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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 768/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t.., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Manuel Oldani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Rebecco S/N (MI) via C.A. dalla Chiesa
19
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., organicamente Controparte_1
patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la cui sede è ex lege domiciliata in CP_1
via degli Offici n. 12 CP_1
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
pagina 1 di 5 Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1616/2022 emessa l'11 novembre 2022 dal Tribunale di Perugia con la quale veniva respinta l'opposizione, proposta dalla stessa società appellante, all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'Università degli studi di Perugia ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 nei confronti della
[...]
(di seguito ) medesima e della (di seguito Parte_1 Parte_1 Controparte_3
CP_
) della somma di euro 49.828,48 a titolo di finanziamento di una borsa di studio assegnata ad un medico specializzando della Scuola di medicina fisica e riabilitazione, regolata dalla convenzione CP_ CP_ stipulata tra e Università di Perugia in data 3 maggio 2005. e la società avevano Parte_1
proposto opposizione alla suddetta ordinanza, in particolare la aveva eccepito l'assenza dei Parte_1
presupposti per la procedura ex art. 2 R.D. n. 639/1910, l'incompetenza dell'organo che aveva sottoscritto l'ingiunzione nonché l'inadempimento dell'università opposta, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'ateneo alla restituzione di euro 7.507,00.
L'appellante ha chiesto dichiararsi l'invalidità della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'Università degli studi di Perugia eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese anche del giudizio di secondo grado.
L'appellante con un unico motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui, in CP_ relazione al difetto di legittimazione passiva avanzata da , ha ricondotto la fattispecie in esame ad un'ipotesi di espromissione ex art. 1272 c.c. a mezzo della quale il terzo (la stessa ) Parte_1
avrebbe assunto unilateralmente il debito verso l'università creditrice.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe operato una ricostruzione dei fatti tali da giungere ad un “completo travisamento della fattispecie applicabile” errando nel rigettare l'opposizione dalla stessa proposta che invece sarebbe pienamente fondata, “non tanto per
l'inadempimento che l'Università degli Studi di Perugia avrebbe concretizzato (mancato rispetto degli
pagina 2 di 5 obblighi assunti a mezzo di convenzione), bensì in quanto mancherebbe del tutto un vero e proprio vincolo contrattuale tra i due soggetti coinvolti (Università e )”. Parte_1
In conclusione, ritiene l'appellante che “tra l'Università di Perugia e la non Parte_1
sussistano vincoli contrattuali di alcun tipo tali da rendere l'odierna appellante obbligata, per un indimostrato rapporto espromissorio, nei confronti dell'appellata”. Il giudice avrebbe tralasciato di considerare tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni avanzate dalle parti.
Preliminarmente va dato atto che l'appellante ha rinunciato alle eccezioni proposte in primo grado concernenti la legittimità della procedura, l'incompetenza dell'organo che ha sottoscritto l'ordinanza di ingiunzione e l'inadempimento dell'Università di Perugia, oltre che alla domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
In primo grado la aveva sostenuto l'insussistenza di un proprio inadempimento e Parte_1
CP_ l'avvenuta cessione in proprio favore del contratto concluso fra Università di Perugia e , con acquisizione del diritto di opporre all'università le eccezioni che spettavano alla cedente.
Conseguentemente aveva eccepito l'inadempimento dell'Università, chiedendo la risoluzione della convenzione oggetto di causa, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione in proprio favore di quanto alla stessa già corrisposto.
In appello la ha proposto una prospettazione totalmente diversa per petitum e causa Parte_1
petendi. Difatti la suddetta società ha affermato in questa sede la mancanza di qualsiasi vincolo contrattuale tra essa stessa e l'Università in quanto, viste le dichiarazioni del 21 marzo 2008 e del 3 aprile 2008, le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo. Di conseguenza non chiede più la risoluzione per inadempimento della convenzione (richiesta che presuppone l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti), ma eccepisce l'assenza in capo ad essa di qualsivoglia obbligo, sostenendo di non essere tenuta ad alcun pagamento.
A ben vedere, anche la ricostruzione dei fatti è completamente diversa: in primo grado la Pt_1
[...
affermava che “la Università con note 21/03/2008 prot. 0015433 e 31/07/2013 prot.
2013/0024005 … ha accettato il “subentro” di in luogo di nella convenzione del Parte_1 CP_4
03/05/2005, senza formulare alcuna dichiarazione contraria alla liberazione di quest'ultima dal vincolo obbligatorio. Da quanto precede, è evidente che la volontà delle parti, chiaramente espressa negli atti sopra richiamati, era quella di dare luogo ad una cessione della originaria convenzione per effetto della
pagina 3 di 5 quale ha preso il posto di …” (pag. 7 atto di citazione), inoltre affermava che “ Parte_1 CP_4
Anche dopo il subentro di nell'impegno finanziario, la Università, pur pretendendo il Parte_1
pagamento degli importi destinati alla borsa di studio, è rimasta inadempiente all'obbligo di fornire i protocolli terapeutici …” (pag. 9 atto di citazione) e, in relazione alla richiesta di chiamata in causa di terzo, asseriva che “… e trattandosi anche di stabilire a quale schema negoziale deve essere ricondotto
l'accordo tra in relazione al subentro di quest'ultima nella Controparte_5 Parte_1
posizione contrattuale già rivestita dalla prima,[… ]” .
Ora afferma, invece, che “…da una parte l'Università avanza esplicita richiesta di accettazione della propria proposta, costituita dalla stipula di una convenzione (mai sottoscritta da alcuno), nonché di una polizza fideiussoria a garanzia dell'inadempimento, dall'altra la volontà della , in Parte_1
cui, implicitamente, non si aderisce alla convenzione, ed esplicitamente non si aderisce alla richiesta di fideiussione” (pag. 7 atto di appello), concretizzandosi due volontà difformi l'una dall'altra e, dunque, venendo meno, l'accordo tra le parti stesse quale requisito fondamentale del contratto.
Ebbene, da quanto sopra emerge che nel corso del giudizio di primo grado, la prospettazione difensiva della ha sempre presupposto la presenza di un rapporto tra la stessa e l'Università Parte_1
di Perugia, ipotizzando che l'accordo intercorrente tra le parti coinvolte dovesse inquadrarsi in una CP_ cessione della convenzione, in forza della quale essa era subentrata nella posizione di , lamentando l'inadempimento dell'Università ceduta.
Pertanto, quella rappresentata in appello è evidentemente una nuova contestazione non esplicata in primo grado e pertanto inammissibile in questa sede in quanto, modificando i temi di indagine, trasforma il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. civ. n. 2529/2019; Cass. civ. n. 20502/2015; Cass. civ. n. 4854/2014).
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile ex art 345 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza quanto alle parti costituite e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività professionale espletata e della sua non particolare complessità.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello.
pagina 4 di 5 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Università degli Studi di Parte_1
Perugia che si liquidano per compensi in euro 3.500,00 oltre I.v.a. , c.p.a. e spese generali del 15%.
Nulla sulle spese tra le altre parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
Perugia, 14.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 768/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t.., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Manuel Oldani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Rebecco S/N (MI) via C.A. dalla Chiesa
19
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., organicamente Controparte_1
patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la cui sede è ex lege domiciliata in CP_1
via degli Offici n. 12 CP_1
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATA-CONTUMACE
OGGETTO
pagina 1 di 5 Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1616/2022 emessa l'11 novembre 2022 dal Tribunale di Perugia con la quale veniva respinta l'opposizione, proposta dalla stessa società appellante, all'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall'Università degli studi di Perugia ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 639/1910 nei confronti della
[...]
(di seguito ) medesima e della (di seguito Parte_1 Parte_1 Controparte_3
CP_
) della somma di euro 49.828,48 a titolo di finanziamento di una borsa di studio assegnata ad un medico specializzando della Scuola di medicina fisica e riabilitazione, regolata dalla convenzione CP_ CP_ stipulata tra e Università di Perugia in data 3 maggio 2005. e la società avevano Parte_1
proposto opposizione alla suddetta ordinanza, in particolare la aveva eccepito l'assenza dei Parte_1
presupposti per la procedura ex art. 2 R.D. n. 639/1910, l'incompetenza dell'organo che aveva sottoscritto l'ingiunzione nonché l'inadempimento dell'università opposta, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e la condanna dell'ateneo alla restituzione di euro 7.507,00.
L'appellante ha chiesto dichiararsi l'invalidità della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'Università degli studi di Perugia eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese anche del giudizio di secondo grado.
L'appellante con un unico motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui, in CP_ relazione al difetto di legittimazione passiva avanzata da , ha ricondotto la fattispecie in esame ad un'ipotesi di espromissione ex art. 1272 c.c. a mezzo della quale il terzo (la stessa ) Parte_1
avrebbe assunto unilateralmente il debito verso l'università creditrice.
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe operato una ricostruzione dei fatti tali da giungere ad un “completo travisamento della fattispecie applicabile” errando nel rigettare l'opposizione dalla stessa proposta che invece sarebbe pienamente fondata, “non tanto per
l'inadempimento che l'Università degli Studi di Perugia avrebbe concretizzato (mancato rispetto degli
pagina 2 di 5 obblighi assunti a mezzo di convenzione), bensì in quanto mancherebbe del tutto un vero e proprio vincolo contrattuale tra i due soggetti coinvolti (Università e )”. Parte_1
In conclusione, ritiene l'appellante che “tra l'Università di Perugia e la non Parte_1
sussistano vincoli contrattuali di alcun tipo tali da rendere l'odierna appellante obbligata, per un indimostrato rapporto espromissorio, nei confronti dell'appellata”. Il giudice avrebbe tralasciato di considerare tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni avanzate dalle parti.
Preliminarmente va dato atto che l'appellante ha rinunciato alle eccezioni proposte in primo grado concernenti la legittimità della procedura, l'incompetenza dell'organo che ha sottoscritto l'ordinanza di ingiunzione e l'inadempimento dell'Università di Perugia, oltre che alla domanda riconvenzionale.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile per violazione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.
In primo grado la aveva sostenuto l'insussistenza di un proprio inadempimento e Parte_1
CP_ l'avvenuta cessione in proprio favore del contratto concluso fra Università di Perugia e , con acquisizione del diritto di opporre all'università le eccezioni che spettavano alla cedente.
Conseguentemente aveva eccepito l'inadempimento dell'Università, chiedendo la risoluzione della convenzione oggetto di causa, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione in proprio favore di quanto alla stessa già corrisposto.
In appello la ha proposto una prospettazione totalmente diversa per petitum e causa Parte_1
petendi. Difatti la suddetta società ha affermato in questa sede la mancanza di qualsiasi vincolo contrattuale tra essa stessa e l'Università in quanto, viste le dichiarazioni del 21 marzo 2008 e del 3 aprile 2008, le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo. Di conseguenza non chiede più la risoluzione per inadempimento della convenzione (richiesta che presuppone l'esistenza di un vincolo contrattuale tra le parti), ma eccepisce l'assenza in capo ad essa di qualsivoglia obbligo, sostenendo di non essere tenuta ad alcun pagamento.
A ben vedere, anche la ricostruzione dei fatti è completamente diversa: in primo grado la Pt_1
[...
affermava che “la Università con note 21/03/2008 prot. 0015433 e 31/07/2013 prot.
2013/0024005 … ha accettato il “subentro” di in luogo di nella convenzione del Parte_1 CP_4
03/05/2005, senza formulare alcuna dichiarazione contraria alla liberazione di quest'ultima dal vincolo obbligatorio. Da quanto precede, è evidente che la volontà delle parti, chiaramente espressa negli atti sopra richiamati, era quella di dare luogo ad una cessione della originaria convenzione per effetto della
pagina 3 di 5 quale ha preso il posto di …” (pag. 7 atto di citazione), inoltre affermava che “ Parte_1 CP_4
Anche dopo il subentro di nell'impegno finanziario, la Università, pur pretendendo il Parte_1
pagamento degli importi destinati alla borsa di studio, è rimasta inadempiente all'obbligo di fornire i protocolli terapeutici …” (pag. 9 atto di citazione) e, in relazione alla richiesta di chiamata in causa di terzo, asseriva che “… e trattandosi anche di stabilire a quale schema negoziale deve essere ricondotto
l'accordo tra in relazione al subentro di quest'ultima nella Controparte_5 Parte_1
posizione contrattuale già rivestita dalla prima,[… ]” .
Ora afferma, invece, che “…da una parte l'Università avanza esplicita richiesta di accettazione della propria proposta, costituita dalla stipula di una convenzione (mai sottoscritta da alcuno), nonché di una polizza fideiussoria a garanzia dell'inadempimento, dall'altra la volontà della , in Parte_1
cui, implicitamente, non si aderisce alla convenzione, ed esplicitamente non si aderisce alla richiesta di fideiussione” (pag. 7 atto di appello), concretizzandosi due volontà difformi l'una dall'altra e, dunque, venendo meno, l'accordo tra le parti stesse quale requisito fondamentale del contratto.
Ebbene, da quanto sopra emerge che nel corso del giudizio di primo grado, la prospettazione difensiva della ha sempre presupposto la presenza di un rapporto tra la stessa e l'Università Parte_1
di Perugia, ipotizzando che l'accordo intercorrente tra le parti coinvolte dovesse inquadrarsi in una CP_ cessione della convenzione, in forza della quale essa era subentrata nella posizione di , lamentando l'inadempimento dell'Università ceduta.
Pertanto, quella rappresentata in appello è evidentemente una nuova contestazione non esplicata in primo grado e pertanto inammissibile in questa sede in quanto, modificando i temi di indagine, trasforma il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. civ. n. 2529/2019; Cass. civ. n. 20502/2015; Cass. civ. n. 4854/2014).
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile ex art 345 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza quanto alle parti costituite e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, dell'attività professionale espletata e della sua non particolare complessità.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello.
pagina 4 di 5 Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Università degli Studi di Parte_1
Perugia che si liquidano per compensi in euro 3.500,00 oltre I.v.a. , c.p.a. e spese generali del 15%.
Nulla sulle spese tra le altre parti.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
Perugia, 14.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
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