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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2024, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 dicembre 2024, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 882/2024, alle ore 10,35 è comparso l'Avv. Aloisi Francesco, per parte appellante, nonché il Procuratore dello Stato Laura fatano per parte appellata i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 882/2024 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via Cesare Battisti n. C.F._1
175, presso lo studio dell'Avv. Aloisi Francesco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
, (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65; appellato
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada) – fase di appello Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 dicembre 2024, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, proponeva davanti a questo Parte_1
Tribunale, appello avverso la sentenza n. 1262/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 09/11/2023 e depositata il 29/11/2023, e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina per violazione dell'art. 126bis, co. 2 C.d.S. In particolare, l'appellante esponeva che gli era stato notificato il verbale di contestazione nr. 17254/2022/C, elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 21.7.22 presso i propri uffici, per la somma complessiva di €. 305,00 con il quale veniva contestata l'infrazione di cui all'art. 126 bis c.2, perché, quale proprietario, ometteva di comunicare entro 60 gg. i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo tg FW512ZN come da intimazione contenuta nel precedente verbale nr. 8053496/2021/M del 22.12.2021, notificato il 5.4.2022. Avverso detto verbale, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. al Prefetto di Messina, in esito all'istruttoria, il Prefetto di Messina rigettava il ricorso ed emetteva l'ordinanza per cui oggi è causa. L'esponente, con il ricorso di primo grado, eccepiva, preliminarmente, l'inesistenza giuridica della notifica dell'ordinanza, perché effettuata presso lo studio del difensore, pur in mancanza di una elezione di domicilio;
nel merito rilevava l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione poiché non gli era stato notificato il verbale del 22/12/2021 n. 8053496/2021/M con la quale veniva irrogata l'originaria sanzione. In grado di appello, rilevava preliminarmente la mancata costituzione della Pt_1
nel giudizio di primo grado e, ritenendo applicabile l'art. 6 comma 10 lett. CP_1
b) del D.lgs. 150/2011, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione; ribadiva inoltre l'inesistenza giuridica della notifica dell'ordinanza; nel merito rilevava che la multa originaria, quella relativa al verbale n. 8053496/2021/M del 22/12/2021 non era stata correttamente notificata tanto più che risultava effettuata il 04/03/2022, oltre il termine dei 90 gg dall'infrazione previsto per legge. Per tutti questi motivi chiedeva di annullare e dichiarare priva di effetti giuridici l'Ordinanza n. 00028625 emessa dal Prefetto di Messina il 16.3.23, e con essa il presupposto verbale di contestazione n. 17254/2022/C elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 21.7.22, per tutte le motivazioni di cui infra. Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Si costituiva la chiedendo preliminarmente che venisse rilevata l'erronea CP_1 declaratoria di contumacia della nonostante la sua costituzione Controparte_1 in giudizio in data precedente all'udienza del 9 novembre 2023, fissata per la discussione orale. Nel merito sottolinea come il provvedimento fosse stato correttamente notificato, e comunque il privato dimostra di aver avuto piena conoscenza della contestazione, sia la proposizione delle impugnazioni sia il pagamento in misura ridotta sarebbero prova di quanto sopra dedotto. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse rigettare il gravame avversario, in quanto infondato e condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va ricordato che questo Tribunale può avere piena cognizione dell'intero rapporto sanzionatorio, con esame di tutte le doglianze sollevate e provate dalla parti, in applicazione del principio statuito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza a Sezioni Unite, ha chiarito che;
“In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cass Civ. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17799 del 07/08/2014; Sez. 2 -, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Va poi osservato quanto appresso relativamente alla contumacia del convenuto in primo grado. Sul punto, non può non rilevarsi come la questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione della sentenza, non essendo sufficiente il rilievo dell'avvenuto deposito telematico e l'allegazione del fascicolo di primo grado, che peraltro non risulta negli atti del Giudice di Pace. Alla luce di quanto sopra si deve confermare la contumacia della in primo CP_1 grado, con inammissibilità dei relativi documenti prodotti in quella sede. Un ulteriore inciso merita l'esame della notifica dell'ordinanza ingiunzione: se è vero che il non ha eletto domicilio presso lo studio del difensore, tuttavia, nella Pt_1 procura allegata al ricorso dinanzi al Prefetto, viene individuato l'indirizzo PEC del procuratore al fine di ogni comunicazione ed in ogni caso la notifica irregolare viene sanata dalla proposizione dell'opposizione. Ancora, non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui l'opposizione andrebbe accolta in applicazione dell'art. precisamente l'art. 6, comma 10, lett. B), secondo cui “ il Giudice, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”. Questa disposizione normativa fa, infatti, riferimento all'inerzia dell'opponente, cui segue de plano la convalida del provvedimento opposto, e pertanto non si applica al caso di specie.
La questione che, nel merito, deve essere approfondita è il fatto che l'attuale sanzione relativa alla violazione dell'art. 126bis, comma 2, trae origine da una ulteriore e precedente infrazione avvenuta in data 21/12/2021, di cui al verbale di contestazione n. 8053496/2021/M, per il quale era prevista l'obbligo di comunicazione dati del conducente del mezzo. Anzitutto, come già affermato dallo stesso in prime cure, non è oggetto di Pt_1 contestazione la circostanza per cui l'autovettura con la quale è stata commessa l'infrazione (una Citroen C3 Tg. FW512ZN) non era di proprietà dello stesso. Ciò che rileva in questa sede è la circostanza per cui, come anche rilevato dal Giudice di prime cure, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado dello stesso opponente, nell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto si dà atto dell'avvenuto
“pagamento della sanzione pecuniaria sulla base del preavviso, avvalendosi della facoltà della riduzione del 30% disposta con verbale nr. 8053496/2021/M del 22.12.2021, senza trasmettere all'organo accertatore la prescritta dichiarazione dei dati personali del conducente autore della violazione”. Da quanto sopra, deriva invero una circostanza decisiva ai fini della decisione. Infatti, a seguito della notifica del verbale n. 8053496/2021/M del 22/12/2021 risulta essere stato effettuato il cd. pagamento in misura ridotta, con cui la parte ha implicitamente rinunciato a far valere qualsiasi contestazione della sanzione pecuniaria irrogata e della violazione contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico), e ciò sia nella sede amministrativa che giurisdizionale, anche in virtù di quanto esplicitamente previsto dal codice della strada. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice ritiene di aderire: “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 19/03/2007; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16688 del 01/10/2012). Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 1262/2023 del Giudice di Pace di Messina, pubblicata il 29/11/202 e della presupposta ordinanza ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina. Tutte le altre questioni risultano assorbite
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore della . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata, nonchè l'ordinanza ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina;
- Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 232,00, oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, se dovuti. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002. Così deciso in Messina, il 11 dicembre 2024 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 dicembre 2024, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 882/2024, alle ore 10,35 è comparso l'Avv. Aloisi Francesco, per parte appellante, nonché il Procuratore dello Stato Laura fatano per parte appellata i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 882/2024 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via Cesare Battisti n. C.F._1
175, presso lo studio dell'Avv. Aloisi Francesco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
, (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici è domiciliata per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65; appellato
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada) – fase di appello Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 dicembre 2024, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, proponeva davanti a questo Parte_1
Tribunale, appello avverso la sentenza n. 1262/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 09/11/2023 e depositata il 29/11/2023, e non notificata, con cui era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina per violazione dell'art. 126bis, co. 2 C.d.S. In particolare, l'appellante esponeva che gli era stato notificato il verbale di contestazione nr. 17254/2022/C, elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 21.7.22 presso i propri uffici, per la somma complessiva di €. 305,00 con il quale veniva contestata l'infrazione di cui all'art. 126 bis c.2, perché, quale proprietario, ometteva di comunicare entro 60 gg. i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo tg FW512ZN come da intimazione contenuta nel precedente verbale nr. 8053496/2021/M del 22.12.2021, notificato il 5.4.2022. Avverso detto verbale, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. al Prefetto di Messina, in esito all'istruttoria, il Prefetto di Messina rigettava il ricorso ed emetteva l'ordinanza per cui oggi è causa. L'esponente, con il ricorso di primo grado, eccepiva, preliminarmente, l'inesistenza giuridica della notifica dell'ordinanza, perché effettuata presso lo studio del difensore, pur in mancanza di una elezione di domicilio;
nel merito rilevava l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione poiché non gli era stato notificato il verbale del 22/12/2021 n. 8053496/2021/M con la quale veniva irrogata l'originaria sanzione. In grado di appello, rilevava preliminarmente la mancata costituzione della Pt_1
nel giudizio di primo grado e, ritenendo applicabile l'art. 6 comma 10 lett. CP_1
b) del D.lgs. 150/2011, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione; ribadiva inoltre l'inesistenza giuridica della notifica dell'ordinanza; nel merito rilevava che la multa originaria, quella relativa al verbale n. 8053496/2021/M del 22/12/2021 non era stata correttamente notificata tanto più che risultava effettuata il 04/03/2022, oltre il termine dei 90 gg dall'infrazione previsto per legge. Per tutti questi motivi chiedeva di annullare e dichiarare priva di effetti giuridici l'Ordinanza n. 00028625 emessa dal Prefetto di Messina il 16.3.23, e con essa il presupposto verbale di contestazione n. 17254/2022/C elevato dalla Polizia Municipale di Messina il 21.7.22, per tutte le motivazioni di cui infra. Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Si costituiva la chiedendo preliminarmente che venisse rilevata l'erronea CP_1 declaratoria di contumacia della nonostante la sua costituzione Controparte_1 in giudizio in data precedente all'udienza del 9 novembre 2023, fissata per la discussione orale. Nel merito sottolinea come il provvedimento fosse stato correttamente notificato, e comunque il privato dimostra di aver avuto piena conoscenza della contestazione, sia la proposizione delle impugnazioni sia il pagamento in misura ridotta sarebbero prova di quanto sopra dedotto. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse rigettare il gravame avversario, in quanto infondato e condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va ricordato che questo Tribunale può avere piena cognizione dell'intero rapporto sanzionatorio, con esame di tutte le doglianze sollevate e provate dalla parti, in applicazione del principio statuito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza a Sezioni Unite, ha chiarito che;
“In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cass Civ. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17799 del 07/08/2014; Sez. 2 -, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018).
Va poi osservato quanto appresso relativamente alla contumacia del convenuto in primo grado. Sul punto, non può non rilevarsi come la questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione della sentenza, non essendo sufficiente il rilievo dell'avvenuto deposito telematico e l'allegazione del fascicolo di primo grado, che peraltro non risulta negli atti del Giudice di Pace. Alla luce di quanto sopra si deve confermare la contumacia della in primo CP_1 grado, con inammissibilità dei relativi documenti prodotti in quella sede. Un ulteriore inciso merita l'esame della notifica dell'ordinanza ingiunzione: se è vero che il non ha eletto domicilio presso lo studio del difensore, tuttavia, nella Pt_1 procura allegata al ricorso dinanzi al Prefetto, viene individuato l'indirizzo PEC del procuratore al fine di ogni comunicazione ed in ogni caso la notifica irregolare viene sanata dalla proposizione dell'opposizione. Ancora, non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui l'opposizione andrebbe accolta in applicazione dell'art. precisamente l'art. 6, comma 10, lett. B), secondo cui “ il Giudice, quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”. Questa disposizione normativa fa, infatti, riferimento all'inerzia dell'opponente, cui segue de plano la convalida del provvedimento opposto, e pertanto non si applica al caso di specie.
La questione che, nel merito, deve essere approfondita è il fatto che l'attuale sanzione relativa alla violazione dell'art. 126bis, comma 2, trae origine da una ulteriore e precedente infrazione avvenuta in data 21/12/2021, di cui al verbale di contestazione n. 8053496/2021/M, per il quale era prevista l'obbligo di comunicazione dati del conducente del mezzo. Anzitutto, come già affermato dallo stesso in prime cure, non è oggetto di Pt_1 contestazione la circostanza per cui l'autovettura con la quale è stata commessa l'infrazione (una Citroen C3 Tg. FW512ZN) non era di proprietà dello stesso. Ciò che rileva in questa sede è la circostanza per cui, come anche rilevato dal Giudice di prime cure, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado dello stesso opponente, nell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto si dà atto dell'avvenuto
“pagamento della sanzione pecuniaria sulla base del preavviso, avvalendosi della facoltà della riduzione del 30% disposta con verbale nr. 8053496/2021/M del 22.12.2021, senza trasmettere all'organo accertatore la prescritta dichiarazione dei dati personali del conducente autore della violazione”. Da quanto sopra, deriva invero una circostanza decisiva ai fini della decisione. Infatti, a seguito della notifica del verbale n. 8053496/2021/M del 22/12/2021 risulta essere stato effettuato il cd. pagamento in misura ridotta, con cui la parte ha implicitamente rinunciato a far valere qualsiasi contestazione della sanzione pecuniaria irrogata e della violazione contestata (che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico), e ciò sia nella sede amministrativa che giurisdizionale, anche in virtù di quanto esplicitamente previsto dal codice della strada. Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice ritiene di aderire: “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 19/03/2007; cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16688 del 01/10/2012). Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 1262/2023 del Giudice di Pace di Messina, pubblicata il 29/11/202 e della presupposta ordinanza ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina. Tutte le altre questioni risultano assorbite
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore della . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata, nonchè l'ordinanza ingiunzione n. 28625 del 16 marzo 2023 emessa dal Prefetto di Messina;
- Condanna alla rifusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 232,00, oltre Iva e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, se dovuti. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1 quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002. Così deciso in Messina, il 11 dicembre 2024 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.