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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9915 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. DI PAOLA FEDERICO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente ad Alife Controparte_1
(CE) alla via Morecine n. 8;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dalla loro unione erano nati due figli nato il [...]; nato il [...]) chiedeva, Per_1 Persona_2 per le ragioni indicate nell'atto introduttivo -uso di sostanze stupefacenti da parte del sig. , CP_1 disinteresse morale, mancata contribuzione economica- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con regolamentazione del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 06/04/2023, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente affidava i figli minori a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di €
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/07/23, il giudice istruttore, tenuto conto della lontananza morale e materiale del resistente, suffragata dal comportamento processuale dello stesso, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse e disponeva che l'esercizio del diritto di visita da parte del padre avvenisse innanzi al S.S., previa valutazione al SERD, psichiatrica e percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza parziale sullo status. Escussi i testi, sulle conclusioni della ricorrente, all'udienza del 12/11/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ridotti.
Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla controparte, pertanto, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre, se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo.
A giudizio del collegio la domanda della ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il tribunale non ha motivo di dubitare dei fatti allegati dalla ricorrente e posti a fondamento della domanda di addebito che trovano riscontro nei documenti allegati e nelle dichiarazioni rese dai testi. Inoltre, a fronte della gravità delle accuse, il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso e tale comportamento avvalora il suo disinteresse.
I comportamenti omissivi -mancata contribuzione economica, mancato sostegno morale- e commissivi del resistente costituiscono violazione dei doveri di collaborazione che scaturiscono dal matrimonio e hanno acquisito rilievo determinante rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a altri specifici comportamenti della sig.ra che possano integrare violazione degli Pt_1 obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., con addebito esclusivo al sig. . Controparte_1
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso la quale sono collocati. In primo luogo, risulta provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
In secondo luogo, il resistente non ha inteso seguire il percorso di sostegno alla genitorialità prescritto, volto a rafforzare l'idoneità genitoriale che richiede di affrontare le maggiori responsabilità che l' affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, deducendo di vedere regolarmente i figli. Il resistente, inoltre, non ha inteso seguire il percorso presso il SERD, circostanza che avvalora l'uso di sostanze stupefacenti, e quello di valutazione psichiatrica, necessaria a fronte dei comportamenti del resistente determinati da allucinazione e pregiudizievoli per i minori – i testi hanno sostanzialmente confermato che il resistente nel corso di una notte tirò fuori dal letto il piccolo di appena 3 anni, incominciando a scuoterlo violentemente, in preda ad Persona_3 un'allucinazione-.
Le predette considerazioni giustificano il provvedimento di affido esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse. Gli incontri con i figli avverranno a richiesta del resistente in modalità assistita innanzi al Servizio Sociale territorialmente competente, previo percorso di sostegno alla genitorialità.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con i figli minori.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo inesistente di permanenza presso il padre, del reddito delle parti connesso al lavoro dipendente espletato, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 600,00 -da dividere in egual misura tra i figli-. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo della separazione al sig. ; Controparte_1
b) dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
d) disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00 Parte_1 per il contributo al mantenimento dei figli, da dividere in eguale misura;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
f) condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del procedimento che liquida in € 180,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/01/2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9915 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. DI PAOLA FEDERICO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente ad Alife Controparte_1
(CE) alla via Morecine n. 8;
RESISTENTE-CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dalla loro unione erano nati due figli nato il [...]; nato il [...]) chiedeva, Per_1 Persona_2 per le ragioni indicate nell'atto introduttivo -uso di sostanze stupefacenti da parte del sig. , CP_1 disinteresse morale, mancata contribuzione economica- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con regolamentazione del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie;
vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 06/04/2023, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di parte resistente, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il Presidente affidava i figli minori a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentava l'esercizio del diritto di visita padre-figli; assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con l'assegno mensile di €
600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/07/23, il giudice istruttore, tenuto conto della lontananza morale e materiale del resistente, suffragata dal comportamento processuale dello stesso, disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse e disponeva che l'esercizio del diritto di visita da parte del padre avvenisse innanzi al S.S., previa valutazione al SERD, psichiatrica e percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza parziale sullo status. Escussi i testi, sulle conclusioni della ricorrente, all'udienza del 12/11/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ridotti.
Parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla controparte, pertanto, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Inoltre, se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere dalla valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero, comunque, insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo.
A giudizio del collegio la domanda della ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il tribunale non ha motivo di dubitare dei fatti allegati dalla ricorrente e posti a fondamento della domanda di addebito che trovano riscontro nei documenti allegati e nelle dichiarazioni rese dai testi. Inoltre, a fronte della gravità delle accuse, il resistente non si è costituito in giudizio, né è comparso e tale comportamento avvalora il suo disinteresse.
I comportamenti omissivi -mancata contribuzione economica, mancato sostegno morale- e commissivi del resistente costituiscono violazione dei doveri di collaborazione che scaturiscono dal matrimonio e hanno acquisito rilievo determinante rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a altri specifici comportamenti della sig.ra che possano integrare violazione degli Pt_1 obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., con addebito esclusivo al sig. . Controparte_1
Per ciò che concerne l'affidamento dei figli minori, questo Collegio ritiene che debba disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso la quale sono collocati. In primo luogo, risulta provato l'inadempimento del resistente rispetto agli obblighi contributivi. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita” (cfr. in tal senso Cass. n. 26587/2009).
In secondo luogo, il resistente non ha inteso seguire il percorso di sostegno alla genitorialità prescritto, volto a rafforzare l'idoneità genitoriale che richiede di affrontare le maggiori responsabilità che l' affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, deducendo di vedere regolarmente i figli. Il resistente, inoltre, non ha inteso seguire il percorso presso il SERD, circostanza che avvalora l'uso di sostanze stupefacenti, e quello di valutazione psichiatrica, necessaria a fronte dei comportamenti del resistente determinati da allucinazione e pregiudizievoli per i minori – i testi hanno sostanzialmente confermato che il resistente nel corso di una notte tirò fuori dal letto il piccolo di appena 3 anni, incominciando a scuoterlo violentemente, in preda ad Persona_3 un'allucinazione-.
Le predette considerazioni giustificano il provvedimento di affido esclusivo dei minori alla madre anche per le decisioni di maggior interesse. Gli incontri con i figli avverranno a richiesta del resistente in modalità assistita innanzi al Servizio Sociale territorialmente competente, previo percorso di sostegno alla genitorialità.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto convivente con i figli minori.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico di parte resistente di un contributo mensile al mantenimento dei figli minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 337, comma 4 c.c., in particolare delle esigenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, del contributo domestico della madre, del tempo inesistente di permanenza presso il padre, del reddito delle parti connesso al lavoro dipendente espletato, il Collegio ritiene congruo l'assegno mensile di € 600,00 -da dividere in egual misura tra i figli-. Detta somma dovrà essere corrisposta dal resistente alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, debitamente documentate.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo della separazione al sig. ; Controparte_1
b) dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
c) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
d) disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00 Parte_1 per il contributo al mantenimento dei figli, da dividere in eguale misura;
detto assegno sarà annualmente e automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie o concordate;
f) condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese Controparte_1 del procedimento che liquida in € 180,00 per spese e in € 2.600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/01/2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso