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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3568/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3568 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento – art. 15 d.lgs. 150/2011, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Aversa alla via Garofano n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Ambrogio Coppola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
pagina 1 di 3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_1
domicilia in Napoli alla Via Diaz n. 11; resistente
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rilevato che con ricorso depositato in data 3.5.2024, l'istante Avv. si è Parte_1
opposto al decreto di liquidazione del compenso per l'attività di difesa prestata in favore di
[...]
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
procedimento avente n. RG 7487/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.4.2024;
- rilevato che a sostegno dell'opposizione la ricorrente adduce che la liquidazione contenuta nel decreto impugnato, pari a € 1.904,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, sarebbe erronea, in quanto i valori indicati nell'impugnato provvedimento non corrisponderebbero al valore della causa, pari a € 278.945,80, valore del quale il giudice avrebbe anche tenuto conto in sentenza, all'atto della regolamentazione delle spese di lite;
- rilevato che il , costituendosi in giudizio, si è opposto al ricorso e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto;
- rilevato che la causa è stata rinviata per discussione in trattazione scritta e che parte ricorrente ha ritualmente discusso la causa, mediante il deposito delle note del 24.2.2025;
2. – ritenuto che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere rigettato;
- ritenuto, invero, che dalla lettura delle conclusioni del ricorso introduttivo del procedimento avente n. RG 7487/2019 si evince che il valore della controversia fosse indeterminabile, atteso che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle proprie competenze professionali pari a €
278.945,80 “ovvero alla somma che il Giudice designato riterrà di giustizia” (così dalle conclusioni riportate a pag. 2 e 3 del ricorso, formula ripetuta due volte);
- ritenuto che la conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, come chiarito da un consolidato orientamento ermeneutico (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021 «Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di
pagina 2 di 3 quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.»);
- ritenuto, di conseguenza, che non ricorra alcun errore nel decreto di liquidazione impugnato relativamente all'applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, che appaiono del tutto in linea con il valore indeterminabile della causa;
- ritenuto, peraltro, che non vi è alcuna necessaria correlazione tra la misura degli importi oggetto della regolamentazione delle spese contenuta in sentenza e quella oggetto della liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, come ormai chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19 del 2020), che ha avuto modo di sottolineare l'autonomia della procedura di liquidazione regolata dal D.P.R. 115/2002, la cui legittimità deve essere vagliata tenendo conto soltanto della disciplina contenuta nel citato D.P.R., per concludere che non integra un valido motivo di impugnazione del decreto di liquidazione una doglianza fondata sulla regolamentazione delle spese di lite contenuta in sentenza;
3. - ritenuto che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di questione che ha più volte impegnato la giurisprudenza di legittimità e pertanto controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 27.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
pagina 3 di 3
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3568 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento – art. 15 d.lgs. 150/2011, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Aversa alla via Garofano n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Ambrogio Coppola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
pagina 1 di 3 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_1
domicilia in Napoli alla Via Diaz n. 11; resistente
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Rilevato che con ricorso depositato in data 3.5.2024, l'istante Avv. si è Parte_1
opposto al decreto di liquidazione del compenso per l'attività di difesa prestata in favore di
[...]
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del CP_2
procedimento avente n. RG 7487/2019, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 17.4.2024;
- rilevato che a sostegno dell'opposizione la ricorrente adduce che la liquidazione contenuta nel decreto impugnato, pari a € 1.904,50, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, sarebbe erronea, in quanto i valori indicati nell'impugnato provvedimento non corrisponderebbero al valore della causa, pari a € 278.945,80, valore del quale il giudice avrebbe anche tenuto conto in sentenza, all'atto della regolamentazione delle spese di lite;
- rilevato che il , costituendosi in giudizio, si è opposto al ricorso e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto;
- rilevato che la causa è stata rinviata per discussione in trattazione scritta e che parte ricorrente ha ritualmente discusso la causa, mediante il deposito delle note del 24.2.2025;
2. – ritenuto che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere rigettato;
- ritenuto, invero, che dalla lettura delle conclusioni del ricorso introduttivo del procedimento avente n. RG 7487/2019 si evince che il valore della controversia fosse indeterminabile, atteso che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle proprie competenze professionali pari a €
278.945,80 “ovvero alla somma che il Giudice designato riterrà di giustizia” (così dalle conclusioni riportate a pag. 2 e 3 del ricorso, formula ripetuta due volte);
- ritenuto che la conclusione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, come chiarito da un consolidato orientamento ermeneutico (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021 «Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di
pagina 2 di 3 quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.»);
- ritenuto, di conseguenza, che non ricorra alcun errore nel decreto di liquidazione impugnato relativamente all'applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, che appaiono del tutto in linea con il valore indeterminabile della causa;
- ritenuto, peraltro, che non vi è alcuna necessaria correlazione tra la misura degli importi oggetto della regolamentazione delle spese contenuta in sentenza e quella oggetto della liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, come ormai chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19 del 2020), che ha avuto modo di sottolineare l'autonomia della procedura di liquidazione regolata dal D.P.R. 115/2002, la cui legittimità deve essere vagliata tenendo conto soltanto della disciplina contenuta nel citato D.P.R., per concludere che non integra un valido motivo di impugnazione del decreto di liquidazione una doglianza fondata sulla regolamentazione delle spese di lite contenuta in sentenza;
3. - ritenuto che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di questione che ha più volte impegnato la giurisprudenza di legittimità e pertanto controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 27.3.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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