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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 551/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONACHETTI ANTONIO e dell'avv. GALLIZIOLI GIULIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MONACHETTI ANTONIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BORSARI STEFANO ( ) VIA TIBALDI N. 6/A 40129 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TIBALDI N. 6/A C/O AVV. STEFANO BORSARI 40129
BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZINI GIUSEPPE
TPER - (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAONE ALESSANDRO e dell'avv. PATI CLAUSI MARCO ( ) VIA DEI MILLE N. 16 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA DEI C.F._4
MILLE N. 16 NAPOLI presso il difensore avv. PAONE ALESSANDRO
CONVENUTI
CONSORZIO (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. MOIZO FULVIO e dell'avv. CAVALIERE MARIA FRANCESCA ( ) VIA MONTE NERO 70 20135 MILANO;
MOIZO CLAUDIO C.F._5
( ) VIALE MONTE NERO 70 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._6
VIALE MONTE NERO N. 70 20135 MILANO presso il difensore avv. MOIZO FULVIO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25-03-2022, conveniva in giudizio Parte_2
e dinanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_4
Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere lavorato alle dipendenze di dal 06-02-2018, con contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato, rinnovato più volte fino al 29-02-2020, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Precisava che al rapporto di lavoro era stato applicato il C.C.N.L. Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi. Precisava poi che la società facente parte del Consorzio GISA, era subentrata CP_1 nell'appalto conferito da per i servizi di pulizia, manutenzione e rifornimento CP_5 vetture presso il Deposito bus Battindarno a Bologna, dove il ricorrente lavorava già dal 2002, alle dipendenze delle società che via via si erano succedute nell'appalto in questione. Precisava infine che aveva inquadrato il ricorrente nel 2° Livello del C.C.N.L. CP_1 applicato.
Eccepiva in primo luogo l'erroneo inquadramento del ricorrente nel 2° Livello del C.C.N.L. in oggetto, anziché nel 4°, come sarebbe dovuto avvenire in forza delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente. Precisava sul punto che lo stesso ricorrente svolgeva attività di Addetto alla Movimentazione ed al rifornimento degli autobus, conducendoli dal piazzale del deposito, dove venivano lasciati dagli autisti alla fine del servizio, sino alla zona interna di rifornimento e manutenzione, o in caso di segnalazione di guasti, fino alle autofficine di riparazione situate all'interno del Deposito. Precisava ancora che una volta controllati e riforniti i mezzi, il ricorrente provvedeva a spostarli sul piazzale di rimessaggio, dove i mezzi venivano puliti ed igienizzati da una diversa squadra di operai, e preparati per l'uscita del giorno successivo. Il tutto per circa 110 mezzi al giorno. Allegava poi di essersi occupato anche della movimentazione dei mezzi in città, nelle occasioni in cui gli autisti di segnalavano guasti durante il servizio. CP_5
Precisava sul punto che in tali occasioni, lo stesso ricorrente partiva dal Deposito Battindarno con un mezzo funzionante per fare lo scambio, ed in alcuni casi si recava sul posto ove si trovava l'autobus guasto, e provvedeva al Traino del medesimo, mediante un apposito camion. pagina 2 di 10 Allegava ancora che nelle occasioni in cui gli Autisti di lasciavano l'autobus CP_5 in un deposito diverso, alla fine del servizio, lo stesso ricorrente provvedeva allo spostamento dell'autobus al Deposito Battindarno. Precisava che per lo svolgimento di tali mansioni di condotta mezzi, lo stesso ricorrente era in possesso delle patenti C, D, BE, CE, e DE. In forza delle mansioni svolte chiedeva il riconoscimento al diritto all'inquadramento nel 4° Livello C.C.N.L. applicato, la cui declaratoria prevedeva che “appartengono al Livello 4° i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i Lavoratori adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profili esemplificativi: Lavoratori che eseguono attività di movimentazione e trasporto di materiali con mezzi pesanti, autisti e conducenti di veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore”. Precisava che la declaratoria del 2° Livello del C.C.N.L. in cui era stato erroneamente inquadrato, prevedeva che “Appartengono al 2° Livello i lavoratori che con un breve periodo di addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione: Profilie semplificativi Pulitori, addetti al lavaggio anche con sistemi automatici o con l'uso di aspiratori e lucidatrici”. Chiedeva pertanto le differenze retributive connesse al riconoscimento delle superiori mansioni svolte, quantificate in 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, come da conteggi depositati, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Eccepiva poi la mancata corresponsione del Premio di Risultato per gli anni 2019 e 2020, come previsto dall'Accordo Integrativo Territoriale del 07-03-2005, per complessivi Euro 208,01 come da conteggi depositati e ne chiedeva il pagamento, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Da ultimo eccepiva che, nel luglio 2019, facendo retromarcia con un mezzo all'interno del Deposito Battindarno, aveva urtato accidentalmente un altro autobus, che era stato lasciato erroneamente dietro quello movimentato dal ricorrente, anziché nell'apposita corsia. Precisava di avere correttamente segnalato il sinistro stilando il richiesto rapporto, senza che la società convenuta gli contestasse alcunchè. Continuava affermando che solo al momento del licenziamento, la medesima convenuta aveva deciso di trattenergli l'intero TFR, pari a 2.474,85 Euro, a titolo di risarcimento del danno, e gli aveva altresì intimato la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, addebitandogli un danno complessivo di Euro 7.221,96. Eccepiva l'illegittimità della condotta datoriale, posto che la richiesta di risarcimento del danno e la trattenuta stipendiale, non erano state precedute da alcuna contestazione disciplinare per l'accaduto, come previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. applicato in azienda.
pagina 3 di 10 Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità della richiesta datoriale di risarcimento, e condannasse CP_1
a restituire la somma di 2.474,85 Euro, illegittimamente trattenuta dal TFR, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Allegava infine che, in forza dell'art. 29 Dlgs N°276/2003, dal momento che il ricorrente era sempre stato adibito ad un appalto conferito da la stessa CP_5 CP_5 fosse condannata in solido con al pagamento dei crediti retributivi del
[...] CP_1 ricorrente azionati dal medesimo ricorrente. Il tutto con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro.
Sul punto affermava che la stessa aveva la sede legale in Forlì, mentre non CP_1 aveva alcuna sede secondaria in Bologna, ed a Forlì era stato sottoscritto il contratto di lavoro tra le parti, come depositato in giudizio. Nel merito, in via principale affermava l'infondatezza delle domande svolte dal ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava che il ricorrente avesse svolto in via prevalente mansioni di conducente di Autobus, come descritte in ricorso, ed affermava che le mansioni prevalenti svolte dal NO , erano state quelle di Addetto alla Parte_2 pulizia degli autobus. Circa il premio di risultato di cui all'Accordo Provinciale del 7 marzo 2005, affermava che lo stesso era stato pagato per l'anno 2019, come da busta paga del giugno 2019 depositata, ed affermava che difettavano i presupposti per il periodo successivo, presupposti costituiti dall'andamento economico della società convenuta. In via riconvenzionale allegava che in data 14-09-2019, il ricorrente, mentre compiva una manovra di retromarcia con l'Autobus N°973, all'interno del deposito Battindarno, aveva urtato e danneggiato l'Autobus N°1644, posteggiato dietro il mezzo in movimento, causando danni ai mezzi coinvolti per complessivi Euro 7.221,96. Precisava che lo stesso ricorrente aveva compilato il rapporto di denuncia del sinistro, e la società convenuta, con lettera del 18-04-2020, gli aveva comunicato il costo delle riparazioni, trattenendo dal TFR la somma pari a 2.474,85 Euro, ed intimando la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, per un danno complessivo di Euro 7.221,96. Affermava che non essendo contestato che l'autore del fatto dannoso fosse il ricorrente, il risarcimento del danno era dovuto, a prescindere dalla contestazione disciplinare, che non era stata effettuata. Chiedeva pertanto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della residua somma di 5.248,08 Euro, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Il Tutto con vittoria di spese di giudizio.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle CP_5 domande svolte dal ricorrente nei confronti della stessa per intervenuta CP_5 decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica del ricorso, avvenuta il 07 aprile 2022. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente per difetto di prova delle circostanze di fatto addotte. In via subordinata azionava domanda di manleva nei confronti di GSA srl e del Consorzio GISA, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo. Si costituiva in giudizio sulla domanda riconvenzionale, Parte_2 affermandone l'infondatezza, posto che la richiesta di risarcimento del danno e la trattenuta stipendiale da parte di non erano state precedute da alcuna CP_1 contestazione disciplinare per l'accaduto, come previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. applicato in azienda. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-05-2023, 05-06-2023, 06-11-2023. All'udienza del 06-11-2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale autorizza alla chiamata in giudizio del Consorzio GISA. CP_5
Si costituiva in giudizio il Consorzio GISA eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti, per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica al Consorzio Gisa della domanda di manleva, avvenuta dopo il novembre 2023.
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente per difetto di prova delle circostanze di fatto addotte. In via subordinata azionava domanda di manleva nei confronti di GSA srl Il processo proseguiva alle udienze del 15-03-2024, 15-05-2024, 20-06-2024, 19-11-2024, 29-01-2025, 17-03-2025. Venivano sentiti come testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , . Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione svolta da inerente l'asserita CP_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a favore del Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro, osserva il Tribunale che parte opponente ha fondato tale eccezione sulla circostanza che la stessa società convenuta aveva la sede legale in Forlì, mentre non aveva alcuna sede secondaria pagina 5 di 10 in Bologna, ed a Forlì era stato sottoscritto il contratto di lavoro tra le parti, come depositato in giudizio. Ciò posto osserva il Tribunale che è circostanza incontestata tra le parti che la sede di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, è sempre stata il Deposito Battindarno di in Bologna, che deve pertanto essere considerato sede di lavoro ex art. 413 CP_5 cpc ( Cass. N°26081/2023). A ciò si aggiunge ad colorandum, che nei procedimenti N°653/2022 e 437/2022, definiti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, rispettivamente con sentenze N°349/2024 del 25-03-2024 e N°449/2024 del 16-04-2024, i testi , ed il funzionario Tes_10 Testimone_6 Testimone_1 sindacale hanno riferito concordemente che le firme dei lavoratori sui contratti Pt_3 di lavoro con venivano abitualmente raccolte presso gli Uffici del Deposito CP_1
Battindarno in Bologna. Ne consegue che l'eccezione è infondata e deve essere respinta. Per quanto riguarda la problematica inerente le mansioni in concreto svolte dal NO , dalle testimonianze di , Parte_1 Testimone_1 [...]
, , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
e , è emerso in maniera chiara ed Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 univoca che il ricorrente svolgeva in via assolutamente se non esclusiva, mansioni di conducente di autobus, sia all'interno del Deposito che fuori dallo stesso, ed aveva le patenti necessarie a tali mansioni di Guida. Ciò posto osserva il Tribunale che la declaratoria del 2° Livello del C.C.N.L. in cui era stato inquadrato il ricorrente, prevede che “Appartengono al 2° Livello i lavoratori che con un breve periodo di addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione: Profili esemplificativi Pulitori, addetti al lavaggio anche con sistemi automatici o con l'uso di aspiratori e lucidatrici”, mentre la declaratoria contrattuale del 4° Livello del C.C.N.L. applicato, prevede che “appartengono al Livello 4° i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i Lavoratori adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profili esemplificativi: Lavoratori che eseguono attività di movimentazione e trasporto di materiali con mezzi pesanti, autisti e conducenti di veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore”. Dal raffronto delle suddette declaratorie contrattuali con le mansioni in concreto svolte in via esclusiva o assolutamente prevalente dal ricorrente, deriva che lo stesso aveva diritto all'inquadramento nel 4° Livello fin dall'inizio del rapporto di lavoro, ed ha quindi diritto alle differenze retributive, liquidate in 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, come da conteggi depositati e non oggetto di specifica contestazione.
pagina 6 di 10 Sul punto osserva il Tribunale che le contestazioni svolte dalle società convenute, sono stati assolutamente generici, senza alcuna indicazione specifica degli eventuali errori contenuti e senza la proposizione di propri autonomie diversi conteggi.
Risulta pertanto dovuta al ricorrente la somma lorda di 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente inerente il premio di risultato, lo stesso è dovuto, innanzitutto perchè la debenza, come risulta dall'Accordo Integrativo Territoriale del marzo 2005, dipendeva dal risultato annuale di tutte le imprese operanti nella provincia, basato sui dati a campione del periodo, e nel caso in esame è stata accertata, negli anni in oggetto, dalle parti sociali. Né sul punto vi è stata contestazione specifica da parte di e di CP_1 CP_5
A ciò si aggiunge che il suddetto premio è stato pagato per l'anno 2018, come risulta dalla busta paga di giugno 2019, ma non è stato pagato per gli anni 2019 e 2020. Sulla base dei conteggi depositati e non oggetto di contestazione specifica, il premio dovuto viene liquidato in complessivi Euro 208,01 con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta da inerente i danni CP_1 asseritamente causati dal ricorrente a due autobus, nel luglio 2019, mentre faceva retromarcia con un mezzo all'interno del Deposito Battindarno, dalle allegazioni delle parti è emerso che in tale circostanza, il NO , alla guida di un Parte_2 autobus, facendo retromarcia, ha urtato accidentalmente un altro autobus, che era stato lasciato dietro quello movimentato dal ricorrente, ed ha provveduto a segnalare il sinistro stilando il richiesto rapporto, senza che la società convenuta gli contestasse disciplinarmente alcunchè. E' poi emerso che, al momento del licenziamento, ha deciso di trattenergli CP_1
l'intero TFR, pari a 2.474,85 Euro, a titolo di risarcimento del danno, e gli ha altresì intimato la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, addebitandogli un danno complessivo di Euro 7.221,96. Il tutto senza alcuna contestazione disciplinare e senza nessun previo procedimento disciplinare. Ciò posto, osserva il Tribunale che l'art. 45 del C.C.N.L. applicato, prevede espressamente in capo al datore di lavoro, l'onere di attivare un procedimento disciplinare, quale presupposto per ottenere il risarcimento del danno. Anche la circolare aziendale interna, prodotta da richiama sul punto la CP_1 disciplina contrattuale, specificando che tutte le multe e penali comminate da CP_5
a riconducibili alla condotta del Lavoratore, saranno addebitate allo
[...] CP_1 stesso, previo svolgimento delle ordinarie procedure disciplinari. Tale struttura procedurale che emerge dalle norme pattizie e dalla circolare di CP_1 rispecchiano d'altra parte, in principi generali dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno causato dal lavoratore dipendente, nell'adempimento delle mansioni lavorative, posto che è sempre necessario accertare in maniera completa e nel pagina 7 di 10 rispetto delle garanzie difensive, la riferibilità dell'evento e la colpa del lavoratore( Cass. N°18375/2006). Nel caso in esame, non essendovi stata alcuna contestazione disciplinare tempestiva, né alcun procedimento disciplinare, pur avendo il ricorrente correttamente segnalato l'accaduto, la pretesa risarcitoria di è infondata e la relativa domanda deve CP_1 essere respinta. Per quanto attiene alla domanda svolta dal ricorrente nei confronti di in CP_5 forza dell'art. 29 Dlgs N°276/2003, dal momento che il ricorrente era sempre stato adibito ad un appalto conferito da osserva il Tribunale che la stessa è fondata CP_5
e viene accolta, con esclusivo riferimento ai crediti retributivi maturati dal ricorrente nei confronti di CP_1
Sul punto ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente, dall'esercizio CP_5 dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica del ricorso, avvenuta il 07 aprile 2022. Sul punto osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, il comma 2 dell'art. 83 del D.L. N°18/2020, statuisce che “dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. Ne consegue che il termine biennale per proporre la domanda giudiziale ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, ha iniziato a decorrere il 29 febbraio 2020 ed è poi rimasto sospeso fino al 15 aprile 2020, ed ha ricominciato a decorrere dal 16 aprile 2020, ed è tempestiva la domanda proposta con la notifica del ricorso avvenuta in data 07 aprile 2022. Né sul punto appare conferente e neppure chiara l'eccezione svolta di con CP_5 riferimento all'ultimo comma della suddetta norma, che prevede che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo”. Infatti il comma in oggetto, prevede semplicemente l'ipotesi in cui il decorso termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, prevedendo in tale caso il differimento del decorso alla fine del periodo, ma non incide sulla circostanza che ove il decorso del termine abbia inizio prima, tale decorso si interrompe, per riprendere dopo il 15 aprile. Nel caso in esame, stante il chiaro dictum della norma, il termine ha iniziato a decorrere il 29 febbraio 2020 ed ha continuato a decorrere fino al 9 marzo. E' poi rimasto sospeso fino al 15 aprile 2020, ed ha ricominciato a decorrere dal 16 aprile 2020, con la conseguenza che è tempestiva la domanda proposta con la notifica del ricorso avvenuta in data 07 aprile 2022, poiché dal 29 febbraio al 9 marzo erano decorsi 9 giorni, che devono essere considerati come già decorsi a partire dal 16 aprile 2020, cosicchè il nuovo termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale, è appunto il 15 aprile 2022 meno 9 giorni, ossia il 7 aprile, data della notifica. Per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_5
GSA srl, la stessa è fondata e viene accolta, posto che l'inadempimento nei confronti del lavoratore, è riconducibile alla condotta esclusiva di CP_1
pagina 8 di 10 Per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da nei confronti del CP_5
Consorzio GISA, la stessa è inammissibile, posto che nei confronti del Consorzio è intervenuta decadenza ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, con riferimento alla domanda di solidarietà, e quindi non può essere proposta alcuna domanda che trovi fondamento nella suddetta solidarietà. Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti. Per l'effetto, e in solido tra loro, vengono condannate alla rifusione CP_1 CP_5 delle spese processuali nei confronti di , liquidate in Euro 6.000,00 Persona_1 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. viene condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1 CP_5 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, Iva e cpa. viene condannata alla rifusione delle spese processuali a favore del Consorzio CP_5
GISA, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Le spese processuali vengono compensate tra Consorzio Gisa ed il ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha lavorato alle dipendenze di dal Persona_1 CP_1
06-02-2018 al 29-02-2020, svolgendo mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi, ed ha diritto alle conseguenti differenze retributive. Condanna a corrispondere a tale titolo al ricorrente, la somma lorda di Euro CP_1
4.132,80 lordi, di cui Euro 463,30 lordi per TFR, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara che era tenuta a corrispondere al ricorrente il Premio di Risultato per CP_1 gli anni 2019 e 2020, e condanna a corrispondere al ricorrente a tale titolo, la CP_1 somma lorda di Euro 208,01 lordi, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara l'illegittimità della pretesa di risarcimento danni avanzata da nei CP_1 confronti di , per 7.221,96 Euro, e condanna alla Persona_1 CP_1 restituzione a favore del ricorrente della somma di Euro 2.474,85 illegittimamente trattenuti da quanto dovuto a titolo di TFR, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara la responsabilità solidale di con limitatamente alle CP_5 CP_1 competenze retributive per Euro 4.132,80 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, per Euro 2.474,85 lordi illegittimamente trattenuti da quanto dovuto a titolo di TFR, e per Euro 208,01 lordi per premio di risultato, e per l'effetto condanna CP_5 in solido con al pagamento di tali somme al ricorrente, con interessi ex art. 1284 CP_1
4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
pagina 9 di 10 Condanna a tenere indenne da quanto la stessa dovrà corrispondere al CP_1 CP_5 ricorrente, in forza della responsabilità solidale. Respinge ogni domanda svolta nei confronti del Consorzio GISA.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali CP_1 CP_5 nei confronti di , liquidate in Euro 6.500,00 per compensi Persona_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di liquidate CP_1 CP_5 in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, Iva e cpa. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del Consorzio GISA, CP_5 liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa per il resto le spese processuali. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 17-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 551/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONACHETTI ANTONIO e dell'avv. GALLIZIOLI GIULIA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MONACHETTI ANTONIO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI GIUSEPPE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
BORSARI STEFANO ( ) VIA TIBALDI N. 6/A 40129 BOLOGNA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA TIBALDI N. 6/A C/O AVV. STEFANO BORSARI 40129
BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZINI GIUSEPPE
TPER - (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. PAONE ALESSANDRO e dell'avv. PATI CLAUSI MARCO ( ) VIA DEI MILLE N. 16 NAPOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA DEI C.F._4
MILLE N. 16 NAPOLI presso il difensore avv. PAONE ALESSANDRO
CONVENUTI
CONSORZIO (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. MOIZO FULVIO e dell'avv. CAVALIERE MARIA FRANCESCA ( ) VIA MONTE NERO 70 20135 MILANO;
MOIZO CLAUDIO C.F._5
( ) VIALE MONTE NERO 70 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._6
VIALE MONTE NERO N. 70 20135 MILANO presso il difensore avv. MOIZO FULVIO
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 10 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25-03-2022, conveniva in giudizio Parte_2
e dinanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_4
Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere lavorato alle dipendenze di dal 06-02-2018, con contratto CP_1 di lavoro a tempo determinato, rinnovato più volte fino al 29-02-2020, data in cui era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Precisava che al rapporto di lavoro era stato applicato il C.C.N.L. Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi. Precisava poi che la società facente parte del Consorzio GISA, era subentrata CP_1 nell'appalto conferito da per i servizi di pulizia, manutenzione e rifornimento CP_5 vetture presso il Deposito bus Battindarno a Bologna, dove il ricorrente lavorava già dal 2002, alle dipendenze delle società che via via si erano succedute nell'appalto in questione. Precisava infine che aveva inquadrato il ricorrente nel 2° Livello del C.C.N.L. CP_1 applicato.
Eccepiva in primo luogo l'erroneo inquadramento del ricorrente nel 2° Livello del C.C.N.L. in oggetto, anziché nel 4°, come sarebbe dovuto avvenire in forza delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente. Precisava sul punto che lo stesso ricorrente svolgeva attività di Addetto alla Movimentazione ed al rifornimento degli autobus, conducendoli dal piazzale del deposito, dove venivano lasciati dagli autisti alla fine del servizio, sino alla zona interna di rifornimento e manutenzione, o in caso di segnalazione di guasti, fino alle autofficine di riparazione situate all'interno del Deposito. Precisava ancora che una volta controllati e riforniti i mezzi, il ricorrente provvedeva a spostarli sul piazzale di rimessaggio, dove i mezzi venivano puliti ed igienizzati da una diversa squadra di operai, e preparati per l'uscita del giorno successivo. Il tutto per circa 110 mezzi al giorno. Allegava poi di essersi occupato anche della movimentazione dei mezzi in città, nelle occasioni in cui gli autisti di segnalavano guasti durante il servizio. CP_5
Precisava sul punto che in tali occasioni, lo stesso ricorrente partiva dal Deposito Battindarno con un mezzo funzionante per fare lo scambio, ed in alcuni casi si recava sul posto ove si trovava l'autobus guasto, e provvedeva al Traino del medesimo, mediante un apposito camion. pagina 2 di 10 Allegava ancora che nelle occasioni in cui gli Autisti di lasciavano l'autobus CP_5 in un deposito diverso, alla fine del servizio, lo stesso ricorrente provvedeva allo spostamento dell'autobus al Deposito Battindarno. Precisava che per lo svolgimento di tali mansioni di condotta mezzi, lo stesso ricorrente era in possesso delle patenti C, D, BE, CE, e DE. In forza delle mansioni svolte chiedeva il riconoscimento al diritto all'inquadramento nel 4° Livello C.C.N.L. applicato, la cui declaratoria prevedeva che “appartengono al Livello 4° i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i Lavoratori adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profili esemplificativi: Lavoratori che eseguono attività di movimentazione e trasporto di materiali con mezzi pesanti, autisti e conducenti di veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore”. Precisava che la declaratoria del 2° Livello del C.C.N.L. in cui era stato erroneamente inquadrato, prevedeva che “Appartengono al 2° Livello i lavoratori che con un breve periodo di addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione: Profilie semplificativi Pulitori, addetti al lavaggio anche con sistemi automatici o con l'uso di aspiratori e lucidatrici”. Chiedeva pertanto le differenze retributive connesse al riconoscimento delle superiori mansioni svolte, quantificate in 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, come da conteggi depositati, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Eccepiva poi la mancata corresponsione del Premio di Risultato per gli anni 2019 e 2020, come previsto dall'Accordo Integrativo Territoriale del 07-03-2005, per complessivi Euro 208,01 come da conteggi depositati e ne chiedeva il pagamento, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Da ultimo eccepiva che, nel luglio 2019, facendo retromarcia con un mezzo all'interno del Deposito Battindarno, aveva urtato accidentalmente un altro autobus, che era stato lasciato erroneamente dietro quello movimentato dal ricorrente, anziché nell'apposita corsia. Precisava di avere correttamente segnalato il sinistro stilando il richiesto rapporto, senza che la società convenuta gli contestasse alcunchè. Continuava affermando che solo al momento del licenziamento, la medesima convenuta aveva deciso di trattenergli l'intero TFR, pari a 2.474,85 Euro, a titolo di risarcimento del danno, e gli aveva altresì intimato la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, addebitandogli un danno complessivo di Euro 7.221,96. Eccepiva l'illegittimità della condotta datoriale, posto che la richiesta di risarcimento del danno e la trattenuta stipendiale, non erano state precedute da alcuna contestazione disciplinare per l'accaduto, come previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. applicato in azienda.
pagina 3 di 10 Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità della richiesta datoriale di risarcimento, e condannasse CP_1
a restituire la somma di 2.474,85 Euro, illegittimamente trattenuta dal TFR, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Allegava infine che, in forza dell'art. 29 Dlgs N°276/2003, dal momento che il ricorrente era sempre stato adibito ad un appalto conferito da la stessa CP_5 CP_5 fosse condannata in solido con al pagamento dei crediti retributivi del
[...] CP_1 ricorrente azionati dal medesimo ricorrente. Il tutto con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per CP_1 territorio del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro.
Sul punto affermava che la stessa aveva la sede legale in Forlì, mentre non CP_1 aveva alcuna sede secondaria in Bologna, ed a Forlì era stato sottoscritto il contratto di lavoro tra le parti, come depositato in giudizio. Nel merito, in via principale affermava l'infondatezza delle domande svolte dal ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava che il ricorrente avesse svolto in via prevalente mansioni di conducente di Autobus, come descritte in ricorso, ed affermava che le mansioni prevalenti svolte dal NO , erano state quelle di Addetto alla Parte_2 pulizia degli autobus. Circa il premio di risultato di cui all'Accordo Provinciale del 7 marzo 2005, affermava che lo stesso era stato pagato per l'anno 2019, come da busta paga del giugno 2019 depositata, ed affermava che difettavano i presupposti per il periodo successivo, presupposti costituiti dall'andamento economico della società convenuta. In via riconvenzionale allegava che in data 14-09-2019, il ricorrente, mentre compiva una manovra di retromarcia con l'Autobus N°973, all'interno del deposito Battindarno, aveva urtato e danneggiato l'Autobus N°1644, posteggiato dietro il mezzo in movimento, causando danni ai mezzi coinvolti per complessivi Euro 7.221,96. Precisava che lo stesso ricorrente aveva compilato il rapporto di denuncia del sinistro, e la società convenuta, con lettera del 18-04-2020, gli aveva comunicato il costo delle riparazioni, trattenendo dal TFR la somma pari a 2.474,85 Euro, ed intimando la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, per un danno complessivo di Euro 7.221,96. Affermava che non essendo contestato che l'autore del fatto dannoso fosse il ricorrente, il risarcimento del danno era dovuto, a prescindere dalla contestazione disciplinare, che non era stata effettuata. Chiedeva pertanto in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della residua somma di 5.248,08 Euro, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Il Tutto con vittoria di spese di giudizio.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle CP_5 domande svolte dal ricorrente nei confronti della stessa per intervenuta CP_5 decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica del ricorso, avvenuta il 07 aprile 2022. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente per difetto di prova delle circostanze di fatto addotte. In via subordinata azionava domanda di manleva nei confronti di GSA srl e del Consorzio GISA, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo. Si costituiva in giudizio sulla domanda riconvenzionale, Parte_2 affermandone l'infondatezza, posto che la richiesta di risarcimento del danno e la trattenuta stipendiale da parte di non erano state precedute da alcuna CP_1 contestazione disciplinare per l'accaduto, come previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. applicato in azienda. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-05-2023, 05-06-2023, 06-11-2023. All'udienza del 06-11-2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale autorizza alla chiamata in giudizio del Consorzio GISA. CP_5
Si costituiva in giudizio il Consorzio GISA eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande svolte nei propri confronti, per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica al Consorzio Gisa della domanda di manleva, avvenuta dopo il novembre 2023.
Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente per difetto di prova delle circostanze di fatto addotte. In via subordinata azionava domanda di manleva nei confronti di GSA srl Il processo proseguiva alle udienze del 15-03-2024, 15-05-2024, 20-06-2024, 19-11-2024, 29-01-2025, 17-03-2025. Venivano sentiti come testi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , . Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione svolta da inerente l'asserita CP_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a favore del Tribunale di Forlì in funzione di Giudice del Lavoro, osserva il Tribunale che parte opponente ha fondato tale eccezione sulla circostanza che la stessa società convenuta aveva la sede legale in Forlì, mentre non aveva alcuna sede secondaria pagina 5 di 10 in Bologna, ed a Forlì era stato sottoscritto il contratto di lavoro tra le parti, come depositato in giudizio. Ciò posto osserva il Tribunale che è circostanza incontestata tra le parti che la sede di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, è sempre stata il Deposito Battindarno di in Bologna, che deve pertanto essere considerato sede di lavoro ex art. 413 CP_5 cpc ( Cass. N°26081/2023). A ciò si aggiunge ad colorandum, che nei procedimenti N°653/2022 e 437/2022, definiti dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, rispettivamente con sentenze N°349/2024 del 25-03-2024 e N°449/2024 del 16-04-2024, i testi , ed il funzionario Tes_10 Testimone_6 Testimone_1 sindacale hanno riferito concordemente che le firme dei lavoratori sui contratti Pt_3 di lavoro con venivano abitualmente raccolte presso gli Uffici del Deposito CP_1
Battindarno in Bologna. Ne consegue che l'eccezione è infondata e deve essere respinta. Per quanto riguarda la problematica inerente le mansioni in concreto svolte dal NO , dalle testimonianze di , Parte_1 Testimone_1 [...]
, , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
e , è emerso in maniera chiara ed Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 univoca che il ricorrente svolgeva in via assolutamente se non esclusiva, mansioni di conducente di autobus, sia all'interno del Deposito che fuori dallo stesso, ed aveva le patenti necessarie a tali mansioni di Guida. Ciò posto osserva il Tribunale che la declaratoria del 2° Livello del C.C.N.L. in cui era stato inquadrato il ricorrente, prevede che “Appartengono al 2° Livello i lavoratori che con un breve periodo di addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione: Profili esemplificativi Pulitori, addetti al lavaggio anche con sistemi automatici o con l'uso di aspiratori e lucidatrici”, mentre la declaratoria contrattuale del 4° Livello del C.C.N.L. applicato, prevede che “appartengono al Livello 4° i lavoratori che in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i Lavoratori adibiti ad operazioni e compiti esecutivi per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profili esemplificativi: Lavoratori che eseguono attività di movimentazione e trasporto di materiali con mezzi pesanti, autisti e conducenti di veicoli per i quali sia previsto il possesso della patente C o superiore”. Dal raffronto delle suddette declaratorie contrattuali con le mansioni in concreto svolte in via esclusiva o assolutamente prevalente dal ricorrente, deriva che lo stesso aveva diritto all'inquadramento nel 4° Livello fin dall'inizio del rapporto di lavoro, ed ha quindi diritto alle differenze retributive, liquidate in 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, come da conteggi depositati e non oggetto di specifica contestazione.
pagina 6 di 10 Sul punto osserva il Tribunale che le contestazioni svolte dalle società convenute, sono stati assolutamente generici, senza alcuna indicazione specifica degli eventuali errori contenuti e senza la proposizione di propri autonomie diversi conteggi.
Risulta pertanto dovuta al ricorrente la somma lorda di 4.132,80 Euro, di cui Euro 463,30 per TFR, con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente inerente il premio di risultato, lo stesso è dovuto, innanzitutto perchè la debenza, come risulta dall'Accordo Integrativo Territoriale del marzo 2005, dipendeva dal risultato annuale di tutte le imprese operanti nella provincia, basato sui dati a campione del periodo, e nel caso in esame è stata accertata, negli anni in oggetto, dalle parti sociali. Né sul punto vi è stata contestazione specifica da parte di e di CP_1 CP_5
A ciò si aggiunge che il suddetto premio è stato pagato per l'anno 2018, come risulta dalla busta paga di giugno 2019, ma non è stato pagato per gli anni 2019 e 2020. Sulla base dei conteggi depositati e non oggetto di contestazione specifica, il premio dovuto viene liquidato in complessivi Euro 208,01 con interessi moratori e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale svolta da inerente i danni CP_1 asseritamente causati dal ricorrente a due autobus, nel luglio 2019, mentre faceva retromarcia con un mezzo all'interno del Deposito Battindarno, dalle allegazioni delle parti è emerso che in tale circostanza, il NO , alla guida di un Parte_2 autobus, facendo retromarcia, ha urtato accidentalmente un altro autobus, che era stato lasciato dietro quello movimentato dal ricorrente, ed ha provveduto a segnalare il sinistro stilando il richiesto rapporto, senza che la società convenuta gli contestasse disciplinarmente alcunchè. E' poi emerso che, al momento del licenziamento, ha deciso di trattenergli CP_1
l'intero TFR, pari a 2.474,85 Euro, a titolo di risarcimento del danno, e gli ha altresì intimato la corresponsione di una ulteriore somma pari a 5.248,08 Euro, addebitandogli un danno complessivo di Euro 7.221,96. Il tutto senza alcuna contestazione disciplinare e senza nessun previo procedimento disciplinare. Ciò posto, osserva il Tribunale che l'art. 45 del C.C.N.L. applicato, prevede espressamente in capo al datore di lavoro, l'onere di attivare un procedimento disciplinare, quale presupposto per ottenere il risarcimento del danno. Anche la circolare aziendale interna, prodotta da richiama sul punto la CP_1 disciplina contrattuale, specificando che tutte le multe e penali comminate da CP_5
a riconducibili alla condotta del Lavoratore, saranno addebitate allo
[...] CP_1 stesso, previo svolgimento delle ordinarie procedure disciplinari. Tale struttura procedurale che emerge dalle norme pattizie e dalla circolare di CP_1 rispecchiano d'altra parte, in principi generali dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno causato dal lavoratore dipendente, nell'adempimento delle mansioni lavorative, posto che è sempre necessario accertare in maniera completa e nel pagina 7 di 10 rispetto delle garanzie difensive, la riferibilità dell'evento e la colpa del lavoratore( Cass. N°18375/2006). Nel caso in esame, non essendovi stata alcuna contestazione disciplinare tempestiva, né alcun procedimento disciplinare, pur avendo il ricorrente correttamente segnalato l'accaduto, la pretesa risarcitoria di è infondata e la relativa domanda deve CP_1 essere respinta. Per quanto attiene alla domanda svolta dal ricorrente nei confronti di in CP_5 forza dell'art. 29 Dlgs N°276/2003, dal momento che il ricorrente era sempre stato adibito ad un appalto conferito da osserva il Tribunale che la stessa è fondata CP_5
e viene accolta, con esclusivo riferimento ai crediti retributivi maturati dal ricorrente nei confronti di CP_1
Sul punto ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente, dall'esercizio CP_5 dell'azione ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, essendo trascorso il termine di due anni tra la data di cessazione dell'appalto, ossia il 29 Febbraio 2020 e la data di notifica del ricorso, avvenuta il 07 aprile 2022. Sul punto osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta. Infatti, il comma 2 dell'art. 83 del D.L. N°18/2020, statuisce che “dal 09 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”. Ne consegue che il termine biennale per proporre la domanda giudiziale ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, ha iniziato a decorrere il 29 febbraio 2020 ed è poi rimasto sospeso fino al 15 aprile 2020, ed ha ricominciato a decorrere dal 16 aprile 2020, ed è tempestiva la domanda proposta con la notifica del ricorso avvenuta in data 07 aprile 2022. Né sul punto appare conferente e neppure chiara l'eccezione svolta di con CP_5 riferimento all'ultimo comma della suddetta norma, che prevede che “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo”. Infatti il comma in oggetto, prevede semplicemente l'ipotesi in cui il decorso termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, prevedendo in tale caso il differimento del decorso alla fine del periodo, ma non incide sulla circostanza che ove il decorso del termine abbia inizio prima, tale decorso si interrompe, per riprendere dopo il 15 aprile. Nel caso in esame, stante il chiaro dictum della norma, il termine ha iniziato a decorrere il 29 febbraio 2020 ed ha continuato a decorrere fino al 9 marzo. E' poi rimasto sospeso fino al 15 aprile 2020, ed ha ricominciato a decorrere dal 16 aprile 2020, con la conseguenza che è tempestiva la domanda proposta con la notifica del ricorso avvenuta in data 07 aprile 2022, poiché dal 29 febbraio al 9 marzo erano decorsi 9 giorni, che devono essere considerati come già decorsi a partire dal 16 aprile 2020, cosicchè il nuovo termine di decadenza per proporre la domanda giudiziale, è appunto il 15 aprile 2022 meno 9 giorni, ossia il 7 aprile, data della notifica. Per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_5
GSA srl, la stessa è fondata e viene accolta, posto che l'inadempimento nei confronti del lavoratore, è riconducibile alla condotta esclusiva di CP_1
pagina 8 di 10 Per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da nei confronti del CP_5
Consorzio GISA, la stessa è inammissibile, posto che nei confronti del Consorzio è intervenuta decadenza ex art. 29 del Dlgs N°276/2003, con riferimento alla domanda di solidarietà, e quindi non può essere proposta alcuna domanda che trovi fondamento nella suddetta solidarietà. Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti. Per l'effetto, e in solido tra loro, vengono condannate alla rifusione CP_1 CP_5 delle spese processuali nei confronti di , liquidate in Euro 6.000,00 Persona_1 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. viene condannata alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_1 CP_5 liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, Iva e cpa. viene condannata alla rifusione delle spese processuali a favore del Consorzio CP_5
GISA, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Le spese processuali vengono compensate tra Consorzio Gisa ed il ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha lavorato alle dipendenze di dal Persona_1 CP_1
06-02-2018 al 29-02-2020, svolgendo mansioni rientranti nel 4° Livello C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/Multiservizi, ed ha diritto alle conseguenti differenze retributive. Condanna a corrispondere a tale titolo al ricorrente, la somma lorda di Euro CP_1
4.132,80 lordi, di cui Euro 463,30 lordi per TFR, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara che era tenuta a corrispondere al ricorrente il Premio di Risultato per CP_1 gli anni 2019 e 2020, e condanna a corrispondere al ricorrente a tale titolo, la CP_1 somma lorda di Euro 208,01 lordi, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara l'illegittimità della pretesa di risarcimento danni avanzata da nei CP_1 confronti di , per 7.221,96 Euro, e condanna alla Persona_1 CP_1 restituzione a favore del ricorrente della somma di Euro 2.474,85 illegittimamente trattenuti da quanto dovuto a titolo di TFR, con interessi ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Dichiara la responsabilità solidale di con limitatamente alle CP_5 CP_1 competenze retributive per Euro 4.132,80 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, per Euro 2.474,85 lordi illegittimamente trattenuti da quanto dovuto a titolo di TFR, e per Euro 208,01 lordi per premio di risultato, e per l'effetto condanna CP_5 in solido con al pagamento di tali somme al ricorrente, con interessi ex art. 1284 CP_1
4° comma cpc e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
pagina 9 di 10 Condanna a tenere indenne da quanto la stessa dovrà corrispondere al CP_1 CP_5 ricorrente, in forza della responsabilità solidale. Respinge ogni domanda svolta nei confronti del Consorzio GISA.
Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali CP_1 CP_5 nei confronti di , liquidate in Euro 6.500,00 per compensi Persona_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di liquidate CP_1 CP_5 in Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali, Iva e cpa. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del Consorzio GISA, CP_5 liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa per il resto le spese processuali. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 17-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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