Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1423/2021
TRA
, (CF: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Barbara Servidio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in C.da Toscano Ioele s.n.c. – 87064 Corigliano Rossano, a.u. Rossano (Cs), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Campilongo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2021 conveniva dinanzi a questo Tribunale Parte_1 evidenziando che: Controparte_1
- “Che il ricorrente, è stato alle dipendenze di con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 determinato, dal 03/01/2011 al 30/07/2011, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato fino al 01/07/2018, data nella quale il sig. , in seguito a “dimissioni” Pt_1 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato da Randstand Italia –Società di somministrazione di lavoro per essere immediatamente ricollocato con lettera di assegnazione presso la (società con assetto societario totalmente Controparte_2 diverso ma riconducibile al medesimo gruppo), svolgendo lo stesso identico lavoro, presso la medesima sede, con gli stessi colleghi e gli stessi responsabili, non sacrificando, in tale passaggio, neanche un giorno di lavoro;
- Che il contratto sottoscritto dal lavoratore, sig. , prevedeva che la Parte_1 prestazione lavorativa si espletasse su sei giorni lavorativi con orario 08/12 – 13/16 dal lunedì al venerdì e 08/13 nella giornata del sabato, ma con limite di 40 (quaranta) ore settimanali;
- Che, in realtà, l'attività lavorativa del si estendeva a sei giorni lavorati su sette per Pt_1
16 (sedici)/18 (diciotto) ore quotidiane, con orari che potevano essere
- variabili a seconda del giro di consegna da effettuare;
- Che tali ore lavorative potevano essere spalmate dalle 02,00 del mattino fino alle 20,00, nei mesi di aprile, luglio, agosto e dicembre mentre nei restanti mesi il era impegnato Pt_1 dalle 02,00 alle 18,00
- Che il lavoro quotidiano del consisteva nella partenza nelle prime ore del giorno Pt_1
(anche l'una, le due di notte), per effettuare le consegne della merce verso le zone più distanti delle consegne impiegando circa tre/quattro ore di viaggio in andata, tre/quattro ore di viaggio per il ritorno, oltre il tempo dello scarico della merce presso la destinazione e, al rientro, effettuare la preparazione ed il carico della merce in sede per poter ripartire il giorno dopo;
- Che le zone più distanti “servite” dal giro di consegna effettuato dal ricorrente, per almeno venti giorni al mese, per conto di revedevano quali destinazioni in Calabria: Controparte_1
, , Reggio Calabria, Vibo Valentia Palmi, Isola Capo Rizzuto e CP_3 Controparte_4
Crotone mentre in Puglia le destinazioni arrivavano fino a Foggia;
- Che il c.d. “Giro lungo Guardamiglio” arrivava fino a Foggia con partenza all'1:30, 2:00 con rientro verso le 16:00 e immediato carico della merce per il giorno dopo, per un totale di 1150 km percorsi più dieci scarichi della merce lungo il percorso;
- Che, quanto appena descritto, era la situazione dei giorni feriali mentre, nei mesi di aprile, luglio, agosto e dicembre e nel mese in cui ricadeva la festività pasquale le ore lavorative arrivavano a 18 (diciotto) nei giorni feriali, e 10 (dieci) il sabato;
- Che, da un confronto delle buste paga dal giugno 2013 a giugno del 2018 con il C.C.N.L. di categoria sopra indicato è risultato che il ricorrente ha percepito somme inferiori a quelle spettanti, come appare evidente dall'allegato conteggio elaborato dal Consulente Tecnico di
Parte, dr. , del 17/09/2019, che costituisce parte integrante del presente Persona_1 ricorso;
- che, in definitiva, a fronte della contrattazione collettiva di settore e, comunque, ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost., l'istante risulta essere creditore da giugno 2013 a giugno 2018 della somma di € 57.896,04 per lavoro notturno non retribuito, così suddiviso: € 6.836,56 per il 2013
(giugno-dicembre), € 11.742,04 per il 2014, € 11.535,28 per il 2016, € 10.665,72 per il 2016,
€ 10.741,08 per il 2017 e € 6.375,36 per il 2018 (gennaio-giugno); della somma di € 152.205,98 per attività straordinaria feriale non retribuita, così suddivisa: € 19.324,80 per il
2013 (giugno-dicembre), € 31.297,60 per il 2014, € 30.827,62 per il 2015, € 27.687,94 per il 2016, € 27.005,10 per il 2017 e € 16.062,92 per il 2018 (gennaio-giugno); della somma di € 8.589,40 per attività straordinaria notturna non retribuita, così suddivisa: € 1.220,60 per il 2013 (giugno-dicembre), € 1.796,28 per il 2014, € 1.502,92 per il 2015, € 1.314,00 per il
2016, € 1.578,00 per il 2017, € 1.177,60 per il 2018 (gennaio-giugno); della somma di € 6.564,92 per attività lavorativa festiva o domenicale non retribuita, così suddivisa: € 743,28 per il 2013 (giugno-dicembre), € 1.226,06 per il 2014, € 1.168,24 per il 2015, € 1.185,39 per il 2016, € 1.393,11 per il 2017, € 848,84 per il 2018 (gennaio-giugno) e di € 45.084,00 per attività lavorativa in trasferta non retribuita così suddivisa: € 6.369,00 per il 2013 (giugno- dicembre), € 10.712,00 per il 2014, € 10.003,00 per il 2015, € 7.950,00 per il 2016, € 6.250,00 per il 2017 , € 3.800,00 per il 2018 (gennaio-giugno), per un totale di una somma complessiva non corrisposta da giugno 2013 a giugno 2018 di € 270.340,34;
- che il lavoro così come svolto per qualità e quantità potrà essere più adeguatamente verificato anche per il tramite della scheda cronotachigrafica di cui il lavoratore è in possesso e da cui tutti gli assunti sopra esposti sono facilmente riscontrabili;
- che quindi, in virtù delle prestazioni lavorative espletate, egli ha diritto dalla data di instaurazione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, a percepire la giusta retribuzione da commisurarsi alla effettiva qualità e quantità del rapporto prestato.
- che, intende impugnare ogni e qualsiasi pregressa transazione e/o rinuncia;
”
Sulla base di ciò, evidenziando di vantare differenze retributive nei confronti della resistente, chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di al 03/11/2011 al 01/07/2018; 2) accertare Controparte_1
e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato presso la resistente nella misura di cui alla narrativa anche in notturna secondo gli orari indicati nei Controparte_1 superiori punti di cui all'allegato prospetto contabile e relativo al periodo di lavoro subordinato dal giugno 2013 alla fine del contratto di lavoro (giugno 2018) per l'importo di € 57.896,04 oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente per la rideterminazione del TFR;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato presso la resistente nella misura di cui alla narrativa anche per attività lavorativa straordinaria feriale Controparte_1 secondo gli orari indicati nei superiori punti di cui all'allegato prospetto contabile e relativo al periodo di lavoro subordinato dal giugno 2013 alla fine del contratto di lavoro (giugno 2018) per l'importo di € 152.205,98 oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente per la rideterminazione del TFR;
4) accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato presso la resistente nella misura di cui alla narrativa anche per Controparte_1 attività lavorativa straordinaria notturna secondo gli orari indicati nei superiori punti di cui all'allegato prospetto contabile e relativo al periodo di lavoro subordinato dal giugno 2013 alla fine del contratto di lavoro (giugno 2018) per l'importo di € 8.589,4 oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente per la rideterminazione del TFR;
5) accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato presso la resistente nella Controparte_1 misura di cui alla narrativa anche per attività lavorativa festiva o domenicale secondo gli orari indicati nei superiori punti di cui all'allegato prospetto contabile e relativo al periodo di lavoro subordinato dal giugno 2013 alla fine del contratto di lavoro (giugno 2018) per l'importo di € 6.564,92 oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente per la rideterminazione del TFR 6) accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato presso la resistente/utilizzatrice nella misura di cui alla narrativa anche Controparte_1 per attività lavorativa in trasferta come indicato nei superiori punti di cui all'allegato prospetto contabile e relativo al periodo di lavoro subordinato dall'assunzione alla fine del contratto di lavoro per l'importo di € 45.084 oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente;
7) condannare la società convenuta, (p.iva ), in p.l.r.p.t., C.da Toscano Controparte_1 P.IVA_1
Ioele s.n.c., 87064 Corigliano-Rossano, al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 34.494,24 per l'anno 2013, € 56.773,98 per l'anno 2014, € 55.037,06 per l'anno 2015, € 48.803,05 per l'anno 2016, € 46.967,29 per l'anno 2017, € 28.264,72 per l'anno 2018 e così per un totale di € 270.340,34 per il quinquennio esaminato, o a quella maggiore o minore risultante di giustizia per i titoli di cui in premessa oltre alla somma che sarà accertata in corso di causa od equitativamente per la rideterminazione del TFR;
8) ovvero condannare la società resistente al pagamento di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 9) in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi della maturazione al saldo;
10) con vittoria di spese e di onorari da distrarre ex art. 93 c.p.c..”.
Alla prima udienza di discussione non si costituiva in giudizio la resistente, che veniva dichiarata contumace.
Si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo, preliminarmente, di essere rimessa Controparte_1 in termini a causa di un problema riscontrato alla pec aziendale, contestando le avverse richieste ed evidenziando, in ogni caso, che le parti avevano sottoscritto verbale di conciliazione innanzi all'ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza.
All'udienza tenutasi in data 21.12.2023 parte ricorrente contestava la costituzione della resistente e, in particolare, evidenziava l'infondatezza dell'istanza di rimessione in termini avanzata. In quella sede, in ogni caso, le parti evidenziavano la pendenza di trattative di bonario componimento e la causa veniva rinviata per verificarne l'esito.
Alla successiva udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice si riservava sulle richieste avanzate dalle parti, sia relativamente alla rimessione in termini che rispetto all'acquisizione del testo della conciliazione intervenuta tra le parti innanzi all'ispettorato del lavoro di Cosenza.
Con ordinanza del 18.11.2024 questo Giudice, specificava che: “rilevato infatti che, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020);
rilevato che la transazione deve essere ritenuta sempre rilevabile d'ufficio (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012,
n. 18195)” e conseguentemente ordinava l'acquisizione agli atti del giudizio del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti e rinviava per la discussione concedendo termine a parte ricorrente per la formulazione delle eventuali richieste di prova contraria.
Alla successiva udienza, ritenute superflue ai fini del decidere le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, la controversia veniva rinviata per la discussione.
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta, pertanto, la controversia viene decisa.
*** Osserva in via preliminare il giudicante come il presente giudizio abbia ad oggetto la richiesta di pagamento, da parte del ricorrente delle differenze retributive vantate nei confronti della resistente per il periodo 2013-2018.
Dalla documentazione agli atti del giudizio (o meglio, come specificato sopra, acquisita in corso di giudizio per mezzo dei poteri istruttori del Giudice, il quale è in ogni caso tenuto alla ricerca della verità materiale) si evince che la parte in questa sede ricorrente aveva sottoscritto in data 31.7.2018 un “verbale di conciliazione” innanzi all'ispettorato del lavoro di Cosenza dalla cui lettura si evince chiaramente la volontà dell'odierno ricorrente di rinunziare espressamente - a fronte di una somma offerta dalla Società convenuta - alle pretese e alle rivendicazioni a qualsiasi titolo connesse e/o comunque riconducibili al rapporto di lavoro tra e Parte_1 Controparte_1
La rinuncia espressa è stata così formulata: “…a fronte di tale pagamento e della sottoscrizione del presente accordo entrambe le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa relativa al rapporto di lavoro intercorso per come sopra riportato”.
In particolare, il pregresso rapporto di lavoro era quello che va dal 2011 al 2018, con conseguente copertura anche del periodo oggetto del presente contenzioso (2013-2018).
In ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione prima della proposizione della domanda giudiziale (come detto, in data 31.07.2018), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
L'art. 2113, comma 4, c.c., prevede espressamente l'inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi, tra gli altri, dell'art. 410 e 411 c.p.c. nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c., derogando alla normativa generale.
Deve pertanto rilevarsi che alle conciliazioni sottoscritte presso le commissioni istituite innanzi all'ispettorato del lavoro, in ragione dell'inoppugnabilità prevista dall'art. 2113, comma 4, c.c., viene attribuito di fatto all'accordo raggiunto in sede protetta natura definitiva.
La ratio della disposizione codicistica è, infatti, quella di assicurare, anche attraverso l'individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione della portata che ha la conciliazione sui suoi diritti inderogabili e dell'inoppugnabilità della stessa, ovvero dell'impossibilità per il lavoratore – una volta sottoscritto l'accordo – di sollevare ulteriori contestazioni.
In difetto dei predetti requisiti il verbale è soggetto a termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c., ove qualificato come verbale di rinuncia e transazione.
Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente omette del tutto di riferire che sulla questione azionate era stato sottoscritto il predetto verbale di conciliazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, difettando qualsivoglia prova ed altresì qualsivoglia indizio della mancanza di autodeterminazione della parte ricorrente nella stipula dell'accordo, essendo il verbale di conciliazione intervenuto ante causam non può che dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la pronuncia adottata ela peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: - dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 30.06.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone