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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2223/2024 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
Parte_3 e Parte_4 Parte_1 Parte_2
[...] rapp.ti e difesi dall'avv. Michele Cuoco, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via G. Porzio n.4
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 14/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 1'1/8/24 i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello parziale avverso la sentenza n.856\24 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 5/2/2024, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di primo grado, volta alla declaratoria della nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra Controparte_1
[...] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di Napoli, laddove aveva stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/03/2020, e nella parte in cui, modificando la base di computo del TFR, aveva escluso la retribuzione minima contrattuale
e l'ex indennità di contingenza per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo gli istituti oggetto di sospensione sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo, ed al conseguente pagamento della somma per ciascuno quantificata a titolo di scatti di anzianità e di differenze per TFR.
Gli appellanti hanno censurato la decisione per violazione dell'art. 36 Cost., in quanto l'eliminazione della paga base tabellare e dell'indennità di contingenza dalla retribuzione annua di cui la retribuzione differita è quota parte, costituiva una palese lesione della funzione costituzionale dell'istituto del TFR.
Sotto diverso profilo la sentenza era errata per violazione del primo dell'art. 2120 C.C. e falsa applicazione del secondo comma comma della detta norma per non avere ritenuto che la derogabilità
"collettiva" della nozione omnicomprensiva di retribuzione-parametro ai fini del computo del Tfr, non è illimitata. Non è consentito alle parti, riducendo fino all'azzeramento la base di calcolo, di cancellare, indirettamente, l'istituto, perché tale operazione è in palese violazione non solo dell'art. 36 Cost., ma anche del primo comma dell'art. 2120 C.C. che attribuisce al lavoratore l'inderogabile diritto al TFR ed alla sua modalità di calcolo.
Infine, quale ulteriore profilo, la sentenza era errata anche per avere ritenuto che le clausole della contrattazione aziendale, derogatorie e peggiorative della disposizione contenuta nell'art. 51 del contratto nazionale di categoria, non violassero il limite
(competenza) imposto dall'Accordo Interconfederale del giugno 2011".
Hanno, pertanto concluso nei seguenti termini:
"1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 17 e 28 febbraio 2017 tra
[...]
CP_1 e le del sito di Controparte_2
Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui modificando la base di computo del TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza" per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo.
2) Per l'effetto, condannare la convenuta al ricalcolo del tfr
(paga tabellare voci comprensivo delle e contingenza) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme a titolo di differenze sul Tfr maturato: per Pt_1 euro 2.366,93, per Pt_2 euro 2.086,20, per Pt_3 euro 3.879,31 e per Parte_4 euro 2.366,93; ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito".
Si è costituita in giudizio la società appellata che, insistendo per la legittimità delle deroghe al CCNL, anche se peggiorative della posizione del lavoratore, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità della temporanea sospensione del pagamento degli scatti di anzianità maturati e la maturazione dei successivi scatti. Sul punto, non essendo stata proposta alcuna censura, deve ritenersi caduto il giudicato.
L'appello verte esclusivamente sulla legittimità o meno dell'accordo aziendale stipulato in data 17 e 28 febbraio 2017 tra
[...]
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di CP_1
Napoli, limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il "trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo, inoltre, che al termine di efficacia dell'accordo
-
l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Secondo la prospettazione di parte appellante, l'illegittimità dell'accordo aziendale deriverebbe, da un lato, dalla violazione del limite di competenza imposto dall'Accordo Interconfederale del
2011 e, dall'altro lato, dalla violazione delle norme giugno costituzionali che impongono che la retribuzione sia sempre proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto oltre che tali da garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
non appare convincente.La tesi per quanto suggestiva
Sotto il primo profilo non può che concordarsi con quanto ritenuto dal primo giudice che si è perfettamente conformato ad un principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: "Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori considerati. Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori" (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., n. 9668/2023).
Dunque, l'accordo in questione è indiscutibilmente legittimo, per quanto abbia previsto un trattamento deteriore per i lavoratori: esso, avendo ad oggetto la base di computo del T.F.R. (per la parte che qui interessa), ha disciplinato un diritto ancora non quesito dei lavoratori, pacifico essendo che la maturazione del trattamento de quo si ha soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
D'altro canto, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e senza che vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi (Cass. n. 19351 del 2007; n. 18548 del 2009; n. 24533 del 2013; n. 24268 del 2013;
n. 23105 del 2019).
Ma l'accordo deve ritenersi legittimo anche sotto l'altro profilo oggetto di censura.
Ed invero, è necessario innanzitutto evidenziare che la Suprema Corte affrontando il caso della disdetta di un accordo aziendale ha evidenziato che "la disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione;
pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale" (Cassazione civile sez. lav., n.27735/2025). Ma la successiva valutazione non può non tener conto della situazione complessiva che ha portato alla stipula dell'accordo e agli eventuali vantaggi che ne sono derivati ai lavoratori.
Di qui la necessità di considerare le circostanze in fatto di cui ha chiaramente tenuto conto il giudice di primo grado.
È pacifico che la profonda crisi che ha interessato il settore del
CRM in outsourcing (in cui opera la società) ha colpito anche
1' CP_1 che nell'ultimo decennio ha accusato un calo di fatturato e un incremento delle perdite;
ciò ovviamente ha generato un numero cospicuo di esuberi che ha reso necessario il ricorso ripetuto agli ammortizzatori sociali, già a partire dal 2011.
Posto che il ricorso agli ammortizzatori sociali non è risultato sufficiente ad attenuare gli effetti negativi della situazione di crisi sopra descritta, la Società si è vista costretta ad intervenire mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione necessario per garantire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo.
In particolare, il piano di riorganizzazione aziendale prevedeva la chiusura a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del
2016, dopo la scadenza del Contratto di Solidarietà attivato a maggio delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell'intera unità produttiva di Napoli, con il conseguente esubero di personale pari a 2.511 lavoratori (Roma interessata da 1.666 persone, Napoli da 845 persone).
Informate le Organizzazioni Sindacali della decisione di attuare questo nuovo piano e degli esuberi conseguenti, dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, iniziava una lunga e intensa negoziazione. Il confronto tra le parti si svolgeva tra il 5 ottobre e il 22 dicembre del 2016, mediante numerosi incontri;
CP_3 proponeva alle parti di sottoscriveresuccessivamente il un accordo con il quale si dava atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, prevedendo una moratoria di
3 mesi della possibilità di intimare i licenziamenti individuali e, durante tale periodo, le parti avrebbero dovuto proseguire il confronto, allo scopo di definire alcune misure specifiche capaci di aiutare le sedi di Roma e Napoli a garantire il recupero dell'efficienza e della produttività.
Tale proposta veniva accolta positivamente sia da CP_1 che dalle
Organizzazioni Sindacali, nelle diverse articolazioni e trovava anche il consenso delle RSU di Napoli. Di conseguenza veniva sottoscritto un accordo tra le parti che prevedeva la conclusione della procedura di licenziamento, con conseguente attivazione dei licenziamenti per il personale di Roma e la prosecuzione del confronto per altri tre mesi, per il solo personale Napoli.
L'accordo siglato il 22 dicembre 2016, oltre ad aver trovato attuazione per la sede di Roma mediante l' intimazione dei licenziamenti, è stato applicato per il sito produttivo di Napoli, attraverso la prosecuzione del confronto e il raggiungimento di un accordo che ha consentito la positiva conclusione della procedura di licenziamento collettivo.
Tale accordo è stato raggiunto a seguito di ripetuti incontri il 16 febbraio 2017 e reca la firma delle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio ( CP_4 FISTEL CISL, UILCOM UIL della
Regione Campania) e dalle RSU del sito di Napoli.
Esso ha previsto, tra le varie misure:
la rinuncia della Società all'intimazione dei licenziamenti per il sito di Napoli e la definizione di alcune misure temporanee e sperimentali di contenimento del costo del lavoro, nonché di specifiche azioni volte a rilanciare il sito l'attuazione produttivo;
l'incontro, con cadenza semestrale, delle parti sociali per
-
valutare di concerto i risultati economici conseguiti dal sito, al fine di verificare (anche) l'eventuale raggiungimento del c.d.
"punto di equilibrio economico", quantificabile in un valore positivo di margine;
- l'erogazione - al raggiungimento di tale obiettivo di un vero e proprio trattamento “una tantum” ai dipendenti per compensare le perdite economiche dovute agli interventi temporanei di riduzione del costo del lavoro.
Sull'accordo veniva indetto un referendum consultivo che si concludeva con l'approvazione a larga maggioranza degli aventi diritto (a fronte di nn. 818 aventi diritto, partecipavano al voto nn. 690 lavoratori, ed esprimevano parere favorevole alla ratifica dell'intesa n. 547 lavoratori).
L'esame del contenuto dell'accordo evidenzia ancor più chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i sacrifici imposti e i vantaggi correlati.
Infatti, nelle premesse le parti hanno specificato che "le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” e, tra le finalità indicate al punto 1 dell'accordo stesso hanno dato conto che "Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli [...] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato", facendo espresso riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Sulla base di tali premesse, le parti hanno stabilito al punto 3 la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.
Si tratta evidentemente di una misura finalizzata, insieme alle altre ivi previste, a "consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011" e avrebbe avuto carattere sperimentale e temporaneo per la durata del periodo di efficacia dell'accordo. Oltretutto, era stata prevista, per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, la costituzione di una commissione paritetica
(Composta da rappresentanti dei lavoratori (RSU), delle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda) che avrebbe verificato l'attuazione dell'accordo e l'andamento produttivo ed economico del sito di Napoli, con la specifica che "in caso di superamento del "punto di equilibrio" (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3″.
Tali sacrifici economici sarebbero stati attuati in concomitanza con l'impegno assunto dall'azienda di "compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico [...] e la piena saturazione della capacità produttiva".
Infatti, l'azienda ha destinato prioritariamente al sito di Napoli tutte le nuove commesse reperite sul mercato per cui non sussistevano particolari vincoli territoriali, destinandovi altresì i volumi supplementari di commesse gemelle ed è, in questo modo, riuscita a raggiungere il punto di equilibrio economico ancor prima della scadenza del periodo di vigenza dell'accordo. Ciò ha consentito l'erogazione di alcune somme che hanno quasi totalmente compensato le misure economiche temporanee e la riattivazione dei trattamenti economici sospesi già ad ottobre 2019.
- che, conÈ allora evidente che la perdita dei lavoratori di retribuzione l'esclusione di trattamenti spettanti a titolo minima contrattuale e di ex indennità di contingenza dal computo del t.f.r., si sono visti azzerare di fatto il T.F.R. è stata compensata dalla conservazione del posto di lavoro (ciò che, invece non è avvenuto per i dipendenti dei siti di Roma che non hanno voluto partecipare ad alcun accordo). Non è da sottovalutare, inoltre, che nelle more dell'efficacia dell'accordo, i lavoratori hanno anche ottenuto grazie ai positivi risultati ottenuti dalla società delle erogazioni una tantum;
B per di più è pacifico che "con comunicazione del 7 Ottobre 2019, la
Società ha comunicato ai dipendenti di Napoli che il sito aveva superato, anche per il semestre "marzo agosto 2019", il punto di
-
equilibrio economico e pertanto, avendo superato tale valore per due semestri successivi, avrebbe proceduto ad erogare ai dipendenti, con le competenze del cedolino di Ottobre 2019, una ulteriore somma a titolo di una tantum (quantificata in circa 360 Euro per ciascun dipendente, doc. 19). Ma cosa più importante, è stata comunicata la cessazione anticipata delle misure previste nell'Accordo di febbraio ed il conseguente ripristino di tutti i trattamenti economici e normativi temporaneamente sospesi, grazie all'esito positivo del percorso di recupero e stabilizzazione del sito (doc. 20)".
Da ultimo Occorre rimarcare che la misura aveva un carattere assolutamente temporaneo e collegato alla situazione di crisi.
A ciò aggiungasi che le modifiche peggiorative sono avvenute non su iniziativa unilaterale della società, ma all'esito di un confronto e di un accordo concluso con le principali organizzazioni sindacali e le RSU del sito di Napoli, seguito da un referendum consultivo che lo ha approvato a larga maggioranza.
In conclusione, non può che essere confermata la sentenza di primo grado.
La particolarità della questione induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, 1. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 11/11/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
Consiglieredott. Daniele Colucci
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/11/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2223/2024 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
Parte_3 e Parte_4 Parte_1 Parte_2
[...] rapp.ti e difesi dall'avv. Michele Cuoco, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via G. Porzio n.4
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 14/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 1'1/8/24 i ricorrenti in epigrafe hanno proposto appello parziale avverso la sentenza n.856\24 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 5/2/2024, con cui era stata integralmente rigettata la domanda di primo grado, volta alla declaratoria della nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 28 febbraio 2017 tra Controparte_1
[...] e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di Napoli, laddove aveva stabilito il mancato pagamento degli aumenti periodici di anzianità già maturati alla data di stipula dell'accordo stesso e fino al 31/03/2020, e nella parte in cui, modificando la base di computo del TFR, aveva escluso la retribuzione minima contrattuale
e l'ex indennità di contingenza per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo gli istituti oggetto di sospensione sarebbero stati ripristinati senza effetto retroattivo, ed al conseguente pagamento della somma per ciascuno quantificata a titolo di scatti di anzianità e di differenze per TFR.
Gli appellanti hanno censurato la decisione per violazione dell'art. 36 Cost., in quanto l'eliminazione della paga base tabellare e dell'indennità di contingenza dalla retribuzione annua di cui la retribuzione differita è quota parte, costituiva una palese lesione della funzione costituzionale dell'istituto del TFR.
Sotto diverso profilo la sentenza era errata per violazione del primo dell'art. 2120 C.C. e falsa applicazione del secondo comma comma della detta norma per non avere ritenuto che la derogabilità
"collettiva" della nozione omnicomprensiva di retribuzione-parametro ai fini del computo del Tfr, non è illimitata. Non è consentito alle parti, riducendo fino all'azzeramento la base di calcolo, di cancellare, indirettamente, l'istituto, perché tale operazione è in palese violazione non solo dell'art. 36 Cost., ma anche del primo comma dell'art. 2120 C.C. che attribuisce al lavoratore l'inderogabile diritto al TFR ed alla sua modalità di calcolo.
Infine, quale ulteriore profilo, la sentenza era errata anche per avere ritenuto che le clausole della contrattazione aziendale, derogatorie e peggiorative della disposizione contenuta nell'art. 51 del contratto nazionale di categoria, non violassero il limite
(competenza) imposto dall'Accordo Interconfederale del giugno 2011".
Hanno, pertanto concluso nei seguenti termini:
"1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'accordo aziendale stipulato in data 17 e 28 febbraio 2017 tra
[...]
CP_1 e le del sito di Controparte_2
Napoli, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dello stesso limitatamente alla parte in cui modificando la base di computo del TFR, ha escluso il “trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza" per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo inoltre che al termine di efficacia dell'accordo l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo.
2) Per l'effetto, condannare la convenuta al ricalcolo del tfr
(paga tabellare voci comprensivo delle e contingenza) illegittimamente escluse e conseguentemente al versamento ai singoli ricorrenti delle seguenti somme a titolo di differenze sul Tfr maturato: per Pt_1 euro 2.366,93, per Pt_2 euro 2.086,20, per Pt_3 euro 3.879,31 e per Parte_4 euro 2.366,93; ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito".
Si è costituita in giudizio la società appellata che, insistendo per la legittimità delle deroghe al CCNL, anche se peggiorative della posizione del lavoratore, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con conseguente conferma della gravata sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda relativa alla illegittimità della temporanea sospensione del pagamento degli scatti di anzianità maturati e la maturazione dei successivi scatti. Sul punto, non essendo stata proposta alcuna censura, deve ritenersi caduto il giudicato.
L'appello verte esclusivamente sulla legittimità o meno dell'accordo aziendale stipulato in data 17 e 28 febbraio 2017 tra
[...]
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie del sito di CP_1
Napoli, limitatamente alla parte in cui, modificando la base di computo del TFR, ha escluso il "trattamento a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza” per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo al 31/03/2020, prevedendo, inoltre, che al termine di efficacia dell'accordo
-
l'istituto oggetto di sospensione sarebbe stato ripristinato senza effetto retroattivo. Secondo la prospettazione di parte appellante, l'illegittimità dell'accordo aziendale deriverebbe, da un lato, dalla violazione del limite di competenza imposto dall'Accordo Interconfederale del
2011 e, dall'altro lato, dalla violazione delle norme giugno costituzionali che impongono che la retribuzione sia sempre proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto oltre che tali da garantire una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
non appare convincente.La tesi per quanto suggestiva
Sotto il primo profilo non può che concordarsi con quanto ritenuto dal primo giudice che si è perfettamente conformato ad un principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità: "Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori considerati. Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori" (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., n. 9668/2023).
Dunque, l'accordo in questione è indiscutibilmente legittimo, per quanto abbia previsto un trattamento deteriore per i lavoratori: esso, avendo ad oggetto la base di computo del T.F.R. (per la parte che qui interessa), ha disciplinato un diritto ancora non quesito dei lavoratori, pacifico essendo che la maturazione del trattamento de quo si ha soltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.
D'altro canto, il contratto collettivo non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. La giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e senza che vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi (Cass. n. 19351 del 2007; n. 18548 del 2009; n. 24533 del 2013; n. 24268 del 2013;
n. 23105 del 2019).
Ma l'accordo deve ritenersi legittimo anche sotto l'altro profilo oggetto di censura.
Ed invero, è necessario innanzitutto evidenziare che la Suprema Corte affrontando il caso della disdetta di un accordo aziendale ha evidenziato che "la disdetta unilaterale del datore di lavoro di un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittima ove non ne derivi la lesione della retribuzione adeguata ex art. 36 Costituzione;
pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore si dolga dell'abolizione di una voce retributiva per effetto della disdetta dell'accordo contrattuale che la prevedeva, e pretenda il suo ripristino, invocando la lesione dell'art. 36 Cost., non può limitarsi a dedurre la natura retributiva dell'emolumento soppresso, ma deve allegare la lesione del "minimo costituzionale" e fornire al giudice gli elementi comparativi della situazione retributiva prima e dopo la modifica, al fine di consentire il giudizio sul rispetto del principio costituzionale" (Cassazione civile sez. lav., n.27735/2025). Ma la successiva valutazione non può non tener conto della situazione complessiva che ha portato alla stipula dell'accordo e agli eventuali vantaggi che ne sono derivati ai lavoratori.
Di qui la necessità di considerare le circostanze in fatto di cui ha chiaramente tenuto conto il giudice di primo grado.
È pacifico che la profonda crisi che ha interessato il settore del
CRM in outsourcing (in cui opera la società) ha colpito anche
1' CP_1 che nell'ultimo decennio ha accusato un calo di fatturato e un incremento delle perdite;
ciò ovviamente ha generato un numero cospicuo di esuberi che ha reso necessario il ricorso ripetuto agli ammortizzatori sociali, già a partire dal 2011.
Posto che il ricorso agli ammortizzatori sociali non è risultato sufficiente ad attenuare gli effetti negativi della situazione di crisi sopra descritta, la Società si è vista costretta ad intervenire mediante l'attuazione di un progetto di riorganizzazione necessario per garantire la continuità economica aziendale nel breve e nel medio periodo.
In particolare, il piano di riorganizzazione aziendale prevedeva la chiusura a partire dalla seconda metà del mese di dicembre del
2016, dopo la scadenza del Contratto di Solidarietà attivato a maggio delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell'intera unità produttiva di Napoli, con il conseguente esubero di personale pari a 2.511 lavoratori (Roma interessata da 1.666 persone, Napoli da 845 persone).
Informate le Organizzazioni Sindacali della decisione di attuare questo nuovo piano e degli esuberi conseguenti, dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, iniziava una lunga e intensa negoziazione. Il confronto tra le parti si svolgeva tra il 5 ottobre e il 22 dicembre del 2016, mediante numerosi incontri;
CP_3 proponeva alle parti di sottoscriveresuccessivamente il un accordo con il quale si dava atto della conclusione della procedura di licenziamento collettivo, prevedendo una moratoria di
3 mesi della possibilità di intimare i licenziamenti individuali e, durante tale periodo, le parti avrebbero dovuto proseguire il confronto, allo scopo di definire alcune misure specifiche capaci di aiutare le sedi di Roma e Napoli a garantire il recupero dell'efficienza e della produttività.
Tale proposta veniva accolta positivamente sia da CP_1 che dalle
Organizzazioni Sindacali, nelle diverse articolazioni e trovava anche il consenso delle RSU di Napoli. Di conseguenza veniva sottoscritto un accordo tra le parti che prevedeva la conclusione della procedura di licenziamento, con conseguente attivazione dei licenziamenti per il personale di Roma e la prosecuzione del confronto per altri tre mesi, per il solo personale Napoli.
L'accordo siglato il 22 dicembre 2016, oltre ad aver trovato attuazione per la sede di Roma mediante l' intimazione dei licenziamenti, è stato applicato per il sito produttivo di Napoli, attraverso la prosecuzione del confronto e il raggiungimento di un accordo che ha consentito la positiva conclusione della procedura di licenziamento collettivo.
Tale accordo è stato raggiunto a seguito di ripetuti incontri il 16 febbraio 2017 e reca la firma delle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio ( CP_4 FISTEL CISL, UILCOM UIL della
Regione Campania) e dalle RSU del sito di Napoli.
Esso ha previsto, tra le varie misure:
la rinuncia della Società all'intimazione dei licenziamenti per il sito di Napoli e la definizione di alcune misure temporanee e sperimentali di contenimento del costo del lavoro, nonché di specifiche azioni volte a rilanciare il sito l'attuazione produttivo;
l'incontro, con cadenza semestrale, delle parti sociali per
-
valutare di concerto i risultati economici conseguiti dal sito, al fine di verificare (anche) l'eventuale raggiungimento del c.d.
"punto di equilibrio economico", quantificabile in un valore positivo di margine;
- l'erogazione - al raggiungimento di tale obiettivo di un vero e proprio trattamento “una tantum” ai dipendenti per compensare le perdite economiche dovute agli interventi temporanei di riduzione del costo del lavoro.
Sull'accordo veniva indetto un referendum consultivo che si concludeva con l'approvazione a larga maggioranza degli aventi diritto (a fronte di nn. 818 aventi diritto, partecipavano al voto nn. 690 lavoratori, ed esprimevano parere favorevole alla ratifica dell'intesa n. 547 lavoratori).
L'esame del contenuto dell'accordo evidenzia ancor più chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i sacrifici imposti e i vantaggi correlati.
Infatti, nelle premesse le parti hanno specificato che "le Parti, con il supporto e la vigilanza del Governo e delle altre Istituzioni interessate hanno approfondito, esaminato e discusso gli strumenti e le soluzioni necessarie per scongiurare i licenziamenti sul sito di Napoli, giungendo ad un complesso inscindibile di affidamenti volti all'incremento di competitività, alla gestione della crisi e alla tutela dei livelli occupazionali sul sito” e, tra le finalità indicate al punto 1 dell'accordo stesso hanno dato conto che "Con la presente intesa, le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali del sito produttivo di Napoli [...] definiscono, in via sperimentale e temporanea, un pacchetto di misure da attuarsi nei confronti del personale ivi impiegato", facendo espresso riferimento all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.
Sulla base di tali premesse, le parti hanno stabilito al punto 3 la modifica della base di computo del TFR, con esclusione dalla stessa di trattamenti spettanti a titolo di retribuzione minima contrattuale e di ex indennità di contingenza.
Si tratta evidentemente di una misura finalizzata, insieme alle altre ivi previste, a "consentire un progressivo e graduale recupero di competitività aziendale tra le parti in attuazione dell'Accordo interconfederale del 28 Giugno 2011" e avrebbe avuto carattere sperimentale e temporaneo per la durata del periodo di efficacia dell'accordo. Oltretutto, era stata prevista, per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, la costituzione di una commissione paritetica
(Composta da rappresentanti dei lavoratori (RSU), delle organizzazioni sindacali territoriali e dell'azienda) che avrebbe verificato l'attuazione dell'accordo e l'andamento produttivo ed economico del sito di Napoli, con la specifica che "in caso di superamento del "punto di equilibrio" (i.e. valore positivo di margine del sito), le Parti disciplineranno un trattamento una tantum relativo al semestre in osservazione, per redistribuire, al personale in forza, i margini netti realizzati nel periodo sino a compensazione in maniera proporzionale delle ricadute economiche degli interventi di cui all'art. 3″.
Tali sacrifici economici sarebbero stati attuati in concomitanza con l'impegno assunto dall'azienda di "compiere ogni sforzo organizzativo e commerciale funzionale al conseguimento della redditività del sito, allo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile il punto di equilibrio economico [...] e la piena saturazione della capacità produttiva".
Infatti, l'azienda ha destinato prioritariamente al sito di Napoli tutte le nuove commesse reperite sul mercato per cui non sussistevano particolari vincoli territoriali, destinandovi altresì i volumi supplementari di commesse gemelle ed è, in questo modo, riuscita a raggiungere il punto di equilibrio economico ancor prima della scadenza del periodo di vigenza dell'accordo. Ciò ha consentito l'erogazione di alcune somme che hanno quasi totalmente compensato le misure economiche temporanee e la riattivazione dei trattamenti economici sospesi già ad ottobre 2019.
- che, conÈ allora evidente che la perdita dei lavoratori di retribuzione l'esclusione di trattamenti spettanti a titolo minima contrattuale e di ex indennità di contingenza dal computo del t.f.r., si sono visti azzerare di fatto il T.F.R. è stata compensata dalla conservazione del posto di lavoro (ciò che, invece non è avvenuto per i dipendenti dei siti di Roma che non hanno voluto partecipare ad alcun accordo). Non è da sottovalutare, inoltre, che nelle more dell'efficacia dell'accordo, i lavoratori hanno anche ottenuto grazie ai positivi risultati ottenuti dalla società delle erogazioni una tantum;
B per di più è pacifico che "con comunicazione del 7 Ottobre 2019, la
Società ha comunicato ai dipendenti di Napoli che il sito aveva superato, anche per il semestre "marzo agosto 2019", il punto di
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equilibrio economico e pertanto, avendo superato tale valore per due semestri successivi, avrebbe proceduto ad erogare ai dipendenti, con le competenze del cedolino di Ottobre 2019, una ulteriore somma a titolo di una tantum (quantificata in circa 360 Euro per ciascun dipendente, doc. 19). Ma cosa più importante, è stata comunicata la cessazione anticipata delle misure previste nell'Accordo di febbraio ed il conseguente ripristino di tutti i trattamenti economici e normativi temporaneamente sospesi, grazie all'esito positivo del percorso di recupero e stabilizzazione del sito (doc. 20)".
Da ultimo Occorre rimarcare che la misura aveva un carattere assolutamente temporaneo e collegato alla situazione di crisi.
A ciò aggiungasi che le modifiche peggiorative sono avvenute non su iniziativa unilaterale della società, ma all'esito di un confronto e di un accordo concluso con le principali organizzazioni sindacali e le RSU del sito di Napoli, seguito da un referendum consultivo che lo ha approvato a larga maggioranza.
In conclusione, non può che essere confermata la sentenza di primo grado.
La particolarità della questione induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, 1. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 11/11/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente