Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 6772/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato Parte_1
in atti dagli avv.ti SCARPATO ANTONIO e CAVALLARO
RAFFAELLA;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2023 la parte ricorrente, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo per ottenere la pensione di inabilità, in subordine, l'assegno di invalidità, in via di estremo subordine, l'esenzione ticket nonché i benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni. Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha ritenuto la sussistenza del solo requisito sanitario
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domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepisce la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiede il rigetto.
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Ed invero il CTU dott. anche nei Persona_1
chiarimenti resi in fase di opposizione, cui per brevità si fa rinvio, ha concluso nel senso di confermate le risultanza della ctu depositata in fase di atp.
Le suddette conclusioni, vengono quindi pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Pertanto l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato che possiede un'invalidità del 67%. Parte_2
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite .
Le spese di ctu vanno poste a carico dell liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
2 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta l'opposizione e per l'effetto va dichiara che
[...]
possiede un'invalidità del 67%; Parte_2
compensa le spese di lite;
Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 30/05/2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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