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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3912/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3912/2025
Il 23 ottobre 2025 ad ore 11.23 sono comparsi dianzi al Collegio composto da:
RI Di AS Presidente
NA RA IC relatore
IO DI IC
SS ME ES
PA AN ES
per 'avv. FRANCESCO PERRI;
Controparte_1
per essuno. Controparte_2
L'avv. Perri dà atto di aver depositato nel fascicolo informatico della causa la notifica alla resistente.
Il Presidente dato atto, dichiara la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa;
sottopone alle parti la questione, rilevabile d'ufficio (art. 101 c.p.c.), della nullità della clausola contrattuale (art. 2) in deroga alla disciplina legale (l.
3.5.1982 n. 203) per la rinuncia dell'affittuario all'assistenza sindacale (art. 45 l. cit.).
L'avv. Perri deduce la validità della deroga in ragione della disponibilità dell'assistenza sindacale da parte dell'affittuario; rinuncia all'assegnazione di un termine per il deposito di memoria con osservazioni scritte sulla questione rilevata d'ufficio dal Collegio.
Il Presidente
dato atto, invita il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa.
1 di 6 L'avv. Perri precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandovisi rinunciando a presenziare alla lettura.
Il Collegio si ritira in camera di consiglio;
al suo esito, nessuna parte presente, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Presidente
RI Di AS
2 di 6 N. R.G. 3912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati e degli esperti
RI Di AS Presidente
NA RA IC relatore ed estensore
IO DI IC
SS ME ES
PA AN ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3912/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
PERRI
RICORRENTE contro
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da ricorso:
Contrariis reiectis;
piaccia all'Ill.mo IC del Tribunale adito,
3 di 6 - accertare e dichiarare: la cessazione del contratto di affitto agrario stipulato in data
31.1.2021 ed avente ad oggetto l'apprezzamento di terreno sito a Modena – fraz.
AC (MO), avente accesso dalla Via Nuova Estense n. 127, censito al N.C.T. di detto comune al foglio n. 248, mappali n. 284, parte del mappale n. 15, parte del mappale n. 117 e parte del mappale n. 116, compreso il fabbricato insistente sul fondo rustico e le relative aree cortilive ad uso deposito agricolo, intercorso tra il Sig.
[...]
e con sede legale a LA OC (MO) in Via CP_1 Controparte_2
IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore;
- conseguentemente ordinare: a con sede legale a LA OC Controparte_2
(MO) in Via IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore, il rilascio immediato dell'apprezzamento di terreno sito a Modena – fraz. AC (MO), avente accesso dalla Via Nuova Estense n. 127, censito al N.C.T. di detto comune al foglio n. 248, mappali n. 284, parte del mappale n. 15, parte del mappale n. 117 e parte del mappale n. 116, compreso il fabbricato insistente sul fondo rustico e le relative aree cortilive ad uso deposito agricolo, in favore del Sig.
[...]
CP_1
- infine condannare: con sede legale a LA OC (MO) in Controparte_2
Via IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione per il periodo successivo alla scadenza e sino alla effettiva restituzione, da liquidarsi nella somma quanto meno pari al canone annuo previsto (euro 5.000,00) o in alternativa anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge, oltre al 15% di spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 14.8.2025 unitamente al decreto di comparizione delle parti conviene in giudizio chiedendo l'accertamento Controparte_1 Controparte_2 della scadenza in data 11.11.2024 del contratto di affitto di fondo rustico del 31.1.2021,
4 di 6 trascritto il 21.6.2022, e la condanna della resistente al suo rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione.
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_2
La causa, istruita con documenti è discussa e posta in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Le domande sono procedibili essendo stato espletato il tentativo di conciliazione (art. 113 d.lgs.
1.9.2011 n. 150) in data 23.1.2025 (doc. 5 ric.).
2.
L'affittuario non è stato assistito nella conclusione del contratto dall'organizzazione professionale cui aderisce (cfr. doc. 1 ric.); quindi, è stata rilevata la nullità del suo art. 2 nella parte in cui prevede la durata quadriennale del rapporto con esclusione del rinnovo
(artt.
2-4 l. 3.5.1982 n. 203) senza le garanzie stabilite dall'art. 45 l.
3.5.1982 n. 203 (cfr.
CC III 30.1.2014 n. 2082; CC VI-3 2.8.2016 n. 16105). Essendo, però, la nullità di protezione e, perciò, a legittimazione relativa (CC VI-3 7.5.2019 n. 11893), l'assenza di domanda di accertamento dell'interessato, ossia dell'affittuario contumace, impedisce di dichiararla in motivazione (cfr. CC SU 12.12.2014 n. 26242).
Ciò osservato, la comprovata scadenza del termine finale dell'affitto non rinnovatosi rende esigibile il rilascio del fondo, la cui data va fissata al giorno 11.11.2025 (art. 1111
d.lgs.
1.9.2011 n. 150).
3.
Essendo applicabile analogicamente l'art. 1591 c.c. (cfr. CC III 8.5.2023 n. 12213; CC
III 6.12.2024 n. 31257), è dovuta l'indennità di occupazione dal 12.11.2014, costituente credito di valuta (CC III 14.2.2006 n. 3183; CC I 28.2.2018 n. 4714; CC VI-3 6.12.2021 n.
38588), che si determina in ragione del canone annuo (€ 5.000,00) con esclusione dell'indennità a scadere in assenza di norma, tassativa, come l'art. 664 c.p.c., che lo consenta (CC III 31.5.2005 n. 11603; CC III 14.12.2016 n. 25599; CC III 18.8.2023 n.
24819).
Gli interessi, non richiesti per il periodo antecedente, sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
4.
5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- accerta l'estinzione dell'affitto di cui in parte motiva in data 11.11.2024;
2- condanna al rilascio del fondo in favore di Controparte_2 Controparte_1 fissando per la sua esecuzione la data dell'11.11.2025;
3- condanna al pagamento in favore di di € Controparte_2 Controparte_1
5.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Controparte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Deciso in Modena il 23 ottobre 2025
Il IC relatore ed estensore
NA RA
Il Presidente
RI Di AS
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3912/2025
Il 23 ottobre 2025 ad ore 11.23 sono comparsi dianzi al Collegio composto da:
RI Di AS Presidente
NA RA IC relatore
IO DI IC
SS ME ES
PA AN ES
per 'avv. FRANCESCO PERRI;
Controparte_1
per essuno. Controparte_2
L'avv. Perri dà atto di aver depositato nel fascicolo informatico della causa la notifica alla resistente.
Il Presidente dato atto, dichiara la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa;
sottopone alle parti la questione, rilevabile d'ufficio (art. 101 c.p.c.), della nullità della clausola contrattuale (art. 2) in deroga alla disciplina legale (l.
3.5.1982 n. 203) per la rinuncia dell'affittuario all'assistenza sindacale (art. 45 l. cit.).
L'avv. Perri deduce la validità della deroga in ragione della disponibilità dell'assistenza sindacale da parte dell'affittuario; rinuncia all'assegnazione di un termine per il deposito di memoria con osservazioni scritte sulla questione rilevata d'ufficio dal Collegio.
Il Presidente
dato atto, invita il difensore a precisare le conclusioni e discutere la causa.
1 di 6 L'avv. Perri precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandovisi rinunciando a presenziare alla lettura.
Il Collegio si ritira in camera di consiglio;
al suo esito, nessuna parte presente, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Presidente
RI Di AS
2 di 6 N. R.G. 3912/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati e degli esperti
RI Di AS Presidente
NA RA IC relatore ed estensore
IO DI IC
SS ME ES
PA AN ES
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3912/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FRANCESCO Controparte_1 C.F._1
PERRI
RICORRENTE contro
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da ricorso:
Contrariis reiectis;
piaccia all'Ill.mo IC del Tribunale adito,
3 di 6 - accertare e dichiarare: la cessazione del contratto di affitto agrario stipulato in data
31.1.2021 ed avente ad oggetto l'apprezzamento di terreno sito a Modena – fraz.
AC (MO), avente accesso dalla Via Nuova Estense n. 127, censito al N.C.T. di detto comune al foglio n. 248, mappali n. 284, parte del mappale n. 15, parte del mappale n. 117 e parte del mappale n. 116, compreso il fabbricato insistente sul fondo rustico e le relative aree cortilive ad uso deposito agricolo, intercorso tra il Sig.
[...]
e con sede legale a LA OC (MO) in Via CP_1 Controparte_2
IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore;
- conseguentemente ordinare: a con sede legale a LA OC Controparte_2
(MO) in Via IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore, il rilascio immediato dell'apprezzamento di terreno sito a Modena – fraz. AC (MO), avente accesso dalla Via Nuova Estense n. 127, censito al N.C.T. di detto comune al foglio n. 248, mappali n. 284, parte del mappale n. 15, parte del mappale n. 117 e parte del mappale n. 116, compreso il fabbricato insistente sul fondo rustico e le relative aree cortilive ad uso deposito agricolo, in favore del Sig.
[...]
CP_1
- infine condannare: con sede legale a LA OC (MO) in Controparte_2
Via IE Giardini n. 90, P. IV , in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore al pagamento dell'indennità di illegittima occupazione per il periodo successivo alla scadenza e sino alla effettiva restituzione, da liquidarsi nella somma quanto meno pari al canone annuo previsto (euro 5.000,00) o in alternativa anche in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge, oltre al 15% di spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 14.8.2025 unitamente al decreto di comparizione delle parti conviene in giudizio chiedendo l'accertamento Controparte_1 Controparte_2 della scadenza in data 11.11.2024 del contratto di affitto di fondo rustico del 31.1.2021,
4 di 6 trascritto il 21.6.2022, e la condanna della resistente al suo rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione.
regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Controparte_2
La causa, istruita con documenti è discussa e posta in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Le domande sono procedibili essendo stato espletato il tentativo di conciliazione (art. 113 d.lgs.
1.9.2011 n. 150) in data 23.1.2025 (doc. 5 ric.).
2.
L'affittuario non è stato assistito nella conclusione del contratto dall'organizzazione professionale cui aderisce (cfr. doc. 1 ric.); quindi, è stata rilevata la nullità del suo art. 2 nella parte in cui prevede la durata quadriennale del rapporto con esclusione del rinnovo
(artt.
2-4 l. 3.5.1982 n. 203) senza le garanzie stabilite dall'art. 45 l.
3.5.1982 n. 203 (cfr.
CC III 30.1.2014 n. 2082; CC VI-3 2.8.2016 n. 16105). Essendo, però, la nullità di protezione e, perciò, a legittimazione relativa (CC VI-3 7.5.2019 n. 11893), l'assenza di domanda di accertamento dell'interessato, ossia dell'affittuario contumace, impedisce di dichiararla in motivazione (cfr. CC SU 12.12.2014 n. 26242).
Ciò osservato, la comprovata scadenza del termine finale dell'affitto non rinnovatosi rende esigibile il rilascio del fondo, la cui data va fissata al giorno 11.11.2025 (art. 1111
d.lgs.
1.9.2011 n. 150).
3.
Essendo applicabile analogicamente l'art. 1591 c.c. (cfr. CC III 8.5.2023 n. 12213; CC
III 6.12.2024 n. 31257), è dovuta l'indennità di occupazione dal 12.11.2014, costituente credito di valuta (CC III 14.2.2006 n. 3183; CC I 28.2.2018 n. 4714; CC VI-3 6.12.2021 n.
38588), che si determina in ragione del canone annuo (€ 5.000,00) con esclusione dell'indennità a scadere in assenza di norma, tassativa, come l'art. 664 c.p.c., che lo consenta (CC III 31.5.2005 n. 11603; CC III 14.12.2016 n. 25599; CC III 18.8.2023 n.
24819).
Gli interessi, non richiesti per il periodo antecedente, sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
4.
5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M.
10.3.2014 n. 55, considerati il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- accerta l'estinzione dell'affitto di cui in parte motiva in data 11.11.2024;
2- condanna al rilascio del fondo in favore di Controparte_2 Controparte_1 fissando per la sua esecuzione la data dell'11.11.2025;
3- condanna al pagamento in favore di di € Controparte_2 Controparte_1
5.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_2 Controparte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 3.387,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Deciso in Modena il 23 ottobre 2025
Il IC relatore ed estensore
NA RA
Il Presidente
RI Di AS
6 di 6