Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato il [...] in [...], PR- Brasile, domiciliato in Parte_1
Avenida da República, 100, Évora – Portugal, in proprio e – unitamente alla madre biologica e – quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 CP_2
figlio adottivo, ricorrente, e;
Controparte_3 CP_2
E , nato il [...] in [...], PR, Brasile, Controparte_3 CP_2
domiciliato in Avenida da República, 100, Évora – Portugal, minorenne, rappresentato dal padre adottivo e dalla madre biologica rappresentati e difesi dall'Avvocata Anna Pappalardo, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente ricorso:riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti come generalizzati in epigrafe. Per l'effetto, ordinare al
[...]
e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti sopra indicati e generalizzati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge”
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o ) (cfr. Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
certificato negativo di naturalizzazione doc. 3 fascicolo ricorrenti) nato a NE (TV) in [...]
01/07/1843, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di NE (TV), all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di battesimo emesso dalla Diocesi di Vittorio Veneto doc. 1 fascicolo dei ricorrenti); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866.
Considerato infatti che egli si è sposato con a NE (TV) il 15.02.1871 (cfr. Persona_5
il certificato di matrimonio emesso dalla Diocesi di Vittorio Veneto doc 2), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (cfr. certificato di battesimo emesso dalla Diocesi di Vittorio Veneto doc. 1 fascicolo dei ricorrenti;
cfr. il certificato di matrimonio emesso dalla Diocesi di Vittorio Veneto doc 2).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 01/07/1843 da genitori italiani (SI. e SI.ra ),nasceva in Persona_6 Persona_5
Italia, nel Comune di NE (TV), il SI. (certificato di battesimo vidimato dalla Persona_1
curia competente sub doc. 1).
2. In data 15/02/1871 in NE (TV), il citato Persona_1
Per_ contraeva matrimonio con la SI.ra , successivamente i coniugi Parte_2
emigravano in
Brasile (vd. certificato di matrimonio sub doc. 2).
3. Il SI. non ha mai Persona_1
rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto con il suo nome uguale ai certificati italiani e con le piccole variazioni nella lingua portoghese come
o o o (doc. 3). Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
4. In data 29/06/1921 in Curitiba – PR (Brasile) il sig. è deceduto Persona_1
(certificato di morte tradotto e apostillato sub doc. 04).
5. Dal predetto matrimonio, in Paraná
(Brasile) nasceva il figlio: nell'anno 1877 come da copia integrale dell'atto di Persona_7
nascita, tradotto e apostillato sub doc. 5 (Atto di Registro Tardivo n° 0000276-
93.2021.8.16.0189, sottoscritto dal Giudice di Diritto di Pontal do Paraná PR, Dott.ssa
Cristiane , sentenza del 30/06/2022, passata in giudicato in data Persona_8
13/07/2022 : vd. Informazioni nell'atto di nascita sub doc. 5).
6. In data 27/02/1900 in Curitiba - PR - Brasile, il predetto contraeva matrimonio con la SI.ra , Persona_7 Persona_9
anch'essa di origini italiane (vd. Certificato di matrimonio tradotto e apostillato sub doc. 6). 7.
Dalla loro unione, nasceva in Curitiba, Paraná – Brasile in data 28/07/1906 il SI. Per_10
(vd. certificato di nascita sub doc. 7).
8. In data 23/08/1937 in Colombo – PR – Brasile, il citato contraeva matrimonio con la SI.ra passando la donna a Per_10 Persona_11
chiamarsi (vd. certificato di matrimonio tradotto e apostillato doc. 8).
9. Dalla loro Per_12
unione, in Curitiba– PR – Brasile, nasceva in data 29/06/1947 la figlia (certificato Per_13
di nascita tradotto e apostillato sub doc. 09). 10. In data 29/11/1969 in Curitiba - PR, la predetta contraeva matrimonio con il SInor passando Per_13 Persona_14
la donna a chiamarsi (certificato di matrimonio tradotto e apostillato sub Persona_15
doc. 10). 11.Dalla loro unione, in Curitiba– PR – Brasile, nasceva in data 17/10/1975 l'odierno ricorrente (certificato di nascita tradotto e apostillato sub doc. 11).
2. In Parte_1
data 17/01/1997 in Curitiba - PR – Brasile, il citato contraeva matrimonio Parte_1
con la SI.ra e certificato di matrimonio tradotto Persona_16 CP_2
e apostillato sub doc. 12). 13.Nella loro unione è stato adottato il figlio odierno ricorrente
[...]
e nato il [...] in [...] (vd. certificato di nascita sub Controparte_3 CP_2
doc. 13). L'adozione è stata autorizzata dal Tribunale di Infanzia e Gioventù di Curitiba/PR, con atto n° 0017974-91.2016.8.16.0188, sentenza emessa il 05/12/2016, passata in giudicato il 15/02/2017 (vd. sentenza di adozione sub doc. 14)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 5, 7, 9, 11, 13 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per linea femminile dovuto al matrimonio di figlia femmina discendente dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comporta interruzione nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale
(matrimonio tra e celebrato il 29/11/1969). Per_13 Persona_14
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Va precisato, inoltre, che acquistano la cittadinanza italiana anche i figli adottati, ex art. 3 legge n. 91/1992, sicchè il figlio del ricorrente e l'ha acquistata in Controparte_3 CP_2
forza della sentenza di adozione definitiva emessa dal Tribunale della città metropolitana di
Curitiba – Projudi (doc. 14 fascicolo dei ricorrenti - Sentenze di Adozione).
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.67/2025, promossa da e e contro il Parte_3 Controparte_3 CP_2
con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede: Controparte_4
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite Per_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita
[...]
e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione del funzionario Aupp dott.ssa . Persona_17
Venezia, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo