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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6532/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Annunziata, presso il cui studio, sito in
Salerno alla via Francesco Manzo n. 38, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Stanizzi, presso il cui studio, sito in Roma, al viale Maresciallo Pilsudski n. 118, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 21/11/2024 Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la la Controparte_2 [...]
deducendo: che la già CP_1 Controparte_3 [...]
ha intrattenuto, tra gli altri, numerosi rapporti di Controparte_4
conto corrente con (già , ora CP_5 Controparte_6
Intesa San Paolo S.P.A.) fin dall'anno 1996; che, in particolare, come ricostruito in altro giudizio civile pendente tra le parti davanti al Tribunale di Salerno e come confermato dalla stessa società cessionaria dei crediti, il rapporto bancario intrattenuto dalla con “… si Controparte_3 CP_5
mostra complesso ed articolato. La inoltre nel corso degli anni ha CP_5
operato trasformazioni societarie incorporando anche l'iniziale posizione che la aveva con la . Per cui in atti si CP_3 Controparte_6
rinviene parte della documentazione bancaria riportante entrambe le intestazioni, anche se riferita agli stessi conti correnti, che conservano il medesimo numero identificativo. Nella produzione di parte attrice si rinvengono inoltre conti correnti accesi presso la e poi trasferiti CP_7
a ”; CP_5
che tali rapporti bancari hanno beneficiato di aperture di credito e contratti di anticipazione garantiti mediante fideiussione “omnibus” sottoscritta in
Salerno e rilasciata in data 28/2/1996 dal sig. a Parte_1
(già , ora Intesa San Paolo S.P.A.) CP_5 Controparte_6
per l'importo di L. 100.000.000, successivamente aumentato fino alla concorrenza di: i) L. 300.000.000 in data 23/3/1999; ii) L. 400.000.000 in data 29/10/1999; iii) L. 700.000.000 in data 12/10/2000; che con lettera raccomandata a/r del 04/3/2004 l'Istituto di Credito comunicava alla debitrice principale ed all'attore “… il recesso con effetto immediato dagli affidamento … accordati …”, invitandoli altresì al pagamento delle seguenti
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza somme: “… Euro 463.028,28 per esposizione del c/c n. 12823260179; Euro
51.000,00 per anticipi su fatture;
Euro 39.034,47 quale residuo del finanziamento n. 02309194360; Euro 553.062,75 in totale, salvo errori ed omissioni oltre interessi ed accessori …” e, con contestuale ulteriore lettera raccomandata a/r, (ora INTESA SAN PAOLO S.P.A.), Controparte_8
nel dichiarare la “in bonis” decaduta dal beneficio del Controparte_3
termine, la invitava al pagamento delle somme asseritamente dovute;
che, inoltre, in spregio delle disposizioni normative e di vigilanza in materia, sempre nel mese di Marzo del 2004 la Banca convenuta provvedeva a segnalare la descritta posizione debitoria nella categoria sofferenze presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il sistema CRIF;
che in data
17/11/2006 la debitrice principale ed altri Istituti di Credito sottoscrivevano accordo transattivo del debito esistente a quella data sottoposto alla condizione risolutiva della mancata sottoscrizione dello stesso da parte di (art. 8: “… il presente accordo cesserà Controparte_9
di avere ogni efficacia … qualora entro la data del 31.12.2006 dello stesso non divenga parte, sottoscrivendolo, anche …”) la quale, Controparte_9
non prestando il proprio consenso all'accordo, ne determinava l'inefficacia; che nell'ambito di una più vasta operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 330 del 27/12/2005, la Controparte_8
(ora INTESA SAN PAOLO S.P.A.), cedeva in blocco e “pro soluto” crediti pecuniari alla con conseguente applicazione Controparte_1
dell'art. 4 della citata Legge secondo il quale “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario” e non anche del quinto comma del citato art. 58 T.U.B., in quanto la Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione considera applicabili i soli commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del
T.U.B. e non anche il comma 5 il quale (solo) concerne operazioni di
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza cessione dell'intera posizione contrattuale e non, come nella specie, del solo credito;
che, dunque, la società cessionaria è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cosiddetta cessione di portafoglio, la quale non ha previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione;
che, pertanto, posto che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma di semplice cessione del credito, legittimato passivo della domanda attorea è anzitutto Controparte_1
atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 1263 c.c., 58 comma 3
T.U.B. e 4 L. n. 130/1999, insieme al credito ceduto si trasferiscono tutte le garanzie, personali e reali, e gli accessori, tra cui, dunque, anche la fideiussione rilasciata dal sig. in data 28/2/1996 la quale, benché Pt_1
da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, non può ritenersi un'obbligazione del tutto diversa ed indipendente rispetto al credito garantito, in quanto, essendo una garanzia, è ontologicamente accessoria – seppur in senso lato – all'obbligazione in relazione alla quale è stata prestata;
che, inoltre, per l'effetto, posto che la (ora Controparte_8
INTESA SAN PAOLO S.P.A.) prima (i.e. dall'epoca dell'instaurazione dei rapporti bancari intercorsi con la e sino all'intervenuta Controparte_3
cessione del credito) e la poi (i.e. per il tempo Controparte_1
successivo alla detta cessione) provvedevano mensilmente a segnalare presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la CRIF il nominativo dell'istante – quale garante della - nella categoria di Controparte_3
censimento garanzie ricevute personali di prima istanza è altresì interesse di quest'ultimo ad ottenere condanna delle convenute ad effettuare – ciascuna per quanto di sua competenza – la cancellazione, con effetto retroattivo, del suo nominativo dalle predette banche dati;
che il diritto di credito vantato dalla nei suoi confronti è Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza definitivamente prescritto (art. 2946 c.c.) poiché, successivamente al “… il recesso con effetto immediato dagli affidamento … accordati …” dei rapporti bancari del 04/3/2004 ed alla contestuale istanza di pagamento degli importi dovuti, la cedente ed il cessionario (creditori), per i motivi di cui al prosieguo del presente atto: non hanno adottato nel termine di prescrizione decennale previsto dalla legge (decorrente ex art. 2935 c.c. dalla revoca dei rapporti bancari e, quindi, dalla esigibilità del credito) alcuna iniziativa nei confronti del fideiussore idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione;
- non possono utilmente opporre all'esponente/garante eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione del diritto compiuti nei confronti della debitrice principale in quanto il contratto di garanzia sottoscritto dall'istante è certamente da qualificarsi alla stregua del contratto autonomo di garanzia in relazione ai debiti della Controparte_3
che con atto di citazione del 19/6/2007 la sola “in bonis” Controparte_3
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo, tra l'altro, l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” effettuata in difetto dello stato d'insolvenza, tra gli altri, da (quale cessionaria di , ora Controparte_1 CP_5
INTESA SAN PAOLO S.P.A.) e la conseguente condanna al risarcimento del danno;
che al momento della costituzione nel giudizio (i.e. 19/11/2007) – contraddistinto dal N.R.G. 7101/2007 del Tribunale di Salerno - per il tramite della (cui in data 23/10/2006 aveva conferito Controparte_9
procura speciale), la
[...]
instava in via riconvenzionale per l'accertamento del CP_1
proprio credito nei confronti della “in bonis” e per la Controparte_3
condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 899.963,42; che il giudizio N.R.G. 7101/2007, successivamente all'intervenuto fallimento della pronunciato con sentenza n. 41/2018 del Tribunale di Controparte_3
Salerno, era proseguito in seguito alla volontaria costituzione – anche in
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza riassunzione – nel menzionato procedimento della Curatela;
che l'instaurazione del giudizio di cognizione N.R.G. n. 7101/2007 da parte della sola debitrice principale, così come l'attuale pendenza del medesimo, non integrano, per espresso dettato normativo (art. 2943 c.c.) e per consolidata giurisprudenza di legittimità, interruzione della prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dalla Banca nei confronti del fideiussore;
che, più in particolare, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma primo, c.c. - il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo - non è, infatti, sufficiente, come nella specie, la domanda giudiziale proposta dal debitore principale essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore atteso che: a) l'istituto della prescrizione è volto a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto;
b)
l'art. 2943, comma primo, c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa;
che a prescindere dalla nullità (totale o parziale) della detta garanzia fideiussoria sottoscritta dall'esponente per conformità del testo negoziale allo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e, quindi, a prescindere dall'esito del giudizio instaurato dal sig. davanti al Tribunale delle Imprese di Napoli, il Pt_1
diritto della Banca di agire nei confronti del garante sig. è Pt_1
definitivamente prescritto per decorso del termine decennale, a nulla rilevando eventuali e tempestivi atti con i quali il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore principale;
che il testo della fideiussione omnibus “a prima richiesta” sottoscritto dal sig. a garanzia delle Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza obbligazioni della “in bonis” per l'importo iniziale di L. Controparte_3
100.000.000 (successivamente aumentato), integra certamente un contratto autonomo di garanzia prevedendo, tra l'altro: A) l'obbligo del fideiussore di rimborsare alla banca anche somme che questa fosse costretta a restituire per caducazione dei pagamenti ricevuti (art. 2: “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo”); B) l'esonero della banca dal rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. (art. 6: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato); C) il trasferimento della garanzia dalla obbligazione garantita eventualmente dichiarata invalida, al conseguente obbligo di restituzione del debitore principale (art. 8:
“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”); che l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni”vale, di per sé, a qualificare il negoziocome contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che costituisce il carattere precipuo del normale contratto difideiussione; che posto, quindi, che il connotato precipuo del contratto autonomo di garanzia
è l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante (i.e. debitore principale) essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza della mancata o inesatta prestazione del debitore principale, ne consegue che: a) non opera, nella specie, il meccanismo della solidarietà che attribuisce al creditore la libera electio, cioè la possibilità di chiedere l'adempimento al debitore come al fideiussore dal momento in cui il credito
è esigibile;
b) la fattispecie de qua attribuisce al creditore un potere di autotutela derivante: i) dalla clausola del pagamento a prima richiesta (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …” - lett. G); ii) dall'impossibilità di sollevare eccezioni (“nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” - lett. I); che la diversa natura
(quanto meno sul piano funzionale) della prestazione consente, dunque, di tenere distinta dall'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. l'obbligazione derivante dal contratto autonomo di garanzia, in quanto in quest'ultimo caso il garante è tenuto ad una prestazione che, anche quando ha eguale contenuto rispetto a quella del debitore principale, è, comunque, autonoma rispetto a quella garantita, con i soli limiti derivanti dall'inesistenza del rapporto garantito, della nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e della proponibilità della c.d. “excepito doli generalis”, configurandosi, dunque, non già un vincolo di solidarietà ma un
(mero) collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni;
che, quindi, la non accessorietà delle obbligazioni del garante e del debitore principale, quand'anche corrispondenti, comporta l'inapplicabilità alla fattispecie della garanzia autonoma oltre al regime delle eccezioni personali ex art. 1297 c.c., anche della disciplina stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale 26 nonché dal combinato disposto di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c., con la conseguenza che l'atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo;
che, quindi, atteso che: a) ai diritti derivanti dalla fideiussione si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c. il quale, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., decorre a far data dal giorno in cui il credito diventa esigibile nei confronti del debitore principale (i.e.
04/3/2004, data della revoca dei rapporti bancari); b) la non ha CP_5
proposto né coltivato alcuna azione per il recupero del suo credito nei confronti del fideiussore nei dieci anni successivi alla revoca comunicata in data 04/3/2004, deve ritenersi che l'Istituto di credito cessionario sia irrimediabilmente decaduto dal diritto di proporre qualsivoglia azione nei confronti dell'odierno attore cui, giova ribadire, non potranno utilmente opporsi eventuali atti interruttivi o sospensivi della prescrizione del diritto compiuti nei confronti della debitrice principale in quanto il contratto di garanzia sottoscritto dall'istante, quand'anche valido, è da qualificarsi alla stregua del contratto autonomo di garanzia in relazione ai debiti della con la conseguenza che l'eventuale atto con il quale il Controparte_3
creditore interrompe la prescrizione contro il debitore principale (nella specie inesistente) non ha effetto nei confronti del garante autonomo;
che per effetto della sopra menzionata cessione “pro soluto” di crediti pecuniari alla del conseguente subentro alla Controparte_10 CP_5
Intesa S.P.A. (ora SAN PAOLO S.P.A.) della cessionaria nelle sole CP_5
posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cosiddetta cessione di portafoglio, ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza, il cessionario ha continuato a segnalare il debitore ceduto ( ed Controparte_3
il sig. (soggetto garante) nella pertinente categoria di censimento Pt_1
dell'operazione originaria;
che, segnatamente, la - ora Controparte_8
INTESA SAN PAOLO S.P.A. - (dall'epoca dell'instaurazione dei rapporti bancari intercorsi con la e sino all'intervenuta cessione del Controparte_3
credito) e la poi (per il tempo successivo alla Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza detta cessione) provvedevano mensilmente a segnalare presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso la CRIF il nominativo dell'istante – quale garante della - nella categoria Controparte_3
di censimento garanzie ricevute personali di prima istanza;
che per effetto della summenzionata operazione di fusione - operativa dal 1° Gennaio 2007
e della conseguente successione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c. secondo il testo modificato dalla legge n. 310/2004, della società incorporante (i.e. ora INTESA SAN PAOLO S.P.A.) in tutti i diritti e gli Controparte_8
obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori ad essa e nella titolarità di tutte le posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società incorporata stessa, a far data dall'operazione di fusione l'intermediario incorporante in quanto responsabile delle segnalazioni, anche pregresse, effettuate dalla società incorporata, ha continuato a segnalare il debitore ceduto Controparte_3
ed il sig. (soggetto garante) nella pertinente categoria di censimento Pt_1
dell'operazione originaria;
che, in particolare, ha Controparte_2
costantemente e mensilmente segnalato presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia e presso la CRIF il nominativo dell'istante – quale garante della – nella categoria di censimento garanzie ricevute Controparte_3
personali di prima istanza;
che, dunque, dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto della di agire nei Controparte_1
confronti dell'istante, il Tribunale adito non potrà non ordinare alle società convenute - ciascuna per quanto di sua spettanza - la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta prescrizione del diritto – 05/3/2014 -) dalla Centrale Rischi Interbancaria della Banca d'Italia e dalla Crif
S.p.A. del nominativo del sig. quale garante della Parte_1
per i rapporti bancari intercorsi tra quest'ultima e la Intesa Controparte_3
S.P.A. (ora INTESA SAN PAOLO S.P.A.), posto che dette segnalazioni sono
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza state disposte sulla base di un'obbligazione estinta per effetto dell'intervenuta prescrizione del diritto della di Controparte_1
far valere le sue pretese nei confronti dell'esponente.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione a far data dal 05/3/2014 del diritto di Controparte_1
di escutere la fideiussione “omnibus” originariamente rilasciata dal
[...]
sig. in data 28/2/1996 in favore di Parte_1 CP_8
(ora INTESA SAN PAOLO S.P.A cui è succeduta
[...] Controparte_1
per effetto della sopra menzionata cessione “pro soluto” di crediti
[...]
pecuniari del 27/12/2005) a garanzia delle obbligazioni della CP_3
e, comunque, accertare e dichiarare l'estinzione a far data dal
[...]
05/3/2014 – per decorso del termine ordinario di prescrizione – di qualsivoglia diritto di credito delle banche convenute nei confronti dell'istante nascente e comunque connesso alla detta fideiussione
“omnibus”; - per l'effetto: a) accertare e dichiarare la liberazione del sig.
da ogni vincolo e/o impegno assunto con la Parte_1
sottoscrizione della fideiussione prestata nei confronti di Controparte_8
(ora INTESA SAN PAOLO S.P.A. cui è succeduta Controparte_1
per effetto della sopra menzionata cessione “pro soluto” di crediti pecuniari del 27/12/2005) a far data dal 05/3/2014; b) ordinare alle convenute
(ora INTESA SAN PAOLO S.P.A.) e Controparte_8 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. e ciascuna per
[...]
quanto di sua spettanza, la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, dal 05/3/2014) dalla
Centrale Rischi Interbancaria della Banca d'Italia e dalla Centrale Rischi di
Intermediazione Finanziaria (CRIF) del nominativo del fideiussore sig.
quale garante della per i rapporti Parte_1 Controparte_3
bancari intercorsi tra quest'ultima e la BNL S.P.A.; - condannare gli Istituti
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza di Credito convenuti, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario del 15%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la Controparte_1
deducendo: che nell'ambito del giudizio N.R.G. Controparte_9
7101/2007, tutt'ora pendente innanzi al Tribunale di Salerno ed in cui essa ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna della debitrice principale da parte dell'esponente, con comparsa ex art. 105, comma 2, c.p.c., del
22/10/2018, è intervenuto il sig. deducendo, al fine Parte_1
di legittimare il proprio intervento nel giudizio, la sua duplice qualità di fideiussore e di socio unico della debitrice principale;
che è altrettanto inequivocabile che la stessa costituzione “ad adiuvandum” formalizzata dal sig. nel giudizio N.R.G. 7101/2007 e le deduzioni ed istanze con Pt_1
essa svolte, si pongano in contrasto con la volontà oggi dedotta di eccepire la prescrizione del credito dell'esponente, configurando anzi una rinuncia, sia pure implicita a farla valere;
che non si comprenderebbero altrimenti affermazioni quali quella secondo cui, l'accoglimento delle ragioni della debitrice principale “determinerebbe non solo il ritorno in bonis della CP_3
e l'estinzione della fideiussione prestata dal dott. in seguito
[...] Pt_1
all'annullamento delle posizioni debitorie della società”, mentre il rigetto delle stesse e l'accoglimento della domanda formulata dalla parte creditrice comporterebbe un “innegabile pregiudizio economico per l'interveniente nella sua duplice qualità di socio e fideiussore della società anzidetta”; che tali affermazioni contrastano del resto con la tesi, oggi propugnata dalla controparte, di totale autonomia dell'obbligazione fideiussoria da essa assunta rispetto all'obbligazione principale in quanto se così fosse non si comprenderebbe come le vicende dell'obbligazione principale potrebbero influire sulla permanenza o meno dell'obbligazione di garanzia che, proprio perché autonoma secondo la ricostruzione dell'avversa difesa,
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza continuerebbe a sussistere in capo al garante sino al completo soddisfacimento della creditrice;
che è del resto lo stesso art. 2937, terzo comma, c.c., a statuire che la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e tale può essere, inequivocabilmente, interpretata la costituzione di parte attrice nel precedente giudizio tutt'ora pendente dinanzi a questo Tribunale;
che né alcuna prescrizione per decorso del termine decennale è stata opposta da controparte neppure nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Napoli e finalizzato a far valere la supposta nullità della fideiussione omnibus per conformità della stessa al modello ABI del 2003; che laddove controparte avesse ritenuto prescritto il proprio debito per le ragioni oggi addotte, non solo non avrebbe avuto interesse e legittimazione ad intervenire nel giudizio
N.R.G. 7101/2007, intervento spiegato proprio sul presupposto della propria qualità di garante della società debitrice principale, ma non avrebbe neppure avuto l' interesse ad agire al fine di far valere, nel successivo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, la presunta nullità della garanzia fideiussoria per ragioni non solo diverse dalla prescrizione del diritto di credito ma che anzi presuppongono il riconoscimento dell'esistenza della propria obbligazione fideiussoria;
che vi è di più, poiché la persistente qualità di fideiussore del sig. e quindi la persistente obbligazione Pt_1
del medesimo nei suoi confronti, in dipendenza della garanzia assunta, è stata espressamente riconosciuta dal sig. in data 15/4/2020, Pt_1
allorquando l'attore ha inviato a diversi Istituti di credito tra cui anche l' “Atto di diffida stragiudiziale”; che tale atto è stato Controparte_9
predisposto ed inviato dal sig. : “in proprio nonché nella qualità di Pt_1
unico socio e fideiussore ed ex amministratore della ”; che tali CP_3
iniziative e le dichiarazioni con esse espresse poste in essere dall'attuale attore nella qualità non solo di legale rappresentante di , ma anche CP_3
in proprio quale garante della stessa presuppongano il riconoscimento della
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza persistenza della garanzia e dell'obbligazione ad essa conseguente verso l'Istituto di credito esponente e, quindi la rinuncia a far valere la prescrizione del medesimo;
che in ragione di quanto su esposto si chiede pertanto il rigetto dell'eccezione di prescrizione oggi formulata e conseguentemente ogni domanda proposta dalla parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio;
che dalla ricostruzione sia pure sintetica dei pregressi fatti di causa, emerge innanzitutto, in maniera inequivocabile, il riconoscimento del diritto di credito, oggi da essa vantato, da parte dalla debitrice principale con conseguente interruzione della prescrizione nei confronti della stessa e successiva sospensione del suo decorso stante la pendenza del giudizio N.R.G. 7107/2007; che, invero, già in data
14/3/2003, la società (di cui, è opportuno ricordarlo il sig. Controparte_3
oltre che garante è socio ed Amministratore), con comunicazione Pt_1
inviata a , si riconosceva debitrice verso la stessa riconoscendo CP_5
altresì come i debiti fossero già scaduti e come la con lettera CP_7
del 15/3/2002 le avesse intimato il pagamento;
che a tale diffida ne era seguita un'altra in data 29/7/2002 da parte di;
che al fine di CP_5
procedere al soddisfacimento delle obbligazioni verso gli Istituti di credito, aveva proposto un piano di rientro delle diverse posizioni Controparte_3
debitorie che venivano con esso espressamente riconosciute;
che, difatti, il testo dell'accordo tra debitrice e Istituti di credito, “Accordo di Ricognizione del debito e modalità di estinzione dello stesso” predisposto già nel Dicembre
2005, e formalizzato in data 17/11/2006, comprendeva una ricognizione dei debiti di con saldi aggiornati al 30/9/2005; che in esso era CP_3
altresì esplicitato che l'accordo non determinava novazione o modifica dei preesistenti rapporti obbligatori già intercorrenti tra la e gli Controparte_3
Istituti di credito, rappresentando solo una modalità di estinzione delle obbligazioni preesistenti e rimanendo pertanto pienamente valide ed efficaci tutte le garanzie già acquisite dalle banche creditrici;
che si consideri,
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza altresì, che alla sottoscrizione dell'accordo di ricognizione ed estinzione era intervenuto lo stesso attuale attore, legale rappresentante di CP_3
che è indubbio che l'espresso riconoscimento del debito da parte del
[...]
sig. e la conseguente interruzione del termine di prescrizione del Pt_1
diritto di credito, tutt'ora sospeso in considerazione della espressa domanda di pagamento da essa formulata verso la debitrice principale nel giudizio
N.R.G. 7101/2007, operino anche nei confronti del garante;
che deve infatti evidenziarsi come a norma dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido abbiano effetto anche riguardo agli altri condebitori;
che non convince sul punto la tesi avversaria che, richiamando un'unica pronuncia della Corte di Cassazione, assume l'inoperatività della previsione di cui all'art. 1310 c.c. qualora venga in considerazione una garanzia autonoma quale quella che sarebbe stata prestata dal sig. ; che, infatti, la qualificazione del contratto Pt_1
sottoscritto dal sig. quale fideiussione o contratto autonomo di Pt_1
garanzia è demandato al Giudice;
che anche quando si dovesse riconoscere alla garanzia prestata dal sig. la natura di contratto autonomo di Pt_1
garanzia, per ciò solo non se ne potrebbe escludere l'applicazione dell'art. 1310 c.c. e delle ulteriori disposizioni che prevedono l'efficacia anche nei riguardi del garante degli atti interruttivi posti in essere verso il debitore principale;
che la giurisprudenza di merito ha infatti evidenziato che, se può sostenersi che la garanzia autonoma si caratterizza per l'assenza dell'accessorietà tipica della fideiussione, ossia per l'esclusione per il garante della facoltà di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito e ciò in quanto la causa concreta della garanzia autonoma è proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell'obbligazione principale, tuttavia, da tali caratteristiche non può automaticamente farsene discendere la natura non solidale della garanzia autonoma;
che conferma di ciò, secondo la
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza giurisprudenza di merito, la si rinviene nell'art. 1293 c.c. che afferma che
“la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori”; che ecco pertanto che il carattere di solidarietà tra il credito del garante e il credito del debitore principale non può ritenersi escluso “ex se” dalla natura autonoma della garanzia, soprattutto se il garante e il garantito non vi hanno espressamente derogato;
che sostenere la totale autonomia del contratto di garanzia dal rapporto principale, come tenterebbe di sostenere controparte, si porrebbe in contrasto con ulteriori circostanze ed elementi che caratterizzano l'atteggiarsi dei rapporti tra i due rapporti, come ad es. l'ipotesi in cui, proprio perché l'obbligazione del garante è accessoria rispetto a quella del debitore principale, il pagamento ricevuto dal garantito, se non giustificato dal rapporto principale è soggetto a ripetizione;
che così non dovrebbe essere laddove si sostenesse l'assoluta autonomia e la totale diversità di obbligazione del rapporto di garanzia rispetto a quello garantito;
che, invero, la causa del contratto autonomo di garanzia deve essere individuata nella possibilità di far conseguire, senza indugio, al creditore l'oggetto della prestazione, in attesa della decisione su eventuali contestazioni attinenti il rapporto principale riversando in tal modo sul garante il rischio dell'inadempienza del debitore principale;
che da ciò ne consegue che l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto di debito principale, per quanto avente un carattere elastico, non viene del tutto a mancare come comprovano del resto non solo le ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che attengono alla invalidità od inesistenza del rapporto sottostante ma altresì dal sistema di riequilibro delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse;
che se, al contrario si dovesse ritenere la totale ed assoluta autonomia dei due rapporti, quello principale e quello di garanzia,
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza allora le vicende del primo non potrebbero ripercuotersi sul secondo che ne risulterebbe sostanzialmente ed assolutamente insensibile;
che così però non è e tale inconfutabile collegamento non può che giustificare l'opponibilità ed efficacia degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei riguardi del debitore principale anche verso il garante;
che, diversamente ragionando, verrebbe meno la funzione e la natura di garanzia che, comunque, deve essere riconosciuta anche al contratto autonomo di garanzia, pur con le peculiarità che lo caratterizzano;
che la decisione della
Suprema Corte su cui si fonda la tesi di parte attrice non appare, altresì, condivisibile fondando il proprio ragionamento su un presupposto ritenuto sempre ed indefettibilmente presente nel contratto autonomo di garanzia ossia l'asserita diversità dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale;
che mella richiamata pronuncia, infatti, il Giudice di legittimità, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 1310 c.c., pone l'accento, esclusivamente, sulla supposta non identità tra la prestazione del debitore principale e quella del garante in considerazione della natura indennitaria di quest'ultima; che si tratta, tuttavia, di una diversità che, contrariamente a quanto presupposto nella citata sentenza, non è sempre e necessariamente ricorrente;
che, dunque, al fine di escludere l'applicazione dell'art. 1310 c.c. e l'opponibilità al garante degli atti interruttivi posti in essere nei riguardi del debitore principale, sarebbe spettato, a parte attrice allegare e provare la diversità tra l'obbligazione dalla stessa assunta rispetto a quella del debitore principale;
onere cui controparte non ha adempiuto;
che il rigetto dell'avversa eccezione di prescrizione ed il suo persistente diritto a proseguire e/o promuovere azioni nei confronti del garante per il soddisfacimento del proprio credito, comporta altresì il rigetto anche dell'avversa domanda di cancellazione della segnalazione del nominativo del sig. presso la CRIF e presso la Pt_1
Centrale Rischi Interbancaria della Banca d'Italia, segnalazione che, in
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza contrasto con quanto genericamente dedotto da parte attrice, si palesa del tutto legittima;
che ferma restando la legittimità della suddetta segnalazione, per mero scrupolo difensivo si rileva che nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea la cancellazione dovrebbe essere ordinata con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza che la dovesse disporre, e non dal 2004, né dal 2014, come erroneamente richiesto da controparte
In virtù di quanto innanzi esposto la e per Controparte_1
essa ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_9
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
La pur avendo ricevuto regolare notificazione Controparte_2
dell'atto di citazione non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 21/11/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione, a far data dal 05/3/2014, del diritto della convenuta Controparte_1
di escutere la garanzia da lui originariamente rilasciata il 28/2/1996
[...]
in favore dell'allora (poi a Controparte_8 Controparte_2
garanzia della debitrice principale e, comunque, accertare e Controparte_3
dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito delle
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza convenute ( quale cedente il diritto di credito nei Controparte_2
suoi confronti e in qualità di cessionaria), Controparte_1
connesso alla garanzia da lui prestata.
In particolare, secondo la prospettazione dell'attore, poiché la garanzia personale da lui sottoscritta il 28/2/1996 (e poi, successivamente aumentata fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito di Lire
700.000.000,00) andrebbe qualificata alla stregua di “contratto autonomo di garanzia”, conformente a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non avendo le convenute posto in essere atti interruttivi della prescrizione nei suoi confronti in qualità, appunto, di garante autonomo, non potrebbe operare in suo danno il disposto dell'articolo 1310 del Codice Civile, in forza del quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori. Di talché, stante l'inoperatività della suddetta norma nei confronti dell'attore sig. , non essendo stati Pt_1
posti in essere dalle convenute atti interruttivi della prescrizione in suo danno a far data dall'insorgenza dell'obbligazione principale (04/3/2004, con l'invio della lettera alla debitrice principale della lettera Controparte_3
di recesso dagli affidamenti accordati con richiesta di rientro), il 05/3/2014 sarebbe maturata la causa estintiva del diritto di credito, nonché all'escussione della garanzia verso di lui, della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Invero, occorre premettere che al fine di decidere la presente controversia assume carattere dirimente la questione della qualificazione giuridica del contratto di garanzia personale sottoscritto dal sig. il Parte_1
28/2/1996 per le obbligazioni, presenti e future, che la debitrice principale aveva o avrebbe assunto nel corso del tempo nei Controparte_3
confronti dell'allora (poi . Controparte_8 Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza Infatti, soltanto laddove tale contratto dovesse essere qualificato alla stregua di “contratto autonomo di garanzia”, sarebbe ad esso applicabile il principio di diritto, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
n. 32402/2019; Cass. Civ., n. 8874/2021; Cass. Civ., n. 26508/2024), secondo cui il garante autonomo non soggiace al disposto dell'articolo 1310 del Codice Civile e, dunque, vi sarebbe l'assoluta insensibilità della posizione del garante autonomo rispetto ad eventuali atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore nei confronti del debitore principale o di altri coobbligati.
Di contro, qualora il contratto sottoscritto dal sig. il 28/2/1996 Pt_1
venisse qualificato come “fideiussione” – ancorché “omnibus” -, rientrante cioè nel paradigma codicistico del contratto tipico fideiussorio, non vi è dubbio che le vicende relative all'interruzione della prescrizione attinenti alla posizione del debitore principale estenderebbero i loro effetti anche nei confronti dell'odierno attore, in ossequio alla caratteristica propria della fideiussione, che è quella dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita ed alle relative vicende (art. 1939 c.c.).
Orbene, questo Giudice ritiene che il contratto di garanzia sottoscritto dal sig. il 28/2/1996 vada qualificato come Parte_1
fideiussione “omnibus”, e ciò in forza dell'efficacia vincolante del giudicato esterno.
Infatti, come dedotto e prospettato dalla stessa parte attrice (cfr. all. 13 della produzione di parte attrice), il sig. ha adito altresì il Pt_1
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità – totale o parziale – del contratto di fideiussione “omnibus” del 28/2/1996 da lui rilasciata in favore dell'allora (poi Controparte_8 Controparte_2
, contenendo quest'ultima le clausole di cui all'Accordo A.B.I. del
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza 55 del 2005 e ponendosi, quindi, in contrasto con l'articolo 2 della Legge n.
287 del 1990.
Ciò posto, con la sentenza n. 5586/2023 il Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Imprese (cfr. all. al deposito telematico del
15/11/2023 di parte convenuta), nel giudizio recante N.R.G. 17481/2020 instaurato dal sig. nei confronti delle odierne convenute, ha Pt_1
rigettato la domanda proposta da quest'ultimo di accertamento e declaratoria di nullità (totale o parziale) della garanzia da questi sottoscritta il 28/2/1996 sancendo – per quanto rileva in questa sede – quanto segue:
“Chiarite, pertanto, le conseguenze dell'intesa illecita “a monte” sui contratti di fideiussione stipulati “a valle”, deve, il contratto de quo, essere inquadrato nel tipo legale della fideiussione omnibus, in quanto dalla clausola in contestazione e soprattutto dal tenore complessivo del contratto emerge, testualmente la stipula della stessa a garanzia di tutte le operazioni bancarie, e testualmente: “… per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato…”.
Ebbene, pur essendo provato documentalmente che il sig. ha Pt_1
proposto gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza n. 5586/2023 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese (cfr. all. 2 della comparsa conclusionale di parte attrice), dalla lettura dell'atto di appello proposto dall'odierno attore si evince chiaramente come questi non abbia impugnato in alcun modo il capo della sentenza n. 5586/2023 laddove il contratto del 28/2/1996 da lui sottoscritto viene qualificato come fideiussione “omnibus” e non come contratto autonomo di garanzia; con la conseguenza che in forza dell'articolo 329, comma 2, c.p.c., la mancata proposizione dell'appello avverso tale parte della sentenza del Tribunale di Napoli importa
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza acquiescenza del sig. in relazione alla stessa, con il risultato che Pt_1
deve ritenersi ormai passata in cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.) la relativa statuizione e, facendo essa stato tra le parti in causa (in quanto coincidenti con quelle del processo instaurato innanzi al Tribunale di Napoli ed attualmente pendente in Corte d'Appello di Napoli), la qualificazione del contratto oggetto di causa come fideiussione tipica “omnibus” è vincolante anche in questa sede, in forza del principio dell'efficacia esterna del giudicato.
Ragion per cui, non potendosi qui rimettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese in ordine alla qualificazione del contratto di garanzia personale rilasciata dal sig. il 28/2/1996 alla stregua di fideiussione “omnibus”, esso deve Pt_1
considerarsi ai fini del decidere, appunto, come fideiussione “omnibus”, come tale connotata da accessorietà (al pari di tutte le fideiussioni) rispetto alle obbligazioni principali garantite.
Ciò posto, dunque, deve ritenersi che non sia maturata la prescrizione del diritto all'escussione della garanzia stessa, nonché del diritto di credito delle convenute nei confronti dell'attore, atteso che risulta provato documentalmente (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta) che la e per essa la procuratrice Controparte_1
nell'ambito del giudizio N.R.G. 7101/2007 Controparte_9
instaurato dalla debitrice principale innanzi al Controparte_3
Tribunale di Salerno si è costituita spiegando domanda riconvenzionale di condanna della debitrice principale al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 899.963,42. Ebbene, tale domanda della convenuta, ancorché proposta in via riconvenzionale e principale, è certamente idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943
c.c. non solo nei confronti della ma anche del fideiussore Controparte_3
sig. , stante il disposto dell'articolo 1310 del Codice Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza Civile.
Né può ritenersi, come sostenuto dall'attore, che solo l'iniziativa giudiziaria del creditore sia idonea “ex lege” a determinare l'interruzione della prescrizione, atteso che l'articolo 2943 del Codice Civile, al secondo comma, laddove sancisce che la prescrizione è interrotta, tra l'altro, anche con la domanda proposta nel corso di un giudizio oppure con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (comma 4), ricomprende indubbiamente anche la domanda proposta in via riconvenzionale, come accaduto nel caso concreto.
In via di estrema sintesi, dunque, essendo iniziato a decorrere il “dies a quo” per l'esercizio del diritto all'escussione della garanzia rilasciata dal sig.
, nonché per far valere i diritti di credito nei suoi Parte_1
confronti, dal 04/3/2004, ed essendo stata proposta la domanda riconvenzionale dalla convenuta nei confronti della nel Controparte_3
2007, ne consegue che il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'articolo 2946 c.c. è stato interrotto anche nei confronti della parte attrice dal 2007, di talchè non è maturata alcuna prescrizione.
Dal rigetto di tale domanda deriva altresì il rigetto delle ulteriori domande di accertamento e declaratoria della liberazione del sig. da ogni Pt_1
vincolo scaturente dalla garanzia personale rilasciata in favore della CP_5
Intesa S.P.A (poi cui è subentrata la cessionaria Controparte_2
a far data dal 05/3/2014, nonché quella volta Controparte_1
ad ordinare alle convenute la cancellazione, dalla Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia e della CRIF, del nominativo del sig. quale garante Pt_1
della Controparte_3
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che le domande attoree sono infondate, in fatto ed in diritto e, pertanto, vanno rigettate.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Nei rapporti processuali tra il sig. e la Pt_1 Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza S.R.L., e per essa la le spese del presente giudizio Controparte_9
seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, stante il rigetto delle domande attoree, andrebbero poste a carico del sig.
. Tuttavia, stante la peculiarità della controversia, che Parte_1
implica una serie di questioni controverse (qualificazione del contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, operatività oppure no dell'articolo
1310 c.c. in relazione al garante autonomo) sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Nei rapporti processuali tra il sig. e la Pt_1 Controparte_2
essendo risultata vittoriosa la parte contumace, le spese vengono
[...]
integralmente compensate (“ex multis” Cass. Civ., n. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta le domande attoree;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
e per essa la Controparte_1 Controparte_9
4) Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
Controparte_2
Così deciso in Salerno il 04/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6532/2020 - Sentenza 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento n.