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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3432 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Brindisi, Emai_1 Pt_1 CodiceFiscale_1
Corso Roma n. 114 , presso e nello studio dell'Avv. ERNESTINA SICILIA che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. MASUELLI NICOLETTA
LAURA, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Via San CP_1 C.F._2
Lorenzo n. 21/23 sc. sin., presso e nello studio degli Avv.ti ROBERTA QUERCIOLI ed ENRICO
PINCIONE che tanto congiuntamente quanto disgiuntamente la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti
Convenuta
Avente ad oggetto: restituzione somme – 2041 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) In via principale, accertata la legittimità, correttezza e fondatezza dell'azione proposta ex art.
2033 c.c., dichiarare tenuta a restituire la somma di € 8.496,00 corrispostale a CP_1 titolo di prestito dall'odierno Attore e per l'effetto, condannarla al versamento in favore di
[...]
del relativo importo, oltre al pagamento degli interessi a far data dalla domanda CP_2
proposta;
1 2) Ancora, in via principale, accertata la legittimità, correttezza e fondatezza dell'azione proposta ex art. 2041 c.c., dichiarare tenuta ad indennizzare per la CP_1 Controparte_2 diminuzione patrimoniale subita di € 20.807,21, in occasione del pagamento del mutuo sull'immobile cointestato, per il periodo dal 2008 al 2014, e degli oneri condominiali pure corrisposti nell'interesse della per € 10.388,73 e per l'effetto condannarla al pagamento CP_1
delle somme relative che saranno ritenute congrue al depauperamento patrimoniale subito (di €
20.807,21 + € 10.388,73), oltre interessi e svalutazione monetaria;
3) In subordine, comunque condannare al pagamento delle somme tutte, ritenute a CP_1
titolo di indennizzo, per quanto corrispostole dal DI COSTE ingiustificatamente ed indebitamente in occasione delle somme dette (€ 20.807,21 + € 10.388,73 + € 8.496,00), stanti le ricostruzioni e le evidenze in atti;
4) In ogni caso, condannare la Convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle della fase cautelare, da distrarsi in favore degli scriventi difensori anticipatari;
5) Sentenza esecutiva come per legge;
”
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, disporre occorrendo la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
nel merito:
in via principale, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fato
e diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice dell'importo CP_1 di € 51.949,00, ovvero dell'importo, anche maggiore, meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario e straordinario e per quota parte dei canoni di locazione dell'immobile per cui è causa, e per l'effetto condannare il convenuto al relativo pagamento in favore della convenuta, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia importo dovuto dalla sig.ra in favore dell'attore, CP_1
2 disporne la compensazione con il credito di cui al suesposto punto a) e condannare l'attore al pagamento dell'eccedenza, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore degli Avv.ti Enrico Pincione e Roberta
Quercioli quali procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Controparte_2 CP_1 chiedendo in sostanza la restituzione ex art 2033 c.c. o 2041 c.c. dell'importo di € 8.496,00 corrisposto a quest'ultima a titolo di prestito;
l'indennizzo ex art 2041 c.c. di € 20.807,21 per la relativa diminuzione patrimoniale subita dall'attore in occasione del pagamento del mutuo sull'immobile cointestato per il periodo dal 2008 al 2014 e degli oneri condominiali pure corrisposti nell'interesse della per € 10.388,73 per lo stesso immobile, con vittoria delle spese di lite comprese quelle CP_1
della fase cautelare ante cuasam (sequestro conservativo promosso e ottenuto per 25.000 euro dall'attore).
Parte attrice, a sostegno della domanda promossa, rappresentava in sostanza:
- di avere iniziato, con la convenuta dal 1995 una relazione sentimentale che si era protratta fino all'estate del 2008;
- che dalla coppia erano nati due figli e;
Per_1 Per_2
- che tra il 1998 e 1999 la coppia aveva deciso di acquistare un immobile a Brindisi dove andava a coabitare;
- che l'immobile era stato cointestato ad entrambi, mentre il mutuo relativo era stato onorato solo dall'attore;
- che dall'epoca della separazione l'attore aveva infatti continuato ad onorare da solo il pagamento delle tredici rate semestrali all'epoca residuate, del valore medio di € 3201,11 delle quali per la metà somme di competenza della per € 20.807,21; CP_1
- che il mutuo in questione era stato accesso per € 69.721,68 rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile di € 96.577,44;
- che lo stesso attore aveva versato anche da solo gli oneri condominiali sempre dall'estate 2008
(dalla separazione) fino al gennaio 2020;
- che a settembre 2019 gli ex conviventi avevano sottoscritto dichiarazione di impegno al pagamento per metà ciascuno degli oneri condominiali;
- che quindi l'attore, avendo versato 20.777,46 per oneri condominiali, aveva diritto a vedersi restituito la metà di tale importo di competenza della per € 10.388,73; CP_1
- che, ancora, negli anni successivi alla separazione la era ricorsa all'aiuto economico CP_1 dell'attore con il patto che la vendita del loro immobile ex casa familiare avrebbe restituito
3 all'attore le relative somme e che alla luce di ciò l'attore aveva prestato alla convenuta €
8.496,00 per il pagamento di pendenze personali della stessa;
- che le parti avevano venduto l'immobile, ex casa famigliare, il 14 luglio 2021 e diviso in parti uguali il ricavato e nonostante ciò l'attore non aveva ricevuto le somma a lui dovute dalla convenuta;
- che l'attore aveva ottenuto quindi sequestro conservativo contro la convenuta per € 25.000,00;
- che negli anni in cui l'immobile era stato locato il aveva inviato alla la metà CP_2 CP_1 parte dei canoni ricevuti e che aveva sempre corrisposto alla l'assegno di contributo di CP_1
mantenimento per i figli nati dalla loro relazione, come poteva evincersi dagli atti del giudizio promosso ex art. 316 bis cc dalla convenuta, conclusosi con un accordo sul quantum del mantenimento dovuto.
Parte attrice non avendo ottenuto la restituzione degli importi asseritamente dovuti dalla convenuta, essendo in sostanza venuta meno la relazione sentimentale che li legava, agiva quindi in giudizio contro la proponendo le domande di cui sopra. CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le domande avversarie e rappresentava, quanto all'acquisto dell'immobile ex casa familiare, che la stessa partecipava all'acquisto (prezzo totale di lire 180.000.000) conferendo tutti i propri risparmi (importo ottenuto a titolo di risarcimento a seguito del sinistro mortale che aveva colpito il marito) mentre il si era accollato per intero e da solo CP_2 il mutuo, acceso dalla venditrice, per lire 135.000.000 e che l'immobile era stato quindi cointestato tra le parti, ma il mutuo era stato contratto (accollato) solo dal sig. che l'immobile in CP_2 questione dal 2008 al 2021 era stato locato in modo continuativo per il canone mensile di € 600,00.
Parte convenuta evidenziava in sostanza che la cointestazione dell'immobile, pure con apporto di quote diverse del pagamento del prezzo dalle parti, era da rinvenirsi in ragioni affettive e di comunione morale e spirituale, quindi per spirito di liberalità, trattandosi in sostanza di donazione indiretta o comunque riconducibile allo schema di cui all'art. 2034 cc, proprio per le finalità sottese all'acquisto, dovendosi pertanto rigettare la domanda avversaria di restituzione/indennizzo delle rate di mutuo di cui sopra;
quanto agli asseriti prestiti, evidenziava, intanto, che l'attore chiedeva in maniera contraddittoria la restituzione di tali importi ex art 2033 cc;
precisava in ogni caso che risultava provata la dazione soltanto di € 3.630,00 (bonifico e vaglia), che era la controparte a dovere provare il titolo in forza del quale chiedeva la restituzione;
che in ogni caso i versamenti di € 3.360 trovavano la loro causa negli obblighi giuridici di mantenimento dei figli gravanti sul CP_2
quanto al rimborso delle spese condominiali, precisava che le ricevute prodotte dalla controparte assommavano ad € 16.243,59 e non ad € 20.777,46 e rappresentava, in sostanza, che l'attore aveva già recuperato tali spese;
a tale fine evidenziava che dopo la cessazione dalla convivenza il CP_2
4 aveva iniziato a versare per il mantenimento dei figli € 600,00 mensili in modo spontaneo;
che solo nell'anno 2020 il Tribunale aveva formalizzato il mantenimento confermando su accordo delle parti il pagamento dell'importo di € 600,00; che dal 2008 al 2021 il sig. si era peraltro limitato al CP_2
pagamento del mantenimento ordinario, omettendo di contribuire pro-quota alle spese straordinarie, mediche e non solo, dei figli e;
che aveva inoltre sempre omesso di versare alla Per_1 Per_2
convenuta il contributo per il mantenimento per i mesi estivi (luglio e agosto); che inoltre dopo la cessazione della convivenza, dal 2008 al 2021 il ricorrente aveva concesso in locazione l'appartamento al sig. per un canone di € 600,00 mensili e in tale arco di tempo il sig. Persona_3 [...] aveva versato alla convenuta la quota di spettanza di € 300,00, ma in modo del tutto irregolare, CP_2
trattenendo di volta in volta quanto asseritamente anticipato da esso ricorrente a titolo di spese condominiali, imposte e tasse;
che tra il luglio 2018 e il luglio 2019, ad esempio, il sig. CP_2 anziché versare l'importo di € 10.800,00 (€ 900,00 al mese, di cui € 600,00 di mantenimento ed €
300,00 a titolo di quota parte dei canoni locativi) aveva versato il minor importo di € 8.700,00, trattenendo quindi € 2.100,00, dichiarando alla sig.ra di voler così recuperare quanto pagato a CP_1
titolo di spese condominiali;
che lo stesso era accaduto negli anni passati;
che il sig. , inoltre, CP_2
aveva sempre giustificato il mancato pagamento delle spese c.d. straordinarie dei figli, e del mantenimento di luglio e agosto, proprio con l'intenzione di voler appunto “compensare” tale debito con il credito per il rimborso delle spese condominiali da egli anticipate;
che in sostanza quindi il
[...] aveva ampiamente recuperato le spese sostenute per l'amministrazione dell'immobile comune CP_2
(con il mancato versamento del mantenimento ordinario dei figli per i mesi estivi, il mancato versamento delle spese straordinarie di mantenimento per i figli e con il pagamento solo parziale dei canoni di locazione), circostanza che era confermata dalle produzioni avversarie;
che infatti i pagamenti elencati sub doc 11e di parte attrice risultavano tutt'altro che regolari, quanto a importi e versamenti ed in particolare dalla documentazione avversaria risultava che nel periodo settembre
2008/marzo 2020 il aveva versato il complessivo importo di € 73.151,00 (pari alla somma CP_2 aritmetica degli importi indicati nei vaglia postali prodotti dall'attore, dedotte ovviamente le spese di commissione), mentre avrebbe dovuto corrispondere complessivamente € 125.100,00 (€ 900,00 al mese, di cui € 300,00 quale quota parte del canone locativo ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento); che pertanto la differenza, pari ad € 51.949,00 risultava evidentemente a credito della sig.ra CP_1
In definitiva, pertanto, parte convenuta chiedeva in sostanza il rigetto delle domande avversarie;
la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 51.949,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con eventuale compensazione tra l'eventuale credito di parte attrice e il credito vantato dalla convenuta.
5 La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 17.9.2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 18.9.2024.
*****
1. Sulla domanda di pagamento della somma di € 20.807,21 a titolo di indennizzo per il pagamento dall'estate del 2008 al luglio 2014 da parte dell'attore delle rate di mutuo per
l'ex casa familiare.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
In sostanza l'attore chiede la restituzione della metà delle rate di mutuo pagate dallo stesso da dopo la separazione delle parti (estate 2008) per l'acquisto dell'ex casa familiare della coppia.
Ebbene risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 1 parte attrice e doc 1 di parte convenuta) che il 30.7.1999 i signori e acquistavano in parti uguali la proprietà Controparte_2 CP_1 dell'appartamento sito in Brindisi, via Materdomini n. 40 (meglio descritto nel relativo atto) al prezzo di lire 180.000.000, oltre IVA come per legge, con accollo di mutuo per il pagamento di parte del prezzo di lire 135.000.000 da parte di . Controparte_2
A fronte dell'accollo del mutuo risulta quindi come abbia continuato a pagare le Controparte_2
rate del mutuo anche dopo la separazione della coppia, proprio in forza di tale accollo, quindi di un obbligo formalmente assunto dallo stesso al momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile, risultando irrilevante quindi che il pagamento di parte delle rate sia avvenuto dopo la separazione della coppia.
Si badi che l'obbligo di restituzione del capitale oggetto di mutuo costituisce un'unica obbligazione seppure frazionata nel tempo (si veda in tale senso Tribunale Torino sez. I, 27/06/2022, n.2758 secondo cui: “Il contratto di mutuo è un contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo. Quindi i singoli ratei costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo. Pertanto, il fatto che corrispettivo sia periodico non significa che non esista una prestazione unitaria atteso che è soltanto
l'esecuzione della prestazione, o per meglio dire la sua esigibilità, ad essere suddivisa in più soluzioni, dilazionate nel tempo.”). In sostanza quindi il fatto che il pagamento avvenga in più rate non comporta l'esistenza di più e diverse obbligazioni di pagamento.
Ciò che rileva nel presente giudizio, pertanto, è che il si fosse accollato il mutuo in questione, CP_2 quindi l'unica obbligazione di restituzione dell'importo mutuato, al momento della conclusione
6 dell'atto di compravendita, risultando pertanto il pagamento delle rate dal 2008 al 2014 semplicemente un adempimento frazionato dell'originaria obbligazione assunta dallo stesso CP_2 già nel 1999, non impugnata o contestata nel presente giudizio dall'attore, con la conseguenza che risulta irrilevante ai fini di causa il fatto che il pagamento di parte delle rate del mutuo in questione sia avvenuta anche in un periodo in cui la coppia si era ormai separata.
In altre parole, a fronte dell'unitarietà dell'obbligazione assunta dal già nel 1999 (durante la CP_2
relazione sentimentale con la , non può considerarsi diversamente il pagamento delle rate di CP_1
mutuo per il periodo di convivenza della coppia e per il periodo in cui vi era ormai stata la separazione della stessa, non potendosi ritenere quindi che, in ragione del venire meno della relazione sentimentale tra le parti, l'adempimento del mutuo per tale ultimo periodo abbia comportato un ingiustificato arricchimento della convenuta, in considerazione dell'originaria cointestazione dell'immobile in questione.
L'operazione di acquisto e accollo di mutuo va considerata in maniera unitaria e parte attrice non impugna l'accollo in sé, contestando semmai l'indebito arricchimento della convenuta per il periodo della separazione della coppia in relazione ai pagamenti delle rate di mutuo effettuati dall'attore.
Tuttavia, tali pagamenti sono semplicemente adempimenti dell'unica obbligazione formale assunta dall'attore già al momento dell'acquisto dell'immobile (si ribadisce non impugnata dall'attore stesso)
e non possono pertanto formare oggetto di restituzione e/o indennizzo a carico della convenuta.
La disciplina degli interessi e degli obblighi delle parti in questione era già stata effettuata al momento dell'atto di compravendita del 1999, non potendo la stessa venire meno solo in quanto parte del pagamento delle rate del mutuo in questione è avvenuto dopo che le parti si erano ormai separate.
In definitiva, quindi, il pagamento delle rate di mutuo da parte dell'attore dopo la separazione va qualificato quale adempimento di un'obbligazione formale già in precedenza assunta dallo stesso, risultando quindi irrilevante - ai fini della sola domanda formulata di restituzione/indennizzo della metà di tali rate adempiute - la causa di tale originario accollo effettuato dall'attore, non impugnato di per sé da quest'ultimo.
Neanche oltretutto parte attrice ha adeguatamente provato o si è comunque offerta di adeguatamente provare diversi accordi tra le parti di restituzione da parte della convenuta all'attore di parte della somma oggetto di mutuo.
2. Sulla domanda di restituzione degli oneri condominiali dell'immobile in questione.
Parte attrice domanda altresì la restituzione della metà delle spese condominiali versate integralmente da quest'ultimo successivamente alla fine della relazione sentimentale tra le parti, per un importo di
€ 10.388,73 (metà della somma totale di € 20.777,46).
7 Parte convenuta rileva come siano stati provati dall'attore versamenti per un importo totale inferiore, nello specifico pari ad € 16.243,59; inoltre evidenzia in sostanza come l'attore abbia già recuperato la metà degli oneri condominiali con il mancato pagamento del mantenimento ordinario per i mesi estivi e straordinario per i figli e dei canoni di locazione dell'immobile ex casa familiare.
Orbene, quanto alle spese condominiali in questione, si ritiene che data la cointestazione dell'immobile e trattandosi di spese relative al periodo successivo alla separazione delle parti vi fosse l'obbligo, in mancanza di diverso accordo, delle parti stesse di contribuire ciascuna per il 50% al pagamento delle spese condominiali. Tale obbligo in astratto non risulta d'altronde neanche in sostanza contestato dalla convenuta.
Ciò detto risultano in effetti dalla documentazione prodotta dall'attore versamenti inferiori rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione.
Nello specifico risultano versamenti per l'importo di € 16.195,59 dalla documentazione prodotta da parte attrice al documento n. 3 (8 ricevute da 50 euro, 1 da 50,34; una ricevuta da 350 euro, una ricevuta da 4.000,00 euro, , una ricevuta da 1.070, una ricevuta da 576,04 euro, una ricevuta da 423,96 euro, ulteriori versamenti di rate per € 2914,50, per € 2.520,75, per € 1797,00, per € 1640,00, per €
351,00; per € 102,00), non risultando l'ulteriore documentazione prodotta idonea e adeguata a provare i pagamenti in questione.
Né si ritiene che parte attrice si sia offerta di fornire sul punto comunque adeguata prova di ulteriori pagamenti a titolo di oneri condominiali effettuati.
L'importo quindi richiedibile da parte attrice in restituzione, si ritiene possa essere quantificato nella metà dei versamenti che risultano provati, quindi in € 8.097,79.
In relazione, tuttavia, alle contestazioni di parte convenuta quanto in sostanza al già avvenuto recupero da parte dell'attore di tali importi si rileva che le uniche deduzioni specifiche riguardano il periodo dal 2018 al 2019. A tale proposito la convenuta ha infatti specificato che tra il luglio 2018 e il luglio 2019 il sig. anziché versare l'importo di € 10.800,00 (€ 900,00 al mese, di cui € CP_2
600,00 di mantenimento ed € 300,00 a titolo di quota parte dei canoni locativi) aveva versato il minor importo di € 8.700,00, trattenendo quindi € 2.100,00, dichiarando alla sig.ra di voler così CP_1
recuperare quanto pagato a titolo di spese condominiali. Ebbene, a fronte di tali specifiche allegazioni, parte attrice non ha specificamente contestato tali circostanze.
Si può ritenere, pertanto, che l'importo delle spese condominiali in concreto anticipate da parte attrice e non recuperate da quest'ultimo nei confronti della convenuta sia quindi da ridurre dell'ulteriore importo di € 2.100,00, a fronte di quanto indicato dalla convenuta, in quanto importo per il periodo dal 2018 al 2019 già recuperato dall'attore.
8 Le ulteriori allegazioni della convenuta, per gli altri periodi in relazione al recupero di ulteriori oneri condominiali da parte dell'attore, risultano invece eccessivamente generiche e non adeguatamente documentate, non potendosi pertanto ritenere fondate, con la conseguenza che deve esse riconosciuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., quale importo dovuto dalla convenuta all'attore, per oneri condominiali, quello residuo di € 5.997,79 (pari ad € 8.097,79 - € 2.100,00), oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo.
3. La domanda di restituzione dell'importo di € 8.496,00 versato quale “prestito” alla convenuta.
Sul punto parte attrice sostiene di avere in sostanza versato a favore delle convenute delle somme in prestito che la stessa avrebbe dovuto restituire.
Parte convenuta rappresenta intanto come dai documenti prodotti dall'attore risultino in realtà versamenti per soli € 3.630,00 (bonifico e vaglia); inoltre, come sopra indicato, contesta in sostanza che tali somme siano state poi richieste nelle conclusioni a titolo di ripetizioni di indebito, pure essendo stato indicato il titolo di mutuo del versamento e ancora evidenzia che tali versamenti trovavano in realtà la loro giustificazione nell'obbligo di mantenimento dei figli.
Orbene, intanto va rilevato che in effetti dalla documentazione prodotta dall'attore (cfr. doc. 4) risultano versamenti solo per € 3.630,00 così come indicato da parte convenuta, non dimostrando l'ulteriore documentazione chiari pagamenti effettuati dal a favore della Così quanto CP_2 CP_1 ai pagamenti relativi alla sentenza n. 25/2013 non è chiaro quale sarebbe l'importo pagato (nella dichiarazione sottoscritta dallo Studio legale avv Anelli si fa riferimento all'intero saldo della procedura in oggetto, ma tale dato non è chiaramente quantificato) e quanto all'acquisto della macchina non è chiaro chi abbia effettuato il prestito, non dimostrando chiaramente tale dato la documentazione a tale fine prodotta dall'attore (cfr. pag 8 doc. 4 attore).
Quanto invece agli importi di cui sopra (3.630,00) gli stessi devono in effetti essere restituiti a favore dell'attore nei limi della somma di € 2.130,00, considerato quanto segue.
Ebbene gli importi di € 390,00 (vaglia postale con causale “da restituire..” del 2013); € 250,00 (vaglia postale del 2012 con causale “saldi dell'affitto da restituire al Mittente … Prestito”); € 500 (vaglia postale del 2012 con causale “da restituire”); di € 990 (vaglia postale del 2012 con causale “da restituire soldi prestati”) hanno una causale che fa in effetti presumere la dazione degli stessi importi a titolo di mutuo con obbligo di restituzione del ricevente, quindi della convenuta.
A tale proposito secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, principio da ritenersi applicabile al caso di specie “La causale riportata nei bonifici bancari , ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri
9 elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2024, n.20052).
Ebbene, nel caso in esame parte convenuta, nonostante le causali di cui sopra, non ha prodotto ulteriori elementi tali da fare ritenere invece che proprio tali elargizioni fossero state effettuate per il mantenimento dei figli. La convenuta non ha infatti prodotto documenti relativi a particolari spese per i figli proprio in relazione a tali importi versati ed inoltre va anche rilevato che l'attore versava somme per lo specifico mantenimento dei figli e per esempio in tali casi talvolta indicava nella causale che erano per i bambini (cfr. doc. 11 d di parte attrice) pertanto non risulta verosimile che per il pagamento del mantenimento dei figli l'attore indicasse causali come sopra indicate.
Alla luce in definitiva delle causali sopra indicate e della mancanza di elementi forniti da parte convenuta a dimostrazione del diverso titolo dei versamenti effettuati di cui sopra, si deve ritenere che tali somme siano state in effetti date in prestito dall'attore alla convenuta con obbligo di restituzione di quest'ultima.
La domanda pure essendo stata qualificata ai sensi dell'art 2033 c.c. è bene riqualificabile giuridicamente alla luce delle allegazioni della stessa parte attrice quale domanda di restituzione di importi versati a titolo di mutuo.
Tale domanda deve essere quindi accolta nei limiti dell'importo di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Quanto ai restanti 1.500,00 euro, in mancanza di elementi da cui ricavare effettivamente il titolo di mutuo del versamento, comunque negato dalla controparte, non essendo indicata la causale nel relativo versamento (non risultando invero alcuna causale dal doc 4 pagina 1 di parte attrice), e non avendo fornito o non essendosi comunque offerto di fornire sul punto parte attrice adeguata e sufficiente prova, la domanda di restituzione deve essere rigettata.
Così la domanda deve essere rigettata anche per gli ulteriori importi in mancanza della prova sia dei versamenti che del titolo degli stessi. A tale proposito invero parte attrice non ha fornito o non si è comunque offerta di fornire adeguata prova di tali circostanze.
4. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento formulata da parte convenuta della somma di € 51. 949,00.
Tale domanda risulta infondata per le ragioni che seguono.
Parte convenuta formula la stessa per ottenere in sostanza il pagamento degli importi che non sarebbero stati versati da parte attrice a titolo di mantenimento dei figli e a titolo di pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile ex casa familiare per il periodo dal 2008 al 2020.
Intanto si rileva che tali questioni economiche non risultano rientrare nell'oggetto del giudizio ex artt.
316 e 337 bis c.c., introdotto nel 2020 davanti al Tribunale di Alessandria (Rg n. 323/2020),
10 riguardante invece in sostanza l'affidamento e il mantenimento dei figli da quel momento in poi, così come si desume anche dal decreto che aveva recepito l'accordo su tali punti tra le parti (cfr. doc. 11
c di parte attrice).
Ciò detto, la domanda è stata formulata in maniera del tutto generica.
Parte attrice non indica neanche quale parte dell'importo di cui sopra sarebbe da restituire da parte attrice alla convenuta a titolo di spese di mantenimento dei figli e quale a titolo di canone di locazione.
La domanda risulta invero proposta in sostanza sui documenti che avrebbe allegato parte attrice nell'ambito del procedimento ex art 316 c.c., introdotto davanti al Tribunale di Alessandria, per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli da parte del CP_2
In particolare, la convenuta indica che i pagamenti elencati nel doc 11 lett. e) di parte attrice risultano tutt'altro che regolari e che dalla documentazione avversaria (non viene a questo punto indicata neanche quale …) risulta che nel periodo settembre 2008/marzo 2020 il aveva versato il CP_2 solo complessivo importo di € 73.151,00, mentre avrebbe dovuto versare complessivamente l'importo di € 125.100,00 (€ 900 mensili, di cui € 600,00 per il mantenimento ed € 300 quale quota parte del canone locativo) chiedendo quindi in via riconvenzionale il pagamento della differenza, pari ad € 51.949,00.
Ebbene, intanto, non è chiaro a quale documentazione si riferisca la convenuta per effettuar la sommatoria in questione. Volendo a tale fine considerare il doc 11 e) di parte attrice si rileva che lo stesso, come indicato dalla stessa parte attrice consisterebbe nell'originario allegato 10 nella causa per il mantenimento dei figli. Tale documento 10 nella memoria difensiva del giudizio in questione
(rg. n. 323/2020) allegata dall'attore (cfr. doc. 11 a) risulta indicato come “copia ricevute versamenti effettuati extra assegno all'indirizzo dei figli”. Risulta quindi inconferente il documento indicato da parte convenuta al fine di sostenere l'irregolarità dei pagamenti dell'attore quanto al mantenimento ordinario dei figli e al canone di affitto in questione.
Ma anche volendo considerare che la convenuta abbia voluto riferirsi al precedente documento 11 d di pate attrice (indicato come originario allegato 9 della memoria difensiva nella causa per il mantenimento) lo stesso documento è indicato nella memoria difensiva come “copia elenco versamenti effettuati dal all'indirizzo della a titolo di assegni per i figli e varie, dal CP_2 CP_1
2008 al corrente marzo 2020”. Ebbene tale documento riguarda quindi prevalentemente il mantenimento dei figli e non tanto il pagamento della quota parte dei canoni di affitto in questione.
Oltretutto anche dalla documentazione allegata non si rinviene sempre la causale dei versamenti.
Neanche, quindi, il riferimento a tale documento è sufficiente a fondare la domanda riconvenzionale proposta, ribadito che parte convenuta non ha neanche chiaramente specificato l'importo richiesto a titolo di mantenimento per i figli e quello richiesto a titolo di quota parte dei canoni di locazione.
11 A fronte di una tale genericità si ritiene sufficiente quanto fin da subito dedotto dall'attore in relazione al fatto che lo stesso avrebbe versato tutte le quote dei canoni di locazione spettanti alla convenuta.
Inoltre, va anche rilevato che la formalizzazione della quantificazione dell'importo di mantenimento dei figli è avvenuta solo all'esito del ricorso proposto dalla convenuta nel 2020 nell'ambito del giudizio ex artt 316 e 337 bis ss c.c. di cui sopra, non potendo quindi valere tale quantificazione a fondare le medesime pretese per il periodo antecedente all'introduzione della causa stessa.
A tale proposito la stessa convenuta indica in sostanza che in precedenza le somme versate dal
[...]
per il mantenimento erano comunque versate spontaneamente dallo stesso. CP_2
Parte attrice allora, al fine di richiedere in sostanza il risarcimento per il mancato versamento di parte del mantenimento dei figli per il periodo anteriore al giudizio di cui sopra avrebbe dovuto fornire almeno maggiori e più specifici elementi al fine di dimostrare che comunque le somme versate dall'attore per più di un decennio (dal 2008 al 2020) erano insufficienti e/o inadeguate per le esigenze di vita dei figli, specificando altresì le stesse, considerato il lungo periodo preso in considerazione e l'inevitabile mutamento di esigenze in ragione quindi della diversa età dei figli stessi ma anche tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti. Mancano invece specifiche deduzioni in tale senso e non è possibile, pertanto, neanche in tale modo quantificare un'eventuale somma a titolo
“risarcitorio” per un eventuale insufficiente mantenimento dei figli. La domanda sul punto svolta risulta quindi infondata anche in tale senso.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
5. Conclusioni e spese di lite.
In conclusione, pertanto, le uniche domande di parte attrice che possono essere accolte sono quelle di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore, per le ragioni di cui sopra, della somma di € 5.997,79, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo e di condanna della convenuta alla restituzione a favore dell'attore, per i motivi di cui sopra, della somma di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Quanto poi alla domanda di assegnazione delle somme pignorate formulata da parte attrice solo in conclusionale quindi comunque tardiva si rileva in ogni caso che la stessa non può essere oggetto del presente giudizio di cognizione riguardando semmai la fase esecutiva.
Le spese di lite del procedimento cautelare ante causam, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della domanda risultata fondata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella X, scaglione da € 5.201 a € 26.000, esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi medi per le altre fasi.
12 Le spese di lite del presente procedimento, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della domanda risultata fondata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201
a € 26.000, compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
Neanche si ritengono in questa sede liquidabili ulteriori spese di lite come quelle indicate nella nota spese da parte attrice relative alla procedura esecutiva, spese oltretutto neanche mai specificamente domandate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna parte convenuta al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice, della somma di € 5.997,79, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo;
2. Condanna parte convenuta al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice, della somma di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Rigetta le ulteriori domande formulate da parte convenuta;
4. condanna parte convenuta a rifondere in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del procedimento cautelare ante causam (rg n. 2115/2021), liquidate in € 611,54 per esborsi (come da nota spese allegata) ed € 2.299,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna parte convenuta a rifondere in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 579,38 (come da nota spese allegata) per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
13
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Brindisi, Emai_1 Pt_1 CodiceFiscale_1
Corso Roma n. 114 , presso e nello studio dell'Avv. ERNESTINA SICILIA che lo rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente con l'Avv. MASUELLI NICOLETTA
LAURA, giusta mandato in atti
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Via San CP_1 C.F._2
Lorenzo n. 21/23 sc. sin., presso e nello studio degli Avv.ti ROBERTA QUERCIOLI ed ENRICO
PINCIONE che tanto congiuntamente quanto disgiuntamente la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti
Convenuta
Avente ad oggetto: restituzione somme – 2041 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) In via principale, accertata la legittimità, correttezza e fondatezza dell'azione proposta ex art.
2033 c.c., dichiarare tenuta a restituire la somma di € 8.496,00 corrispostale a CP_1 titolo di prestito dall'odierno Attore e per l'effetto, condannarla al versamento in favore di
[...]
del relativo importo, oltre al pagamento degli interessi a far data dalla domanda CP_2
proposta;
1 2) Ancora, in via principale, accertata la legittimità, correttezza e fondatezza dell'azione proposta ex art. 2041 c.c., dichiarare tenuta ad indennizzare per la CP_1 Controparte_2 diminuzione patrimoniale subita di € 20.807,21, in occasione del pagamento del mutuo sull'immobile cointestato, per il periodo dal 2008 al 2014, e degli oneri condominiali pure corrisposti nell'interesse della per € 10.388,73 e per l'effetto condannarla al pagamento CP_1
delle somme relative che saranno ritenute congrue al depauperamento patrimoniale subito (di €
20.807,21 + € 10.388,73), oltre interessi e svalutazione monetaria;
3) In subordine, comunque condannare al pagamento delle somme tutte, ritenute a CP_1
titolo di indennizzo, per quanto corrispostole dal DI COSTE ingiustificatamente ed indebitamente in occasione delle somme dette (€ 20.807,21 + € 10.388,73 + € 8.496,00), stanti le ricostruzioni e le evidenze in atti;
4) In ogni caso, condannare la Convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle della fase cautelare, da distrarsi in favore degli scriventi difensori anticipatari;
5) Sentenza esecutiva come per legge;
”
Parte convenuta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, disporre occorrendo la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione dei mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
nel merito:
in via principale, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fato
e diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice dell'importo CP_1 di € 51.949,00, ovvero dell'importo, anche maggiore, meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, a titolo di arretrati per il mantenimento ordinario e straordinario e per quota parte dei canoni di locazione dell'immobile per cui è causa, e per l'effetto condannare il convenuto al relativo pagamento in favore della convenuta, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia importo dovuto dalla sig.ra in favore dell'attore, CP_1
2 disporne la compensazione con il credito di cui al suesposto punto a) e condannare l'attore al pagamento dell'eccedenza, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore degli Avv.ti Enrico Pincione e Roberta
Quercioli quali procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Controparte_2 CP_1 chiedendo in sostanza la restituzione ex art 2033 c.c. o 2041 c.c. dell'importo di € 8.496,00 corrisposto a quest'ultima a titolo di prestito;
l'indennizzo ex art 2041 c.c. di € 20.807,21 per la relativa diminuzione patrimoniale subita dall'attore in occasione del pagamento del mutuo sull'immobile cointestato per il periodo dal 2008 al 2014 e degli oneri condominiali pure corrisposti nell'interesse della per € 10.388,73 per lo stesso immobile, con vittoria delle spese di lite comprese quelle CP_1
della fase cautelare ante cuasam (sequestro conservativo promosso e ottenuto per 25.000 euro dall'attore).
Parte attrice, a sostegno della domanda promossa, rappresentava in sostanza:
- di avere iniziato, con la convenuta dal 1995 una relazione sentimentale che si era protratta fino all'estate del 2008;
- che dalla coppia erano nati due figli e;
Per_1 Per_2
- che tra il 1998 e 1999 la coppia aveva deciso di acquistare un immobile a Brindisi dove andava a coabitare;
- che l'immobile era stato cointestato ad entrambi, mentre il mutuo relativo era stato onorato solo dall'attore;
- che dall'epoca della separazione l'attore aveva infatti continuato ad onorare da solo il pagamento delle tredici rate semestrali all'epoca residuate, del valore medio di € 3201,11 delle quali per la metà somme di competenza della per € 20.807,21; CP_1
- che il mutuo in questione era stato accesso per € 69.721,68 rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile di € 96.577,44;
- che lo stesso attore aveva versato anche da solo gli oneri condominiali sempre dall'estate 2008
(dalla separazione) fino al gennaio 2020;
- che a settembre 2019 gli ex conviventi avevano sottoscritto dichiarazione di impegno al pagamento per metà ciascuno degli oneri condominiali;
- che quindi l'attore, avendo versato 20.777,46 per oneri condominiali, aveva diritto a vedersi restituito la metà di tale importo di competenza della per € 10.388,73; CP_1
- che, ancora, negli anni successivi alla separazione la era ricorsa all'aiuto economico CP_1 dell'attore con il patto che la vendita del loro immobile ex casa familiare avrebbe restituito
3 all'attore le relative somme e che alla luce di ciò l'attore aveva prestato alla convenuta €
8.496,00 per il pagamento di pendenze personali della stessa;
- che le parti avevano venduto l'immobile, ex casa famigliare, il 14 luglio 2021 e diviso in parti uguali il ricavato e nonostante ciò l'attore non aveva ricevuto le somma a lui dovute dalla convenuta;
- che l'attore aveva ottenuto quindi sequestro conservativo contro la convenuta per € 25.000,00;
- che negli anni in cui l'immobile era stato locato il aveva inviato alla la metà CP_2 CP_1 parte dei canoni ricevuti e che aveva sempre corrisposto alla l'assegno di contributo di CP_1
mantenimento per i figli nati dalla loro relazione, come poteva evincersi dagli atti del giudizio promosso ex art. 316 bis cc dalla convenuta, conclusosi con un accordo sul quantum del mantenimento dovuto.
Parte attrice non avendo ottenuto la restituzione degli importi asseritamente dovuti dalla convenuta, essendo in sostanza venuta meno la relazione sentimentale che li legava, agiva quindi in giudizio contro la proponendo le domande di cui sopra. CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava le domande avversarie e rappresentava, quanto all'acquisto dell'immobile ex casa familiare, che la stessa partecipava all'acquisto (prezzo totale di lire 180.000.000) conferendo tutti i propri risparmi (importo ottenuto a titolo di risarcimento a seguito del sinistro mortale che aveva colpito il marito) mentre il si era accollato per intero e da solo CP_2 il mutuo, acceso dalla venditrice, per lire 135.000.000 e che l'immobile era stato quindi cointestato tra le parti, ma il mutuo era stato contratto (accollato) solo dal sig. che l'immobile in CP_2 questione dal 2008 al 2021 era stato locato in modo continuativo per il canone mensile di € 600,00.
Parte convenuta evidenziava in sostanza che la cointestazione dell'immobile, pure con apporto di quote diverse del pagamento del prezzo dalle parti, era da rinvenirsi in ragioni affettive e di comunione morale e spirituale, quindi per spirito di liberalità, trattandosi in sostanza di donazione indiretta o comunque riconducibile allo schema di cui all'art. 2034 cc, proprio per le finalità sottese all'acquisto, dovendosi pertanto rigettare la domanda avversaria di restituzione/indennizzo delle rate di mutuo di cui sopra;
quanto agli asseriti prestiti, evidenziava, intanto, che l'attore chiedeva in maniera contraddittoria la restituzione di tali importi ex art 2033 cc;
precisava in ogni caso che risultava provata la dazione soltanto di € 3.630,00 (bonifico e vaglia), che era la controparte a dovere provare il titolo in forza del quale chiedeva la restituzione;
che in ogni caso i versamenti di € 3.360 trovavano la loro causa negli obblighi giuridici di mantenimento dei figli gravanti sul CP_2
quanto al rimborso delle spese condominiali, precisava che le ricevute prodotte dalla controparte assommavano ad € 16.243,59 e non ad € 20.777,46 e rappresentava, in sostanza, che l'attore aveva già recuperato tali spese;
a tale fine evidenziava che dopo la cessazione dalla convivenza il CP_2
4 aveva iniziato a versare per il mantenimento dei figli € 600,00 mensili in modo spontaneo;
che solo nell'anno 2020 il Tribunale aveva formalizzato il mantenimento confermando su accordo delle parti il pagamento dell'importo di € 600,00; che dal 2008 al 2021 il sig. si era peraltro limitato al CP_2
pagamento del mantenimento ordinario, omettendo di contribuire pro-quota alle spese straordinarie, mediche e non solo, dei figli e;
che aveva inoltre sempre omesso di versare alla Per_1 Per_2
convenuta il contributo per il mantenimento per i mesi estivi (luglio e agosto); che inoltre dopo la cessazione della convivenza, dal 2008 al 2021 il ricorrente aveva concesso in locazione l'appartamento al sig. per un canone di € 600,00 mensili e in tale arco di tempo il sig. Persona_3 [...] aveva versato alla convenuta la quota di spettanza di € 300,00, ma in modo del tutto irregolare, CP_2
trattenendo di volta in volta quanto asseritamente anticipato da esso ricorrente a titolo di spese condominiali, imposte e tasse;
che tra il luglio 2018 e il luglio 2019, ad esempio, il sig. CP_2 anziché versare l'importo di € 10.800,00 (€ 900,00 al mese, di cui € 600,00 di mantenimento ed €
300,00 a titolo di quota parte dei canoni locativi) aveva versato il minor importo di € 8.700,00, trattenendo quindi € 2.100,00, dichiarando alla sig.ra di voler così recuperare quanto pagato a CP_1
titolo di spese condominiali;
che lo stesso era accaduto negli anni passati;
che il sig. , inoltre, CP_2
aveva sempre giustificato il mancato pagamento delle spese c.d. straordinarie dei figli, e del mantenimento di luglio e agosto, proprio con l'intenzione di voler appunto “compensare” tale debito con il credito per il rimborso delle spese condominiali da egli anticipate;
che in sostanza quindi il
[...] aveva ampiamente recuperato le spese sostenute per l'amministrazione dell'immobile comune CP_2
(con il mancato versamento del mantenimento ordinario dei figli per i mesi estivi, il mancato versamento delle spese straordinarie di mantenimento per i figli e con il pagamento solo parziale dei canoni di locazione), circostanza che era confermata dalle produzioni avversarie;
che infatti i pagamenti elencati sub doc 11e di parte attrice risultavano tutt'altro che regolari, quanto a importi e versamenti ed in particolare dalla documentazione avversaria risultava che nel periodo settembre
2008/marzo 2020 il aveva versato il complessivo importo di € 73.151,00 (pari alla somma CP_2 aritmetica degli importi indicati nei vaglia postali prodotti dall'attore, dedotte ovviamente le spese di commissione), mentre avrebbe dovuto corrispondere complessivamente € 125.100,00 (€ 900,00 al mese, di cui € 300,00 quale quota parte del canone locativo ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento); che pertanto la differenza, pari ad € 51.949,00 risultava evidentemente a credito della sig.ra CP_1
In definitiva, pertanto, parte convenuta chiedeva in sostanza il rigetto delle domande avversarie;
la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 51.949,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con eventuale compensazione tra l'eventuale credito di parte attrice e il credito vantato dalla convenuta.
5 La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 17.9.2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con provvedimento del 18.9.2024.
*****
1. Sulla domanda di pagamento della somma di € 20.807,21 a titolo di indennizzo per il pagamento dall'estate del 2008 al luglio 2014 da parte dell'attore delle rate di mutuo per
l'ex casa familiare.
La domanda è infondata per le seguenti ragioni.
In sostanza l'attore chiede la restituzione della metà delle rate di mutuo pagate dallo stesso da dopo la separazione delle parti (estate 2008) per l'acquisto dell'ex casa familiare della coppia.
Ebbene risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 1 parte attrice e doc 1 di parte convenuta) che il 30.7.1999 i signori e acquistavano in parti uguali la proprietà Controparte_2 CP_1 dell'appartamento sito in Brindisi, via Materdomini n. 40 (meglio descritto nel relativo atto) al prezzo di lire 180.000.000, oltre IVA come per legge, con accollo di mutuo per il pagamento di parte del prezzo di lire 135.000.000 da parte di . Controparte_2
A fronte dell'accollo del mutuo risulta quindi come abbia continuato a pagare le Controparte_2
rate del mutuo anche dopo la separazione della coppia, proprio in forza di tale accollo, quindi di un obbligo formalmente assunto dallo stesso al momento dell'acquisto della proprietà dell'immobile, risultando irrilevante quindi che il pagamento di parte delle rate sia avvenuto dopo la separazione della coppia.
Si badi che l'obbligo di restituzione del capitale oggetto di mutuo costituisce un'unica obbligazione seppure frazionata nel tempo (si veda in tale senso Tribunale Torino sez. I, 27/06/2022, n.2758 secondo cui: “Il contratto di mutuo è un contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo. Quindi i singoli ratei costituiscono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo. Pertanto, il fatto che corrispettivo sia periodico non significa che non esista una prestazione unitaria atteso che è soltanto
l'esecuzione della prestazione, o per meglio dire la sua esigibilità, ad essere suddivisa in più soluzioni, dilazionate nel tempo.”). In sostanza quindi il fatto che il pagamento avvenga in più rate non comporta l'esistenza di più e diverse obbligazioni di pagamento.
Ciò che rileva nel presente giudizio, pertanto, è che il si fosse accollato il mutuo in questione, CP_2 quindi l'unica obbligazione di restituzione dell'importo mutuato, al momento della conclusione
6 dell'atto di compravendita, risultando pertanto il pagamento delle rate dal 2008 al 2014 semplicemente un adempimento frazionato dell'originaria obbligazione assunta dallo stesso CP_2 già nel 1999, non impugnata o contestata nel presente giudizio dall'attore, con la conseguenza che risulta irrilevante ai fini di causa il fatto che il pagamento di parte delle rate del mutuo in questione sia avvenuta anche in un periodo in cui la coppia si era ormai separata.
In altre parole, a fronte dell'unitarietà dell'obbligazione assunta dal già nel 1999 (durante la CP_2
relazione sentimentale con la , non può considerarsi diversamente il pagamento delle rate di CP_1
mutuo per il periodo di convivenza della coppia e per il periodo in cui vi era ormai stata la separazione della stessa, non potendosi ritenere quindi che, in ragione del venire meno della relazione sentimentale tra le parti, l'adempimento del mutuo per tale ultimo periodo abbia comportato un ingiustificato arricchimento della convenuta, in considerazione dell'originaria cointestazione dell'immobile in questione.
L'operazione di acquisto e accollo di mutuo va considerata in maniera unitaria e parte attrice non impugna l'accollo in sé, contestando semmai l'indebito arricchimento della convenuta per il periodo della separazione della coppia in relazione ai pagamenti delle rate di mutuo effettuati dall'attore.
Tuttavia, tali pagamenti sono semplicemente adempimenti dell'unica obbligazione formale assunta dall'attore già al momento dell'acquisto dell'immobile (si ribadisce non impugnata dall'attore stesso)
e non possono pertanto formare oggetto di restituzione e/o indennizzo a carico della convenuta.
La disciplina degli interessi e degli obblighi delle parti in questione era già stata effettuata al momento dell'atto di compravendita del 1999, non potendo la stessa venire meno solo in quanto parte del pagamento delle rate del mutuo in questione è avvenuto dopo che le parti si erano ormai separate.
In definitiva, quindi, il pagamento delle rate di mutuo da parte dell'attore dopo la separazione va qualificato quale adempimento di un'obbligazione formale già in precedenza assunta dallo stesso, risultando quindi irrilevante - ai fini della sola domanda formulata di restituzione/indennizzo della metà di tali rate adempiute - la causa di tale originario accollo effettuato dall'attore, non impugnato di per sé da quest'ultimo.
Neanche oltretutto parte attrice ha adeguatamente provato o si è comunque offerta di adeguatamente provare diversi accordi tra le parti di restituzione da parte della convenuta all'attore di parte della somma oggetto di mutuo.
2. Sulla domanda di restituzione degli oneri condominiali dell'immobile in questione.
Parte attrice domanda altresì la restituzione della metà delle spese condominiali versate integralmente da quest'ultimo successivamente alla fine della relazione sentimentale tra le parti, per un importo di
€ 10.388,73 (metà della somma totale di € 20.777,46).
7 Parte convenuta rileva come siano stati provati dall'attore versamenti per un importo totale inferiore, nello specifico pari ad € 16.243,59; inoltre evidenzia in sostanza come l'attore abbia già recuperato la metà degli oneri condominiali con il mancato pagamento del mantenimento ordinario per i mesi estivi e straordinario per i figli e dei canoni di locazione dell'immobile ex casa familiare.
Orbene, quanto alle spese condominiali in questione, si ritiene che data la cointestazione dell'immobile e trattandosi di spese relative al periodo successivo alla separazione delle parti vi fosse l'obbligo, in mancanza di diverso accordo, delle parti stesse di contribuire ciascuna per il 50% al pagamento delle spese condominiali. Tale obbligo in astratto non risulta d'altronde neanche in sostanza contestato dalla convenuta.
Ciò detto risultano in effetti dalla documentazione prodotta dall'attore versamenti inferiori rispetto a quelli indicati nell'atto di citazione.
Nello specifico risultano versamenti per l'importo di € 16.195,59 dalla documentazione prodotta da parte attrice al documento n. 3 (8 ricevute da 50 euro, 1 da 50,34; una ricevuta da 350 euro, una ricevuta da 4.000,00 euro, , una ricevuta da 1.070, una ricevuta da 576,04 euro, una ricevuta da 423,96 euro, ulteriori versamenti di rate per € 2914,50, per € 2.520,75, per € 1797,00, per € 1640,00, per €
351,00; per € 102,00), non risultando l'ulteriore documentazione prodotta idonea e adeguata a provare i pagamenti in questione.
Né si ritiene che parte attrice si sia offerta di fornire sul punto comunque adeguata prova di ulteriori pagamenti a titolo di oneri condominiali effettuati.
L'importo quindi richiedibile da parte attrice in restituzione, si ritiene possa essere quantificato nella metà dei versamenti che risultano provati, quindi in € 8.097,79.
In relazione, tuttavia, alle contestazioni di parte convenuta quanto in sostanza al già avvenuto recupero da parte dell'attore di tali importi si rileva che le uniche deduzioni specifiche riguardano il periodo dal 2018 al 2019. A tale proposito la convenuta ha infatti specificato che tra il luglio 2018 e il luglio 2019 il sig. anziché versare l'importo di € 10.800,00 (€ 900,00 al mese, di cui € CP_2
600,00 di mantenimento ed € 300,00 a titolo di quota parte dei canoni locativi) aveva versato il minor importo di € 8.700,00, trattenendo quindi € 2.100,00, dichiarando alla sig.ra di voler così CP_1
recuperare quanto pagato a titolo di spese condominiali. Ebbene, a fronte di tali specifiche allegazioni, parte attrice non ha specificamente contestato tali circostanze.
Si può ritenere, pertanto, che l'importo delle spese condominiali in concreto anticipate da parte attrice e non recuperate da quest'ultimo nei confronti della convenuta sia quindi da ridurre dell'ulteriore importo di € 2.100,00, a fronte di quanto indicato dalla convenuta, in quanto importo per il periodo dal 2018 al 2019 già recuperato dall'attore.
8 Le ulteriori allegazioni della convenuta, per gli altri periodi in relazione al recupero di ulteriori oneri condominiali da parte dell'attore, risultano invece eccessivamente generiche e non adeguatamente documentate, non potendosi pertanto ritenere fondate, con la conseguenza che deve esse riconosciuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., quale importo dovuto dalla convenuta all'attore, per oneri condominiali, quello residuo di € 5.997,79 (pari ad € 8.097,79 - € 2.100,00), oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo.
3. La domanda di restituzione dell'importo di € 8.496,00 versato quale “prestito” alla convenuta.
Sul punto parte attrice sostiene di avere in sostanza versato a favore delle convenute delle somme in prestito che la stessa avrebbe dovuto restituire.
Parte convenuta rappresenta intanto come dai documenti prodotti dall'attore risultino in realtà versamenti per soli € 3.630,00 (bonifico e vaglia); inoltre, come sopra indicato, contesta in sostanza che tali somme siano state poi richieste nelle conclusioni a titolo di ripetizioni di indebito, pure essendo stato indicato il titolo di mutuo del versamento e ancora evidenzia che tali versamenti trovavano in realtà la loro giustificazione nell'obbligo di mantenimento dei figli.
Orbene, intanto va rilevato che in effetti dalla documentazione prodotta dall'attore (cfr. doc. 4) risultano versamenti solo per € 3.630,00 così come indicato da parte convenuta, non dimostrando l'ulteriore documentazione chiari pagamenti effettuati dal a favore della Così quanto CP_2 CP_1 ai pagamenti relativi alla sentenza n. 25/2013 non è chiaro quale sarebbe l'importo pagato (nella dichiarazione sottoscritta dallo Studio legale avv Anelli si fa riferimento all'intero saldo della procedura in oggetto, ma tale dato non è chiaramente quantificato) e quanto all'acquisto della macchina non è chiaro chi abbia effettuato il prestito, non dimostrando chiaramente tale dato la documentazione a tale fine prodotta dall'attore (cfr. pag 8 doc. 4 attore).
Quanto invece agli importi di cui sopra (3.630,00) gli stessi devono in effetti essere restituiti a favore dell'attore nei limi della somma di € 2.130,00, considerato quanto segue.
Ebbene gli importi di € 390,00 (vaglia postale con causale “da restituire..” del 2013); € 250,00 (vaglia postale del 2012 con causale “saldi dell'affitto da restituire al Mittente … Prestito”); € 500 (vaglia postale del 2012 con causale “da restituire”); di € 990 (vaglia postale del 2012 con causale “da restituire soldi prestati”) hanno una causale che fa in effetti presumere la dazione degli stessi importi a titolo di mutuo con obbligo di restituzione del ricevente, quindi della convenuta.
A tale proposito secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, principio da ritenersi applicabile al caso di specie “La causale riportata nei bonifici bancari , ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri
9 elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/07/2024, n.20052).
Ebbene, nel caso in esame parte convenuta, nonostante le causali di cui sopra, non ha prodotto ulteriori elementi tali da fare ritenere invece che proprio tali elargizioni fossero state effettuate per il mantenimento dei figli. La convenuta non ha infatti prodotto documenti relativi a particolari spese per i figli proprio in relazione a tali importi versati ed inoltre va anche rilevato che l'attore versava somme per lo specifico mantenimento dei figli e per esempio in tali casi talvolta indicava nella causale che erano per i bambini (cfr. doc. 11 d di parte attrice) pertanto non risulta verosimile che per il pagamento del mantenimento dei figli l'attore indicasse causali come sopra indicate.
Alla luce in definitiva delle causali sopra indicate e della mancanza di elementi forniti da parte convenuta a dimostrazione del diverso titolo dei versamenti effettuati di cui sopra, si deve ritenere che tali somme siano state in effetti date in prestito dall'attore alla convenuta con obbligo di restituzione di quest'ultima.
La domanda pure essendo stata qualificata ai sensi dell'art 2033 c.c. è bene riqualificabile giuridicamente alla luce delle allegazioni della stessa parte attrice quale domanda di restituzione di importi versati a titolo di mutuo.
Tale domanda deve essere quindi accolta nei limiti dell'importo di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Quanto ai restanti 1.500,00 euro, in mancanza di elementi da cui ricavare effettivamente il titolo di mutuo del versamento, comunque negato dalla controparte, non essendo indicata la causale nel relativo versamento (non risultando invero alcuna causale dal doc 4 pagina 1 di parte attrice), e non avendo fornito o non essendosi comunque offerto di fornire sul punto parte attrice adeguata e sufficiente prova, la domanda di restituzione deve essere rigettata.
Così la domanda deve essere rigettata anche per gli ulteriori importi in mancanza della prova sia dei versamenti che del titolo degli stessi. A tale proposito invero parte attrice non ha fornito o non si è comunque offerta di fornire adeguata prova di tali circostanze.
4. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento formulata da parte convenuta della somma di € 51. 949,00.
Tale domanda risulta infondata per le ragioni che seguono.
Parte convenuta formula la stessa per ottenere in sostanza il pagamento degli importi che non sarebbero stati versati da parte attrice a titolo di mantenimento dei figli e a titolo di pagamento della metà dei canoni di locazione dell'immobile ex casa familiare per il periodo dal 2008 al 2020.
Intanto si rileva che tali questioni economiche non risultano rientrare nell'oggetto del giudizio ex artt.
316 e 337 bis c.c., introdotto nel 2020 davanti al Tribunale di Alessandria (Rg n. 323/2020),
10 riguardante invece in sostanza l'affidamento e il mantenimento dei figli da quel momento in poi, così come si desume anche dal decreto che aveva recepito l'accordo su tali punti tra le parti (cfr. doc. 11
c di parte attrice).
Ciò detto, la domanda è stata formulata in maniera del tutto generica.
Parte attrice non indica neanche quale parte dell'importo di cui sopra sarebbe da restituire da parte attrice alla convenuta a titolo di spese di mantenimento dei figli e quale a titolo di canone di locazione.
La domanda risulta invero proposta in sostanza sui documenti che avrebbe allegato parte attrice nell'ambito del procedimento ex art 316 c.c., introdotto davanti al Tribunale di Alessandria, per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli da parte del CP_2
In particolare, la convenuta indica che i pagamenti elencati nel doc 11 lett. e) di parte attrice risultano tutt'altro che regolari e che dalla documentazione avversaria (non viene a questo punto indicata neanche quale …) risulta che nel periodo settembre 2008/marzo 2020 il aveva versato il CP_2 solo complessivo importo di € 73.151,00, mentre avrebbe dovuto versare complessivamente l'importo di € 125.100,00 (€ 900 mensili, di cui € 600,00 per il mantenimento ed € 300 quale quota parte del canone locativo) chiedendo quindi in via riconvenzionale il pagamento della differenza, pari ad € 51.949,00.
Ebbene, intanto, non è chiaro a quale documentazione si riferisca la convenuta per effettuar la sommatoria in questione. Volendo a tale fine considerare il doc 11 e) di parte attrice si rileva che lo stesso, come indicato dalla stessa parte attrice consisterebbe nell'originario allegato 10 nella causa per il mantenimento dei figli. Tale documento 10 nella memoria difensiva del giudizio in questione
(rg. n. 323/2020) allegata dall'attore (cfr. doc. 11 a) risulta indicato come “copia ricevute versamenti effettuati extra assegno all'indirizzo dei figli”. Risulta quindi inconferente il documento indicato da parte convenuta al fine di sostenere l'irregolarità dei pagamenti dell'attore quanto al mantenimento ordinario dei figli e al canone di affitto in questione.
Ma anche volendo considerare che la convenuta abbia voluto riferirsi al precedente documento 11 d di pate attrice (indicato come originario allegato 9 della memoria difensiva nella causa per il mantenimento) lo stesso documento è indicato nella memoria difensiva come “copia elenco versamenti effettuati dal all'indirizzo della a titolo di assegni per i figli e varie, dal CP_2 CP_1
2008 al corrente marzo 2020”. Ebbene tale documento riguarda quindi prevalentemente il mantenimento dei figli e non tanto il pagamento della quota parte dei canoni di affitto in questione.
Oltretutto anche dalla documentazione allegata non si rinviene sempre la causale dei versamenti.
Neanche, quindi, il riferimento a tale documento è sufficiente a fondare la domanda riconvenzionale proposta, ribadito che parte convenuta non ha neanche chiaramente specificato l'importo richiesto a titolo di mantenimento per i figli e quello richiesto a titolo di quota parte dei canoni di locazione.
11 A fronte di una tale genericità si ritiene sufficiente quanto fin da subito dedotto dall'attore in relazione al fatto che lo stesso avrebbe versato tutte le quote dei canoni di locazione spettanti alla convenuta.
Inoltre, va anche rilevato che la formalizzazione della quantificazione dell'importo di mantenimento dei figli è avvenuta solo all'esito del ricorso proposto dalla convenuta nel 2020 nell'ambito del giudizio ex artt 316 e 337 bis ss c.c. di cui sopra, non potendo quindi valere tale quantificazione a fondare le medesime pretese per il periodo antecedente all'introduzione della causa stessa.
A tale proposito la stessa convenuta indica in sostanza che in precedenza le somme versate dal
[...]
per il mantenimento erano comunque versate spontaneamente dallo stesso. CP_2
Parte attrice allora, al fine di richiedere in sostanza il risarcimento per il mancato versamento di parte del mantenimento dei figli per il periodo anteriore al giudizio di cui sopra avrebbe dovuto fornire almeno maggiori e più specifici elementi al fine di dimostrare che comunque le somme versate dall'attore per più di un decennio (dal 2008 al 2020) erano insufficienti e/o inadeguate per le esigenze di vita dei figli, specificando altresì le stesse, considerato il lungo periodo preso in considerazione e l'inevitabile mutamento di esigenze in ragione quindi della diversa età dei figli stessi ma anche tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti. Mancano invece specifiche deduzioni in tale senso e non è possibile, pertanto, neanche in tale modo quantificare un'eventuale somma a titolo
“risarcitorio” per un eventuale insufficiente mantenimento dei figli. La domanda sul punto svolta risulta quindi infondata anche in tale senso.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
5. Conclusioni e spese di lite.
In conclusione, pertanto, le uniche domande di parte attrice che possono essere accolte sono quelle di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attore, per le ragioni di cui sopra, della somma di € 5.997,79, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo e di condanna della convenuta alla restituzione a favore dell'attore, per i motivi di cui sopra, della somma di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Quanto poi alla domanda di assegnazione delle somme pignorate formulata da parte attrice solo in conclusionale quindi comunque tardiva si rileva in ogni caso che la stessa non può essere oggetto del presente giudizio di cognizione riguardando semmai la fase esecutiva.
Le spese di lite del procedimento cautelare ante causam, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della domanda risultata fondata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella X, scaglione da € 5.201 a € 26.000, esclusa la fase istruttoria non svolta e compensi medi per le altre fasi.
12 Le spese di lite del presente procedimento, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto del valore della domanda risultata fondata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 5.201
a € 26.000, compensi minimi per la fase istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
Neanche si ritengono in questa sede liquidabili ulteriori spese di lite come quelle indicate nella nota spese da parte attrice relative alla procedura esecutiva, spese oltretutto neanche mai specificamente domandate da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Condanna parte convenuta al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice, della somma di € 5.997,79, oltre interessi e rivalutazione dagli esborsi al saldo;
2. Condanna parte convenuta al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, a favore di parte attrice, della somma di € 2.130,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
3. Rigetta le ulteriori domande formulate da parte convenuta;
4. condanna parte convenuta a rifondere in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del procedimento cautelare ante causam (rg n. 2115/2021), liquidate in € 611,54 per esborsi (come da nota spese allegata) ed € 2.299,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna parte convenuta a rifondere in favore dei difensori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 579,38 (come da nota spese allegata) per esborsi ed € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, il 28/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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