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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 996/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
2) dott. Andrea Crema Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 996/2022 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Jacques FOSSON del Foro di Aosta, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo Studio in Aosta, Via Guido Rey n. 13, giusta procura in calce all'atto di citazione, con la quale ha altresì formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con domanda inoltrata al competente Ordine degli Avvocati in data 11.07.2022;
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] in Loc. Sorreley n. 11/F CP_1
e nato ad [...] il [...] e residente in [...], Loc. Sorreley n. CP_2
83, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Vaccino, presso il cui Studio in Aosta C.so Battaglione
Aosta n. 8 sono elettivamente domiciliati
- APPELLATI –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO I. Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2022 ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 198/2022, emessa in data 9 giugno 2022 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
1. DISPONE l'assegnazione per l'intero:
a) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): CP_1
F. 31 n. 395/1 località Sorreley p. S1-T cat. A/6 cl. U RC 286.63
b) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): CP_2
F. 31 n. 53 località Sorreley p. S1-T cat. C/2 cl. U RC 331.00 Catasto terreni
F. 31 n. 53 località Sorreley CORTE
c) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): Parte_1
F. 4 n. 80 località Parleaz p. T unità collabente
Catasto terreni
F. 3 n. 140;
F. 4 nn. 79, 210, 211, 223, 224, 225;
F. 5 nn. 150, 151, 183;
F. 7 nn. 59, 60, 92, 93;
F. 9 nn. 12, 13;
F. 10 nn. 36, 37, 38, 39, 529, 530;
F. 16 nn. 204, 205, 206, 249, 322;
F. 17 nn. 55, 56;
F. 18 nn. 194, 655 (ex 252 parte);
F. 19 nn. 35;
F. 30 nn. 102, 105, 106, 108, 219, 221, 232, 233, 235, 291;
F. 31 nn. 29, 154, 155, 156;
F. 33 n. 9;
F. 16 n. 546; 2. DISPONE la corresponsione a titolo di conguaglio, in favore della convenuta della Parte_1
somma di € 12.037,21 da parte dell'attrice e della somma di € 1.563,05 da parte dell'attore CP_1
CP_2
3. COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio;
4. PONE definitivamente le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta (cfr. provvedimento del 7.2.2022) a carico paritario delle parti (nella misura di 1/3 a carico di
[...]
, 1/3 a carico di e 1/3 a carico di , con solidarietà nei confronti CP_1 CP_2 Parte_1
dell'ausiliario del magistrato.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
Nel merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di tutti gli atti conseguenti;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di primo grado e,
conseguentemente, disporre il rinvio della causa al Tribunale di Aosta in altra composizione al fine di disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e/o rimettere in termini la convenuta a proporre le difese, le eccezioni e le domande tutte, con la concessione di un nuovo termine difensivo per la formale costituzione in giudizio e per il deposito di un atto difensivo;
3) Rigettare l'avversaria azione di divisione siccome infondata in fatto ed in diritto ed assolvere la convenuta dalle ulteriori domande avversarie;
4) In via subordinata rispetto alla domanda sub 3:
a) Rigettare la domanda di rendiconto e/o quella di risarcimento del danno, ove se ne ritenga la rituale proposizione da parte degli attori, assolvere da ogni domanda l'appellante ed espungere dal piano divisionale la somma di € 40.800,00 a carico della sig.ra ed a favore di e in Parte_1 CP_1 CP_2
parti uguali, nonché quella di € 1.871,62 a favore di e quella di € 4.441,651 a favore di CP_1 [...]
; CP_2 b) rideterminare il progetto divisionale tenendo conto dell'inesistenza dei diritti risarcitori e/o di credito (affitti,
anticipazioni, spese personali, detrazioni anticipi) condannare gli appellati a versare all'appellante la somma complessiva di € 34.078,67 o quella diversa accertanda in corso di causa a titolo di conguaglio ed in particolare al pagamento della somma di € 13.256,87 e al versamento della somma di € CP_2 CP_1
20.821,79 oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art 1284 quarto comma c.c. dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
Per parte Appellata:
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e conseguentemente,
confermare la Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
e con atto di citazione datato 1° ottobre 2019, convenivano in giudizio la sorella CP_1 CP_2
per chiedere la divisione del compendio immobiliare ereditato a seguito della morte della madre Parte_1
deceduta in Aosta in data 27 novembre 2013; nonché il rendiconto con particolare riferimento Persona_1
all'unico immobile abitabile (appartamento) abitato dal gennaio 2014, dopo la morte della madre, dall'odierna appellante. In dettaglio, gli attori chiedevano la quantificazione del valore economico dei beni caduti in successione con formazione di tre lotti tenuto conto dei relativi conguagli e della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva nonché delle spese dell'eredità anticipate unicamente da una parte.
è rimasta contumace fino alla sua costituzione avvenuta il 18 maggio 2022, dopo il compimento Parte_1
dell'intera attività istruttoria. In data 9 giugno 2022, con la sentenza n. 198/2022, il Giudice provvedeva alla divisione ereditaria secondo quanto elaborato dal CTU;
disponeva la corresponsione a titolo di conguaglio, in favore di Parte_1
della somma di 12.037,21 euro da parte di e della somma di 1.563,05 da parte di CP_1 CP_2
compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico paritario delle parti (nella misura di 1/3) le
[...]
spese della CTU.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, preliminarmente, rigettava le domande preliminari di rito volte a conseguire la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e di tutti gli atti conseguenti;
evidenziava che in corso di causa – all'epoca contumace – non si presentava, nonostante la Parte_1
notifica ex art. 292 c.p.c., all'udienza del 15 aprile 2021 a rendere l'interrogatorio formale sul capitolo di prova articolato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in ordine all'occupazione dell'immobile prima abitato da (sito in Saint Christophe – Località Sorreley) e sino al 2019 occupato Persona_1
dall'odierna appellante;
non emergevano motivi idonei a giustificare tale mancata comparizione;
pertanto, essa veniva ritenuta circostanza ammessa ex art. 232 c.p.c.
Non essendovi contestazioni ai sensi dell'art. 785 c.c., con provvedimento del 15 aprile 2021 veniva disposta la divisione degli immobili e all'esito si procedeva all'espletamento di attività peritale con il c.t.u. - finalizzata alla stima dei beni ed alla predisposizione di tre lotti omogenei tenuto conto dei relativi conguagli - che veniva evasa con la relazione depositata il 12 gennaio 2022. Gli attori formulavano una richiesta di assegnazione specifica di beni, mentre nessuna osservazione veniva mossa dalla convenuta (all'epoca ancora contumace).
Il Giudice riteneva che le allegazioni di volte a negare la propria occupazione esclusiva Parte_1
dell'immobile sopra menzionato e ad affermare la privazione del proprio possesso relativamente agli altri beni immobili fossero tardive, essendo state svolte per la prima volta nella comparsa costitutiva depositata dopo il compimento dell'attività istruttoria;
parimenti tardive venivano ritenute le contestazioni della medesima circa l'assenza di alcuni beni dalla divisione.
L'appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
1. “Sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 1 c.p.c - la radicale nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 163 bis c.p.c e dell'art 163 n. 7 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art 12 delle preleggi - il mancato rispetto dei termini minimi liberi a comparire”;
2. “Sulla domanda principale di controparte – violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. – natura costitutiva dell'azione di divisione – la domanda di accertamento e dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria formulata da controparte”;
3. “Il progetto divisionale – l'indennità di occupazione di un cespite facente parte del compendio ereditario – inesistenza della domanda risarcitoria – inesistenza della stessa domanda di rendiconto – rigetto della domanda di rendiconto - omessa dimostrazione dell'asserita occupazione dell'immobile – violazione e/o falsa applicazione degli art 2697 c.c. - 1102 c.c. ed art 723 c.c. e degli art. 112 – 132 comma 4 c.p.c. 167
comma 2 cpc e 232 c.p.c.”
e si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame e chiedendo l'integrale CP_1 CP_2
conferma della sentenza impugnata.
2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui, richiamando l'ordinanza emessa nella medesima data, afferma che “il rispetto del termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art 163 bis cpc va valutato con riferimento alla data di prima udienza così come differita ex art 168 bis comma 5 c.p.c”
sostenendo che tale motivazione è del tutto erronea e contrasta apertamente con il contenuto degli artt. 163 bis co. 1 e 163 n. 7 c.p.c., poiché dal combinato disposto di tali norme si evincerebbe che i novanta giorni devono necessariamente intercorrere tra la data della notificazione della citazione e la data dell'udienza di comparizione così come indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando il differimento dell'udienza ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. In dettaglio, evidenziava che la notificazione si perfezionava per la convenuta soltanto il giorno 5 novembre 2019, ovvero dieci giorni dopo, allorquando si verificava la compiuta giacenza della raccomandata con l'Ufficiale Giudiziario che dava notizia al destinatario del compimento delle formalità
previste dalla norma di cui all'art 140 c.p.c. Nell'atto di citazione l'udienza di comparizione era indicata per il giorno 31 gennaio 2020, pertanto tra il giorno della notificazione dell'atto ex art 140 c.p.c. per compiuta giacenza e quello dell'udienza di comparizione trascorrevano 87 giorni, ovvero un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla norma di cui all'art 163 bis c.p.c., risolvendosi in una contrazione del termine di difesa del convenuto foriera di una violazione del diritto di difesa di gravità tale da importare la nullità del procedimento di notificazione e dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, sciogliendo la comunione, si è pronunciato ultra petita, in quanto ha emesso una pronuncia costitutiva – a fronte della richiesta di una declaratoria di scioglimento della comunione – violando così l'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza in quanto la motivazione sarebbe meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. poichè il Giudice, nel disporre la divisione, richiamando acriticamente le conclusioni della CTU, avrebbe omesso di esprimere la ratio decidendi;
oltre a ciò censura la sentenza nella parte in cui ha accolto una domanda di rendiconto senza che la stessa venisse ritualmente avanzata dagli attori e ha condannato la medesima appellante al risarcimento del danno in favore degli attori senza che gli stessi proponessero alcuna domanda risarcitoria, volta ad ottenere la corresponsione di una indennità di occupazione correlata alla presunta occupazione del cespite sito in Saint Christophe, Loc. Sorreley,
senza che gli attori allegassero elementi a sostegno dell'indebita occupazione.
afferma inoltre che gli attori in primo grado non avevano formulato alcuna domanda di Parte_1
rifusione delle spese legali e di quelli procedimentali di mediazione, nonché di rifusione delle spese relative alla relazione notarile, nonché di condanna della convenuta al pagamento delle spese di energia elettrica relative al cespite che sarebbe stato oggetto di occupazione esclusiva.
Inoltre l'appellante lamenta che il giudice, dopo avere compensato le spese di assistenza e difesa delle parti nonché quelle di ctu, contraddittoriamente ha posto a carico della convenuta le spese di mediazione e quelle relative alla relazione notarile.
E ancora secondo Leger Rosanna, il giudice, sposando acriticamente il lavoro del ctu anche con riferimento ai conguagli in denaro, ha omesso di illustrare le ragioni giuridiche poste a base della relativa decisione.
La predetta afferma che non è vero che abbia occupato abusivamente in via esclusiva uno degli immobili in quanto gli altri eredi avevano il possesso delle chiavi.
In ogni caso e non si sono opposti all'asserito godimento dell'immobile da parte della CP_2 CP_1
sorella, con le conseguenze di cui alla sentenza di Cassazione n. 2423 del 2015. A prova di ciò deducono il fatto che i documenti in atti provano che non fu mai contestata alla signora l'indebita occupazione del Pt_1
bene.
Secondo parte appellante sarebbe errata anche la propria condanna al pagamento delle spese di energia elettrica, considerando che il pagamento delle bollette da parte degli altri eredi dimostra “un totale accordo
delle parti circa l'occupazione della signora dopo il decesso della madre” e che “non si è mai visto un Pt_1
soggetto che è contrario all'occupazione di una bene da parte di un altro comproprietario continui a pagargli
le bollette della luce” .
L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso esclusivo dell'immobile in questione unicamente sulla scorta del rilievo che la medesima non ha reso l'interrogatorio formale in quanto contumace;
rileva come la mancata comparizione ha mero valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori, mentre erroneamente il giudice di Aosta ha attribuito a detto fatto valore confessorio.
Ha contestato ancora la sentenza nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione dei costi di mediazione e di relazione notarile rilevando che tali costi non possono essere oggetto di rendiconto, ma attengono alla valutazione della soccombenza della parte e presuppongono una specifica domanda che nel caso di specie non sussiste.
Gli appellanti, dal canto loro, si oppongono all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto condividendo il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata parzialmente meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, esso deve essere rigettato in quanto è emerso che l'ufficiale giudiziario ha effettuato la notificazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25 ottobre 2019, per cui essa si è
perfezionata il 5 novembre 2019; la data della prima udienza - indicata nell'atto di citazione per il 31 gennaio
2020 - è stata differita una prima volta con provvedimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. (reso al seguito dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 28 ottobre 2019) al 12 marzo 2020 e una seconda a causa dell'emergenza Covid alla data del 3 giugno 2020; in ossequio a quanto affermato da costante giurisprudenza la quale, con riferimento al calcolo del termine a ritroso per la rituale costituzione in giudizio del convenuto ex artt. 166 e 167 c.p.c., ha operato una distinzione tra l'ipotesi di differimento della prima udienza disposta ai sensi dell'art. 168 bis c. 4 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 168 bis c. 5 c.p.c. atteso che “per la verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell'art. 155,
comma primo, cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis,
comma quinto, cod. proc. civ., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto,
con le connesse decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha luogo, secondo il regime conseguente all'introduzione della facoltà dell'istruttore di differire l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168-
bis, comma quinto, cod. proc. civ., esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell'ipotesi di cui al comma quarto del medesimo art. 168-bis cod. proc. civ., ossia nel caso di differimento dell'udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza” (cfr. Cass. ord. 22863/2025); se ne deduce che, per valutare il termine ex art. 163 bis c.p.c., deve aversi a riguardo alla data di prima udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c. Nel caso in esame – come già condivisibilmente assunto dal
Giudice di prime cure - il termine di 90 giorni decorrente dal perfezionamento della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (5 novembre 2019) è rispettato atteso che la data di prima udienza, come detto, è stata differita ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 12 marzo 2020.
Quanto al secondo motivo di gravame, anch'esso non può essere accolto in quanto deve evidenziarsi che gli attori in primo grado, nelle conclusioni dell'atto di citazione, chiedevano “nel merito, accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei seguenti beni […] e di ogni ulteriore bene in comproprietà tra le parti e caduto in successione anche se non sopraelencato e rilevato dall'espletanda CTU tra le parti, mediante predisposizione, previa ammissione di CTU, di un progetto di divisione il quale preveda, se del caso, 3 lotti da assegnare o da estrarre a sorte e con il pagamento da parte degli assegnatari dei relativi conguagli anche tenuto conto della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva e delle spese dell'eredità e di detti beni caduti in successione e anticipate unicamente da una parte”. La pronuncia del Giudice non appare ultra petita in quanto gli attori in primo grado, come riportato, hanno richiesto, previa ammissione di CTU, un progetto di divisione e sulla base del medesimo la ripartizione dei beni facenti parte del compendio ereditario. La circostanza che nella prima parte delle conclusioni chiedano di
“accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria” non comporta che la decisione del giudice si limiti ad essere meramente dichiarativa atteso che il progetto di divisione è il piano predisposto dal giudice per ripartire i beni in comunione tra i condividenti, creando lotti corrispondenti alle quote, e ha natura costitutiva poiché trasforma la quota di un bene in toto in proprietà esclusiva di specifici beni - attraverso l'assegnazione - creando una nuova situazione giuridica e stabilendo conguagli;
se ne deduce che la divisione ha natura costitutiva in quanto, nell'assegnare a ciascun condividente un bene in proprietà esclusiva in luogo della quota, modifica di fatto la situazione precedente, producendo un effetto retroattivo. Ciò è confermato da consolidata giurisprudenza, la quale ha specificato che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma muta sostanzialmente la realtà̀ giuridica.
Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la comproprietà̀ di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi (aliquid datum, aliquid retentum;
sorgono, dunque,
tante proprietà̀ individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà̀ […] è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com) proprietà̀ sul tutto (che prima aveva) e – correlativamente – acquista la proprietà̀ individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva)” (cfr. Cass. SS.UU. del 7 ottobre 2019, n 25021).
In ordine al terzo motivo di appello, preliminarmente deve escludersi la lamentata nullità della sentenza poiché
la motivazione è esistente e tale da consentire di comprendere il percorso logico seguito dal Giudice, ancorché
in parte da riformare, nei termini di cui si dirà infra. Ciò in quanto il giudice ben può fare proprie motivazioni e conclusioni del ctu, con ciò adempiendo al proprio obbligo motivazionale.
Peraltro appellante ha mosso una critica del tutto generica alla motivazione, non indicando in quali punti la ctu sarebbe erronea o fondata su motivazioni errate o insufficienti.
Quanto alla doglianza attinente all'assenza di specifica domanda di rendiconto, è sufficiente evidenziare che,
nel richiedere il progetto di divisione, veniva specificato che la divisione era richiesta “anche tenuto conto della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva”,
dovendosi perciò concludere che vi è stata apposita istanza di rendiconto.
Tuttavia, va evidenziato che nell'atto di citazione gli attori non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria finalizzata ad ottenere il ristoro del danno patito a seguito dell'asserita occupazione del cespite ereditario sito in Saint Christophe, Loc. Sorreley da parte di pertanto il Giudice di prime cure, stante Parte_1
l'assenza di specifica domanda, non poteva riconoscere tale somma a favore degli odierni appellati alcunché
a titolo di indennità di occupazione.
Oltre a ciò, il diritto di ricevere un'indennità per il mancato godimento del bene si configura qualora uno degli eredi occupi l'immobile in via esclusiva impedendo attivamente agli altri di esercitare il loro diritto:
l'occupazione, in tal caso, diventa illegittima, ma l'occupante del bene – ovvero il comproprietario che ne gode in modo esclusivo - è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune. La semplice tolleranza passiva, invece, non genera un diritto automatico al risarcimento atteso che il godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un pregiudizio in danno degli altri comproprietari, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o che abbia consentito in modo certo ed inequivoco detto uso esclusivo (cfr. Cass. civ.
sez. II, 09/02/2015, n. 2423).
Ebbene, nel caso di specie - oltre a non esservi specifica domanda sul punto - gli odierni appellati non hanno mai allegato elementi dai quali poter inferire che l'asserita occupante impedisse loro attivamente di esercitare il proprio diritto (non si sono mai opposti al godimento dell'immobile da parte della sorella e nulla hanno fatto di concreto per impedire alla medesima il godimento del cespite), né ciò può evincersi dalla necessità di dover ricorrere alla forza pubblica, coadiuvata dal fabbro, per accedervi ai meri fini peritali.
Il possesso esclusivo non può ritenersi provato neppure dalla mancata presentazione all'interrogatorio da parte di il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto il medesimo circostanza ammessa ai sensi Parte_1
dell'art. 232 c.p.c., in virtù della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio. Tuttavia, è principio consolidato quello che ritiene che la mancata comparizione non sia una confessione automatica, ma attribuisce al giudice la facoltà – e non l'obbligo - di ritenere ammessi i fatti posti nell'interrogatorio, valutando tale comportamento processuale unitamente ad altri elementi di prova disponibili, trattandosi di una presunzione semplice e non di una prova legale (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 19/03/2009, n. 6697; Cass. Civ. Sez. I, sent.
06/08/2014 n. 17719 e Sez. 6 - 3, ord. n. 41643 del 27/12/2021); pertanto, anche alla luce di quanto esposto supra, non vi sono elementi da cui poter desumere che l'immobile rientrasse nel possesso esclusivo di Pt_1
dovendosi perciò ritenere la non debenza dell'indennità di occupazione.
[...]
La sentenza deve pertanto essere riformata nella parte in cui riconosce il diritto degli appellati di ricevere dall'appellante l'importo di euro 27.200,00 €, pari ai due terzi dell'importo di euro 40.800,00, importo calcolato dal ctu quale canone per l'occupazione dell'immobile da parte della signora diritto Parte_1
che viene escluso.
Quanto ai conguagli, essi sono contestati esclusivamente con riferimento alle spese di energia elettrica, per la relazione notarile e per la mediazione.
Deve essere confermata la statuizione di primo grado che attribuisce il pagamento dell'energia elettrica alla sola in quanto la stessa, nelle proprie difese, come si è sopra riportato, ha dichiarato di essere Parte_1
il soggetto che ha usufruito del bene.
Deve essere altresì confermata la statuizione della sentenza laddove pone a carico di tutti gli eredi le spese delle relazione notarile e della mediazione, in quanto attività entrambe necessarie per poter addivenire alla divisione dei beni.
Si ritiene che i signori e , con l'ampia dizione contenuta nella citazione relativa alla CP_1 CP_2
necessità che il progetto di divisione tenesse conto “delle spese dell'eredità”, abbiano infatti chiesto che venisse disposta l'attribuzione pro-quota di tutte le spese attinenti alla gestione ed alla divisione dei beni ereditari, e quindi anche di quelle relative appunto a relazione notarile e mediazione.
Deve quindi essere rideterminata la somma che e devono versare a titolo di conguaglio CP_1 CP_2
a in quanto l'importo stabilito nella sentenza di primo grado deve essere maggiorato per Parte_1
ognuno del 50% dell'importo di euro 27.200,00, così come indicato nel dispositivo.
Sulla somma predetta debbono essere calcolati gli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c..c.. Non può infatti essere accolta la richiesta di di riconoscimento degli interessi previsti dall'art. Parte_1
1284 c. 4 c.c., in quanto tale normativa può essere applicata solo in caso di interessi scaturenti da un negozio giuridico (Cass. N. 14512 del 2022).
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione all'esito dei due gradi di giudizio, va ritenuta la sussistenza di soccombenza reciproca, tenuto conto del fatto che entrambe le parti vedono in parte non accolte le proprie domande.
Devono essere pertanto compensate per intero le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 198/2022,
dispone la corresponsione a titolo di conguaglio in favore di della somma di € 25.637,21 da Parte_1
parte di e della somma di € 15.163,05 da parte di oltre ad interessi legali dalla CP_1 CP_2
domanda al saldo, e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 17 dicembre 2025.
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 996/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
2) dott. Andrea Crema Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 996/2022 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Jacques FOSSON del Foro di Aosta, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo Studio in Aosta, Via Guido Rey n. 13, giusta procura in calce all'atto di citazione, con la quale ha altresì formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con domanda inoltrata al competente Ordine degli Avvocati in data 11.07.2022;
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] in Loc. Sorreley n. 11/F CP_1
e nato ad [...] il [...] e residente in [...], Loc. Sorreley n. CP_2
83, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Vaccino, presso il cui Studio in Aosta C.so Battaglione
Aosta n. 8 sono elettivamente domiciliati
- APPELLATI –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO I. Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2022 ha proposto impugnazione Parte_1
avverso la sentenza n. 198/2022, emessa in data 9 giugno 2022 dal Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
1. DISPONE l'assegnazione per l'intero:
a) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): CP_1
F. 31 n. 395/1 località Sorreley p. S1-T cat. A/6 cl. U RC 286.63
b) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): CP_2
F. 31 n. 53 località Sorreley p. S1-T cat. C/2 cl. U RC 331.00 Catasto terreni
F. 31 n. 53 località Sorreley CORTE
c) a dei seguenti beni siti nel Comune di Saint Chistophe (AO): Parte_1
F. 4 n. 80 località Parleaz p. T unità collabente
Catasto terreni
F. 3 n. 140;
F. 4 nn. 79, 210, 211, 223, 224, 225;
F. 5 nn. 150, 151, 183;
F. 7 nn. 59, 60, 92, 93;
F. 9 nn. 12, 13;
F. 10 nn. 36, 37, 38, 39, 529, 530;
F. 16 nn. 204, 205, 206, 249, 322;
F. 17 nn. 55, 56;
F. 18 nn. 194, 655 (ex 252 parte);
F. 19 nn. 35;
F. 30 nn. 102, 105, 106, 108, 219, 221, 232, 233, 235, 291;
F. 31 nn. 29, 154, 155, 156;
F. 33 n. 9;
F. 16 n. 546; 2. DISPONE la corresponsione a titolo di conguaglio, in favore della convenuta della Parte_1
somma di € 12.037,21 da parte dell'attrice e della somma di € 1.563,05 da parte dell'attore CP_1
CP_2
3. COMPENSA integralmente le spese processuali relative al presente giudizio;
4. PONE definitivamente le somme liquidate in corso di causa in favore del c.t.u. per l'attività peritale svolta (cfr. provvedimento del 7.2.2022) a carico paritario delle parti (nella misura di 1/3 a carico di
[...]
, 1/3 a carico di e 1/3 a carico di , con solidarietà nei confronti CP_1 CP_2 Parte_1
dell'ausiliario del magistrato.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
Nel merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di tutti gli atti conseguenti;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di primo grado e,
conseguentemente, disporre il rinvio della causa al Tribunale di Aosta in altra composizione al fine di disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e/o rimettere in termini la convenuta a proporre le difese, le eccezioni e le domande tutte, con la concessione di un nuovo termine difensivo per la formale costituzione in giudizio e per il deposito di un atto difensivo;
3) Rigettare l'avversaria azione di divisione siccome infondata in fatto ed in diritto ed assolvere la convenuta dalle ulteriori domande avversarie;
4) In via subordinata rispetto alla domanda sub 3:
a) Rigettare la domanda di rendiconto e/o quella di risarcimento del danno, ove se ne ritenga la rituale proposizione da parte degli attori, assolvere da ogni domanda l'appellante ed espungere dal piano divisionale la somma di € 40.800,00 a carico della sig.ra ed a favore di e in Parte_1 CP_1 CP_2
parti uguali, nonché quella di € 1.871,62 a favore di e quella di € 4.441,651 a favore di CP_1 [...]
; CP_2 b) rideterminare il progetto divisionale tenendo conto dell'inesistenza dei diritti risarcitori e/o di credito (affitti,
anticipazioni, spese personali, detrazioni anticipi) condannare gli appellati a versare all'appellante la somma complessiva di € 34.078,67 o quella diversa accertanda in corso di causa a titolo di conguaglio ed in particolare al pagamento della somma di € 13.256,87 e al versamento della somma di € CP_2 CP_1
20.821,79 oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art 1284 quarto comma c.c. dal giorno della domanda a quello dell'effettivo soddisfo.
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
Per parte Appellata:
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e conseguentemente,
confermare la Sentenza impugnata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari per il doppio grado di giudizio
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
e con atto di citazione datato 1° ottobre 2019, convenivano in giudizio la sorella CP_1 CP_2
per chiedere la divisione del compendio immobiliare ereditato a seguito della morte della madre Parte_1
deceduta in Aosta in data 27 novembre 2013; nonché il rendiconto con particolare riferimento Persona_1
all'unico immobile abitabile (appartamento) abitato dal gennaio 2014, dopo la morte della madre, dall'odierna appellante. In dettaglio, gli attori chiedevano la quantificazione del valore economico dei beni caduti in successione con formazione di tre lotti tenuto conto dei relativi conguagli e della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva nonché delle spese dell'eredità anticipate unicamente da una parte.
è rimasta contumace fino alla sua costituzione avvenuta il 18 maggio 2022, dopo il compimento Parte_1
dell'intera attività istruttoria. In data 9 giugno 2022, con la sentenza n. 198/2022, il Giudice provvedeva alla divisione ereditaria secondo quanto elaborato dal CTU;
disponeva la corresponsione a titolo di conguaglio, in favore di Parte_1
della somma di 12.037,21 euro da parte di e della somma di 1.563,05 da parte di CP_1 CP_2
compensava integralmente le spese di lite e poneva a carico paritario delle parti (nella misura di 1/3) le
[...]
spese della CTU.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, preliminarmente, rigettava le domande preliminari di rito volte a conseguire la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e di tutti gli atti conseguenti;
evidenziava che in corso di causa – all'epoca contumace – non si presentava, nonostante la Parte_1
notifica ex art. 292 c.p.c., all'udienza del 15 aprile 2021 a rendere l'interrogatorio formale sul capitolo di prova articolato da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. in ordine all'occupazione dell'immobile prima abitato da (sito in Saint Christophe – Località Sorreley) e sino al 2019 occupato Persona_1
dall'odierna appellante;
non emergevano motivi idonei a giustificare tale mancata comparizione;
pertanto, essa veniva ritenuta circostanza ammessa ex art. 232 c.p.c.
Non essendovi contestazioni ai sensi dell'art. 785 c.c., con provvedimento del 15 aprile 2021 veniva disposta la divisione degli immobili e all'esito si procedeva all'espletamento di attività peritale con il c.t.u. - finalizzata alla stima dei beni ed alla predisposizione di tre lotti omogenei tenuto conto dei relativi conguagli - che veniva evasa con la relazione depositata il 12 gennaio 2022. Gli attori formulavano una richiesta di assegnazione specifica di beni, mentre nessuna osservazione veniva mossa dalla convenuta (all'epoca ancora contumace).
Il Giudice riteneva che le allegazioni di volte a negare la propria occupazione esclusiva Parte_1
dell'immobile sopra menzionato e ad affermare la privazione del proprio possesso relativamente agli altri beni immobili fossero tardive, essendo state svolte per la prima volta nella comparsa costitutiva depositata dopo il compimento dell'attività istruttoria;
parimenti tardive venivano ritenute le contestazioni della medesima circa l'assenza di alcuni beni dalla divisione.
L'appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
1. “Sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 1 c.p.c - la radicale nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 163 bis c.p.c e dell'art 163 n. 7 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell'art 12 delle preleggi - il mancato rispetto dei termini minimi liberi a comparire”;
2. “Sulla domanda principale di controparte – violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. – natura costitutiva dell'azione di divisione – la domanda di accertamento e dichiarazione di scioglimento della comunione ereditaria formulata da controparte”;
3. “Il progetto divisionale – l'indennità di occupazione di un cespite facente parte del compendio ereditario – inesistenza della domanda risarcitoria – inesistenza della stessa domanda di rendiconto – rigetto della domanda di rendiconto - omessa dimostrazione dell'asserita occupazione dell'immobile – violazione e/o falsa applicazione degli art 2697 c.c. - 1102 c.c. ed art 723 c.c. e degli art. 112 – 132 comma 4 c.p.c. 167
comma 2 cpc e 232 c.p.c.”
e si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame e chiedendo l'integrale CP_1 CP_2
conferma della sentenza impugnata.
2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui, richiamando l'ordinanza emessa nella medesima data, afferma che “il rispetto del termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art 163 bis cpc va valutato con riferimento alla data di prima udienza così come differita ex art 168 bis comma 5 c.p.c”
sostenendo che tale motivazione è del tutto erronea e contrasta apertamente con il contenuto degli artt. 163 bis co. 1 e 163 n. 7 c.p.c., poiché dal combinato disposto di tali norme si evincerebbe che i novanta giorni devono necessariamente intercorrere tra la data della notificazione della citazione e la data dell'udienza di comparizione così come indicata nell'atto di citazione, a nulla rilevando il differimento dell'udienza ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. In dettaglio, evidenziava che la notificazione si perfezionava per la convenuta soltanto il giorno 5 novembre 2019, ovvero dieci giorni dopo, allorquando si verificava la compiuta giacenza della raccomandata con l'Ufficiale Giudiziario che dava notizia al destinatario del compimento delle formalità
previste dalla norma di cui all'art 140 c.p.c. Nell'atto di citazione l'udienza di comparizione era indicata per il giorno 31 gennaio 2020, pertanto tra il giorno della notificazione dell'atto ex art 140 c.p.c. per compiuta giacenza e quello dell'udienza di comparizione trascorrevano 87 giorni, ovvero un periodo inferiore a quello minimo previsto dalla norma di cui all'art 163 bis c.p.c., risolvendosi in una contrazione del termine di difesa del convenuto foriera di una violazione del diritto di difesa di gravità tale da importare la nullità del procedimento di notificazione e dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, sciogliendo la comunione, si è pronunciato ultra petita, in quanto ha emesso una pronuncia costitutiva – a fronte della richiesta di una declaratoria di scioglimento della comunione – violando così l'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza in quanto la motivazione sarebbe meramente apparente in violazione dell'art. 132 c.p.c. poichè il Giudice, nel disporre la divisione, richiamando acriticamente le conclusioni della CTU, avrebbe omesso di esprimere la ratio decidendi;
oltre a ciò censura la sentenza nella parte in cui ha accolto una domanda di rendiconto senza che la stessa venisse ritualmente avanzata dagli attori e ha condannato la medesima appellante al risarcimento del danno in favore degli attori senza che gli stessi proponessero alcuna domanda risarcitoria, volta ad ottenere la corresponsione di una indennità di occupazione correlata alla presunta occupazione del cespite sito in Saint Christophe, Loc. Sorreley,
senza che gli attori allegassero elementi a sostegno dell'indebita occupazione.
afferma inoltre che gli attori in primo grado non avevano formulato alcuna domanda di Parte_1
rifusione delle spese legali e di quelli procedimentali di mediazione, nonché di rifusione delle spese relative alla relazione notarile, nonché di condanna della convenuta al pagamento delle spese di energia elettrica relative al cespite che sarebbe stato oggetto di occupazione esclusiva.
Inoltre l'appellante lamenta che il giudice, dopo avere compensato le spese di assistenza e difesa delle parti nonché quelle di ctu, contraddittoriamente ha posto a carico della convenuta le spese di mediazione e quelle relative alla relazione notarile.
E ancora secondo Leger Rosanna, il giudice, sposando acriticamente il lavoro del ctu anche con riferimento ai conguagli in denaro, ha omesso di illustrare le ragioni giuridiche poste a base della relativa decisione.
La predetta afferma che non è vero che abbia occupato abusivamente in via esclusiva uno degli immobili in quanto gli altri eredi avevano il possesso delle chiavi.
In ogni caso e non si sono opposti all'asserito godimento dell'immobile da parte della CP_2 CP_1
sorella, con le conseguenze di cui alla sentenza di Cassazione n. 2423 del 2015. A prova di ciò deducono il fatto che i documenti in atti provano che non fu mai contestata alla signora l'indebita occupazione del Pt_1
bene.
Secondo parte appellante sarebbe errata anche la propria condanna al pagamento delle spese di energia elettrica, considerando che il pagamento delle bollette da parte degli altri eredi dimostra “un totale accordo
delle parti circa l'occupazione della signora dopo il decesso della madre” e che “non si è mai visto un Pt_1
soggetto che è contrario all'occupazione di una bene da parte di un altro comproprietario continui a pagargli
le bollette della luce” .
L'appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il possesso esclusivo dell'immobile in questione unicamente sulla scorta del rilievo che la medesima non ha reso l'interrogatorio formale in quanto contumace;
rileva come la mancata comparizione ha mero valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori, mentre erroneamente il giudice di Aosta ha attribuito a detto fatto valore confessorio.
Ha contestato ancora la sentenza nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione dei costi di mediazione e di relazione notarile rilevando che tali costi non possono essere oggetto di rendiconto, ma attengono alla valutazione della soccombenza della parte e presuppongono una specifica domanda che nel caso di specie non sussiste.
Gli appellanti, dal canto loro, si oppongono all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto condividendo il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata parzialmente meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, esso deve essere rigettato in quanto è emerso che l'ufficiale giudiziario ha effettuato la notificazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 25 ottobre 2019, per cui essa si è
perfezionata il 5 novembre 2019; la data della prima udienza - indicata nell'atto di citazione per il 31 gennaio
2020 - è stata differita una prima volta con provvedimento ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. (reso al seguito dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 28 ottobre 2019) al 12 marzo 2020 e una seconda a causa dell'emergenza Covid alla data del 3 giugno 2020; in ossequio a quanto affermato da costante giurisprudenza la quale, con riferimento al calcolo del termine a ritroso per la rituale costituzione in giudizio del convenuto ex artt. 166 e 167 c.p.c., ha operato una distinzione tra l'ipotesi di differimento della prima udienza disposta ai sensi dell'art. 168 bis c. 4 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 168 bis c. 5 c.p.c. atteso che “per la verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell'art. 155,
comma primo, cod. proc. civ., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168-bis,
comma quinto, cod. proc. civ., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto,
con le connesse decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha luogo, secondo il regime conseguente all'introduzione della facoltà dell'istruttore di differire l'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168-
bis, comma quinto, cod. proc. civ., esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell'ipotesi di cui al comma quarto del medesimo art. 168-bis cod. proc. civ., ossia nel caso di differimento dell'udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza” (cfr. Cass. ord. 22863/2025); se ne deduce che, per valutare il termine ex art. 163 bis c.p.c., deve aversi a riguardo alla data di prima udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c. Nel caso in esame – come già condivisibilmente assunto dal
Giudice di prime cure - il termine di 90 giorni decorrente dal perfezionamento della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (5 novembre 2019) è rispettato atteso che la data di prima udienza, come detto, è stata differita ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 12 marzo 2020.
Quanto al secondo motivo di gravame, anch'esso non può essere accolto in quanto deve evidenziarsi che gli attori in primo grado, nelle conclusioni dell'atto di citazione, chiedevano “nel merito, accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria dei seguenti beni […] e di ogni ulteriore bene in comproprietà tra le parti e caduto in successione anche se non sopraelencato e rilevato dall'espletanda CTU tra le parti, mediante predisposizione, previa ammissione di CTU, di un progetto di divisione il quale preveda, se del caso, 3 lotti da assegnare o da estrarre a sorte e con il pagamento da parte degli assegnatari dei relativi conguagli anche tenuto conto della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva e delle spese dell'eredità e di detti beni caduti in successione e anticipate unicamente da una parte”. La pronuncia del Giudice non appare ultra petita in quanto gli attori in primo grado, come riportato, hanno richiesto, previa ammissione di CTU, un progetto di divisione e sulla base del medesimo la ripartizione dei beni facenti parte del compendio ereditario. La circostanza che nella prima parte delle conclusioni chiedano di
“accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria” non comporta che la decisione del giudice si limiti ad essere meramente dichiarativa atteso che il progetto di divisione è il piano predisposto dal giudice per ripartire i beni in comunione tra i condividenti, creando lotti corrispondenti alle quote, e ha natura costitutiva poiché trasforma la quota di un bene in toto in proprietà esclusiva di specifici beni - attraverso l'assegnazione - creando una nuova situazione giuridica e stabilendo conguagli;
se ne deduce che la divisione ha natura costitutiva in quanto, nell'assegnare a ciascun condividente un bene in proprietà esclusiva in luogo della quota, modifica di fatto la situazione precedente, producendo un effetto retroattivo. Ciò è confermato da consolidata giurisprudenza, la quale ha specificato che “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma muta sostanzialmente la realtà̀ giuridica.
Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la comproprietà̀ di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi (aliquid datum, aliquid retentum;
sorgono, dunque,
tante proprietà̀ individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà̀ […] è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com) proprietà̀ sul tutto (che prima aveva) e – correlativamente – acquista la proprietà̀ individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva)” (cfr. Cass. SS.UU. del 7 ottobre 2019, n 25021).
In ordine al terzo motivo di appello, preliminarmente deve escludersi la lamentata nullità della sentenza poiché
la motivazione è esistente e tale da consentire di comprendere il percorso logico seguito dal Giudice, ancorché
in parte da riformare, nei termini di cui si dirà infra. Ciò in quanto il giudice ben può fare proprie motivazioni e conclusioni del ctu, con ciò adempiendo al proprio obbligo motivazionale.
Peraltro appellante ha mosso una critica del tutto generica alla motivazione, non indicando in quali punti la ctu sarebbe erronea o fondata su motivazioni errate o insufficienti.
Quanto alla doglianza attinente all'assenza di specifica domanda di rendiconto, è sufficiente evidenziare che,
nel richiedere il progetto di divisione, veniva specificato che la divisione era richiesta “anche tenuto conto della rendicontazione di ogni erede in relazione ai beni caduti in successione e goduti in via esclusiva”,
dovendosi perciò concludere che vi è stata apposita istanza di rendiconto.
Tuttavia, va evidenziato che nell'atto di citazione gli attori non hanno proposto alcuna domanda risarcitoria finalizzata ad ottenere il ristoro del danno patito a seguito dell'asserita occupazione del cespite ereditario sito in Saint Christophe, Loc. Sorreley da parte di pertanto il Giudice di prime cure, stante Parte_1
l'assenza di specifica domanda, non poteva riconoscere tale somma a favore degli odierni appellati alcunché
a titolo di indennità di occupazione.
Oltre a ciò, il diritto di ricevere un'indennità per il mancato godimento del bene si configura qualora uno degli eredi occupi l'immobile in via esclusiva impedendo attivamente agli altri di esercitare il loro diritto:
l'occupazione, in tal caso, diventa illegittima, ma l'occupante del bene – ovvero il comproprietario che ne gode in modo esclusivo - è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune. La semplice tolleranza passiva, invece, non genera un diritto automatico al risarcimento atteso che il godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un pregiudizio in danno degli altri comproprietari, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o che abbia consentito in modo certo ed inequivoco detto uso esclusivo (cfr. Cass. civ.
sez. II, 09/02/2015, n. 2423).
Ebbene, nel caso di specie - oltre a non esservi specifica domanda sul punto - gli odierni appellati non hanno mai allegato elementi dai quali poter inferire che l'asserita occupante impedisse loro attivamente di esercitare il proprio diritto (non si sono mai opposti al godimento dell'immobile da parte della sorella e nulla hanno fatto di concreto per impedire alla medesima il godimento del cespite), né ciò può evincersi dalla necessità di dover ricorrere alla forza pubblica, coadiuvata dal fabbro, per accedervi ai meri fini peritali.
Il possesso esclusivo non può ritenersi provato neppure dalla mancata presentazione all'interrogatorio da parte di il Giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto il medesimo circostanza ammessa ai sensi Parte_1
dell'art. 232 c.p.c., in virtù della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio. Tuttavia, è principio consolidato quello che ritiene che la mancata comparizione non sia una confessione automatica, ma attribuisce al giudice la facoltà – e non l'obbligo - di ritenere ammessi i fatti posti nell'interrogatorio, valutando tale comportamento processuale unitamente ad altri elementi di prova disponibili, trattandosi di una presunzione semplice e non di una prova legale (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 19/03/2009, n. 6697; Cass. Civ. Sez. I, sent.
06/08/2014 n. 17719 e Sez. 6 - 3, ord. n. 41643 del 27/12/2021); pertanto, anche alla luce di quanto esposto supra, non vi sono elementi da cui poter desumere che l'immobile rientrasse nel possesso esclusivo di Pt_1
dovendosi perciò ritenere la non debenza dell'indennità di occupazione.
[...]
La sentenza deve pertanto essere riformata nella parte in cui riconosce il diritto degli appellati di ricevere dall'appellante l'importo di euro 27.200,00 €, pari ai due terzi dell'importo di euro 40.800,00, importo calcolato dal ctu quale canone per l'occupazione dell'immobile da parte della signora diritto Parte_1
che viene escluso.
Quanto ai conguagli, essi sono contestati esclusivamente con riferimento alle spese di energia elettrica, per la relazione notarile e per la mediazione.
Deve essere confermata la statuizione di primo grado che attribuisce il pagamento dell'energia elettrica alla sola in quanto la stessa, nelle proprie difese, come si è sopra riportato, ha dichiarato di essere Parte_1
il soggetto che ha usufruito del bene.
Deve essere altresì confermata la statuizione della sentenza laddove pone a carico di tutti gli eredi le spese delle relazione notarile e della mediazione, in quanto attività entrambe necessarie per poter addivenire alla divisione dei beni.
Si ritiene che i signori e , con l'ampia dizione contenuta nella citazione relativa alla CP_1 CP_2
necessità che il progetto di divisione tenesse conto “delle spese dell'eredità”, abbiano infatti chiesto che venisse disposta l'attribuzione pro-quota di tutte le spese attinenti alla gestione ed alla divisione dei beni ereditari, e quindi anche di quelle relative appunto a relazione notarile e mediazione.
Deve quindi essere rideterminata la somma che e devono versare a titolo di conguaglio CP_1 CP_2
a in quanto l'importo stabilito nella sentenza di primo grado deve essere maggiorato per Parte_1
ognuno del 50% dell'importo di euro 27.200,00, così come indicato nel dispositivo.
Sulla somma predetta debbono essere calcolati gli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c..c.. Non può infatti essere accolta la richiesta di di riconoscimento degli interessi previsti dall'art. Parte_1
1284 c. 4 c.c., in quanto tale normativa può essere applicata solo in caso di interessi scaturenti da un negozio giuridico (Cass. N. 14512 del 2022).
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione all'esito dei due gradi di giudizio, va ritenuta la sussistenza di soccombenza reciproca, tenuto conto del fatto che entrambe le parti vedono in parte non accolte le proprie domande.
Devono essere pertanto compensate per intero le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
in parziale riforma della sentenza n. 198/2022,
dispone la corresponsione a titolo di conguaglio in favore di della somma di € 25.637,21 da Parte_1
parte di e della somma di € 15.163,05 da parte di oltre ad interessi legali dalla CP_1 CP_2
domanda al saldo, e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 17 dicembre 2025.
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino