TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1262 /2025
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato alette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter cp.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. GALLO Parte_1 GABRIELE elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA PIERA come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. 32820220003053375000 per un importo pari ad € 1.403,09, relativo ad un presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. dal 09/2020 (Settembre 2020) al 12/2020 (Dicembre 2020). Ha dedotto che i debiti richiesti con la suddetta non erano dovuti in quanto relativi ad una posizione societaria per la quale la legge non prevede l'iscrizione alla gestione commercianti e concludeva per l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui alla memoria. All'odierna udienza, lette le note di trattazione cartolare, la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al merito, deve rilevarsi che l'avviso impugnato attiene ai contributi a favore della gestione commercianti per il periodo 2018-2019. Dalla visura camerale allegata, effettivamente risulta che l'opponente risultava socio unico della società ROYAL GAME S.R.L. – rea CE – 331897 – p. iva , esercente attività P.IVA_1 92.00.01 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (cfr. all. 6 “Fascicolo storico royal game”). Sulla valutazione della debenza o meno dei contributi, occorre ripercorrere l'iter normativo e giurisprudenziale. Orbene, va preliminarmente osservato che, quale regola generale, all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione. Ad es. non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore o revisore di società, o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata alla quale la società committente deve versare i contributi sul corrispettivo erogato. In tali casi vi è sì duplicazione di contribuzione, ma ciascuna fa capo una gestione previdenziale diversa, nell'esempio una all'AGO e l'altra alla gestione separata e né le posizioni né i contributi si cumulano tra loro. Ossia ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti e sottoposta alla rispettiva aliquota di prelievo. Ed ancora il lavoratore dipendente iscritto all'AGO, se gestisce anche ed in aggiunta al lavoro CP_ dipendente una impresa artigiana, dovrà essere iscritto anche alla gestione per gli artigiani e pagherà la contribuzione sui redditi di impresa. In caso di svolgimento di duplice attività lavorativa non vale, quindi, il principio per cui ci si deve iscrivere nella gestione previdenziale presso cui si svolge l'attività prevalente. Vi è però una eccezione. Recita l'art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_2 all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il CP_1 quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione SU n. 3240 del 12.2.2010 “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all , secondo il carattere di prevalenza, e CP_1 la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. La norma è stata, tuttavia, successivamente interpretata autenticamente con l'art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni CP_ dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" ( cfr. su detta norma interpretativa, ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, Cass. Sez. U, n. 17076 del 08/08/2011). Ne consegue che in caso di compresenza di lavoro autonomo vige il criterio della “prevalenza” e, quindi, l'iscrizione ad un'unica gestione, ma ciò vale solo quando la compresenza di attività riguardi quelle del commerciante, dell'artigiano o del coltivatore diretto, ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione ecc.. In tal caso per individuare la gestione di competenza occorre accertare quale sia l'attività prevalente, ad es. quella di coltivazione ovvero quella di vendita dei prodotti. Di converso, in caso di compresenza di attività rientranti nelle gestioni di lavoro autonomo, artigiano, commerciante, coltivatore diretto e redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/95, vige la regola della doppia iscrizione e, quindi, è obbligatoria anche l'iscrizione alla CP_ gestione separata (per la gestione separata l'insorgenza dell'obbligo è automatica al percepimento di redditi ricavati dalla attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra cui è ricompresa quella di amministratore di società, anche se svolta non in via esclusiva). In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti) non è soggetta alla regola dell'attività prevalente, ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione. Tale disposizione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 2012, pone fine a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
* Fatta questa premessa, come in precedenza indicato, occorre verificare se siano o meno dovuti i contributi per la gestione commercianti . La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che CP_1 il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto "l'attività sociale" nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti. Va, infatti, evidenziato che l' , parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso
CP_1 sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente
CP_1 controversia. Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo
CP_1 in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie mancano)
CP_1 l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
* Alla luce delle precedenti argomentazioni va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820220003053375000; condanna l al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.190,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte opponente.
Aversa, 21/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato alette le note di trattazione di cui all'art. 127 ter cp.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1262 del ruolo gen. dell'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. GALLO Parte_1 GABRIELE elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA PIERA come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso avviso di addebito n. 32820220003053375000 per un importo pari ad € 1.403,09, relativo ad un presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. dal 09/2020 (Settembre 2020) al 12/2020 (Dicembre 2020). Ha dedotto che i debiti richiesti con la suddetta non erano dovuti in quanto relativi ad una posizione societaria per la quale la legge non prevede l'iscrizione alla gestione commercianti e concludeva per l'accertamento della nullità dell'atto impugnato nonché la condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese di lite. CP_
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda sulla base delle deduzioni di cui alla memoria. All'odierna udienza, lette le note di trattazione cartolare, la causa veniva discussa e decisa.
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al merito, deve rilevarsi che l'avviso impugnato attiene ai contributi a favore della gestione commercianti per il periodo 2018-2019. Dalla visura camerale allegata, effettivamente risulta che l'opponente risultava socio unico della società ROYAL GAME S.R.L. – rea CE – 331897 – p. iva , esercente attività P.IVA_1 92.00.01 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (cfr. all. 6 “Fascicolo storico royal game”). Sulla valutazione della debenza o meno dei contributi, occorre ripercorrere l'iter normativo e giurisprudenziale. Orbene, va preliminarmente osservato che, quale regola generale, all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione. Ad es. non vi è dubbio che il lavoratore dipendente, iscritto nella gestione AGO, presso la quale il datore versa la contribuzione, se, oltre alla attività subordinata, svolge compiti di amministratore o revisore di società, o altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per questa attività debba essere iscritto alla gestione separata alla quale la società committente deve versare i contributi sul corrispettivo erogato. In tali casi vi è sì duplicazione di contribuzione, ma ciascuna fa capo una gestione previdenziale diversa, nell'esempio una all'AGO e l'altra alla gestione separata e né le posizioni né i contributi si cumulano tra loro. Ossia ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti e sottoposta alla rispettiva aliquota di prelievo. Ed ancora il lavoratore dipendente iscritto all'AGO, se gestisce anche ed in aggiunta al lavoro CP_ dipendente una impresa artigiana, dovrà essere iscritto anche alla gestione per gli artigiani e pagherà la contribuzione sui redditi di impresa. In caso di svolgimento di duplice attività lavorativa non vale, quindi, il principio per cui ci si deve iscrivere nella gestione previdenziale presso cui si svolge l'attività prevalente. Vi è però una eccezione. Recita l'art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attivita' autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all
[...]
decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente Controparte_2 all'attivita' prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il CP_1 quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. Ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione SU n. 3240 del 12.2.2010 “Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all , secondo il carattere di prevalenza, e CP_1 la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza”. La norma è stata, tuttavia, successivamente interpretata autenticamente con l'art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni CP_ dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" ( cfr. su detta norma interpretativa, ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, Cass. Sez. U, n. 17076 del 08/08/2011). Ne consegue che in caso di compresenza di lavoro autonomo vige il criterio della “prevalenza” e, quindi, l'iscrizione ad un'unica gestione, ma ciò vale solo quando la compresenza di attività riguardi quelle del commerciante, dell'artigiano o del coltivatore diretto, ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione ecc.. In tal caso per individuare la gestione di competenza occorre accertare quale sia l'attività prevalente, ad es. quella di coltivazione ovvero quella di vendita dei prodotti. Di converso, in caso di compresenza di attività rientranti nelle gestioni di lavoro autonomo, artigiano, commerciante, coltivatore diretto e redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/95, vige la regola della doppia iscrizione e, quindi, è obbligatoria anche l'iscrizione alla CP_ gestione separata (per la gestione separata l'insorgenza dell'obbligo è automatica al percepimento di redditi ricavati dalla attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, tra cui è ricompresa quella di amministratore di società, anche se svolta non in via esclusiva). In altre parole da una parte, in presenza di una duplice attività lavorativa (quando è prevista per entrambe una tutela assicurativa) deve effettuarsi una duplicità di iscrizioni (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) e dall'altra parte, la gestione separata (a differenza delle gestioni relative ad artigiani, coltivatori diretti, commercianti) non è soggetta alla regola dell'attività prevalente, ma semmai alla regola opposta, quella della non esclusività dell'iscrizione. Tale disposizione, anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 15 del 2012, pone fine a qualsiasi disputa interpretativa sul tema della doppia iscrizione previdenziale del socio di srl di società commerciale che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima;
essendosi riconosciuta la piena legittimità – anche a livello costituzionale - della duplice iscrizione, nell'ovvia coesistenza dei relativi presupposti, per come affermato dal legislatore con la norma di interpretazione di cui all'art. 12, comma 11, d. l. 78/2010 (conv. in l.30 luglio 2010, n. 122).
* Fatta questa premessa, come in precedenza indicato, occorre verificare se siano o meno dovuti i contributi per la gestione commercianti . La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che CP_1 il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto "l'attività sociale" nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti. Va, infatti, evidenziato che l' , parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso
CP_1 sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente
CP_1 controversia. Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell' provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo
CP_1 in presenza di allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie mancano)
CP_1 l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
* Alla luce delle precedenti argomentazioni va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 32820220003053375000; condanna l al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.190,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte opponente.
Aversa, 21/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)