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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1168/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1168/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, frazione Tempera alla Via Capovera n.24, ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via
Paganica n.13, presso lo studio del difensore Avv. Francesca Marrelli,
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, Fraz. Tempera alla Via Capovera n. 24, ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via F. P.
Tosti n. 17, presso lo studio del difensore Avv. Morena Scopano,
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento e mantenimento della Pers figlia minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 12.08.2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che nell'agosto 2019 avevano intrapreso una stabile convivenza more uxorio e che dalla loro unione era nata la figlia , in data 04.08.2022 (quindi minorenne); Persona_2
2. nel corso del tempo il rapporto affettivo si era progressivamente deteriorato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, definitivamente interrottasi nel mese di febbraio 2023;
3. i ricorrenti, essendo addivenuti ad una complessiva intesa sulle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento della figlia, adivano congiuntamente l'intestato Ufficio al fine di ottenere l'omologa dell'accordo, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza del 13.11.2024 con il deposito di note scritte, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., escludendo espressamente la possibilità di riconciliarsi;
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti,
Pers possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse della figlia minore della quale pertanto non è necessario procedere all'ascolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso introduttivo;
1. Dispone che il SI. e la SI.ra continueranno a vivere separati con l'obbligo CP_1 Parte_1
del reciproco rispetto;
2. Stabilisce che la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori ed avrà stabile Persona_2 collocazione presso la madre, nell'abitazione dalla stessa attualmente occupata sita in San Demetrio
Ne' Vestini alla Via Benedetto Croce n. 15, ovvero in quella diversa ove la stessa avrà a trasferirsi e di cui si impegna, sin d'ora, a comunicare il relativo indirizzo al SI. ; CP_1
Pers 3. Stabilisce che il SI. avrà il diritto/dovere di vedere la figlia recandosi presso Controparte_1
l'abitazione in cui vive la MB in ragione della tenera età della stessa in presenza della madre: (a) per un pomeriggio durante la settimana, coincidente con il mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
(b) durante il fine settimana, il sabato ovvero la domenica a settimane alterne, dalle ore 16.30 alle ore
18.30; (c) ad anni alterni, durante le principali festività natalizie (24 ovvero 25 dicembre;
31 dicembre ovvero 1° gennaio) e pasquali (Pasqua ovvero Lunedì dell'Angelo), fatto salvo ogni diverso accordo, ovvero imprescindibili esigenze della MB, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; Pers 4. Prende atto che la SI.ra si impegna a garantire la permanenza della figlia Parte_1
in sua presenza, presso l'abitazione del padre sita in Tempera Via Capovera n. 24 (anche al fine di favorire la relazione ed i contatti tra la MB ed i nonni paterni) per un sabato ovvero per una domenica al mese (di spettanza paterna) ricadente, in difetto di diverso accordo tra le parti e fatte salve le esigenze della minore, nella prima settimana di ciascun mese, dalle ore 16.00 (orario in cui la SI.ra e la MB si faranno trovare presso l'abitazione di Tempera) alle ore Parte_1
18.30 (ora in cui lasceranno l'abitazione) a decorrere dal mese di settembre p.v. e per il periodo invernale (da ottobre a marzo) dalle ore 15.30 (orario in cui la SI.ra e la MB Parte_1 si faranno trovare presso l'abitazione di Tempera) alle ore 18.00 (ora in cui lasceranno l'abitazione);
5. Dispone che le autonome modalità di relazione padre/figlia dovranno essere calibrate sull'interesse Pers e sulle esigenze di e saranno introdotte con gradualità. Con il compimento del terzo anno di età, il padre inizierà pian piano a tenere la MB con sé, senza la presenza della madre, dapprima presso l'abitazione della SI.ra , quindi, fuori, anche portandola a fare una passeggiata o a Parte_1
giocare, fatto comunque salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore. Con specifico riferimento al pernotto della MB presso il padre, esso verrà inserito al momento del compimento dei quattro anni di età della minore e sarà uno per ogni quindici giorni (in coincidenza con il week-end) fino al raggiungimento dei cinque anni di età della MB, con eventuale successivo incremento, sempre graduale;
6. Stabilisce che il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile Controparte_1 Parte_1
Pers di € 400,00, rivalutabili Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con diritto della stessa a percepire per intero Parte_1 ed in via esclusiva l'assegno unico erogato dall'Inps;
7. Stabilisce che il SI. corrisponderà altresì alla SI.ra la ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili quale contributo alle spese di natura abitativa della stessa, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, fino alla data del 31.12.2029, giorno in cui cesserà ogni prerogativa della SI.ra a percepire qualsiasi contributo da parte del SI. diverso Parte_1 CP_1
Pers dal mantenimento della minore e dalle spese straordinarie di cui al successivo punto 8; Pers 8. Dispone che le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite tra i genitori in eguale misura tra loro (50% per ciascuno), come da indicazioni di cui al protocollo d'intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
9. Prende atto dell'impegno della SI.ra a chiedere il trasferimento della propria Parte_1
residenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che definisce il giudizio ed a restituire al SI. le chiavi dell'abitazione di Tempera Via Capovera n. 24 alla data Controparte_1
del deposito del ricorso;
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13.1.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1168/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, frazione Tempera alla Via Capovera n.24, ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via
Paganica n.13, presso lo studio del difensore Avv. Francesca Marrelli,
E
, nato a [...] il [...] (c.f. , residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, Fraz. Tempera alla Via Capovera n. 24, ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via F. P.
Tosti n. 17, presso lo studio del difensore Avv. Morena Scopano,
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento e mantenimento della Pers figlia minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 12.08.2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che nell'agosto 2019 avevano intrapreso una stabile convivenza more uxorio e che dalla loro unione era nata la figlia , in data 04.08.2022 (quindi minorenne); Persona_2
2. nel corso del tempo il rapporto affettivo si era progressivamente deteriorato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, definitivamente interrottasi nel mese di febbraio 2023;
3. i ricorrenti, essendo addivenuti ad una complessiva intesa sulle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento della figlia, adivano congiuntamente l'intestato Ufficio al fine di ottenere l'omologa dell'accordo, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza del 13.11.2024 con il deposito di note scritte, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., escludendo espressamente la possibilità di riconciliarsi;
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendone i presupposti,
Pers possono essere accolte, in quanto rispettose dell'interesse della figlia minore della quale pertanto non è necessario procedere all'ascolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni del ricorso introduttivo;
1. Dispone che il SI. e la SI.ra continueranno a vivere separati con l'obbligo CP_1 Parte_1
del reciproco rispetto;
2. Stabilisce che la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori ed avrà stabile Persona_2 collocazione presso la madre, nell'abitazione dalla stessa attualmente occupata sita in San Demetrio
Ne' Vestini alla Via Benedetto Croce n. 15, ovvero in quella diversa ove la stessa avrà a trasferirsi e di cui si impegna, sin d'ora, a comunicare il relativo indirizzo al SI. ; CP_1
Pers 3. Stabilisce che il SI. avrà il diritto/dovere di vedere la figlia recandosi presso Controparte_1
l'abitazione in cui vive la MB in ragione della tenera età della stessa in presenza della madre: (a) per un pomeriggio durante la settimana, coincidente con il mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
(b) durante il fine settimana, il sabato ovvero la domenica a settimane alterne, dalle ore 16.30 alle ore
18.30; (c) ad anni alterni, durante le principali festività natalizie (24 ovvero 25 dicembre;
31 dicembre ovvero 1° gennaio) e pasquali (Pasqua ovvero Lunedì dell'Angelo), fatto salvo ogni diverso accordo, ovvero imprescindibili esigenze della MB, dalle ore 16.00 alle ore 18.30; Pers 4. Prende atto che la SI.ra si impegna a garantire la permanenza della figlia Parte_1
in sua presenza, presso l'abitazione del padre sita in Tempera Via Capovera n. 24 (anche al fine di favorire la relazione ed i contatti tra la MB ed i nonni paterni) per un sabato ovvero per una domenica al mese (di spettanza paterna) ricadente, in difetto di diverso accordo tra le parti e fatte salve le esigenze della minore, nella prima settimana di ciascun mese, dalle ore 16.00 (orario in cui la SI.ra e la MB si faranno trovare presso l'abitazione di Tempera) alle ore Parte_1
18.30 (ora in cui lasceranno l'abitazione) a decorrere dal mese di settembre p.v. e per il periodo invernale (da ottobre a marzo) dalle ore 15.30 (orario in cui la SI.ra e la MB Parte_1 si faranno trovare presso l'abitazione di Tempera) alle ore 18.00 (ora in cui lasceranno l'abitazione);
5. Dispone che le autonome modalità di relazione padre/figlia dovranno essere calibrate sull'interesse Pers e sulle esigenze di e saranno introdotte con gradualità. Con il compimento del terzo anno di età, il padre inizierà pian piano a tenere la MB con sé, senza la presenza della madre, dapprima presso l'abitazione della SI.ra , quindi, fuori, anche portandola a fare una passeggiata o a Parte_1
giocare, fatto comunque salvo ogni diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore. Con specifico riferimento al pernotto della MB presso il padre, esso verrà inserito al momento del compimento dei quattro anni di età della minore e sarà uno per ogni quindici giorni (in coincidenza con il week-end) fino al raggiungimento dei cinque anni di età della MB, con eventuale successivo incremento, sempre graduale;
6. Stabilisce che il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile Controparte_1 Parte_1
Pers di € 400,00, rivalutabili Istat, a titolo di mantenimento della figlia minore da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con diritto della stessa a percepire per intero Parte_1 ed in via esclusiva l'assegno unico erogato dall'Inps;
7. Stabilisce che il SI. corrisponderà altresì alla SI.ra la ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di € 200,00 mensili quale contributo alle spese di natura abitativa della stessa, da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, fino alla data del 31.12.2029, giorno in cui cesserà ogni prerogativa della SI.ra a percepire qualsiasi contributo da parte del SI. diverso Parte_1 CP_1
Pers dal mantenimento della minore e dalle spese straordinarie di cui al successivo punto 8; Pers 8. Dispone che le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite tra i genitori in eguale misura tra loro (50% per ciascuno), come da indicazioni di cui al protocollo d'intesa in uso presso il
Tribunale di L'Aquila;
9. Prende atto dell'impegno della SI.ra a chiedere il trasferimento della propria Parte_1
residenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che definisce il giudizio ed a restituire al SI. le chiavi dell'abitazione di Tempera Via Capovera n. 24 alla data Controparte_1
del deposito del ricorso;
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13.1.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli