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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3218/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PERONI LUCIA
RICORRENTE
Contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 29/4/2025: “si riporta alle conclusioni in atti precisando la richiesta di affido super esclusivo del minore al padre, visite protette madre-figlio,
e contributo al mantenimento come da ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/2024 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 6/2/2016 a Comezzano-Cizzago (BS) con la resistente;
dall'unione è nato il figlio minore Per_1
(n. 5/7/2016).
1 Il ricorrente ha rappresentato che, dopo alterne vicende della vita coniugale, la resistente è stata infine assunta nel 2023 con contratto a tempo determinato presso la stessa ditta del marito (con rapporto in scadenza nel gennaio 2024), motivo per cui i coniugi si sono sempre recati insieme al lavoro, essendo la sig.ra priva della patente di guida. CP_1
Impossibilitato ad accompagnare la resistente a causa di un infortunio, le parti hanno concordato che quest'ultima trascorresse la settimana in un appartamento sito in Brescia, presso una conoscente, così da potersi recare al lavoro autonomamente con i mezzi pubblici.
Tuttavia, a seguito di un litigio occorso nel dicembre 2023, la sig.ra a comunicato al marito CP_1 di avere ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e di essersi determinata a stabilizzarsi a Brescia, affidando ed (figlia di primo letto) alle esclusive cure del marito. Per_1 Persona_2
Da quel momento in poi ha rifiutato di fare rientro presso la casa coniugale, sebbene il marito si fosse nuovamente reso disponibile ad accompagnarla al lavoro, e in data 21/12/2023 si è definitivamente allontanata dal nucleo familiare, rendendosi di fatto irreperibile.
Il ricorrente ha allegato che il figlio ha molto sofferto per il distacco materno, ragione per cui Per_1 ha dovuto intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
quanto ad , quest'ultima è Persona_2 tornata a vivere con il padre biologico avendo comunque mantenuto il rapporto con il fratello.
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore, ii) l'assegnazione della casa coniugale con collocamento del figlio presso di sé, iii) incontri madre-figlio solo previa valutazione delle attuali condizioni abitative della sig.ra e dell'interesse di ad incontrarla e iv) porsi a carico CP_1 Per_1 della resistente l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo.
All'udienza del 22/10/2024, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. Il ricorrente ha dedotto di avere cambiato lavoro per stare più vicino al figlio e di essere coadiuvato dalla propria madre nell'accudimento del minore. Ha precisato di sentire la moglie sporadicamente, ribadendo che la stessa non manifesta il minimo interesse per . Da ultimo ha Per_1 rappresentato che il contratto di lavoro della sig.ra non è più stato rinnovato. CP_1
Il Giudice relatore ha quindi assunto i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone l'affido esclusivo di al padre, con Per_1 collocamento prevalente presso quest'ultimo; - assegna al ricorrente la casa coniugale affinché la abiti con il figlio minore;
- dispone che gli incontri madre-figlio si svolgano in modalità facilitata con l'ausilio di figure terze;
- pone a carico della resistente un contributo al mantenimento di Per_1 pari ad € 200,00/mese, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
In tale sede è stato altresì dato incarico ai Servizi sociali di attivare degli incontri facilitati madre- figlio ed è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi della resistente.
All'udienza del 29/4/2025, acquisiti gli esiti del monitoraggio e le dichiarazioni reddituali della parte resistente, il ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
All'esito della Camera di consiglio del 15/5/2025 il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza.
***
2
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate dal 21/12/2023 e il ricorrente ha insistito per la pronuncia della separazione personale, ritenuta venuta meno ogni affezione coniugale.
Parte resistente, seppure ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento, nulla opponendo a tale richiesta.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'affidamento e collocamento del minore Per_1
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del minore a sé.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al primo profilo, il ricorrente ha dato atto che la sig.ra si è definitivamente CP_1 allontanata dal tetto coniugale nel dicembre 2023, di fatto sottraendosi al proprio ruolo di madre.
Il disinteresse della resistente nei riguardi del minore ha trovato altresì conferma nella relazione dei
Servizi sociali i quali hanno ribadito che la resistente, seppur sollecitata, non ha più inteso rapportarsi con . Per_1
Quanto alla capacità genitoriale della convenuta, i Servizi sociali hanno rilevato che: “da quando la madre ha abbandonato l'abitazione, ha sentito il figlio solo tramite tre brevi videochiamate Per_1
[…], non si interessa del minore e si è messa in contatto con il sig. olo per ritirare i propri Pt_1 oggetti personali”.
Di contro, il Servizio ha potuto osservare che il ricorrente risulta essere “un padre attento ai bisogni del figlio, adeguatamente protettivo e tutelante […] ha saputo proteggerlo dall'imprevedibilità materna”.
Anche lo stesso identifica nel padre la propria figura genitoriale di riferimento (cfr. “si rivolge Per_1 al padre quando ha bisogno di aiuto, per condividere interessi, per cercare rassicurazione”); quanto alla madre, il minore si è mostrato restio a parlarne, affermando di essere “molto arrabbiato con lei” (cfr. relazione del 22/4/2025).
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la resistente allo stato non sia soggetto idoneo a provvedere alle esigenze del figlio.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
3 A far data dall'allontanamento della madre dalla casa coniugale sono stati il padre e la nonna paterna a farsi carico in via esclusiva delle esigenze del minore.
La sig.ra infatti, non vede il figlio da giugno 2024 (cfr. rel. 22/4/2025) e, in occasione degli CP_1 sporadici contatti con il marito, non ha manifestato alcun interesse per (cfr. verbale d'udienza Per_1 del 23/10/2024 “quando ci sentiamo mi chiede solo dei mobili ma nulla per quanto riguarda il figlio”).
Va inoltre rilevato che la resistente non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio, venendo meno pertanto agli obblighi derivanti dalla legge in capo a ciascun genitore.
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare al padre, come peraltro avvenuto Per_1 finora, l'assunzione anche delle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” svolta dal ricorrente, con collocamento prevalente del minore presso la casa coniugale, che dovrà essere pertanto assegnata al sig. ciò anche in considerazione delle conclusioni formulate in tal senso Pt_1 dai Servizi sociali.
3. Sulle frequentazioni madre-figlio
Sul punto giova premettere che, stando alle allegazioni del ricorrente, la sig.ra potrebbe CP_1 avere ripreso a fare regolarmente uso di sostanze stupefacenti, circostanza rispetto alla quale non è stato possibile effettuare alcun accertamento stante le difficoltà di approccio alla convenuta.
Appare evidente che, ove tale circostanza risultasse veritiera, gli eventuali incontri tra il minore e la madre potrebbero esporre lo stesso ad un grave pregiudizio.
Considerato inoltre il lungo intervallo di tempo trascorso dall'ultimo incontro tra e la resistente Per_1 ed il forte risentimento che il minore avverte nei confronti della madre e che potrebbe acuirsi a fronte dell'ennesimo rifiuto, si reputa opportuno disporre che, qualora la sig.ra manifestasse la CP_1 volontà di riavvicinarsi al figlio, gli incontri potranno avvenire soltanto in forma graduale e protetta, compatibilmente con la volontà e gli impegni di . Per_1
4. Sul mantenimento del minore
Stante il collocamento prevalente del minore presso il padre, è doveroso porre a carico del genitore non collocatario l'onere di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento della prole.
Quanto alla capacità reddituale della convenuta, dalla documentazione fiscale in atti è emerso che la sig.ra ha percepito nel triennio 2021-2023 un reddito medio imponibile annuo pari a circa CP_1
€ 12.929,74 (cfr. deposito 3/12/2024).
Ciononostante, all'udienza del 23/10/2024 il ricorrente ha dato atto che il contratto di lavoro non le è stato rinnovato, con la conseguenza che da febbraio 2024 risulta disoccupata.
Al riguardo, si rileva che l'obbligo contribuire al mantenimento sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
4 Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Ebbene, la resistente nulla ha corrisposto in favore del figlio a far data dal suo allontanamento dalla casa familiare e neppure ha dedotto alcunché circa eventuali esborsi ostativi a tale corresponsione.
Dagli atti di causa è, inoltre, emersa la piena capacità lavorativa della sig.ra (soggetto CP_1 peraltro di giovane età), la quale non solo nulla ha dedotto circa il mancato rinnovo del contratto di lavoro, ma dispone dei requisiti per richiedere l'indennità di disoccupazione, con la conseguenza che, anche in assenza di stabile occupazione, la stessa potrebbe beneficiare di un introito con cui far fronte alle proprie esigenze e a quelle del figlio.
Di contro, il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile netto calcolato sulla media del triennio pari ad € 1.578,38 (cfr. doc. 4) e non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi.
In considerazione dei tempi di permanenza presso il padre, dell'assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, dell'assenza di contribuzione in forma diretta e delle incrementali esigenze di , Per_1 appare congruo porre a carico della madre l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento pari ad € 300,00/mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia n. 3218/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ); CP_1 C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
5
3. dispone l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del figlio (n. 5/7/2016) al padre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il minore ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c.;
4. assegna la casa coniugale al ricorrente, con collocamento del minore presso quest'ultimo;
5. dispone che il diritto di visita materno venga esercitato con le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. con decorrenza dalla data della decisione e fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori, pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.261,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3218/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. PERONI LUCIA
RICORRENTE
Contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 29/4/2025: “si riporta alle conclusioni in atti precisando la richiesta di affido super esclusivo del minore al padre, visite protette madre-figlio,
e contributo al mantenimento come da ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/3/2024 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 6/2/2016 a Comezzano-Cizzago (BS) con la resistente;
dall'unione è nato il figlio minore Per_1
(n. 5/7/2016).
1 Il ricorrente ha rappresentato che, dopo alterne vicende della vita coniugale, la resistente è stata infine assunta nel 2023 con contratto a tempo determinato presso la stessa ditta del marito (con rapporto in scadenza nel gennaio 2024), motivo per cui i coniugi si sono sempre recati insieme al lavoro, essendo la sig.ra priva della patente di guida. CP_1
Impossibilitato ad accompagnare la resistente a causa di un infortunio, le parti hanno concordato che quest'ultima trascorresse la settimana in un appartamento sito in Brescia, presso una conoscente, così da potersi recare al lavoro autonomamente con i mezzi pubblici.
Tuttavia, a seguito di un litigio occorso nel dicembre 2023, la sig.ra a comunicato al marito CP_1 di avere ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti e di essersi determinata a stabilizzarsi a Brescia, affidando ed (figlia di primo letto) alle esclusive cure del marito. Per_1 Persona_2
Da quel momento in poi ha rifiutato di fare rientro presso la casa coniugale, sebbene il marito si fosse nuovamente reso disponibile ad accompagnarla al lavoro, e in data 21/12/2023 si è definitivamente allontanata dal nucleo familiare, rendendosi di fatto irreperibile.
Il ricorrente ha allegato che il figlio ha molto sofferto per il distacco materno, ragione per cui Per_1 ha dovuto intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
quanto ad , quest'ultima è Persona_2 tornata a vivere con il padre biologico avendo comunque mantenuto il rapporto con il fratello.
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore, ii) l'assegnazione della casa coniugale con collocamento del figlio presso di sé, iii) incontri madre-figlio solo previa valutazione delle attuali condizioni abitative della sig.ra e dell'interesse di ad incontrarla e iv) porsi a carico CP_1 Per_1 della resistente l'onere di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo.
All'udienza del 22/10/2024, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. Il ricorrente ha dedotto di avere cambiato lavoro per stare più vicino al figlio e di essere coadiuvato dalla propria madre nell'accudimento del minore. Ha precisato di sentire la moglie sporadicamente, ribadendo che la stessa non manifesta il minimo interesse per . Da ultimo ha Per_1 rappresentato che il contratto di lavoro della sig.ra non è più stato rinnovato. CP_1
Il Giudice relatore ha quindi assunto i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- dispone l'affido esclusivo di al padre, con Per_1 collocamento prevalente presso quest'ultimo; - assegna al ricorrente la casa coniugale affinché la abiti con il figlio minore;
- dispone che gli incontri madre-figlio si svolgano in modalità facilitata con l'ausilio di figure terze;
- pone a carico della resistente un contributo al mantenimento di Per_1 pari ad € 200,00/mese, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo”.
In tale sede è stato altresì dato incarico ai Servizi sociali di attivare degli incontri facilitati madre- figlio ed è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi della resistente.
All'udienza del 29/4/2025, acquisiti gli esiti del monitoraggio e le dichiarazioni reddituali della parte resistente, il ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata quindi rimessa al Collegio senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati.
All'esito della Camera di consiglio del 15/5/2025 il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza.
***
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1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate dal 21/12/2023 e il ricorrente ha insistito per la pronuncia della separazione personale, ritenuta venuta meno ogni affezione coniugale.
Parte resistente, seppure ritualmente notificata, non ha inteso prendere parte al presente procedimento, nulla opponendo a tale richiesta.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'affidamento e collocamento del minore Per_1
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del minore a sé.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al primo profilo, il ricorrente ha dato atto che la sig.ra si è definitivamente CP_1 allontanata dal tetto coniugale nel dicembre 2023, di fatto sottraendosi al proprio ruolo di madre.
Il disinteresse della resistente nei riguardi del minore ha trovato altresì conferma nella relazione dei
Servizi sociali i quali hanno ribadito che la resistente, seppur sollecitata, non ha più inteso rapportarsi con . Per_1
Quanto alla capacità genitoriale della convenuta, i Servizi sociali hanno rilevato che: “da quando la madre ha abbandonato l'abitazione, ha sentito il figlio solo tramite tre brevi videochiamate Per_1
[…], non si interessa del minore e si è messa in contatto con il sig. olo per ritirare i propri Pt_1 oggetti personali”.
Di contro, il Servizio ha potuto osservare che il ricorrente risulta essere “un padre attento ai bisogni del figlio, adeguatamente protettivo e tutelante […] ha saputo proteggerlo dall'imprevedibilità materna”.
Anche lo stesso identifica nel padre la propria figura genitoriale di riferimento (cfr. “si rivolge Per_1 al padre quando ha bisogno di aiuto, per condividere interessi, per cercare rassicurazione”); quanto alla madre, il minore si è mostrato restio a parlarne, affermando di essere “molto arrabbiato con lei” (cfr. relazione del 22/4/2025).
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la resistente allo stato non sia soggetto idoneo a provvedere alle esigenze del figlio.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
3 A far data dall'allontanamento della madre dalla casa coniugale sono stati il padre e la nonna paterna a farsi carico in via esclusiva delle esigenze del minore.
La sig.ra infatti, non vede il figlio da giugno 2024 (cfr. rel. 22/4/2025) e, in occasione degli CP_1 sporadici contatti con il marito, non ha manifestato alcun interesse per (cfr. verbale d'udienza Per_1 del 23/10/2024 “quando ci sentiamo mi chiede solo dei mobili ma nulla per quanto riguarda il figlio”).
Va inoltre rilevato che la resistente non ha corrisposto alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio, venendo meno pertanto agli obblighi derivanti dalla legge in capo a ciascun genitore.
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse del minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare al padre, come peraltro avvenuto Per_1 finora, l'assunzione anche delle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. “rafforzato” svolta dal ricorrente, con collocamento prevalente del minore presso la casa coniugale, che dovrà essere pertanto assegnata al sig. ciò anche in considerazione delle conclusioni formulate in tal senso Pt_1 dai Servizi sociali.
3. Sulle frequentazioni madre-figlio
Sul punto giova premettere che, stando alle allegazioni del ricorrente, la sig.ra potrebbe CP_1 avere ripreso a fare regolarmente uso di sostanze stupefacenti, circostanza rispetto alla quale non è stato possibile effettuare alcun accertamento stante le difficoltà di approccio alla convenuta.
Appare evidente che, ove tale circostanza risultasse veritiera, gli eventuali incontri tra il minore e la madre potrebbero esporre lo stesso ad un grave pregiudizio.
Considerato inoltre il lungo intervallo di tempo trascorso dall'ultimo incontro tra e la resistente Per_1 ed il forte risentimento che il minore avverte nei confronti della madre e che potrebbe acuirsi a fronte dell'ennesimo rifiuto, si reputa opportuno disporre che, qualora la sig.ra manifestasse la CP_1 volontà di riavvicinarsi al figlio, gli incontri potranno avvenire soltanto in forma graduale e protetta, compatibilmente con la volontà e gli impegni di . Per_1
4. Sul mantenimento del minore
Stante il collocamento prevalente del minore presso il padre, è doveroso porre a carico del genitore non collocatario l'onere di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento della prole.
Quanto alla capacità reddituale della convenuta, dalla documentazione fiscale in atti è emerso che la sig.ra ha percepito nel triennio 2021-2023 un reddito medio imponibile annuo pari a circa CP_1
€ 12.929,74 (cfr. deposito 3/12/2024).
Ciononostante, all'udienza del 23/10/2024 il ricorrente ha dato atto che il contratto di lavoro non le è stato rinnovato, con la conseguenza che da febbraio 2024 risulta disoccupata.
Al riguardo, si rileva che l'obbligo contribuire al mantenimento sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
4 Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Ebbene, la resistente nulla ha corrisposto in favore del figlio a far data dal suo allontanamento dalla casa familiare e neppure ha dedotto alcunché circa eventuali esborsi ostativi a tale corresponsione.
Dagli atti di causa è, inoltre, emersa la piena capacità lavorativa della sig.ra (soggetto CP_1 peraltro di giovane età), la quale non solo nulla ha dedotto circa il mancato rinnovo del contratto di lavoro, ma dispone dei requisiti per richiedere l'indennità di disoccupazione, con la conseguenza che, anche in assenza di stabile occupazione, la stessa potrebbe beneficiare di un introito con cui far fronte alle proprie esigenze e a quelle del figlio.
Di contro, il ricorrente ha dichiarato un reddito mensile netto calcolato sulla media del triennio pari ad € 1.578,38 (cfr. doc. 4) e non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi.
In considerazione dei tempi di permanenza presso il padre, dell'assegnazione della casa coniugale a quest'ultimo, dell'assenza di contribuzione in forma diretta e delle incrementali esigenze di , Per_1 appare congruo porre a carico della madre l'onere di corrispondere un contributo al mantenimento pari ad € 300,00/mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia n. 3218/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ); CP_1 C.F._2
2. ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile;
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3. dispone l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” del figlio (n. 5/7/2016) al padre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il minore ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c.;
4. assegna la casa coniugale al ricorrente, con collocamento del minore presso quest'ultimo;
5. dispone che il diritto di visita materno venga esercitato con le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. con decorrenza dalla data della decisione e fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori, pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
5.261,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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