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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/08/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 359/2023
Il GO Avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. BEATRICE C.F._2
GIROMINI del Foro di Novara
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), entrambe assistite e difese dall'Avv.
[...] P.IVA_2
ND PERELLI del Foro di Milano
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti SILVIO Controparte_3 P.IVA_3
MARTUCCELLI, ANDREA COSTA E ALESSANDRO ANIELLO
DANIELE ND ), contumace C.F._3
Parti convenute
C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ROBERTO CP_4 P.IVA_4
TIRONE e MANUEL ALESSANDRO DEAMICI del Foro di Milano
Intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale così pronunciare: PRELIMINARMENTE darsi atto che gli attori non si sono mai opposti all'estromissione di dal presente giudizio. Rigettare Controparte_3 la domanda di rifusione delle spese di causa in quanto pretestuosa e infondata.
NEL MERITO: Dato atto che il fondo degli attori non ha uscita sulla via pubblica né potrebbe procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, imporre servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del ridetto fondo attoreo censito al N.C.T. F2 mapp. 1221 in comune di Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 e 1090 del medesimo comune di Belgirate, rispettivamente di proprietà di Controparte_1 [...]
l mappale 367; utilizzatrice Controparte_2
e di proprietà di AL DA il mappale 1090. CP_4
Rigettare ogni altra avversa domanda.
Col favore delle spese e competenze di causa anche nei confronti di con integrale rimborso delle spese di CTU e di CTP come Controparte_3 da note dei consulenti tecnici di parte che si allegano”
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo dei Signori e , condannare gli Pt_1 Pt_2 stessi al pagamento dell'indennità ex articolo 1053 cc a UCL e , nella CP_5 misura accertata in corso di causa o che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia.
pag. 2/10 IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di produrre, instare, precisare ed indicare persone informate sui fatti e testi.
IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per : CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
(i) concedere a l'estromissione dal giudizio, subordinandola alla CP_3 condanna alle spese di parte attrice (nei limiti delle fasi processuali che verranno svolte sino all'estromissione);
(ii) in via subordinata, dichiarare inammissibili ovvero rigettare integralmente le domande tutte svolte dalle parti attrici, in ragione delle eccezioni svolte nel corso del procedimento.
Per CP_4
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• estromettere la società LTC dal presente procedimento per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. in capo agli odierni attori per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della presente azione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
• accertare l'inesistenza del diritto di passaggio in capo ai Signori e Pt_1
e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda ex adverso Pt_2 formulata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'interclusione del fondo dei Signori : Parte_3
pag. 3/10 • accertare la carenza dei requisiti previsti dall'art. 1051 c.c. per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del terreno dei
Signori e : Pt_1 Pt_2
• condannare i Signori e al pagamento dell'indennità ex Pt_1 Pt_2 articolo
1053 c.c. a nella misura che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di CP_4 giustizia considerando anche le spese sostenute e riportate in narrativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite.
* * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori citavano
[...]
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
DANIELE ND, esponendo di essere proprietari del fondo mapp.1221 e 843 in Belgirate, senza uscita sulla via pubblica e senza possibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Chiedevano pertanto l'imposizione di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada che insiste sui mappali 367 e 1090 del comune di Belgirate, di proprietà dei convenuti, a favore del loro suddetto fondo. Gli attori illustravano inoltre che in precedenza, con sentenza n. 378/2011 (n. 1927/08 R.G.), il Tribunale di Verbania aveva già accolto la loro domanda, costituendo servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio solo sul mappale 367 allora di proprietà della convenuta
[...]
ma non sul 1090 appartenente a soggetto rimasto estraneo Controparte_6 al giudizio. Tale decisione era poi stata riformata dalla Corte d'Appello (con successiva conferma in Cassazione), posto che “l'azione volta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio deve essere contestualmente pag. 4/10 proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza.” Gli attori esponevano dunque essere loro interesse far valere il diritto previsto dall'art. 1051 c.c. su tutti i fondi intermedianti con la via pubblica.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
assumendo di aver stipulato in data 31 marzo 2010, Controparte_2 ciascuna per la quota indivisa del 50%, con (oggi Controparte_7
un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto Controparte_8
l'immobile di cui al mapp. 367, destinato a residenza sanitaria assistenziale e clinica. In data 18 giugno 2013 tale contratto veniva ceduto, con il consenso dei due istituti di credito, da a la quale Controparte_7 CP_4 subentrava nella qualità di utilizzatore. Chiedevano pertanto la chiamata in causa di nonché il rigetto della domanda attorea o, in subordine, il CP_4 riconoscimento della indennità ex art. 1053 c.c.
Interveniva in causa volontariamente esponendo di essere CP_4
l'utilizzatrice dell'area, sulla quale assumeva di aver effettuato onerosi interventi con esborsi cospicui, e chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in via di estremo subordine, la condanna degli attori al pagamento dell'indennità ex articolo 1053 c.c. in proprio favore, da determinarsi considerando anche le spese sostenute.
Infine, si costituiva in giudizio esponendo di aver ceduto, Controparte_8 in data 18 giugno 2013, il contratto di leasing a chiedeva di CP_4 rigettare la domanda svolta nei confronti di per carenza di Controparte_3 legittimazione passiva sostanziale e in ogni caso perché infondata in fatto e in diritto.
DANIELE ND non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
pag. 5/10 Venivano scambiate le memorie ex art. 186 comma VI c.p.c.; veniva disposta ed esperita C.T.U.; sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla relazione del CTU Arch. risulta che: Persona_1
1) Il mappale 1221 per cui è causa risulta essere intercluso e non confina con la pubblica via, non possiede un'uscita carraia da e per la medesima, ad eccezione della strada privata insistente sul mappale n. 367 che collega la pubblica via direttamente al fondo attoreo (mapp. 1221), e non è possibile costruire una strada sul mapp. 1221 per collegarlo alla pubblica via.
2) La strada privata di accesso pedonale e carrabile, esistente sui mappali 367 e
1090 dei convenuti, è direttamente collegata ed accessibile dalla pubblica Via
Pore Musolischvili, e non esiste, allo stato, altra via idonea sulla quale imporre una eventuale servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo (mapp. 1221).
3) La citata strada insistente sui mappali 367 e 1090 presenta le caratteristiche della brevità e del minor danno ed è percorribile anche da mezzi a motore, alla luce della conformazione del territorio e delle opere eseguite da con CP_4 approvazione della Pubblica Amministrazione.
Dalla relazione del CTU è emerso anche che l'attuale classificazione del terreno (bosco ceduo, altri tipi di bosco, bosco di invasione) e la destinazione propria non consentono nuove edificazioni;
l'eventuale recupero dell'immobile oggi insistente sul mappale 1221 deve essere valutata previa verifica della regolarità realizzativa dello stesso e fatti salvi i vincoli ambientali gravanti sull'area in questione. Peraltro, allo stato, non essendo possibile l'acceso all'area in questione, risulta precluso in fatto qualsivoglia intervento edilizio di qualunque natura.
pag. 6/10 La Consulenza Tecnica d'Ufficio risulta eseguita con un metodo di indagine serio e razionale, anche attraverso rilievi particolarmente complessi, stante la conformazione dei luoghi oggetto di causa, e con esame dettagliato di tutti i documenti versati in atti. Il Giudice ritiene pertanto di poterne condividere integralmente il contenuto e farlo proprio.
Ciò premesso, deve essere dichiarata la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo censito al N.C.T. F 2 mapp. 1221 in Comune di Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 (di proprietà di e e 1090 (di Controparte_1 Controparte_2 proprietà di AL DA) del Comune di Belgirate.
Circa l'indennità ex art. 1053 c.c. si osserva quanto segue.
L'indennità in questione spetta al proprietario del fondo sul quale viene costituita una servitù di passaggio coattivo, al fine di compensare il danno causato dal passaggio. L'indennità non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma ha lo scopo di risarcire il proprietario del fondo servente per due tipi principali di danni: 1) Deprezzamento del fondo, posto che l'esistenza di una servitù di passaggio può comportare una diminuzione del valore commerciale del fondo;
2) Danni derivanti dall'esercizio della servitù, ritenuto che il passaggio di persone o mezzi potrebbe causare danni al fondo (usura del terreno, danneggiamento di colture, o altro).
L'indennità ex art. 1053 c.c., spettando al proprietario del fondo, non può pertanto essere attribuita all'utilizzatore dello stesso;
la domanda di sul CP_4 punto dovrà quindi essere disattesa. Parimenti, nella determinazione dell'indennità, non si potrà tenere conto delle spese sostenute per il miglioramento dell'area sulla quale va a cadere la servitù.
In Giurisprudenza è stato affermato: “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il pag. 7/10 corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale.” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27719 del 22 settembre 2022).
E ancora:
“In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse.” (Cassazione
Civile, Sez. II, sentenza n. 23078 del 25 luglio 2022).
Tanto premesso, occorre passare alla determinazione del valore della indennità. Il CTU ha rilevato che l'indennità di cui all'articolo 1053 c.c. è
“assimilabile al valore della strada stessa e quindi al valore del fondo sulla quale essa insiste, tenendo conto di quanto è stato realizzato e delle caratteristiche intrinseche (valore venale)”. Si ritiene di poter condividere anche tale valutazione.
In data 30.04.2010 il C.T.U. Arch. nell'ambito della Persona_2 perizia svolta nella causa civile n.1927/08 R.G., aveva individuato in mq 462 la quantità di superficie su cui insiste la strada esistente, che presenta un percorso di metri 146 su un dislivello di circa 20 metri. Lo stesso C.T.U. aveva già individuato l'indennità dovuta per il passaggio sulla medesima area, quantificandola in € 27.720,00, avendo attribuito all'area un valore di € 60,00/mq;
pag. 8/10 tale valore è da ritenersi corretto rispetto all'epoca della valutazione, e deve quindi essere attualizzato secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 27.720,00
Data Iniziale: 30/04/2010
Data Finale: 30/06/2025
Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2010
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 137
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,302
Totale Rivalutazione: € 8.371,44
Capitale Rivalutato: € 36.091,44
Tale importo deve essere attribuito unicamente a e Controparte_1
che hanno formulato in causa specifica Controparte_2 domanda in merito;
nulla deve essere attribuito a DA AL che, rimanendo contumace, non ha formulato alcuna domanda tesa all'ottenimento della indennità ex art. 1053 c.c.; infatti secondo Cass. civ. n. 5680/2004 “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda.” (nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, n.
14922/2010).
Le spese legali, stante la complessità della vicenda e l'oggettiva incertezza della situazione, che può avere inciso sulle determinazioni delle parti, devono essere integralmente compensate. Anche la domanda di spese processuali formulata da deve essere respinta, posto che in primo luogo l'avvenuta Controparte_8 cessione del contratto non risulta comunicata agli attori, in secondo luogo la pag. 9/10 costituzione in giudizio della stessa è risultata del tutto inutile, Controparte_8 essendo avvenuta dopo l'intervento volontario di CP_4
Le spese di CTU, come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice, nel cui interesse la perizia è stata disposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo censito al N.C.T. F 2 mapp. 1221 in Comune di
Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 (di proprietà di e e 1090 Controparte_1 Controparte_2
(di proprietà di AL DA) del Comune di Belgirate;
2. Determina in € 36.091,44 l'indennità ex articolo 1053 cc, condannando gli attori al pagamento della stessa in favore di e Controparte_1
Controparte_2
3. Rigetta ogni altra domanda di rito e di merito delle parti;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti spese e compensi processuali;
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso in Verbania, 31 luglio 2025
Il GO
Teresa Emilia Martino
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 359/2023
Il GO Avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. BEATRICE C.F._2
GIROMINI del Foro di Novara
Parte attrice
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), entrambe assistite e difese dall'Avv.
[...] P.IVA_2
ND PERELLI del Foro di Milano
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti SILVIO Controparte_3 P.IVA_3
MARTUCCELLI, ANDREA COSTA E ALESSANDRO ANIELLO
DANIELE ND ), contumace C.F._3
Parti convenute
C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ROBERTO CP_4 P.IVA_4
TIRONE e MANUEL ALESSANDRO DEAMICI del Foro di Milano
Intervenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale così pronunciare: PRELIMINARMENTE darsi atto che gli attori non si sono mai opposti all'estromissione di dal presente giudizio. Rigettare Controparte_3 la domanda di rifusione delle spese di causa in quanto pretestuosa e infondata.
NEL MERITO: Dato atto che il fondo degli attori non ha uscita sulla via pubblica né potrebbe procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, imporre servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del ridetto fondo attoreo censito al N.C.T. F2 mapp. 1221 in comune di Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 e 1090 del medesimo comune di Belgirate, rispettivamente di proprietà di Controparte_1 [...]
l mappale 367; utilizzatrice Controparte_2
e di proprietà di AL DA il mappale 1090. CP_4
Rigettare ogni altra avversa domanda.
Col favore delle spese e competenze di causa anche nei confronti di con integrale rimborso delle spese di CTU e di CTP come Controparte_3 da note dei consulenti tecnici di parte che si allegano”
Per e Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto totalmente infondate, sia in fatto che in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo dei Signori e , condannare gli Pt_1 Pt_2 stessi al pagamento dell'indennità ex articolo 1053 cc a UCL e , nella CP_5 misura accertata in corso di causa o che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia.
pag. 2/10 IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di produrre, instare, precisare ed indicare persone informate sui fatti e testi.
IN OGNI CASO: con il favore di spese, competenze e onorari di giustizia, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per : CP_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto,
(i) concedere a l'estromissione dal giudizio, subordinandola alla CP_3 condanna alle spese di parte attrice (nei limiti delle fasi processuali che verranno svolte sino all'estromissione);
(ii) in via subordinata, dichiarare inammissibili ovvero rigettare integralmente le domande tutte svolte dalle parti attrici, in ragione delle eccezioni svolte nel corso del procedimento.
Per CP_4
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• estromettere la società LTC dal presente procedimento per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
• accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. in capo agli odierni attori per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della presente azione;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
• accertare l'inesistenza del diritto di passaggio in capo ai Signori e Pt_1
e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda ex adverso Pt_2 formulata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'interclusione del fondo dei Signori : Parte_3
pag. 3/10 • accertare la carenza dei requisiti previsti dall'art. 1051 c.c. per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rigettare ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del terreno dei
Signori e : Pt_1 Pt_2
• condannare i Signori e al pagamento dell'indennità ex Pt_1 Pt_2 articolo
1053 c.c. a nella misura che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di CP_4 giustizia considerando anche le spese sostenute e riportate in narrativa;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese di lite.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori citavano
[...]
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
DANIELE ND, esponendo di essere proprietari del fondo mapp.1221 e 843 in Belgirate, senza uscita sulla via pubblica e senza possibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Chiedevano pertanto l'imposizione di servitù di passaggio pedonale e carraio sulla strada che insiste sui mappali 367 e 1090 del comune di Belgirate, di proprietà dei convenuti, a favore del loro suddetto fondo. Gli attori illustravano inoltre che in precedenza, con sentenza n. 378/2011 (n. 1927/08 R.G.), il Tribunale di Verbania aveva già accolto la loro domanda, costituendo servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio solo sul mappale 367 allora di proprietà della convenuta
[...]
ma non sul 1090 appartenente a soggetto rimasto estraneo Controparte_6 al giudizio. Tale decisione era poi stata riformata dalla Corte d'Appello (con successiva conferma in Cassazione), posto che “l'azione volta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio deve essere contestualmente pag. 4/10 proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza.” Gli attori esponevano dunque essere loro interesse far valere il diritto previsto dall'art. 1051 c.c. su tutti i fondi intermedianti con la via pubblica.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...]
assumendo di aver stipulato in data 31 marzo 2010, Controparte_2 ciascuna per la quota indivisa del 50%, con (oggi Controparte_7
un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto Controparte_8
l'immobile di cui al mapp. 367, destinato a residenza sanitaria assistenziale e clinica. In data 18 giugno 2013 tale contratto veniva ceduto, con il consenso dei due istituti di credito, da a la quale Controparte_7 CP_4 subentrava nella qualità di utilizzatore. Chiedevano pertanto la chiamata in causa di nonché il rigetto della domanda attorea o, in subordine, il CP_4 riconoscimento della indennità ex art. 1053 c.c.
Interveniva in causa volontariamente esponendo di essere CP_4
l'utilizzatrice dell'area, sulla quale assumeva di aver effettuato onerosi interventi con esborsi cospicui, e chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in via di estremo subordine, la condanna degli attori al pagamento dell'indennità ex articolo 1053 c.c. in proprio favore, da determinarsi considerando anche le spese sostenute.
Infine, si costituiva in giudizio esponendo di aver ceduto, Controparte_8 in data 18 giugno 2013, il contratto di leasing a chiedeva di CP_4 rigettare la domanda svolta nei confronti di per carenza di Controparte_3 legittimazione passiva sostanziale e in ogni caso perché infondata in fatto e in diritto.
DANIELE ND non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
pag. 5/10 Venivano scambiate le memorie ex art. 186 comma VI c.p.c.; veniva disposta ed esperita C.T.U.; sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla relazione del CTU Arch. risulta che: Persona_1
1) Il mappale 1221 per cui è causa risulta essere intercluso e non confina con la pubblica via, non possiede un'uscita carraia da e per la medesima, ad eccezione della strada privata insistente sul mappale n. 367 che collega la pubblica via direttamente al fondo attoreo (mapp. 1221), e non è possibile costruire una strada sul mapp. 1221 per collegarlo alla pubblica via.
2) La strada privata di accesso pedonale e carrabile, esistente sui mappali 367 e
1090 dei convenuti, è direttamente collegata ed accessibile dalla pubblica Via
Pore Musolischvili, e non esiste, allo stato, altra via idonea sulla quale imporre una eventuale servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo (mapp. 1221).
3) La citata strada insistente sui mappali 367 e 1090 presenta le caratteristiche della brevità e del minor danno ed è percorribile anche da mezzi a motore, alla luce della conformazione del territorio e delle opere eseguite da con CP_4 approvazione della Pubblica Amministrazione.
Dalla relazione del CTU è emerso anche che l'attuale classificazione del terreno (bosco ceduo, altri tipi di bosco, bosco di invasione) e la destinazione propria non consentono nuove edificazioni;
l'eventuale recupero dell'immobile oggi insistente sul mappale 1221 deve essere valutata previa verifica della regolarità realizzativa dello stesso e fatti salvi i vincoli ambientali gravanti sull'area in questione. Peraltro, allo stato, non essendo possibile l'acceso all'area in questione, risulta precluso in fatto qualsivoglia intervento edilizio di qualunque natura.
pag. 6/10 La Consulenza Tecnica d'Ufficio risulta eseguita con un metodo di indagine serio e razionale, anche attraverso rilievi particolarmente complessi, stante la conformazione dei luoghi oggetto di causa, e con esame dettagliato di tutti i documenti versati in atti. Il Giudice ritiene pertanto di poterne condividere integralmente il contenuto e farlo proprio.
Ciò premesso, deve essere dichiarata la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo censito al N.C.T. F 2 mapp. 1221 in Comune di Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 (di proprietà di e e 1090 (di Controparte_1 Controparte_2 proprietà di AL DA) del Comune di Belgirate.
Circa l'indennità ex art. 1053 c.c. si osserva quanto segue.
L'indennità in questione spetta al proprietario del fondo sul quale viene costituita una servitù di passaggio coattivo, al fine di compensare il danno causato dal passaggio. L'indennità non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma ha lo scopo di risarcire il proprietario del fondo servente per due tipi principali di danni: 1) Deprezzamento del fondo, posto che l'esistenza di una servitù di passaggio può comportare una diminuzione del valore commerciale del fondo;
2) Danni derivanti dall'esercizio della servitù, ritenuto che il passaggio di persone o mezzi potrebbe causare danni al fondo (usura del terreno, danneggiamento di colture, o altro).
L'indennità ex art. 1053 c.c., spettando al proprietario del fondo, non può pertanto essere attribuita all'utilizzatore dello stesso;
la domanda di sul CP_4 punto dovrà quindi essere disattesa. Parimenti, nella determinazione dell'indennità, non si potrà tenere conto delle spese sostenute per il miglioramento dell'area sulla quale va a cadere la servitù.
In Giurisprudenza è stato affermato: “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il pag. 7/10 corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. Da tale principio discende che le spese sostenute dai proprietari di un fondo per costruirvi una strada non possono essere considerate un "pregiudizio" causato dalla successiva imposizione, su tale fondo, di una servitù di passo lungo il tracciato stradale.” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27719 del 22 settembre 2022).
E ancora:
“In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse.” (Cassazione
Civile, Sez. II, sentenza n. 23078 del 25 luglio 2022).
Tanto premesso, occorre passare alla determinazione del valore della indennità. Il CTU ha rilevato che l'indennità di cui all'articolo 1053 c.c. è
“assimilabile al valore della strada stessa e quindi al valore del fondo sulla quale essa insiste, tenendo conto di quanto è stato realizzato e delle caratteristiche intrinseche (valore venale)”. Si ritiene di poter condividere anche tale valutazione.
In data 30.04.2010 il C.T.U. Arch. nell'ambito della Persona_2 perizia svolta nella causa civile n.1927/08 R.G., aveva individuato in mq 462 la quantità di superficie su cui insiste la strada esistente, che presenta un percorso di metri 146 su un dislivello di circa 20 metri. Lo stesso C.T.U. aveva già individuato l'indennità dovuta per il passaggio sulla medesima area, quantificandola in € 27.720,00, avendo attribuito all'area un valore di € 60,00/mq;
pag. 8/10 tale valore è da ritenersi corretto rispetto all'epoca della valutazione, e deve quindi essere attualizzato secondo il seguente schema:
Capitale Iniziale: € 27.720,00
Data Iniziale: 30/04/2010
Data Finale: 30/06/2025
Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2010
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 137
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,302
Totale Rivalutazione: € 8.371,44
Capitale Rivalutato: € 36.091,44
Tale importo deve essere attribuito unicamente a e Controparte_1
che hanno formulato in causa specifica Controparte_2 domanda in merito;
nulla deve essere attribuito a DA AL che, rimanendo contumace, non ha formulato alcuna domanda tesa all'ottenimento della indennità ex art. 1053 c.c.; infatti secondo Cass. civ. n. 5680/2004 “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda.” (nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II, n.
14922/2010).
Le spese legali, stante la complessità della vicenda e l'oggettiva incertezza della situazione, che può avere inciso sulle determinazioni delle parti, devono essere integralmente compensate. Anche la domanda di spese processuali formulata da deve essere respinta, posto che in primo luogo l'avvenuta Controparte_8 cessione del contratto non risulta comunicata agli attori, in secondo luogo la pag. 9/10 costituzione in giudizio della stessa è risultata del tutto inutile, Controparte_8 essendo avvenuta dopo l'intervento volontario di CP_4
Le spese di CTU, come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice, nel cui interesse la perizia è stata disposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo censito al N.C.T. F 2 mapp. 1221 in Comune di
Belgirate, sulla strada che insiste sui mappali 367 (di proprietà di e e 1090 Controparte_1 Controparte_2
(di proprietà di AL DA) del Comune di Belgirate;
2. Determina in € 36.091,44 l'indennità ex articolo 1053 cc, condannando gli attori al pagamento della stessa in favore di e Controparte_1
Controparte_2
3. Rigetta ogni altra domanda di rito e di merito delle parti;
4. Dichiara integralmente compensate tra le parti spese e compensi processuali;
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come già liquidate.
Così deciso in Verbania, 31 luglio 2025
Il GO
Teresa Emilia Martino
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