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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7302/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maria Nunzia Cacciapaglia, Parte_1
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Gianluca Attanasio,
Appellata nonché contro
contumace, CP_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione consegnato per la notificazione il 17.5.2019 Parte_1
pagina 1 di 3 ha interposto appello avverso la sentenza n. 2258/2018 del Giudice di Pace di Bari, emessa in seno al procedimento di I grado n. 9304/2016 e depositata il 12.11.2018, non notificata, con cui, nella contumacia di è stata rigettata la domanda risarcitoria CP_2
avanzata da con compensazione delle spese processuali, salve quelle Parte_1
di C.T.U. poste definitivamente a carico del . Pt_1
In particolare, l'appellante ha censurato la predetta sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie (C.T.U. e prova testimoniale) da parte del Giudice di prime cure, il quale, discostandosi dalle stesse, ha altresì omesso la relativa motivazione, laddove, ove correttamente valutate, le suddette risultanze avrebbero condotto all'accoglimento della domanda.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere nei confronti degli appellati la domanda risarcitoria di euro 5.393,78, oltre fermo tecnico, rivalutazione monetaria ed interessi. si è costituita in giudizio il 22.10.2019, contestando le Controparte_1
avverse doglianze ed instando per il rigetto del gravame o, in via gradata, per la riduzione del risarcimento in considerazione dell'effettivo e proporzionale accertato grado di responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
non si è costituito in giudizio. CP_2
Alla I udienza del 23.10.2019 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo al 22.1.2025.
Con decreto depositato il 22.12.2024 l'udienza del 22.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non CP_2
costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti (avvenuta il 21.5.2019 per l'udienza del 20.10.2019: cfr. allegato sub 1 al fascicolo di parte appellante).
Va osservato che il gravame è inammissibile per le seguenti ragioni.
L'appello è stato proposto con atto di citazione consegnato per la notificazione il 17.5.2019
(cfr. allegato sub 1 al fascicolo di parte appellante).
Invero, la sentenza appellata è stata depositata in Cancelleria il 12.11.2018 (cfr. allegato sub 3 al fascicolo di parte appellante), ragion per cui il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per proporre appello scadeva il 13.5.2019 (termine che decorre dal deposito della sentenza e pagina 2 di 3 non dalla comunicazione da parte della Cancelleria: cfr., ex multis, Cass. n. 26402/2014), onde l'appello è stato notificato una volta decorso il detto termine, con la conseguenza che parte appellante è decaduta dal potere di impugnare la sentenza.
Nella specie e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, l'appello risulta intempestivo ex art. 327 c.p.c: tale questione è rilevabile d'ufficio, trattandosi di termine decadenziale (cfr., ex multis, Cass. n. 11666/2015), né, in ordine alla stessa – trattandosi di questione di puro diritto (cfr., ex multis, Cass. n. 15037/2018; n. 822/2024) – occorre sollecitare le parti ex art. 101 c.p.c.
Pertanto, l'appellante va dichiarato decaduto dal potere di proporre l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'interposto appello.
Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra questione.
In considerazione del rilievo ufficioso della questione dell'inammissibilità dell'appello, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
Inoltre, in considerazione dell'inammissibilità dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara inammissibile l'interposto appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale parte appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7302/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maria Nunzia Cacciapaglia, Parte_1
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Gianluca Attanasio,
Appellata nonché contro
contumace, CP_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione consegnato per la notificazione il 17.5.2019 Parte_1
pagina 1 di 3 ha interposto appello avverso la sentenza n. 2258/2018 del Giudice di Pace di Bari, emessa in seno al procedimento di I grado n. 9304/2016 e depositata il 12.11.2018, non notificata, con cui, nella contumacia di è stata rigettata la domanda risarcitoria CP_2
avanzata da con compensazione delle spese processuali, salve quelle Parte_1
di C.T.U. poste definitivamente a carico del . Pt_1
In particolare, l'appellante ha censurato la predetta sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie (C.T.U. e prova testimoniale) da parte del Giudice di prime cure, il quale, discostandosi dalle stesse, ha altresì omesso la relativa motivazione, laddove, ove correttamente valutate, le suddette risultanze avrebbero condotto all'accoglimento della domanda.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere nei confronti degli appellati la domanda risarcitoria di euro 5.393,78, oltre fermo tecnico, rivalutazione monetaria ed interessi. si è costituita in giudizio il 22.10.2019, contestando le Controparte_1
avverse doglianze ed instando per il rigetto del gravame o, in via gradata, per la riduzione del risarcimento in considerazione dell'effettivo e proporzionale accertato grado di responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
non si è costituito in giudizio. CP_2
Alla I udienza del 23.10.2019 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo al 22.1.2025.
Con decreto depositato il 22.12.2024 l'udienza del 22.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non CP_2
costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti (avvenuta il 21.5.2019 per l'udienza del 20.10.2019: cfr. allegato sub 1 al fascicolo di parte appellante).
Va osservato che il gravame è inammissibile per le seguenti ragioni.
L'appello è stato proposto con atto di citazione consegnato per la notificazione il 17.5.2019
(cfr. allegato sub 1 al fascicolo di parte appellante).
Invero, la sentenza appellata è stata depositata in Cancelleria il 12.11.2018 (cfr. allegato sub 3 al fascicolo di parte appellante), ragion per cui il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per proporre appello scadeva il 13.5.2019 (termine che decorre dal deposito della sentenza e pagina 2 di 3 non dalla comunicazione da parte della Cancelleria: cfr., ex multis, Cass. n. 26402/2014), onde l'appello è stato notificato una volta decorso il detto termine, con la conseguenza che parte appellante è decaduta dal potere di impugnare la sentenza.
Nella specie e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, l'appello risulta intempestivo ex art. 327 c.p.c: tale questione è rilevabile d'ufficio, trattandosi di termine decadenziale (cfr., ex multis, Cass. n. 11666/2015), né, in ordine alla stessa – trattandosi di questione di puro diritto (cfr., ex multis, Cass. n. 15037/2018; n. 822/2024) – occorre sollecitare le parti ex art. 101 c.p.c.
Pertanto, l'appellante va dichiarato decaduto dal potere di proporre l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'interposto appello.
Tale rilievo è assorbente rispetto ad ogni altra questione.
In considerazione del rilievo ufficioso della questione dell'inammissibilità dell'appello, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
Inoltre, in considerazione dell'inammissibilità dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- dichiara inammissibile l'interposto appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale parte appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.1.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 3 di 3