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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ruberto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nata a [...] (ora Lamezia Terme) il 13.10.1959; Controparte_1 C.F._2
CP_2
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede;
- INTERVENIENTE NECESSARIO-OGGETTO: ricorso per interdizione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.3.2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.11.2024, la ricorrente deduceva che: - con sentenza n. 1195 del 2008 del Tribunale di
Lamezia Terme, emessa nella procedura n. 280/05, la madre era stata dichiarata interdetta a causa di Controparte_1 una “schizofrenia paranoide cronica”; - nel corso degli anni le condizioni della sig.ra erano Controparte_1 notevolmente migliorate, come da documentazione medica allegata;
chiedeva, pertanto, procedersi alla revoca dell'interdizione, atteso che ne sussistevano, allo stato, tutti i presupposti, a mente della previsione dell'art. 429 c.c.
All'udienza del 4.2.2025 si procedeva all'esame dell'interdetta, al fine di acquisire i necessari elementi di giudizio in vista della valutazione della fondatezza della domanda di revoca dell'interdizione e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso per revoca dell'interdizione, sul rilievo che erano ormai venuti meno i presupposti di fatto e di diritto all'origine della predetta interdizione.
Il giudice istruttore, ritenuta ormai matura la causa per la decisione, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi, con riferimento alle attuali condizioni psicofisiche dell'odierna interdetta, che la stessa versi in uno stato di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. Ciò premesso, la domanda di revoca dell'interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, può trovare accoglimento. Il testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte
Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, d'altra parte, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (Cass., n. 13584/2006). Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Invero, “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez.
I, 22 aprile 2009. n. 9628). L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. Ciò premesso, nel caso di specie, non appare più rispondente all'attualità e confacente al caso concreto la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c.
Va osservato, infatti, come, nel corso del colloquio, sia apparsa in buone condizioni fisiche, non sia Controparte_1 mai incorsa in vizi logici di sorta, ed abbia, anzi, manifestato una capacità di colloquiare con l'interlocutore, in modo spedito e con la dovuta naturalezza;
l'interdetta ha manifestato, peraltro, una sufficiente padronanza delle attitudini logiche e critiche. È emerso, piuttosto, il quadro di un soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, dotato di buona consapevolezza in ordine agli eventi che la avevano portata alla dichiarazione di interdizione ed alla necessità ed imprescindibilità di assumere i farmaci necessari.
L'esame ex art. 419 c.c. ha evidenziato come la complessiva condizione di non comporti la sua totale Controparte_1 incapacità di comprendere, ricordare e volere, nonché di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana. Invero, l'interdetta ha risposto prontamente a tutte le domande a lei rivolte ed ha manifestato di comprendere perfettamente le ragioni della sua presenza in Tribunale (sapeva di trovarsi presso il Tribunale di Lamezia Terme per la revoca della sua interdizione, ricordava perfettamente le ragioni della sua attuale permanenza in una struttura di riabilitazione, le circostanze in cui era caduta e la difficoltà a coprire le spese), dimostrando lucidità nel ricordo ed apprezzabile chiarezza espositiva.
In questo senso, va evidenziato che l'esame personale del soggetto, ai sensi dell'art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante, perché più utile e conducente allo scopo di cui alla procedura, sebbene il giudice debba tenere conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa, al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (Trib. Perugia, 25 luglio 1989). Ed infatti, oltre all'esame del soggetto, depongono senz'altro nel senso della revoca dell'interdizione anche la relazione psicologica redatta dalla psicologa della Casa di riposo San EN (del 20.9.2024) e la relazione psichiatrica Testimone_1 della dott.ssa (del 4.11.2024). Persona_1
Ebbene, le attuali esigenze di escludono la necessità che si debba ricorrere alla sua interdizione, come Controparte_1 peraltro richiesto dalla ricorrente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso introduttivo, la declaratoria di revoca dell'interdizione a suo tempo pronunciata in danno dell'odierna interdetta;
a tanto deve necessariamente giungersi, atteso l'acclarato venir meno delle ragioni fattuali e giuridiche che, all'epoca, giustificarono una così penalizzante limitazione della capacità individuale.
Va disposta, altresì, la cessazione dall'ufficio di tutrice di e di vice tutore di . Parte_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca, ai sensi dell'art. 429 c.c., l'interdizione dichiarata con sentenza n. 1195 del
2008, resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 5.9.2008, a carico di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni al Giudice Tutelare, all'Archivio Notarile, al Consiglio Notarile e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
- dispone la cessazione dall'ufficio di tutrice di e dall'ufficio di vice tutore di;
Parte_1 Persona_2
-nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti e le comunicazioni di sua competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Garibaldi n. 49, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ruberto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nata a [...] (ora Lamezia Terme) il 13.10.1959; Controparte_1 C.F._2
CP_2
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede;
- INTERVENIENTE NECESSARIO-OGGETTO: ricorso per interdizione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.3.2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.11.2024, la ricorrente deduceva che: - con sentenza n. 1195 del 2008 del Tribunale di
Lamezia Terme, emessa nella procedura n. 280/05, la madre era stata dichiarata interdetta a causa di Controparte_1 una “schizofrenia paranoide cronica”; - nel corso degli anni le condizioni della sig.ra erano Controparte_1 notevolmente migliorate, come da documentazione medica allegata;
chiedeva, pertanto, procedersi alla revoca dell'interdizione, atteso che ne sussistevano, allo stato, tutti i presupposti, a mente della previsione dell'art. 429 c.c.
All'udienza del 4.2.2025 si procedeva all'esame dell'interdetta, al fine di acquisire i necessari elementi di giudizio in vista della valutazione della fondatezza della domanda di revoca dell'interdizione e la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso per revoca dell'interdizione, sul rilievo che erano ormai venuti meno i presupposti di fatto e di diritto all'origine della predetta interdizione.
Il giudice istruttore, ritenuta ormai matura la causa per la decisione, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve escludersi, con riferimento alle attuali condizioni psicofisiche dell'odierna interdetta, che la stessa versi in uno stato di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi. Ciò premesso, la domanda di revoca dell'interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, può trovare accoglimento. Il testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione. Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte
Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, d'altra parte, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (Cass., n. 13584/2006). Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Invero, “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez.
I, 22 aprile 2009. n. 9628). L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. Ciò premesso, nel caso di specie, non appare più rispondente all'attualità e confacente al caso concreto la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c.
Va osservato, infatti, come, nel corso del colloquio, sia apparsa in buone condizioni fisiche, non sia Controparte_1 mai incorsa in vizi logici di sorta, ed abbia, anzi, manifestato una capacità di colloquiare con l'interlocutore, in modo spedito e con la dovuta naturalezza;
l'interdetta ha manifestato, peraltro, una sufficiente padronanza delle attitudini logiche e critiche. È emerso, piuttosto, il quadro di un soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, dotato di buona consapevolezza in ordine agli eventi che la avevano portata alla dichiarazione di interdizione ed alla necessità ed imprescindibilità di assumere i farmaci necessari.
L'esame ex art. 419 c.c. ha evidenziato come la complessiva condizione di non comporti la sua totale Controparte_1 incapacità di comprendere, ricordare e volere, nonché di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana. Invero, l'interdetta ha risposto prontamente a tutte le domande a lei rivolte ed ha manifestato di comprendere perfettamente le ragioni della sua presenza in Tribunale (sapeva di trovarsi presso il Tribunale di Lamezia Terme per la revoca della sua interdizione, ricordava perfettamente le ragioni della sua attuale permanenza in una struttura di riabilitazione, le circostanze in cui era caduta e la difficoltà a coprire le spese), dimostrando lucidità nel ricordo ed apprezzabile chiarezza espositiva.
In questo senso, va evidenziato che l'esame personale del soggetto, ai sensi dell'art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante, perché più utile e conducente allo scopo di cui alla procedura, sebbene il giudice debba tenere conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa, al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (Trib. Perugia, 25 luglio 1989). Ed infatti, oltre all'esame del soggetto, depongono senz'altro nel senso della revoca dell'interdizione anche la relazione psicologica redatta dalla psicologa della Casa di riposo San EN (del 20.9.2024) e la relazione psichiatrica Testimone_1 della dott.ssa (del 4.11.2024). Persona_1
Ebbene, le attuali esigenze di escludono la necessità che si debba ricorrere alla sua interdizione, come Controparte_1 peraltro richiesto dalla ricorrente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso introduttivo, la declaratoria di revoca dell'interdizione a suo tempo pronunciata in danno dell'odierna interdetta;
a tanto deve necessariamente giungersi, atteso l'acclarato venir meno delle ragioni fattuali e giuridiche che, all'epoca, giustificarono una così penalizzante limitazione della capacità individuale.
Va disposta, altresì, la cessazione dall'ufficio di tutrice di e di vice tutore di . Parte_1 Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 15 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca, ai sensi dell'art. 429 c.c., l'interdizione dichiarata con sentenza n. 1195 del
2008, resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 5.9.2008, a carico di , nata a [...] il [...]; Controparte_1
- ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e la comunicazione entro dieci giorni al Giudice Tutelare, all'Archivio Notarile, al Consiglio Notarile e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
- dispone la cessazione dall'ufficio di tutrice di e dall'ufficio di vice tutore di;
Parte_1 Persona_2
-nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti e le comunicazioni di sua competenza.
Così deciso in Lamezia Terme nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo