Sentenza 2 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/01/2020, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TT BE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/12/2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giacomo Granatiero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 19/12/2018 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 23.5.2017 che aveva condannato ET BE alla pena di 3 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 223 I.f., per avere, in qualità di amministratore di fatto della Lady Caprice s.r.I., che gestiva locali notturni in Valtellina, fallita il 5.5.2011, cagionato dolosamente il fallimento della società, omettendo sistematicamente fin dal 2007 il pagamento dei debiti tributari e I previdenziali, ha ridotto la pena accessoria ad anni 4, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ET BE, Avv. Alessandra Battaglia, deducendo tre motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata, limitandosi ad un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, abbia omesso di valutare gli specifici rilievi difensivi svolti nell'atto di appello dall'Avv. Pirrotta, e nell'udienza di discussione dall'Avv. Battaglia a proposito del ruolo di amministratore di fatto attribuito all'imputato; secondo tali deduzioni, ET BE non aveva alcun ruolo nella gestione della società, l'amministratore unico era la figlia LA, che gestiva la cassa del locale di Bianzone, mentre il locale di Morbegno era gestito da OS BE.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova: deduce che né la relazione del curatore fallimentare, né le dichiarazioni del commercialista Dassogno Alberto e di ER DO, abbiano in alcun modo affermato il ruolo di amministratore di fatto del ET, e che la Corte territoriale non abbia valutato le dichiarazioni spontanee dell'imputato, che, pur parlando della società in termini di appartenenza, era il padre dell'amministratrice unica, LA;
non risultano atti gestori, o l'assenza dalla vita societaria dell'amministratore unico.
2.3. Violazione di legge in relazione all'omessa riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale nel reato di bancarotta semplice: la Corte di Appello non ha esaminato il motivo, in quanto tardivo;
il potere di riqualificazione è tuttavia immanente al sistema processuale. ET BE ha consegnato la documentazione contabile disponibile al curatore, senza sottrarre, distruggere o falsificare alcunché; tale condotta esclude il dolo, evidenziando più una trascuratezza nella tenuta delle scritture, tenuto conto anche dei modesti ricavi e della scelta di privilegiare il pagamento degli stipendi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 42. 2. I primi due motivi, concernenti il ruolo di amministratore di fatto, sono inammissibili. Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101), il ruolo gestorio di ET BE è stato affermato, dalla sentenza impugnata, sulla base di una serie di indici univoci: i contatti con il curatore fallimentare sono stati tenuti esclusivamente dall'odierno ricorrente, che, oltre ad avere cognizione dell'andamento della società fallita, ha provveduto personalmente a consegnare la documentazione contabile, il residuo di cassa ed il saldo delle quote sociali sottoscritte, ma non interamente versate, dai figli (soci della fallita); la proprietaria dell'immobile locato alla società ed alcuni fornitori (tra cui ER) hanno riferito di avere avuto rapporti commerciali esclusivamente con ET BE;
lo stesso imputato, in sede di dichiarazioni spontanee, ha ammesso di essersi occupato dell'amministrazione della società, dell'andamento degli affari, delle modalità di gestione dei due locali notturni, e dell'organizzazione contabile. La doglianza del ricorrente, che, peraltro, ha sostenuto anche nel ricorso di aver gestito la società fallita (p. 16), appare dunque del tutto generica ed assertiva, non confrontandosi concretamente con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, oltre che basata su una non consentita rilettura degli elementi di prova.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice è stata dedotta con motivi nuovi proposti tardivamente ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; sicché, pacifico che la declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale è immune da censure, va altresì evidenziato che la Corte di Cassazione può accedere alla riqualificazione giuridica del fatto, se sia stato presentato un motivo nuovo dell'imputato sul punto, pur non enunciato in appello, purché entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai 3 42, giudici di merito (Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543). Nel caso in esame, la ricostruzione storica dei giudici di merito ha escluso il profilo di mera trascuratezza delle omissioni contabili del ET, dedotto sul rilievo dell'avvenuto deposito di parte delle scritture contabili, in quanto è stata ritenuta sussistente la fattispecie di irregolare tenuta della documentazione, per la quale è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi"); elemento soggettivo desunto, nella fattispecie, dalla finalizzazione della condotta, connotata da gravi omissioni e irregolarità contabili, all'impedimento della ricostruzione del movimento degli affari della fallita ed all'occultamento della situazione di ingente indebitamento derivante dalle sistematiche omissioni contributive e fiscali.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della C