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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 72/2022, trattenuta in decisione in data 4.1.2025 (a seguito di deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), concessi i termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Lindo Francesco Del Gaudio
Appellante contro
) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Costabile
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- contratto di vendita/messa in opera
(vetrate)
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al GdP di Cosenza la Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 esponendo: di essersi accordato con la convenuta per l'acquisto ed il posizionamento di n. 4 vetrate di grandi dimensioni;
che gli operai della vetreria avevano proceduto all'installazione, coadiuvati dai sigg.
ed presenti nell'immobile per altri lavori;
che però dopo qualche mese Parte_2 Pt_3
due delle vetrate si erano lesionate;
che la convenuta aveva denegato ogni responsabilità, in quanto ricadente sull'operato dei che però in realtà si erano limitati ad installare i profili in ferro;
Parte_2
che da perizie eseguite sui manufatti era emerso che le stesse erano di media e non già di alta qualità, per come convenuto e che esse erano state erroneamente posizionate, invertendosi parte esterna ed interna;
che vane erano state le trattative di bonario componimento e la mediazione civile. Chiedeva quindi “dichiarare l'esclusiva responsabilità per il danno subito …in capo alla Controparte_2
per l'effetto condannarla al pagamento …della somma di euro 3950,00 per in danni causati e pari alla spesa sostenuta ..per l'acquisto ed il posizionamento delle vetrate;
in subordine ordinare alla Vetreria
Cundari…la nuova consegna e l'installazione di altre vetrate di alta qualità con a carico delle spese occorrenti in capo della società convenuta…” vinte le spese, da distrarsi.
La società convenuta resisteva alle avverse pretese contestandone gli assunti e deducendo che era stato tra le parti convenuto il solo acquisto e la consegna delle vetrate, al cui montaggio avevano provveduto i serramentisti incaricati dall'attore, e che le stesse erano di alta qualità ed erano state fornite integre.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande.
Escussi tre testimoni, con sentenza n. 1168/2021 il Gdp rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e della somma di euro 100 ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello il censurando la carenza e la illogicità della Parte_1
motivazione: per non avere il GdP motivato la prevalenza accordata alla testimonianza degli operai della convenuta e circa l'esecuzione del montaggio dei vetri ad opera di CP_3 Tes_1
incaricati di esso attore e ciò pur avendo il teste sotto giuramento, dichiarato di essere Parte_2
nell'abitazione per altri lavori e di essersi unito agli altri per il posizionamento delle vetrate solo a seguito di loro richiesta;
per non avere il GdP richiesto ai testi di chiarire l'anomala convenzione di consegna senza installazione e per non avere proceduto al richiesto espletamento di ctu al fine di accertare la scarsa qualità dei manufatti e l'inverso loro posizionamento. Ha quindi chiesto “…in riforma della sentenza oggi appellata ….in via istruttoria ammettere la CTU più volte richiesta in primo grado al fine di accertare le cause delle lesioni delle vetrate lamentate dall'appellante e la loro pagina 2 di 5 qualità e quindi condannare la parte appellata…al pagamento della somma di euro 3950,00 a titolo di risarcimento danni subiti dall'appellante per l'errato montaggio delle vetrate da parte degli operai della società appellata e per la fornitura di scarsa qualità delle stesse ovvero condannarla a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia ovvero in subordine ordinare alla parte appellata il ritiro delle vetrate lesionate e la consegna di nuove vetrate con qualità superiore a quelle consegnate dalla vetreria ”, vinte le spese, da distrarsi.
L'appellata ha resistito al gravame contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e loro distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
Parte appellata soltanto ha depositato comparsa conclusionale.
**************
L'appello non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Dalla sentenza impugnata si evincono invero le ragioni della prevalenza accordata alla testimonianza degli operai della convenuta rispetto a quella resa da (tutti addotti dall'attore a Parte_2
prova diretta) avendo il Gdp evidenziato che nella citazione è stato taciuto il mestiere dei sigg.
e per quali lavori essi si trovavano nell'appartamento dell'attore, e che però quello di loro Parte_2
escusso ha dichiarato di essere lì per “lavorare per gli infissi in altre stanze”, dando quindi conto delle convergenti dichiarazioni degli operai della vetreria secondo cui essi avevano esclusivamente provveduto alla consegna dei manufatti (con l'ausilio di camion dotato di gru) alla presenza di due serramentisti, i quali avevano curato il montaggio, e segnalando infine che il “ha dichiarato Tes_1
di avere visto uno dei serramentisti forzare la guarnizione nella intercapedine del serramento che doveva ospitare il vetro al fine di bloccarlo e di averlo avvisato che così facendo avrebbe rischiato di rompere il vetro”.
Tali rilievi risultano evidentemente diretti a sorreggere il rilievo conclusivo della mancanza di prova certa dell'obbligo della convenuta di effettuare il montaggio della vetrata (prova gravante sull'attore) e non presentano incongruenze ovvero illogicità, né sono adeguatamente attinte dalle considerazioni esposte in appello: circa la mancata adozione da parte del GdP di iniziative conseguenti al rilevo di falsa testimonianza del osserva infatti il Tribunale che dal complesso motivazionale non Parte_2 pagina 3 di 5 emerge un tale convincimento del giudice adito, quanto piuttosto il rilievo della genericità (dell'assunto attoreo circa la posizione del teste e) della deposizione resa;
neppure può condividersi l'assunto dell'appellante della non verosimiglianza della stipula di contratto di sola fornitura di vetrate di grandi dimensioni, senza cioè convenzione di messa in opera, ben potendo invece ritenersi possibile tale limitazione, stante anche l'autonomia e la specificità delle competenze necessarie alla realizzazione delle strutture portanti ed alla concreta installazione delle vetrate.
Quanto alla lamentata incompiutezza dell'istruzione per omesso espletamento della c.t.u. osserva il
Tribunale, in conformità a costante insegnamento della Suprema Corte in materia, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass.n.
8498/2025); ciò posto, in merito alla deduzione del difetto di qualità delle vetrate, il cui onere probatorio grava sul compratore ( cfr. Cass.n. 14895/2023, ex multis) osserva il Tribunale che la stessa formulazione dell'allegazione risulta del tutto generica e comunque non è stato fornito alcun principio di prova atto a giustificare un approfondimento ufficioso (non essendo state allegate le perizie richiamate nell'atto introduttivo e non avendo l'attore neppure preso specifica posizione rispetto al contenuto della scheda tecnica prodotta dalla convenuta a riscontro della qualità delle vetrate fornite).
Analogamente è a dirsi quanto all'inverso posizionamento delle vetrate: il riscontro dell'assunto era senz'altro nella disponibilità dell'attore, tant'è che lo stesso ha formulato capitolo di prova sul punto, ma non è stato fornito, non avendo alcuno dei testi addotti confermato la circostanza.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del gravame, liquidate in dispositivo secondo vigente tariffa professionale in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Segue altresì la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. che distrae in favore dell'avv. Francesco Costabile, dando altresì atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Cosenza il 23.6.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 72/2022, trattenuta in decisione in data 4.1.2025 (a seguito di deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), concessi i termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Lindo Francesco Del Gaudio
Appellante contro
) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Costabile
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza del giudice di pace- contratto di vendita/messa in opera
(vetrate)
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al GdP di Cosenza la Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 esponendo: di essersi accordato con la convenuta per l'acquisto ed il posizionamento di n. 4 vetrate di grandi dimensioni;
che gli operai della vetreria avevano proceduto all'installazione, coadiuvati dai sigg.
ed presenti nell'immobile per altri lavori;
che però dopo qualche mese Parte_2 Pt_3
due delle vetrate si erano lesionate;
che la convenuta aveva denegato ogni responsabilità, in quanto ricadente sull'operato dei che però in realtà si erano limitati ad installare i profili in ferro;
Parte_2
che da perizie eseguite sui manufatti era emerso che le stesse erano di media e non già di alta qualità, per come convenuto e che esse erano state erroneamente posizionate, invertendosi parte esterna ed interna;
che vane erano state le trattative di bonario componimento e la mediazione civile. Chiedeva quindi “dichiarare l'esclusiva responsabilità per il danno subito …in capo alla Controparte_2
per l'effetto condannarla al pagamento …della somma di euro 3950,00 per in danni causati e pari alla spesa sostenuta ..per l'acquisto ed il posizionamento delle vetrate;
in subordine ordinare alla Vetreria
Cundari…la nuova consegna e l'installazione di altre vetrate di alta qualità con a carico delle spese occorrenti in capo della società convenuta…” vinte le spese, da distrarsi.
La società convenuta resisteva alle avverse pretese contestandone gli assunti e deducendo che era stato tra le parti convenuto il solo acquisto e la consegna delle vetrate, al cui montaggio avevano provveduto i serramentisti incaricati dall'attore, e che le stesse erano di alta qualità ed erano state fornite integre.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande.
Escussi tre testimoni, con sentenza n. 1168/2021 il Gdp rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e della somma di euro 100 ex art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello il censurando la carenza e la illogicità della Parte_1
motivazione: per non avere il GdP motivato la prevalenza accordata alla testimonianza degli operai della convenuta e circa l'esecuzione del montaggio dei vetri ad opera di CP_3 Tes_1
incaricati di esso attore e ciò pur avendo il teste sotto giuramento, dichiarato di essere Parte_2
nell'abitazione per altri lavori e di essersi unito agli altri per il posizionamento delle vetrate solo a seguito di loro richiesta;
per non avere il GdP richiesto ai testi di chiarire l'anomala convenzione di consegna senza installazione e per non avere proceduto al richiesto espletamento di ctu al fine di accertare la scarsa qualità dei manufatti e l'inverso loro posizionamento. Ha quindi chiesto “…in riforma della sentenza oggi appellata ….in via istruttoria ammettere la CTU più volte richiesta in primo grado al fine di accertare le cause delle lesioni delle vetrate lamentate dall'appellante e la loro pagina 2 di 5 qualità e quindi condannare la parte appellata…al pagamento della somma di euro 3950,00 a titolo di risarcimento danni subiti dall'appellante per l'errato montaggio delle vetrate da parte degli operai della società appellata e per la fornitura di scarsa qualità delle stesse ovvero condannarla a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia ovvero in subordine ordinare alla parte appellata il ritiro delle vetrate lesionate e la consegna di nuove vetrate con qualità superiore a quelle consegnate dalla vetreria ”, vinte le spese, da distrarsi.
L'appellata ha resistito al gravame contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese e loro distrazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
Parte appellata soltanto ha depositato comparsa conclusionale.
**************
L'appello non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Dalla sentenza impugnata si evincono invero le ragioni della prevalenza accordata alla testimonianza degli operai della convenuta rispetto a quella resa da (tutti addotti dall'attore a Parte_2
prova diretta) avendo il Gdp evidenziato che nella citazione è stato taciuto il mestiere dei sigg.
e per quali lavori essi si trovavano nell'appartamento dell'attore, e che però quello di loro Parte_2
escusso ha dichiarato di essere lì per “lavorare per gli infissi in altre stanze”, dando quindi conto delle convergenti dichiarazioni degli operai della vetreria secondo cui essi avevano esclusivamente provveduto alla consegna dei manufatti (con l'ausilio di camion dotato di gru) alla presenza di due serramentisti, i quali avevano curato il montaggio, e segnalando infine che il “ha dichiarato Tes_1
di avere visto uno dei serramentisti forzare la guarnizione nella intercapedine del serramento che doveva ospitare il vetro al fine di bloccarlo e di averlo avvisato che così facendo avrebbe rischiato di rompere il vetro”.
Tali rilievi risultano evidentemente diretti a sorreggere il rilievo conclusivo della mancanza di prova certa dell'obbligo della convenuta di effettuare il montaggio della vetrata (prova gravante sull'attore) e non presentano incongruenze ovvero illogicità, né sono adeguatamente attinte dalle considerazioni esposte in appello: circa la mancata adozione da parte del GdP di iniziative conseguenti al rilevo di falsa testimonianza del osserva infatti il Tribunale che dal complesso motivazionale non Parte_2 pagina 3 di 5 emerge un tale convincimento del giudice adito, quanto piuttosto il rilievo della genericità (dell'assunto attoreo circa la posizione del teste e) della deposizione resa;
neppure può condividersi l'assunto dell'appellante della non verosimiglianza della stipula di contratto di sola fornitura di vetrate di grandi dimensioni, senza cioè convenzione di messa in opera, ben potendo invece ritenersi possibile tale limitazione, stante anche l'autonomia e la specificità delle competenze necessarie alla realizzazione delle strutture portanti ed alla concreta installazione delle vetrate.
Quanto alla lamentata incompiutezza dell'istruzione per omesso espletamento della c.t.u. osserva il
Tribunale, in conformità a costante insegnamento della Suprema Corte in materia, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, sicché tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass.n.
8498/2025); ciò posto, in merito alla deduzione del difetto di qualità delle vetrate, il cui onere probatorio grava sul compratore ( cfr. Cass.n. 14895/2023, ex multis) osserva il Tribunale che la stessa formulazione dell'allegazione risulta del tutto generica e comunque non è stato fornito alcun principio di prova atto a giustificare un approfondimento ufficioso (non essendo state allegate le perizie richiamate nell'atto introduttivo e non avendo l'attore neppure preso specifica posizione rispetto al contenuto della scheda tecnica prodotta dalla convenuta a riscontro della qualità delle vetrate fornite).
Analogamente è a dirsi quanto all'inverso posizionamento delle vetrate: il riscontro dell'assunto era senz'altro nella disponibilità dell'attore, tant'è che lo stesso ha formulato capitolo di prova sul punto, ma non è stato fornito, non avendo alcuno dei testi addotti confermato la circostanza.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Le spese del gravame, liquidate in dispositivo secondo vigente tariffa professionale in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione.
Segue altresì la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. che distrae in favore dell'avv. Francesco Costabile, dando altresì atto che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002.
Cosenza il 23.6.2025
Il giudice (dott. Carmen Misasi)
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