Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 130 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Stefano Murdaca e Domenico Giorgi, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) via Spagnolo Morisciano n. 12
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: regolarizzazione contribuzione figurativa
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha svolto l'attività lavorativa di operaio idraulico forestale, dal
02/01/1985 fino al mese di aprile 2014, alle dipendenze di “A.Fo.R.” prima e, successivamente, dell'azienda “Calabria Verde”;
-che, negli anni dal 2010 al 2021, è stato collocato in cassa integrazione guadagni;
-che, esaminando la propria posizione contributiva, ha accertato che, per i periodi di sospensione lavorativa, non sono stati accreditati i relativi contributi;
-che l'accredito dei contributi figurativi deve avvenire automaticamente da parte dell' CP_1
-che l'integrità e la completezza della posizione contributiva rappresentano un interesse giuridicamente rilevante;
-che la copertura assicurativa deve risultare dall'estratto contributivo personale, messo a disposizione dall'istituto ed avente valore certificativo;
- che ha diritto all'accredito della copertura contributiva, non versata dall' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto CP_1
a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della suddetta situazione;
3) Condannare il resistente in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, 3
CPA e rimborso spese generali”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda e la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e deducendo, nel merito, che le giornate lavorative evidenziate dal ricorrente non figuravano nell'estratto assicurativo per via di un temporaneo difetto nei flussi telematici, poi risolto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda o, in subordine, per la declaratoria di cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
In particolare, sono accreditati figurativamente tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario in cui si sia verificato l'intervento della cassa integrazione guadagni.
In tal caso, l'accredito avviene d'ufficio e senza limiti di durata.
Ne discende che l' è legittimato passivo nell'azione volta CP_1
all'accredito dei contributi in parola e all'aggiornamento dell'estratto contributivo.
Nel merito, l' , nella memoria di costituzione, ha dedotto che le CP_1
giornate contributive oggetto di domanda sarebbero state accreditate, ma che non sarebbero visualizzabili nell'estratto contributivo per un problema tecnico, con ciò ammettendo implicitamente la spettanza dei contributi in parola, come 4
richiesti nel ricorso introduttivo ma, nel contempo, non ha provato l'effettivo accredito.
Pertanto, appare incontestato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei contributi per i periodi di cassa integrazione guadagni, come allegati
(mediante le buste paga depositate unitamente al ricorso introduttivo) e non contestati ma, anzi, confermati dall nella memoria di costituzione. CP_1
Nondimeno, premettendo che, dalla documentazione allegata, emerge il riconoscimento ma non il concreto accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di cassa integrazione, osserva il giudicante che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: “Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento” (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992)
(Sez. L, Sentenza n. 9125 del 21/06/2002).
Ed ancora: “In materia di benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del
1992, il lavoratore è legittimato ad agire per conseguirne il riconoscimento, 5
sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del
1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 30470 del
21/11/2019)
Pertanto, sussiste in capo al ricorrente un interesse attuale e concreto alla corretta informazione e, dal momento che l'ente, che deve accreditare d'ufficio i contributi figurativi relativi ai periodi di cassa integrazione, non ha provveduto ad inserire nell'estratto contributivo i contributi per le giornate di cassa integrazione guadagno, a causa di un generico “problema tecnico” (che non ha provato di aver risolto), sussiste l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso, come allegati e non contestati dall' e del diritto all'aggiornamento dell'estratto CP_1
contributivo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in favore del ricorrente con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza, applicando i minimi tariffari, attesa la natura seriale del contenzioso, giustificandosi una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto della totale assenza 6
di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 130/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso, come riconosciuti dall'ente convenuto, dichiara l'obbligo l in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., a disporre l'aggiornamento dell'estratto contributivo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 3291,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari
Locri, 05/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci