, oltre che dai beni indicati nel testamento, da un'autovettura Mercedes Daimler Crysler, da un furgone Volkswagen Caddy Life e da attrezzi agricoli.
Evidenziava, inoltre, che il conto corrente bancario acceso presso la , Controparte_6 filiale di AN, sempre indicato nel testamento, al momento della morte del de cuius era in passivo di € 2.271,74. Invero, evidenziava che vi erano numerosi debiti ereditari al momento dell'apertura della successione (oltre al saldo negativo menzionato, il residuo di una somma presa a mutuo da Banca Mediolanum Spa, il residuo di altra somma mutuata dai coniugi da
Unicredit Banca per la casa Spa, le spese funerarie), che secondo la convenuta dovevano essere tenuti in considerazione nella ricostruzione della massa ereditaria. D'altro lato il de cuius era creditore della somma di € 132.302,00 in sola linea capitale mutuata a e Controparte_7
, in forza del decreto ingiuntivo n. 699 del 2011 del Tribunale di Vicenza. Controparte_8
La convenuta contestava, altresì, l'assunto attoreo circa le numerose donazioni che avrebbe ricevuto in vita dal marito, eccependo la genericità delle allegazioni ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, nonché osservando che, quand'anche le fossero state corrisposte delle somme, ciò sarebbe avvenuto in virtù dell'obbligo di contribuzione che i coniugi assumono al momento del matrimonio ex art. 143 c.c.
3. In corso di causa veniva svolta l'istruttoria con prova testimoniale, con ordini di esibizione bancaria a Banca Mediolanum s.p.a., Banca Unicredit s.p.a., Controparte_6
con ordine di esibizione ad delle quietanze e/o transazioni
[...] Controparte_9 sottoscritte dal de cuius, in merito all'indennizzo per il sinistro occorso il 23/08/2002 e CTU volta a stimare il patrimonio ereditario.
4. Con la sentenza n. 1405/2024 il Tribunale di Vicenza accertava la pretermissione dell'attore quale legittimario, determinava il valore dell'asse ereditario in € 415.403,57 e pertanto la quota legittima in € 138.467,85 (oltre interessi dalla domanda) e disponeva la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie con
5 le quali era stata beneficiata la convenuta. Veniva, invece, respinta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione di quanto dovuto in conseguenza della riduzione, in quanto presupponeva un'apposita causa di scioglimento della comunione ereditaria. Poneva le spese di lite per due terzi a carico della convenuta e per un terzo le compensava, nonché le spese di CTU per due terzi a carico della convenuta e per l'altro terzo a carico dell'attore.
In particolare, il Tribunale ricostruiva la massa ereditaria nei seguenti termini.
Il valore del relictum veniva individuato in € 675.785,84, così composto:
- Appartamento sito in Via Verona n. 23 a Sirmione (BS) con valore stimato dal CTU in €
156.000,00;
- Barca “Quick Silver 610 Cruiser” con valore stimato dal CTU in € 16.000,00;
- Quota di partecipazione nella società “DIPORTO S.R.L.” dal valore stimato dal CTU di €
45.000,00;
- Terreno sito in Via Andrea Palladio a Ponte di AN (VI) venduto in corso di causa per €
37.920,50, già al netto delle spese di rogito, incamerati provvisoriamente dall'attore;
- Credito portato dal decreto ingiuntivo n. 699/2011 del Tribunale di Vicenza di € 143.035,34;
- Donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della moglie, tra il 2007 ed il 2011, per un importo complessivo di € 277.830,00, dichiarate nulle dal giudice di primo grado in quanto donazioni dirette, non di modico valore, effettuate senza il rispetto della forma solenne di cui all'art. 782 c.c.
I debiti della massa, di varia origine, venivano invece quantificati in € 260.382,27. Venivano escluse da tale voce, in quanto non provate o comunque non fondate, le spese periodiche di gestione del posto barca sul Lago di Garda e il credito asseritamente vantato da Parte_1 nei confronti del marito, pari al 50% dell'importo risarcitorio di € 327.000,00, oggetto di transazione dei coniugi con per un sinistro stradale a loro occorso Controparte_9 nell'agosto 2002 e versato sul conto corrente personale del de cuius.
Quanto al donatum, la sentenza non individuava alcuna donazione, respingendo la tesi attorea secondo la quale la casa coniugale intestata alla convenuta sarebbe stata acquistata e/o costruita con proventi del de cuius, ritenendo la domanda formulata generica e comunque le prove assunte sul punto non determinanti.
6 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 18/02/2025 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso, ritendendolo non provato, il credito da lei vantato verso la massa pari al 50% dell'importo risarcitorio di € 327.000,00, oggetto di transazione dei coniugi con per il sinistro stradale occorso nell'agosto 2002 e versato sul conto Controparte_9 corrente personale del de cuius. Ad avviso della stessa, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'assegno di € 73.000,00 corrisposto dalla compagnia del danneggiante alla medesima fosse a tacitazione di ogni pretesa e non di mero acconto, di talché la somma di € 327.000,00 oggetto della transazione fosse riferibile al solo risarcimento spettante al marito. Ha sostenuto che dai documenti depositati dall'appellante nel fascicolo di primo grado (doc. 37-40, 46), dei quali il
Tribunale aveva dato una lettura distorta, emergeva che l'atto transattivo con Controparte_9 riguardava entrambi i coniugi (“I sottoscritti [...] e [...]
[...] Parte_2 Parte_1 dichiarano di aver convenuto con [...] la somma di € 327.000,00 Controparte_9
(trecentoventisettemila) a saldo e stralcio di ogni diritto [...] conseguenti al sinistro di cui sopra”). Inoltre, né nel suddetto atto transattivo, né negli ulteriori documenti acquisiti nel giudizio, emergeva quali fossero i postumi invalidanti subiti dal de cuius nel sinistro e/o gli acconti dallo stesso già ricevuti, né le poste di danno azionate dai coniugi nel giudizio contro la compagnia assicurativa e la loro consistenza economica. Ha, quindi, sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'obbligazione contratta da quale Controparte_9 obbligazione solidale dal lato attivo, con conseguente credito della di € 163.500,00. Pt_1
5.2 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto donazioni nulle i seguenti trasferimenti patrimoniali effettuati dal de cuius in favore della moglie:
- € 28.000,00 in data 05/05/2010;
- € 22.590,00 (complessivi) nel febbraio 2011;
- € 14.750,00 (complessivi) nel marzo 2011;
- € 14.490,00 (complessivi) nel novembre 2011.
7 Ha dedotto che non erano stati tenuti in considerazione né la capacità patrimoniale del de cuius e la liquidità a sua disposizione all'epoca dei trasferimenti patrimoniali, né l'adeguatezza degli importi in considerazione della ridotta capacità patrimoniale dell'appellante in quel periodo,
l'assistenza da lei prestata al marito durante la malattia e le numerose dazioni effettuate dalla medesima in favore del marito tra gennaio 2010 ed aprile 2012, per complessivi € Pt_1
42.428,00. Ha rappresentato, inoltre, di aver effettuato numerosi versamenti in contanti sul conto corrente del marito, derivanti dagli incassi dell'attività di Tabaccheria gestita dalla medesima, ammontanti per l'anno 2011 ad € 69.000,00.
5.3 Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errato computo del debito ereditario consistente nel mutuo cointestato tra i coniugi acceso presso Unicredit Banca per la Casa s.p.a., quantificato nella sentenza in € 16.571,82, ossia per la metà dell'importo di € 33.143,64 come indicato nella dichiarazione di successione, invece che per l'intero. Che nella dichiarazione di successione fosse già indicata la quota del mutuo a carico del de cuius, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto desumerlo dal valore residuo del mutuo al 24/03/2018, pari ad €
55.250,00 (cfr. doc. 26 fascicolo di primo grado ), con ipotetica quota a carico Parte_1 della massa ereditaria di € 27.625,00.
5.4 Con il quarto motivo parte appellante ha censurato il mancato computo, all'interno dei debiti ereditari, della somma quantificata dal CTU a titolo di spese di gestione del posto barca sito nel porto di Riel, pari ad € 3.500,00 annui.
5.5 Con il quinto motivo ha evidenziato un errore di calcolo nella quantificazione dei debiti con un eccesso di € 3.000,00 e, conseguentemente, nella determinazione della quota di legittima spettante all'appellato, il cui corretto importo era, semmai, pari ad € 137.467,85 e non ad €
138.467,85.
6. Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in subordine l'integrale rigetto del gravame perché infondato. Ha impugnato, a propria volta, la sentenza, proponendo appello incidentale sulla scorta del seguente motivo.
6.1 Con un unico motivo parte appellante incidentale ha lamentato il mancato riconoscimento, in termini di donazione, della somma di € 160.000,00 che il de cuius avrebbe
8 ricavato dalla vendita di un bene personale ed utilizzato per l'acquisto e/o costruzione dell'immobile di Viale Sant'ST 391 a intestato a . Ad avviso CP_6 Parte_1 dell'appellante incidentale, infatti, il Tribunale non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove in atti, in particolare le deposizioni testimoniali di e gli CP_10 CP_11 assegni emessi dal de cuius in favore di soggetti riconducibili all'ambiente edilizio-immobiliare, nonché i prelievi di denaro contante effettuati per € 155.100,00 tra l'anno 2004 e l'anno 2009.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 28/10/2025 (a seguito di anticipazione e assegnazione al nuovo consigliere istruttore a seguito del tramutamento nella sezione) la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appellante principale.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Parte appellante eccepisce che l'importo di
€ 327.000,00 - bonificato al de cuius da in data 29/06/2005, in Controparte_9 esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto con entrambi in coniugi in data 7/06/2005 - sarebbe per il 50% di sua spettanza, senza tuttavia assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
L'appellante fonda, infatti, la sua pretesa sulla base delle seguenti affermazioni:
- “…a seguito del predetto sinistro ha subito pesanti ripercussioni, anche in ambito lavorativo, con un danno patrimoniale consistente, senza contare il danno riflesso patito per le gravi lesioni riportate nell'occorso dal marito ”; Parte_2
- “Per il risarcimento dei predetti danni la Sig.ra (come pure il marito Pt_1 [...]
, con separato assegno) ha percepito da un primo acconto di € Pt_2 CP_12
73.000,00 in data 02.02.04”;
- “il Sig. e la Sig.ra hanno ENTRAMBI concluso e sottoscritto l'atto di CP_1 Pt_1
“transazione e quietanza” con ; CP_13
- “Il fatto che le parti non abbiano indicato alcuna specifica in merito alla suddivisione degli importi e alle modalità di pagamento comporta che l'obbligazione contratta dalla
9 Compagnia nei loro confronti debba essere qualificata come obbligazione solidale dal lato attivo […] con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1298 cc secondo cui
“…nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente””.
Nel caso di specie, è agli atti (cfr. doc. 40 fascicolo di primo grado ) che il 7/06/2005 Pt_1
e hanno concluso con un atto di Parte_2 Parte_1 Controparte_9 transazione e quietanza a saldo e stralcio di ogni diritto e conseguenza derivante dal sinistro stradale occorso nell'agosto 2002, nonché della rinuncia alla causa all'epoca pendente innanzi al
Tribunale di Milano. Se è nota la somma concordata per addivenire alla transazione, pari ad €
327.000,00, non è invece indicato nell'atto transattivo depositato in giudizio secondo quali criteri dovesse essere ripartito tra i coniugi tale importo.
Si rammenta che la presunzione di uguaglianza delle quote di cui al comma secondo dell'articolo
1298 c.c., valorizzata in giudizio dall'appellante principale, opera solamente laddove l'obbligazione in solido non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei creditori solidali.
Nel caso in esame vi sono numerosi indici, correttamente valorizzati anche dal Tribunale, che inducono a presumere come l'importo concordato fosse destinato in via esclusiva al risarcimento del danno patito dal de cuius. In tale prospettiva si pongono:
- La “Relazione medico-legale relativa a natura – entità – durata – postumi delle lesioni subite da ” (doc. 38), datata 4/02/2003, nella quale il consulente di parte delinea un Parte_1 danno biologico temporaneo totale di 30 giorni, parziale al 75% di 40 giorni, parziale al 50% di 40 giorni e parziale al 25% di 40 giorni, oltre ad un danno permanente del 17-18% di riduzione della efficienza psico-fisica;
- L'assegno di € 73.000,00 (doc. 39) emesso in favore di da Parte_1 [...] in data 2/02/2004, come riconosciuto dalla stessa appellante, avente un Controparte_9 importo congruo con il danno biologico individuato nella relazione peritale di parte prodotta;
- Il bonifico dell'importo transatto, pari ad € 327.000,00, da parte di Controparte_9 sul conto corrente personale del de cuius.
10 Va, inoltre, osservato che a fronte di tali presunzioni gravi, precise e concordanti, parte appellante non è riuscita a fornire prova contraria, limitandosi a formulare eccezioni generiche non supportate né da prove costituende né da prove documentali, nonostante queste ultime fossero nella sua disponibilità e facilmente producibili nel presente giudizio.
Quanto all'assegno di € 73.000,00, l'appellante sostiene trattarsi di un mero acconto del risarcimento che le avrebbe erogato la compagnia assicuratrice del danneggiante e che anche il marito, con separato assegno, avrebbe ricevuto un acconto da Dalla Controparte_9 documentazione in atti non emerge, tuttavia, che il de cuius abbia incassato alcun acconto, se non la predetta somma di € 327.000,00 oggetto della transazione.
Parimenti l'atto transattivo sottoscritto tra i coniugi ed il 7/06/2005 Controparte_9 risulta inidoneo a sostenere la tesi dell'appellante. Dal documento in questione emerge invero la volontà dei coniugi a rinunciare al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano, accettando la somma concordata a saldo e stralcio di ogni diritto e conseguenza dannosa derivanti dal sinistro, ma – quantomeno nel documento n. 40 depositato in giudizio dall'appellante, peraltro con omissioni - non viene precisata l'eventuale quota spettante a . Neppure Parte_1
l'intestazione e sottoscrizione dell'atto da parte dell'appellante risulta dirimente per ritenerla beneficiaria di parte dell'importo concordato, in quanto la rinuncia al contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Milano, nel quale era parte, imponeva comunque la sua Parte_1 accettazione e sottoscrizione, sicché non apporta elementi di segno contrario rispetto alla valutazione effettuata dal Tribunale.
Va evidenziato che parte appellante avrebbe potuto dimostrare agevolmente che l'importo di €
73.000,00, ricevuto in data 2/02/2004, non era satisfattivo dell'intera pretesa risarcitoria, quantomeno depositando l'atto di citazione del giudizio instaurato di fronte al Tribunale di
Milano contenente le ulteriori richieste di risarcimento del danno.
È pertanto vera l'allegazione di parte appellante secondo la quale “agli atti del giudizio non v'era né la documentazione completa, né quella necessaria a stabilire quali fossero i postumi invalidanti subiti dal nel sinistro e/o gli acconti dallo stesso già ricevuti e neppure gli CP_1 atti dai quali desumere quali fossero le poste di danno azionate dai nel giudizio e la CP_14 loro consistenza economica” (atto di citazione in appello, p. 10), ma risulta errata la conclusione
11 a cui la giunge. L'onere probatorio, anche per il principio di vicinanza alla fonte di Pt_1 prova, una volta che per presunzioni gravi, precise e concordanti era stato ritenuto provato che le somme spettassero integralmente a gravava su , la quale ben Parte_2 Parte_1 poteva (e doveva) dimostrare che la somma di € 327.000,00 confluita sul conto corrente personale del de cuius era, in realtà, di sua spettanza per una quota parte, in quanto - ad esempio
- i danni subiti dal marito non erano di consistenza tale da giustificare un così elevato importo, ovvero i danni subiti dalla stessa e azionati innanzi al Tribunale di Milano erano ben più gravi di quelli riconosciuti e liquidati tramite l'assegno prodotto in atti.
Ciò non è avvenuto, nonostante i predetti documenti fossero certamente nella sua disponibilità e in quella del difensore (che aveva rappresentato i coniugi anche nella transazione poi raggiunta), con la conseguenza che la prospettazione della non è stata adeguatamente provata. Pt_1
8.2 Il secondo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.
Preso atto della mancata censura della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle donazioni effettuate dal de cuius alla moglie per l'importo di € 43.000,00 in data
22/10/2007, di € 80.000,00 in data 17/04/2008 e di € 75.000,00 in data 04/11/2009, deve procedersi all'esame degli ulteriori bonifici dichiarati nulli dal Tribunale, ossia il trasferimento di
€ 28.000,00 in data 05/05/2010, di complessivi € 22.590,00 nel mese di febbraio 2011, di complessivi € 14.750,00 nel mese di marzo 2011 e di complessivi € 14.490,00 nel mese di novembre 2011.
Non si ritiene condivisibile la tesi dell'appellante secondo la quale le dazioni in questione risulterebbero adeguate in considerazione della elevata disponibilità patrimoniale del de cuius nei periodi in cui sono state effettuate. Invero, dall'esame delle movimentazioni del conto corrente del de cuius emerge: CP_2
- quanto al mese di maggio 2010, un'unica voce in entrata proveniente da pari Parte_2
all'accredito della pensione di € 901,00;
- per i mesi di febbraio, marzo e novembre 2011, oltre all'accredito mensile della pensione per rispettivi € 1.174,00, € 1.184,00, € 1.177,00, l'incasso di cospicue somme in contanti, come si dirà, di dubbia provenienza, che l'appellante sostiene fossero i ricavi della propria attività di gestione di una Tabaccheria, senza darne adeguata prova (tale non potendo essere l'ordine di
12 esibizione richiesto, come si dirà nel prosieguo).
Considerato, pertanto, che l'unica entrata certa è riconducibile all'assegno pensionistico, di importo modesto, e che, quanto ai versamenti in contanti nel conto corrente, è la stessa parte appellante ad affermare che trattasi di proventi dalla medesima versati al marito, non può giungersi alla conclusione che il de cuius, nei periodi di riferimento, disponesse di un'elevata capacità patrimoniale. Ciò risulta, altresì, confermato dalla circostanza che, nonostante i numerosi movimenti del conto corrente (specie nelle annualità 2010 e 2011), al 17/09/2012, data di estinzione del conto, il saldo residuo era pari ad € 255,32.
Parimenti, non è idonea a giustificare le ingenti dazioni di denaro l'asserita disparità economica tra i coniugi prospettata da parte appellante. Invero, l'appellante dapprima sostiene che all'epoca dei fatti disponeva di una capacità economica ridotta, salvo poi in seguito affermare che nel solo
2011 l'attività di gestione della Tabaccheria aveva generato incassi in contanti per € 69.000,00
(pag. 19-20 atto di citazione in appello).
Vero è che l'appellante asserisce di aver versato tali contanti sul conto corrente personale del marito, tuttavia, come detto, non riesce a dimostrarlo. Sul punto, si osserva che non può supplire al rispetto dell'onere della prova, che grava su , la richiesta di integrazione Parte_1 della CTU volta a “conferire nuovo limitato incarico al CTU, autorizzandolo all'acquisizione da
delle distinte relative a dette operazioni, da cui risulterà il nominativo del Controparte_4 soggetto che ha effettuato i predetti versamenti”. Come chiarito dalla Suprema Corte “La richiesta di emanare un ordine di esibizione della documentazione bancaria deve essere supportata dalla necessaria allegazione e autosufficienza, dimostrando la richiesta preliminare alla banca e la sua mancata ottemperanza. L'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, il cui mancato esercizio non può essere sindacato per violazione di norma di diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/03/2025, n. 6302).
Nel caso di specie, parte appellante, in quanto erede del de cuius, ben avrebbe potuto chiedere copia delle distinte all'istituto bancario, domandando l'intervento del Giudice ex art. 210 c.p.c. solo in caso di rifiuto o mancato riscontro. In ogni caso, deve evidenziarsi che ove anche fosse provato che era la medesima ad effettuare personalmente tali versamenti, non si avrebbe comunque la prova della provvista di tali somme di denaro.
13 L'appellante sostiene, inoltre, che le dazioni di denaro oggetto di impugnazione risulterebbero bilanciate dai trasferimenti di denaro effettuati da a beneficio del marito, tanto Parte_1 dal suo conto corrente personale quanto da quello della Tabaccheria da lei gestita, oltre che dai versamenti in contanti menzionati.
Quanto ai versamenti in contanti, ci si richiama a quanto sopra argomentato in merito al mancato raggiungimento di adeguata prova sia del fatto che era l'autrice di tali Parte_1 versamenti, sia che i contanti fossero proventi della sua attività o comunque a lei riconducibili.
In merito ai trasferimenti di denaro effettuati con bonifico dall'appellante a beneficio del marito, dall'esame della documentazione contabile in atti, in particolare dei movimenti del conto corrente intestato al de cuius, emerge che i suddetti bonifici, di importo variabile, CP_2 sono stati effettuati solamente negli anni 2010, 2011 e 2012. Nello specifico, esaminando le poste di dare/avere relative alle singole annualità si osserva come:
- Nell'annualità 2010 risulta il solo bonifico di € 28.000,00 del 05/05/2010 in uscita verso
, a fronte di plurime disposizioni di bonifico in entrata riconducibili a Parte_1
per complessivi € 18.500,00 (€ 500,00 il 2/02/2010, € 1.000,00 il Parte_1
5/07/2010, € 600,00 il 25/08/2010, €1.200,00 il 7/10/2010, €8.000,00 il 11/11/2010, €
4.000,00 il 23/11/2010, € 2.000,00 il 26/11/2010, € 1.200,00 il 29/11/2010);
- Nell'annualità 2011, oltre ai bonifici in uscita indicati in sentenza relativi ai mesi di febbraio, marzo e novembre per complessivi € 51.830,00, il Tribunale non ha incluso tra le donazioni dirette altre numerose uscite a favore di per ulteriori € 7.700,00 (€ 1.000,00 del Pt_1
2/08/2011, € 1.000,00 del 1/12/2011, € 1.000,00 del 1/12/2011, € 420,00 del 5/12/2011, €
1.000,00 del 7/12/2011, € 780,00 del 9/12/2011, € 1.500,00 del 9/12/2011, € 1.000,00 del
15/12/2011). A fronte di uscite verso la moglie per € 59.530,00, è comunque confluita nel conto corrente del de cuius la somma di € 18.700,00 da parte della (€ 3.000,00 il Pt_1
11/04/2011, € 200,00 il 20/04/2011, € 1.500,00 il 30/05/2011, € 1.500,00 il 08/06/2011, €
4.800,00 il 30/06/2011, € 600,00 il 14/07/2011, € 2.500,00 il 24/08/2011, € 2.100,00 il
28/09/2011, € 3.000,00 il 14/10/2011, € 1.000,00 il 17/10/2011);
- Nell'annualità 2012 (che si analizza in quanto l'appellante menziona le somme versate al marito in tale periodo), il Tribunale non ha incluso tra le donazioni dirette la somma di €
14 5.450,00 corrisposta alla moglie (con i bonifici di € 1.000,00 del 3/01/2012, € 400,00 del
10/01/2012, € 650,00 del 12/01/2012, € 2.500 del 17/01/2012, € 900,00 del 01/08/2012).
Nella medesima annualità la ha trasferito al marito € 3.728,00 (€ 2.728,00 in data Pt_1
16/03/2012 ed € 1.000,00 in data 03/04/2012).
Alla luce di quanto sopra, non potendosi configurare i bonifici bancari effettuati da Pt_1
in favore del marito quali donazioni di modico valore ovvero contribuzione ai bisogni
[...] della famiglia, stante il loro valore sproporzionato, andranno inclusi tra i debiti ereditari nella ricostruzione dell'asse ereditario, nei seguenti termini. Con riferimento all'anno 2010 va riconosciuto il credito della per € 18.500,00. Con riguardo all'anno 2011, previo Pt_1 riconoscimento di un credito di € 18.700,00, vanno scomputate dal suo credito le somme ulteriori ricevute dal merito e non prese in considerazione dal Tribunale pari ad € 7.700,00, così generando un credito di € 11.000,00. Per l'anno 2012 non sussiste, invece, alcuna posta creditoria in capo a , avendo ricevuto dal marito più di quanto lei gli ha Parte_1 trasferito. Il credito della e, dunque, il debito ereditario nei suoi confronti, ammonta ad Pt_1
€ 29.500,00 e andrà tenuto in considerazione nella rideterminazione della massa ereditaria.
Per quanto concerne l'osservazione dell'appellato secondo la quale alla ricezione di tali versamenti emetteva assegni bancari di importo corrispondente, si evidenzia che Parte_2 non è stata raggiunta la prova che tali assegni fossero stati emessi a beneficio di Pt_1
o nel suo interesse.
[...]
Va confermata, pertanto, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato donazioni dirette, non di modico valore, nulle per difetto di forma solenne, le disposizioni di pagamento gravate nel giudizio d'appello. Nella ricostruzione della massa ereditaria va, tuttavia preso in considerazione anche il credito vantato da nei confronti del de cuius, Parte_1 riconducibile ai trasferimenti patrimoniali sopra menzionati, per l'importo complessivo di €
29.500,00
8.3 Il terzo motivo di impugnazione è fondato.
Oltre alla considerazione che nella dichiarazione di successione si devono indicare le passività pro quota in carico al de cuius, dall'esame dei movimenti del conto corrente CP_2 intestato al medesimo (aperto dall'ottobre 2004 al settembre 2012) si può notare come i
15 pagamenti delle rate del mutuo ammontino approssimativamente ad € 20.000,00.
Dalle condizioni del contratto di mutuo stipulato dai coniugi in data 24/08/2004 (doc. 9 fascicolo di primo grado ) emerge che i mutuatari si erano obbligati a corrispondere interessi, al Pt_1 tasso annuo del 3,687%, mediante 300 rate mensili composte di soli interessi dall'importo di c.a.
€ 200,00, maggiorato ogni anno di € 50,00, scadenti il giorno 24 di ciascun mese (articolo 2) e, quanto al capitale, che “il rimborso della quota capitale avverrà con i tempi scelti dalla parte mutuataria […] purché entro la fine del nono anno, e pertanto entro il 24 agosto 2013, la parte mutuataria dovrà aver versato almeno il 15% pari ad Euro 9.750,00 dell'originaria somma data
a mutuo” (articolo 3).
Il documento n. 26 depositato da parte appellante mostra come, con il pagamento della rata avente scadenza 24/03/2018, il capitale residuo post rata sarebbe stato pari ad € 55.250,00, raggiungendo quella quota pari al 15% dell'originaria somma, che l'articolo 3 del contratto di mutuo prevedeva doversi versare entro il 24 agosto 2013. Da tale prova documentale può pertanto desumersi che all'epoca dell'apertura della successione il capitale residuo fosse sicuramente superiore ad € 55.250,00, rendendo errata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha individuato il residuo mutuo ipotecario a carico del de cuius nella quota di € 16.571,82
(pur se questa era stata la prima prospettazione della stessa convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, poi corretta nei successivi atti di causa). Invero, se così fosse, il capitale residuo nell'anno 2018 non avrebbe potuto essere superiore ad € 33.143,64, in contrasto, quindi, con le risultanze di cui al documento n. 26 di parte appellante.
Tale ricostruzione risulta condivisibile anche in considerazione dell'elevato importo degli interessi pattuiti e della modesta somma corrisposta da sino all'aprile 2012, che Parte_2 si presume sia stata destinata al pagamento precipuo degli interessi e solo in parte minore del capitale, come emerge dal contratto in atti.
Non risulta, poi, condivisibile, la deduzione dell'appellato secondo la quale Parte_1 avrebbe potuto rinegoziare il mutuo dopo il decesso del marito, in quanto, da un lato, tale circostanza non necessariamente comporterebbe variazioni al capitale residuo, potendo la rinegoziazione avere ad oggetto la durata del finanziamento o gli importi delle rate o, ancora, le garanzie prestate e, dall'altro, soprattutto, risulta documentalmente (cfr. doc. 26) che il capitale
16 iniziale era pari ad € 65.000,00, sicché non è possibile che vi sia stato un aumento della somma mutuata, dovendo altrimenti tale operazione risultare nel documento prodotto.
8.4 Il quarto motivo è infondato.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non provate le spese periodiche di gestione del posto barca sul Lago di Garda, che parte appellante ha chiesto venissero incluse tra i debiti nella ricostruzione della massa ereditaria. Dalla relazione del CTU emerge, infatti, in primo luogo, che durante il sopralluogo effettuato in data 17/03/2022 “il natante era fuori acqua in un capannone in attesa di rimessaggio. Il CTU ha avuto altresì garanzie da parte del responsabile del rimessaggio che la barca è conservata in buono stato fuori acqua e ben governata” (pp. 19-
20) e, in secondo luogo, che il posto barca non è acquistabile, ma i soci della Diporto s.r.l. (della quale era socio il de cuius) potevano chiederne l'utilizzo diretto dietro pagamento delle relative spese, che per l'anno 2022 incidevano in circa € 3.500,00 annui.
Non è pertanto condivisibile la prospettazione di parte appellante, non avendo la stessa dimostrato né l'effettivo utilizzo del posto barca dal decesso del de cuius al 17/03/2022 (essendo provato dalla relazione del CTU che a quella data la barca era fuori acqua e quindi il posto barca inutilizzato), né le richieste di pagamento o l'avvenuto pagamento della quota di utilizzo del posto nel medesimo periodo. Invero né l'appellante ha provato, né è emerso dai documenti recuperati tramite i plurimi ordini di esibizione impartiti agli istituti bancari, che il de cuius abbia mai corrisposto delle somme per l'utilizzo del posto barca in questione (qualora fosse stato utilizzato, non essendo emersa dal compendio probatorio in atti neppure tale circostanza).
8.5 Il quinto motivo, pur essendo fondato, risulta assorbito dalla rinnovazione del calcolo relativo alla massa ereditaria derivante dall'accoglimento di alcuni motivi.
9. Passando all'esame dell'appello incidentale, va preliminarmente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto - legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
17 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cassazione civile sez. lav., 24/03/2025, n.7829). Applicando il predetto principio, l'appello incidentale proposto da risulta adeguatamente motivato, con Controparte_1 indicazione specifica dei capi della sentenza gravata e delle relative censure.
9.1. Nel merito, il motivo proposto è fondato. Non è condivisibile, infatti, la tesi del Tribunale che ha rigettato per genericità la domanda di inclusione nella massa ereditaria della somma di €
160.000,00, provento della vendita di un appartamento sito in AN (VI) di proprietà del de cuius, somma da questi donata o comunque destinata alla costruzione e/o acquisto di un immobile intestato alla moglie. Va, infatti, presa in considerazione, per un verso, la posizione dell'appellante incidentale, che, in quanto legittimario pretermesso, aveva una conoscenza della vicenda inevitabilmente limitata e, per altro verso, la più generica causa petendi alla base della domanda di ossia l'investimento del denaro del padre Controparte_1 nell'immobile di viale Sant'ST intestato a qualificato come donazione. Parte_1
In altri termini, a fronte della domanda di inclusione nel donatum della proprietà dell'immobile di viale Sant'ST nei limiti della quota corrisposta con la provvista fornita dal donante ovvero della somma di € 160.000,00 (petitum), l'appellante incidentale ha indicato quale causa petendi la donazione indiretta della somma di denaro in contestazione per l'immobile di
, divenendo fatto secondario la modalità di utilizzo delle predette somme e cioè se Pt_1 utilizzate per l'acquisto o per la costruzione. Dall'istruttoria espletata tramite prove testimoniali sono poi emerse, con maggior chiarezza, le modalità di utilizzo di tale somma di denaro. Invero, già nella formulazione delle richieste istruttorie l'attore in primo grado aveva precisato l'asserito utilizzo della somma donata, chiedendo l'ammissione della prova per testi sul capitolo di prova n. 2 “Vero che il Sig. destinò la somma di Euro 160.000,00 Parte_2
(centosessantamila/00) - prezzo ricavato dalla vendita dell'appartamento sito a AN (VI), in via Roma n.
4 - alla costruzione di un immobile intestato alla sola Sig.ra Parte_1 villetta singola, sita in , Viale Sant'ST n. 391”. CP_6
Dalla testimonianza fornita dal fratello del de cuius interrogato sul capitolo di CP_10
18 prova n. 2, è poi emerso che, da quanto riferitogli dallo stesso l'immobile fu Parte_2 costruito proprio dal de cuius, con l'ausilio del teste di professione termotecnico (“La casa di S.
ST la costruì e nel costruirla si avvaleva anche della mia consulenza”), utilizzando Pt_2 denaro proveniente dalla vendita dell'appartamento di AN (“Tutti i soldi provenienti dalla vendita dell'appartamento sono finiti nella casa di S. ST… So che i soldi sono stati spesi per quella casa, perché ce ne sono voluti anche più dei 160.000”).
Parimenti, che trattavasi di costruzione e non di acquisto, emerge anche dalla deposizione testimoniale di , sorella della convenuta in primo grado. Interrogata sul Testimone_1 medesimo capitolo di prova, pur non sapendo dare indicazioni sull'utilizzo della somma di €
160.000,00 da parte del de cuius, ha confermato che la casa è stata costruita ed ha affermato che, per quanto a sua conoscenza, ha impiegato risorse personali per tale Parte_1 costruzione. Quest'ultima affermazione non contraddice, ma conferma quanto già sostenuto dal teste ossia che la somma di € 160.000,00 non è stata sufficiente per completare CP_10 la costruzione.
Seppur genericamente, anche la sorella del de cuius, riferisce della costruzione CP_11 di una casa da parte del fratello, pur non riuscendo a precisare il luogo esatto (“So che mio fratello aveva comprato un terreno a e che ci voleva costruire una casa;
non ci sono CP_6 mai stata in questa casa, che poi di fatto ha costruito, sia pure più avanti nel tempo”).
A rafforzare tale ricostruzione si pone la totale mancanza di allegazione e prova contraria da parte di , che avrebbe potuto agevolmente depositare in giudizio prova Parte_1 documentale degli esborsi sostenuti per l'acquisto e per la costruzione dell'immobile a sé intestato. Invece, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d'appello, l'appellante principale fonda la propria linea difensiva sulla genericità delle allegazioni di controparte, eccependo in subordine che, qualora provato, si sarebbe in ogni caso trattato di adempimento agli obblighi di contribuzione al menage familiare considerato che detto immobile costituiva casa coniugale.
Come noto, le attribuzioni patrimoniali da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio devono rispettare i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza. Nel caso di specie, considerato l'ammontare dell'importo indirettamente donato, nonché il contesto di plurime
19 elargizioni effettuate a beneficio di tra il 2007 e il 2012, non si può ritenere che Parte_1
i parametri di proporzionalità ed adeguatezza siano stati rispettati.
La sentenza della Suprema Corte n. 27/05/2015, n. 10942, citata dall'appellante principale a supporto della propria tesi, non è applicabile al caso di specie. Tale pronuncia, in materia di separazione tra coniugi, non riguarda la costruzione di un immobile, ma l'apporto di migliorie all'abitazione familiare e, per di più, la Corte di Cassazione non si addentra nel merito della vicenda, rilevando la genericità della contestazione della sentenza d'appello sul punto.
Deve ritenersi, pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio in atti, accertata la donazione indiretta da parte del de cuius alla moglie, limitata alla somma di € 160.000,00, che dovrà essere oggetto di collazione. Non si ritiene, invece, possa essere oggetto di collazione l'immobile di Viale Sant'ST, neppure nella percentuale di proprietà del bene corrispondente ad € 160.000,00, non essendo stato provato in giudizio che il terreno sul quale è stato costruito l'immobile fosse stato acquistato da e neppure che l'immobile sia Parte_2 stato interamente costruito con i proventi del de cuius. Al contrario, dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, è emerso che quella del de cuius è stata una contribuzione alle spese di costruzione dell'immobile, che andrà pertanto inclusa, nella ricostruzione della massa ereditaria, all'interno del donatum, nella somma indicata per la quale è stata raggiunta la prova.
Né del resto può considerarsi solo la metà della predetta somma (richiesta peraltro neppure formulata dall'appellante), non essendo stato mai residente presso la medesima Parte_2 abitazione, come risulta dall'intestazione del testamento olografo (doc. 1 atto di citazione fascicolo primo grado) ove emerge che lo stesso era residente in altro luogo e solo domiciliato presso la suddetta abitazione.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello principale, nei limiti indicati nei paragrafi precedenti e va, poi, accolto l'appello incidentale nei termini di cui sopra.
11. La ricostruzione della massa ereditaria e l'individuazione della quota di legittima spettante a in virtù dell'accoglimento parziale del secondo Controparte_1 motivo e del terzo motivo di appello principale, del quinto motivo e dell'appello incidentale, va quindi determinata come segue in riforma della sentenza di primo grado.
20 Quanto al relictum, va confermato l'importo indicato nella sentenza di primo grado, pari ad €
675.785,84 (incluso il denaro derivante dalla vendita del terreno di Ponte di AN avvenuta in corso di causa), di cui alle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata.
Quanto ai debiti, previa correzione dell'errore di calcolo operato dal Tribunale e rideterminato in euro 198.438,64 il valore di cui a pagina 9 della sentenza (come indicato a pagina 30 dell'appello), vanno aggiunte, in accoglimento del secondo motivo nei limiti indicati e del terzo motivo di appello, all'importo di € 263.382,27 (come rideterminato in aumento rispetto al valore di cui a pagina 11 della sentenza impugnata), le somme di € 29.500,00 ed € 16.571,82, per un totale di € 309.454,09 (incluso il debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1400/2019, che la dà atto di aver corrisposto per la sua quota parte nelle more Pt_1 dell'appello).
Quanto al donatum, in accoglimento dell'appello incidentale, esso è pari all'importo di €
160.000,00.
Il valore della massa ereditaria (relictum – debiti + donatum) è pari, quindi, ad € 526.331,75. Un terzo di questa somma è la quota di legittima dell'unico figlio , Controparte_1 corrispondente ad € 175.443,92.
12. Le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del giudizio da valutarsi unitariamente per entrambi i gradi, vanno poste per 2/3 a carico di in ragione della sua Parte_1 prevalente soccombenza e per 1/3 devono essere compensate. Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. per il primo grado nella misura già liquidata dal Tribunale e per il presente grado di appello nei valori medi delle controversie del valore del decisum per la fase di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e nei minimi per la fase decisionale in ragione della modalità di decisione utilizzata ex art. 281 sexies cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, nei termini e
21 per le ragioni indicate in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma nelle parti non modificate, così dispone:
a) Determina il valore dell'asse ereditario in € 526.331,75 e accerta che un terzo di questa somma pari ad euro 175,443,92 è la quota di legittima dell'unico figlio
[...]
(di cui il medesimo ha già percepito l'importo di € 37.920,50 a Controparte_1 titolo di acconto).
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento a favore di Parte_1
dei restanti 2/3 delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio nella misura già liquidata dal Tribunale (e quindi 2/3 di euro 14.103,00 per compensi, indicati in sentenza nell'intero, oltre accessori di legge come indicati) e delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, nella misura già ridotta di 2/3, in euro 4.960,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (CU e marca).
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
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