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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/09/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 555/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.9.1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mirko Buonanno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Macchiagodena (IS) alla Via Garibaldi est s.n.c.;
- ricorrente E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Di Tullio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via Giovanni XXIII n.
139;
- resistente
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, ritualmente notificato il successivo 29.10.2024, adiva l'intestato Tribunale affinché provvedesse alla Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio minore, Per_1
nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con l'odierno
[...] resistente, CP_1
La ricorrente rappresentava che in data 18.2.2023, a causa della nuova relazione asseritamente intrapresa dall'odierno resistente, le parti interrompevano la convivenza more uxorio avuta inizio nel 2010 e, di conseguenza, il si trasferiva in Venafro CP_1 presso l'abitazione dei propri genitori, mentre il minore restava a vivere con la madre in
Monteroduni presso l'immobile di proprietà della stessa.
La deduceva, tuttavia, la scarsa frequenza delle visite del nei Parte_1 CP_1 confronti del figlio oltre all'irregolarità del versamento del mantenimento in favore dello stesso.
La ricorrente, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Con riferimento specifico alle statuizioni da assumere, in considerazione dello scarso interesse mostrato dal nei CP_1 confronti del figlio (come dimostrato dall'iniziale mancato mantenimento e dalle successive esigue somme corrisposte mensilmente) che l'affidamento del minore venga disposto in Persona_1 maniera esclusiva in favore della ricorrente, sussistendo valide ragioni per poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la casa familiare di proprietà della sig.ra 2) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio Parte_1 come a seguire: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, come solitamente accaduto una volta terminata la relazione tra gli odierni contendenti, per due volte a settimana e con giorni prestabiliti (onde consentire la migliore organizzazione possibile con gli impegni del ragazzo) così come proposto nell'allegato piano genitoriale;
3) Con riguardo all'obbligo di mantenimento, in considerazione dei redditi percepiti dal Sig. e della complessiva situazione economico CP_1 finanziaria dello stesso, porre a carico del resistente l'obbligo di versamento di una somma mensile non inferiore a € 300,00, da conteggiare per intero anche per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 (ove nulla era stato corrisposto per il mantenimento del minore) e per metà per i mesi da novembre 2023 sino all'adozione dei dovuti provvedimenti (avendo il Sig. per i mesi predetti versato la somma arbitraria ed esigua di € 150,00), oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie […]; 5) In subordine al punto 1, disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1 del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, l'integrale rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente.
In particolare, parte resistente proponeva una diversa ricostruzione fattuale e, contrariamente a quanto dedotto dalla riferiva di far visita al figlio circa Parte_1 due/tre volte a settimana e di versare in suo favore la somma di € 200,00 mensili
(comprensiva delle spese per la scuola calcio) oltre alle ulteriori spese straordinarie;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “in via preliminare: 1) dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato/incompleto esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito: 2) rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente, sia in ordine alla richiesta di affidamento esclusivo che in ordine alla richiesta di somme maggiori a titolo di concorso al mantenimento del minore;
3) in via incidentale, fermo restando l'affido congiunto - in modo da consentire al minore una crescita equilibrata ed in sintonia con i propri familiari, sia di linea paterna che materna - accogliere una delle due proposte formulate dall'odierno resistente e disporre per l'affido
e la collocazione del minore in tal senso;
4) disporre, in ogni caso, in ordine ai periodi di vacanza del minore salvaguardando i diritti del minore e dei genitori, (si ritiene che il piccolo debba festeggiare il compleanno a pranzo e cena con padre o madre - ad anni alterni -, trascorrere con il padre/madre ad anni alterni il periodo di Natale (due/tre giorni) e così pure il periodo di Capodanno (due/ tre giorni) e pure la Santa Pasqua
(due/tre giorni), mentre in ordine alle vacanze estive, debba trascorrere quindici giorni continuativi con ogni genitore, da concordarsi entro il 5 giugno di ogni anno) ed alle eventuali somme a versarsi a titolo di concorso al mantenimento del piccolo”, con vittoria delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio, le parti modificavano parzialmente le proprie conclusioni rispetto a quelle originariamente rassegnate: parte ricorrente chiedendo, altresì, obbligarsi il resistente alla comunicazione dei dati (l'ISEE di riferimento) occorrenti alla stessa per il conseguimento dell'Assegno Unico, nella misura del 100%; parte resistente, invece, chiedendo, la suddivisione dell'importo dell'Assegno Unico al 50% tra il e la CP_1 [...]
nonché la determinazione del proprio diritto di visita con il figlio secondo Pt_1 Per_1 modalità tali da consentire al minore di poter pranzare o cenare con il padre, nonché pernottare con lo stesso.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'escussione delle parti, oltre che del minore, e nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle stesse, all'esito dell'udienza dell'8.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, con provvedimento del
5.8.2025, riservava la causa in decisione.
******
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, stante la facoltatività (e non l'obbligatorietà) della stessa nelle controversie - come quella in esame - aventi ad oggetto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
Ciò posto, in merito all'affidamento e al collocamento di giova Persona_1 innanzitutto precisare che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, considerando che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, così assicurando il migliore sviluppo della personalità del minore e soddisfacendo il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
A tal fine, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento agli interessi di quest'ultima, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e prendendo atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
D'altronde, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza ed il conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole (Cass. n. 5108/2012).
In proposito, va ribadito, altresì, che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (“La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”, cfr. Cass. Civ. n. 12474 dell'8.5.2024).
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti (da cui, pur evincendosi una certa conflittualità tra i genitori, non sono emerse circostanze allarmanti in ordine ai rapporti tra i genitori e il figlio , non si ravvisano elementi da cui desumere un Per_1 carattere pregiudizievole dell'affidamento condiviso per l'interesse del minore.
Al contrario, lo stesso - ascoltato all'udienza dell'11.2.2025 - riferiva: “Con Per_1 mamma mi trovo bene. Con mio padre pure mi trovo bene, ma non come con mamma”.
Pertanto, l'affidamento condiviso di risulta la soluzione più opportuna ed adeguata Per_1 alle esigenze del ragazzo, anche considerato che, nonostante l'iniziale richiesta della ricorrente atta ad ottenere l'affidamento esclusivo del minore per l'asserito disinteresse del nei confronti del figlio, nel corso del giudizio le parti sono parse concordi in CP_1 ordine all'affidamento condiviso dello stesso.
Persiste, invece, disaccordo in ordine al collocamento del minore nonché al versamento dell'assegno di mantenimento.
In particolare, in merito al collocamento del ragazzo, si rappresenta che il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato con il bisogno primario del minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, così garantendo, durante le varie fasi della crescita, la presenza ponderante della madre.
Del resto, il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18087 del 14.9.2016, ha stabilito che non sussistono ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito - che vede i ragazzi in età scolare collocati in via prevalente con la madre - anche quando il padre abbia dimostrato eccellenti capacità genitoriali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, considerato che dalla fine della Per_1 relazione sentimentale tra i genitori, ha sempre convissuto esclusivamente con la madre, con possibilità di visita del padre un paio di giorni a settimana, non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale.
Sul punto merita di essere menzionata anche l'ordinanza n. 31902 del 2018 con cui la
Cassazione ha precisato che "il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”. Ebbene, in ordine al regime di visita dei figli da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato - ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del
20.11.1989 - che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass. 9764/2019). Secondo la giurisprudenza maggioritaria, occorre garantire al genitore non collocatario, sia esso padre o madre, un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali.
L'esigenza di conoscenza ha lo stesso peso ed importanza dell'esigenza di comunicare affetto al minore da parte del genitore, in quanto conoscenza ed affetto sono bagagli indispensabili per la serena crescita del minore.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, in assenza di concrete sopravvenienze allegate o dimostrate dalle parti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore all'udienza dell'11.2.2025 (“Con mamma mi trovo bene. Con mio padre pure mi trovo bene, ma non come con mamma. Di solito mi vedo con papà una o due volte
a settimana […] A me queste modalità di visita vanno comunque bene: mi farebbe però piacere saperlo prima, così da potermi organizzare con i compiti e con lo sport. Il martedì, ad esempio, sarebbe comodo;
o anche il giovedì. Ancora non mi sento pronto a dormire da mio padre”), appare opportuno confermare tutto quanto già disposto dal Tribunale con provvedimento del 12.2.2025, che per comodità e chiarezza espositiva qui si riporta:
“- affida ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, con residenza presso la madre;
- il genitore non convivente potrà (salvo diverso accordo tra le parti) vedere e tenere con sé il figlio:
a) il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione della madre;
b) a settimane alterne, anche nei giorni del sabato e della domenica, con possibilità di pernottamento presso il padre laddove vi sia la volontà del minore in tal Persona_1 senso, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre”.
Il Collegio, inoltre, salvi diversi accordi tra le parti, ritiene che possa, CP_1 altresì, vedere e tenere con sé il figlio minore:
- nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, i periodi di vigilia/natale e fine anno/capodanno;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
9:00 alle ore 20:00;
- le altre festività (Ferragosto, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.), ad anni alterni, una volta con il padre ed una con la madre, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
- il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del minore, a cena o a pranzo, ad anni alterni con l'altro genitore.
Quanto ai profili economici, al fine di stabilire il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. sentenza n. 768/2016, Trib. Roma, sez. I).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale;
in tale valutazione, occorre tener presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, considerata l'età del minore e le esigenze alla stessa connesse, il collocamento prevalente del minore presso la madre, nonché le situazioni economico-patrimoniali delle parti (cfr. documentazione prodotta dalle parti, da cui emerge che la madre non ha un'occupazione lavorativa stabile e degli introiti fissi, mentre il padre risulta addetto alle vendite presso il supermercato “Tigre” di
Isernia), non essendo emerse, dai successivi scritti difensivi e documenti prodotti, modifiche reddituali sostanziali o elementi che inducano a modificare quanto stabilito con il predetto provvedimento d'urgenza, il Collegio ritiene di confermare le condizioni ivi stabilite.
Pertanto, si pone a carico di il versamento di un assegno di mantenimento CP_1 in favore del figlio pari ad € 200,00 mensili (oltre aggiornamento annuale ed Per_1 automatico Istat), che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente
(a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per il figlio (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal
SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
Per quanto concerne, invece, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento delle mensilità asseritamente dovute e non corrisposte a titolo di mantenimento del figlio, da maggio 2023 a settembre 2023, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È, quindi, esclusa la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di regolamentazione dell'affido e del mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio, soggetta al rito camerale, e di quella di versamento degli arretrati, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Infine, alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte e ferme le detrazioni fiscali per il minore nella misura del 50% tra entrambi i genitori, si rigetta la domanda formulata da parte resistente di corresponsione del 50% dell'Assegno Unico versato dall' per il CP_2 figlio disponendo che lo stesso continui ad essere erogato alla ricorrente, in quanto Per_1 genitore collocatario, nella misura pari al 100% dell'importo.
Tra l'altro, in riferimento all'istanza della datata 3.3.2025, atta ad ottenere la Parte_1 comunicazione da parte del del proprio ISEE ai fini del conseguimento CP_1 dell'Assegno Unico, occorre precisare quanto segue.
Nei casi in cui venga formulata una richiesta di prestazioni rivolte a figli minorenni (come, ad esempio, l'Assegno Unico), deve sempre indicarsi nella domanda anche il reddito ed il patrimonio dell'altro genitore, il quale, pur se non convivente e non coniugato, trattandosi di ISEE minorenni, viene attratto nel nucleo familiare dei figli.
Sussistono, tuttavia, alcune condizioni - espressamente indicate dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 - in presenza delle quali il genitore non sposato e non convivente non viene attratto nel nucleo familiare dei figli, con la conseguenza che non occorre alcun riferimento al suo reddito e al suo patrimonio ai fini della corretta formulazione della domanda e, per l'effetto, del conseguimento del beneficio richiesto (cfr. DPCM 5 dicembre
2013 n. 159, Art. 7: “..Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con
l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
[…]”).
Orbene, nel caso di specie, atteso che il in virtù di quanto sopra, è tenuto al CP_1 versamento di un assegno periodico per il mantenimento del figlio stabilito da provvedimento dell'autorità giudiziaria, non sarà necessaria l'indicazione dell'ISEE del resistente ai fini del conseguimento dell'Assegno Unico per da parte della Per_1 ricorrente.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, resta assorbita nelle motivazioni di cui sopra. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in ordine al procedimento in esame, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso presentato da e, per l'effetto: Parte_1
a) dispone l'affidamento condiviso del minore, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
b) dispone che la regolamentazione del diritto di visita avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 mensili - da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat - a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella Persona_1 misura del 50%;
d) dispone che l'Assegno Unico per venga percepito dalla ricorrente Persona_1 nella misura del 100%;
e) rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 555/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
2.9.1977, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mirko Buonanno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Macchiagodena (IS) alla Via Garibaldi est s.n.c.;
- ricorrente E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Di Tullio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia alla Via Giovanni XXIII n.
139;
- resistente
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, ritualmente notificato il successivo 29.10.2024, adiva l'intestato Tribunale affinché provvedesse alla Parte_1 regolamentazione dell'affido, collocamento e mantenimento del figlio minore, Per_1
nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con l'odierno
[...] resistente, CP_1
La ricorrente rappresentava che in data 18.2.2023, a causa della nuova relazione asseritamente intrapresa dall'odierno resistente, le parti interrompevano la convivenza more uxorio avuta inizio nel 2010 e, di conseguenza, il si trasferiva in Venafro CP_1 presso l'abitazione dei propri genitori, mentre il minore restava a vivere con la madre in
Monteroduni presso l'immobile di proprietà della stessa.
La deduceva, tuttavia, la scarsa frequenza delle visite del nei Parte_1 CP_1 confronti del figlio oltre all'irregolarità del versamento del mantenimento in favore dello stesso.
La ricorrente, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: “Con riferimento specifico alle statuizioni da assumere, in considerazione dello scarso interesse mostrato dal nei CP_1 confronti del figlio (come dimostrato dall'iniziale mancato mantenimento e dalle successive esigue somme corrisposte mensilmente) che l'affidamento del minore venga disposto in Persona_1 maniera esclusiva in favore della ricorrente, sussistendo valide ragioni per poter derogare alla regola dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la casa familiare di proprietà della sig.ra 2) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio Parte_1 come a seguire: - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, come solitamente accaduto una volta terminata la relazione tra gli odierni contendenti, per due volte a settimana e con giorni prestabiliti (onde consentire la migliore organizzazione possibile con gli impegni del ragazzo) così come proposto nell'allegato piano genitoriale;
3) Con riguardo all'obbligo di mantenimento, in considerazione dei redditi percepiti dal Sig. e della complessiva situazione economico CP_1 finanziaria dello stesso, porre a carico del resistente l'obbligo di versamento di una somma mensile non inferiore a € 300,00, da conteggiare per intero anche per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2023 (ove nulla era stato corrisposto per il mantenimento del minore) e per metà per i mesi da novembre 2023 sino all'adozione dei dovuti provvedimenti (avendo il Sig. per i mesi predetti versato la somma arbitraria ed esigua di € 150,00), oltre al 50% delle CP_1 spese straordinarie […]; 5) In subordine al punto 1, disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come sopra indicate”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1 del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, l'integrale rigetto delle richieste formulate dalla ricorrente.
In particolare, parte resistente proponeva una diversa ricostruzione fattuale e, contrariamente a quanto dedotto dalla riferiva di far visita al figlio circa Parte_1 due/tre volte a settimana e di versare in suo favore la somma di € 200,00 mensili
(comprensiva delle spese per la scuola calcio) oltre alle ulteriori spese straordinarie;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “in via preliminare: 1) dichiarare improcedibile il presente giudizio per mancato/incompleto esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito: 2) rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla ricorrente, sia in ordine alla richiesta di affidamento esclusivo che in ordine alla richiesta di somme maggiori a titolo di concorso al mantenimento del minore;
3) in via incidentale, fermo restando l'affido congiunto - in modo da consentire al minore una crescita equilibrata ed in sintonia con i propri familiari, sia di linea paterna che materna - accogliere una delle due proposte formulate dall'odierno resistente e disporre per l'affido
e la collocazione del minore in tal senso;
4) disporre, in ogni caso, in ordine ai periodi di vacanza del minore salvaguardando i diritti del minore e dei genitori, (si ritiene che il piccolo debba festeggiare il compleanno a pranzo e cena con padre o madre - ad anni alterni -, trascorrere con il padre/madre ad anni alterni il periodo di Natale (due/tre giorni) e così pure il periodo di Capodanno (due/ tre giorni) e pure la Santa Pasqua
(due/tre giorni), mentre in ordine alle vacanze estive, debba trascorrere quindici giorni continuativi con ogni genitore, da concordarsi entro il 5 giugno di ogni anno) ed alle eventuali somme a versarsi a titolo di concorso al mantenimento del piccolo”, con vittoria delle spese del giudizio.
Nel corso del giudizio, le parti modificavano parzialmente le proprie conclusioni rispetto a quelle originariamente rassegnate: parte ricorrente chiedendo, altresì, obbligarsi il resistente alla comunicazione dei dati (l'ISEE di riferimento) occorrenti alla stessa per il conseguimento dell'Assegno Unico, nella misura del 100%; parte resistente, invece, chiedendo, la suddivisione dell'importo dell'Assegno Unico al 50% tra il e la CP_1 [...]
nonché la determinazione del proprio diritto di visita con il figlio secondo Pt_1 Per_1 modalità tali da consentire al minore di poter pranzare o cenare con il padre, nonché pernottare con lo stesso.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'escussione delle parti, oltre che del minore, e nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle stesse, all'esito dell'udienza dell'8.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, con provvedimento del
5.8.2025, riservava la causa in decisione.
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Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, stante la facoltatività (e non l'obbligatorietà) della stessa nelle controversie - come quella in esame - aventi ad oggetto la regolamentazione dell'affido e del mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio.
Ciò posto, in merito all'affidamento e al collocamento di giova Persona_1 innanzitutto precisare che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, considerando che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, così assicurando il migliore sviluppo della personalità del minore e soddisfacendo il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
A tal fine, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento agli interessi di quest'ultima, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori e prendendo atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
D'altronde, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza ed il conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole (Cass. n. 5108/2012).
In proposito, va ribadito, altresì, che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (“La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”, cfr. Cass. Civ. n. 12474 dell'8.5.2024).
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti (da cui, pur evincendosi una certa conflittualità tra i genitori, non sono emerse circostanze allarmanti in ordine ai rapporti tra i genitori e il figlio , non si ravvisano elementi da cui desumere un Per_1 carattere pregiudizievole dell'affidamento condiviso per l'interesse del minore.
Al contrario, lo stesso - ascoltato all'udienza dell'11.2.2025 - riferiva: “Con Per_1 mamma mi trovo bene. Con mio padre pure mi trovo bene, ma non come con mamma”.
Pertanto, l'affidamento condiviso di risulta la soluzione più opportuna ed adeguata Per_1 alle esigenze del ragazzo, anche considerato che, nonostante l'iniziale richiesta della ricorrente atta ad ottenere l'affidamento esclusivo del minore per l'asserito disinteresse del nei confronti del figlio, nel corso del giudizio le parti sono parse concordi in CP_1 ordine all'affidamento condiviso dello stesso.
Persiste, invece, disaccordo in ordine al collocamento del minore nonché al versamento dell'assegno di mantenimento.
In particolare, in merito al collocamento del ragazzo, si rappresenta che il principio della bigenitorialità deve essere bilanciato con il bisogno primario del minore di avere una dimora stabile e non subire eccessivi turbamenti derivanti da continui spostamenti, così garantendo, durante le varie fasi della crescita, la presenza ponderante della madre.
Del resto, il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18087 del 14.9.2016, ha stabilito che non sussistono ragioni per derogare al criterio di scelta ordinariamente seguito - che vede i ragazzi in età scolare collocati in via prevalente con la madre - anche quando il padre abbia dimostrato eccellenti capacità genitoriali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, considerato che dalla fine della Per_1 relazione sentimentale tra i genitori, ha sempre convissuto esclusivamente con la madre, con possibilità di visita del padre un paio di giorni a settimana, non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale.
Sul punto merita di essere menzionata anche l'ordinanza n. 31902 del 2018 con cui la
Cassazione ha precisato che "il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”. Ebbene, in ordine al regime di visita dei figli da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato - ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del
20.11.1989 - che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass. 9764/2019). Secondo la giurisprudenza maggioritaria, occorre garantire al genitore non collocatario, sia esso padre o madre, un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali.
L'esigenza di conoscenza ha lo stesso peso ed importanza dell'esigenza di comunicare affetto al minore da parte del genitore, in quanto conoscenza ed affetto sono bagagli indispensabili per la serena crescita del minore.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, in assenza di concrete sopravvenienze allegate o dimostrate dalle parti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore all'udienza dell'11.2.2025 (“Con mamma mi trovo bene. Con mio padre pure mi trovo bene, ma non come con mamma. Di solito mi vedo con papà una o due volte
a settimana […] A me queste modalità di visita vanno comunque bene: mi farebbe però piacere saperlo prima, così da potermi organizzare con i compiti e con lo sport. Il martedì, ad esempio, sarebbe comodo;
o anche il giovedì. Ancora non mi sento pronto a dormire da mio padre”), appare opportuno confermare tutto quanto già disposto dal Tribunale con provvedimento del 12.2.2025, che per comodità e chiarezza espositiva qui si riporta:
“- affida ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, con residenza presso la madre;
- il genitore non convivente potrà (salvo diverso accordo tra le parti) vedere e tenere con sé il figlio:
a) il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20.00 con riaccompagnamento presso
l'abitazione della madre;
b) a settimane alterne, anche nei giorni del sabato e della domenica, con possibilità di pernottamento presso il padre laddove vi sia la volontà del minore in tal Persona_1 senso, con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre”.
Il Collegio, inoltre, salvi diversi accordi tra le parti, ritiene che possa, CP_1 altresì, vedere e tenere con sé il figlio minore:
- nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, i periodi di vigilia/natale e fine anno/capodanno;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
9:00 alle ore 20:00;
- le altre festività (Ferragosto, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.), ad anni alterni, una volta con il padre ed una con la madre, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
- il giorno della festa del papà ed il giorno del compleanno del minore, a cena o a pranzo, ad anni alterni con l'altro genitore.
Quanto ai profili economici, al fine di stabilire il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. sentenza n. 768/2016, Trib. Roma, sez. I).
Sul punto, di recente, si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in base al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze dei figli e del tenore di vita da loro goduto. Tale contributo si caratterizza per la sua bidimensionalità, considerando da una parte il rapporto tra genitori e figli basato sul principio di uguaglianza e dall'altra il rapporto interno tra i genitori basato sul principio di proporzionalità delle rispettive sostanze e capacità lavorative” (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n. 23323).
In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale;
in tale valutazione, occorre tener presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Ebbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, considerata l'età del minore e le esigenze alla stessa connesse, il collocamento prevalente del minore presso la madre, nonché le situazioni economico-patrimoniali delle parti (cfr. documentazione prodotta dalle parti, da cui emerge che la madre non ha un'occupazione lavorativa stabile e degli introiti fissi, mentre il padre risulta addetto alle vendite presso il supermercato “Tigre” di
Isernia), non essendo emerse, dai successivi scritti difensivi e documenti prodotti, modifiche reddituali sostanziali o elementi che inducano a modificare quanto stabilito con il predetto provvedimento d'urgenza, il Collegio ritiene di confermare le condizioni ivi stabilite.
Pertanto, si pone a carico di il versamento di un assegno di mantenimento CP_1 in favore del figlio pari ad € 200,00 mensili (oltre aggiornamento annuale ed Per_1 automatico Istat), che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente
(a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per il figlio (scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal
SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
Per quanto concerne, invece, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente al pagamento delle mensilità asseritamente dovute e non corrisposte a titolo di mantenimento del figlio, da maggio 2023 a settembre 2023, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È, quindi, esclusa la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di regolamentazione dell'affido e del mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio, soggetta al rito camerale, e di quella di versamento degli arretrati, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Infine, alla luce di tutte le considerazioni sopraesposte e ferme le detrazioni fiscali per il minore nella misura del 50% tra entrambi i genitori, si rigetta la domanda formulata da parte resistente di corresponsione del 50% dell'Assegno Unico versato dall' per il CP_2 figlio disponendo che lo stesso continui ad essere erogato alla ricorrente, in quanto Per_1 genitore collocatario, nella misura pari al 100% dell'importo.
Tra l'altro, in riferimento all'istanza della datata 3.3.2025, atta ad ottenere la Parte_1 comunicazione da parte del del proprio ISEE ai fini del conseguimento CP_1 dell'Assegno Unico, occorre precisare quanto segue.
Nei casi in cui venga formulata una richiesta di prestazioni rivolte a figli minorenni (come, ad esempio, l'Assegno Unico), deve sempre indicarsi nella domanda anche il reddito ed il patrimonio dell'altro genitore, il quale, pur se non convivente e non coniugato, trattandosi di ISEE minorenni, viene attratto nel nucleo familiare dei figli.
Sussistono, tuttavia, alcune condizioni - espressamente indicate dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 - in presenza delle quali il genitore non sposato e non convivente non viene attratto nel nucleo familiare dei figli, con la conseguenza che non occorre alcun riferimento al suo reddito e al suo patrimonio ai fini della corretta formulazione della domanda e, per l'effetto, del conseguimento del beneficio richiesto (cfr. DPCM 5 dicembre
2013 n. 159, Art. 7: “..Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con
l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
[…]”).
Orbene, nel caso di specie, atteso che il in virtù di quanto sopra, è tenuto al CP_1 versamento di un assegno periodico per il mantenimento del figlio stabilito da provvedimento dell'autorità giudiziaria, non sarà necessaria l'indicazione dell'ISEE del resistente ai fini del conseguimento dell'Assegno Unico per da parte della Per_1 ricorrente.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, resta assorbita nelle motivazioni di cui sopra. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in ordine al procedimento in esame, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso presentato da e, per l'effetto: Parte_1
a) dispone l'affidamento condiviso del minore, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
b) dispone che la regolamentazione del diritto di visita avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di € 200,00 mensili - da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat - a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella Persona_1 misura del 50%;
d) dispone che l'Assegno Unico per venga percepito dalla ricorrente Persona_1 nella misura del 100%;
e) rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari