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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2443/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15438/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020382878000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “- accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per sopravvenuta estinzione del credito tributario e la conseguente illegittimità della procedura di riscossione;
- accogliere annullare il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare prescritta la pretesa creditoria ed la cartella di pagamento n.10020250020382878000, dell'importo di € 461,86, notificata il 03.07.2025, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme per le richiamate ragioni, e tutti gli atti ad essa presupposti e/o comunque collegati, con conferma dell'ordine di sospensione;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute le somme richiamate nella cartella di pagamento n.10020250020382878000, dell'importo di € 461,86, notificata il 03.07.2025; - condannare le parti resistenti in solido fra loro al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. per professionisti e C.P.A. in misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. per aver preteso il pagamento della somma di cui all'impugnata cartella di pagamento, sulla scorta di credito inesistente ed anche perché, pur avendo parte resistente ricevuto formale istanza di discarico delle somme da parte del ricorrente non ha eseguito i dovuti controlli atti a verificare la prescrizione”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: a) Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione che ha agito nel rispetto della normativa vigente;
c) respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese diritti III ed onorari di causa d) in subordine, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda per motivi attinenti alla notifica degli atti prodromici di esclusiva competenza degli enti impositore, dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ader e manlevare e tenere indenne la stessa da qualsivoglia pregiudizio e dal pagamento di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250020382878000, dell'importo di euro 461,86, emessa per tassa automobilistica anno
2020, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito nonché per mancata valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contestato le doglianze del ricorrente, sostenendo tra l'altro l'insussistenza della prescrizione in ragione della sospensione dei termini connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
È rimasta, invece, contumace la Regione Campania
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna pubblica udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, acquisita presso la Regione Campania mediante l'esercizio del diritto di accesso, risulta che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata non è stato oggetto di rituale notificazione. In particolare, la relata di notifica dell'atto presupposto si presenta gravemente carente, in quanto reca la sola annotazione “respinto”, senza alcuna indicazione della data in cui il tentativo di notifica sarebbe stato effettuato;
del soggetto che avrebbe rifiutato la ricezione dell'atto; delle circostanze concrete del rifiuto;
né delle ulteriori attività eventualmente poste in essere dall'agente notificatore.
Tale annotazione, priva di qualsiasi elemento identificativo essenziale, non consente di ritenere dimostrato il perfezionamento della notifica, né sotto il profilo della certezza temporale, né sotto quello della riferibilità soggettiva del rifiuto al destinatario dell'atto.
Dunque, la documentazione versata in atti non consente di accertare che l'avviso di accertamento sia stato portato validamente a conoscenza del ricorrente, con la conseguenza che difetta il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, quindi, la successiva cartella di pagamento.
La mancata rituale notifica dell'atto presupposto Banca_1 un vizio radicale e assorbente, che rende superfluo l'esame delle ulteriori censure dedotte, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittima perché fondata su un atto impositivo mai validamente notificato, e deve pertanto essere annullata.
In ragione della natura del vizio riscontrato, le spese di lite vanno poste a carico della Regione Campania
e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
B) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 350,00 per compenso di avvocato, in euro 30,00 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15438/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020382878000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “- accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo per sopravvenuta estinzione del credito tributario e la conseguente illegittimità della procedura di riscossione;
- accogliere annullare il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare prescritta la pretesa creditoria ed la cartella di pagamento n.10020250020382878000, dell'importo di € 461,86, notificata il 03.07.2025, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme per le richiamate ragioni, e tutti gli atti ad essa presupposti e/o comunque collegati, con conferma dell'ordine di sospensione;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute le somme richiamate nella cartella di pagamento n.10020250020382878000, dell'importo di € 461,86, notificata il 03.07.2025; - condannare le parti resistenti in solido fra loro al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. per professionisti e C.P.A. in misura di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. per aver preteso il pagamento della somma di cui all'impugnata cartella di pagamento, sulla scorta di credito inesistente ed anche perché, pur avendo parte resistente ricevuto formale istanza di discarico delle somme da parte del ricorrente non ha eseguito i dovuti controlli atti a verificare la prescrizione”.
Per la resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: “Conclude affinché l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare: a) Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e dell'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione che ha agito nel rispetto della normativa vigente;
c) respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese diritti III ed onorari di causa d) in subordine, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non auspicata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda per motivi attinenti alla notifica degli atti prodromici di esclusiva competenza degli enti impositore, dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva dell'Ader e manlevare e tenere indenne la stessa da qualsivoglia pregiudizio e dal pagamento di spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250020382878000, dell'importo di euro 461,86, emessa per tassa automobilistica anno
2020, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito nonché per mancata valida notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha contestato le doglianze del ricorrente, sostenendo tra l'altro l'insussistenza della prescrizione in ragione della sospensione dei termini connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
È rimasta, invece, contumace la Regione Campania
Acquisita la documentazione prodotta;
la controversia è stata decisa all'esito della odierna pubblica udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, acquisita presso la Regione Campania mediante l'esercizio del diritto di accesso, risulta che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata non è stato oggetto di rituale notificazione. In particolare, la relata di notifica dell'atto presupposto si presenta gravemente carente, in quanto reca la sola annotazione “respinto”, senza alcuna indicazione della data in cui il tentativo di notifica sarebbe stato effettuato;
del soggetto che avrebbe rifiutato la ricezione dell'atto; delle circostanze concrete del rifiuto;
né delle ulteriori attività eventualmente poste in essere dall'agente notificatore.
Tale annotazione, priva di qualsiasi elemento identificativo essenziale, non consente di ritenere dimostrato il perfezionamento della notifica, né sotto il profilo della certezza temporale, né sotto quello della riferibilità soggettiva del rifiuto al destinatario dell'atto.
Dunque, la documentazione versata in atti non consente di accertare che l'avviso di accertamento sia stato portato validamente a conoscenza del ricorrente, con la conseguenza che difetta il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e, quindi, la successiva cartella di pagamento.
La mancata rituale notifica dell'atto presupposto Banca_1 un vizio radicale e assorbente, che rende superfluo l'esame delle ulteriori censure dedotte, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata risulta illegittima perché fondata su un atto impositivo mai validamente notificato, e deve pertanto essere annullata.
In ragione della natura del vizio riscontrato, le spese di lite vanno poste a carico della Regione Campania
e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
B) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 350,00 per compenso di avvocato, in euro 30,00 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano