Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 29/01/2026, n. 353
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccessiva durata dell'attività di verifica o accertamento

    La Corte rileva che la verifica è durata un solo giorno, ampiamente nei termini di legge. L'eventuale eccessiva durata dell'attività di accertamento non è stata eccepita nei termini di decadenza previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata traduzione in lingua inglese per la TE Ltd.

    La Corte ritiene che gli appellanti non abbiano fornito prova della cittadinanza e della capacità di comprendere l'italiano dei legali rappresentanti della TE Ltd. Inoltre, una persona giuridica non ha un proprio idioma e non esiste norma che imponga la traduzione degli atti amministrativi in lingua straniera. La costituzione in giudizio della TE Ltd. ha sanato eventuali vizi di notifica. Non vi è violazione del Regolamento UE n. 1393/07 in materia fiscale.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei documenti prodotti in sede di accertamento con adesione

    La doglianza è generica e non supportata da prova. L'ufficio non è obbligato a considerare i documenti in sede di accertamento con adesione. Inoltre, i documenti sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 52 comma 5 d.p.r. n. 633/72 e inidonei ai sensi dell'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento induttivo puro

    L'accertamento induttivo è legittimo in quanto il contribuente non ha riscontrato gli inviti e questionari. Il metodo analitico è incompatibile con la documentazione prodotta, ritenuta superflua. L'applicazione di aliquote analitiche è esclusa dalla legittimità dell'accertamento induttivo.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica dell'atto impositivo

    Il richiamo all'art. 26 d.p.r. n. 602/73 è inconferente in quanto l'atto non è una cartella di pagamento. Il richiamo all'art. 60 d.p.r. n. 600/73 è scarsamente conferente. La notifica è avvenuta a mezzo raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/82. La mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente per il reclamo costituisce mera irregolarità, non nullità.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del contraddittorio, imparzialità, buon andamento e diritto di difesa

    Il richiamo all'art. 18 L. n. 689/81 è inconferente. Non esiste norma che imponga il dualismo tra organo istruttore e decisore. L'attività istruttoria è stata svolta dal personale dell'Agenzia delle Dogane. Il contraddittorio endoprocedimentale è stato garantito.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2729 c.c. e difetto di istruttoria e motivazione

    L'avviso di accertamento motiva chiaramente l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11. I documenti prodotti sono stati ritenuti inidonei e inutilizzabili. Non vi è violazione dell'art. 2729 c.c. né dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza.

  • Rigettato
    Inammissibilità ed irrilevanza dei documenti esibiti

    L'accertamento induttivo è legittimo. I documenti esibiti sono inammissibili e irrilevanti. L'accertamento induttivo si basa sulla raccolta media provinciale delle scommesse, ricavata dal totalizzatore nazionale. La normativa impone che i documenti esibiti dal contribuente abbiano la stessa attendibilità di quelli presenti nell'archivio del MEF.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impositivo per presupposto territoriale errato

    Il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse in Italia. L'attività del titolare del c.t.d. si svolge in Italia. La normativa individua il presupposto territoriale nell'attività di raccolta delle scommesse svolta in Italia, anche per operatori esteri.

  • Rigettato
    Il titolare del c.t.d. non sarebbe soggetto passivo dell'i.u.s.

    La Suprema Corte ha stabilito che l'assenza del rischio è ininfluente e che il titolare del c.t.d. svolge attività gestoria che costituisce presupposto impositivo. La legge assoggetta all'imposta chiunque gestisce scommesse per conto proprio o di terzi.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra titolari di c.t.d. di allibratori esteri non concessionari e titolari di ricevitorie di allibratori concessionari

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 66 lett. b) L. n. 220/10 per le annualità precedenti al 2011. Per l'anno 2014, l'applicazione dell'i.u.s. al titolare di c.t.d. non è discriminatoria. La CGUE ha escluso la violazione dell'art. 56 TFUE.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'obbligazione tributaria per contrasto con l'art. 25 Cost.

    La presenza di un intento sanzionatorio è una mera congettura degli appellanti, priva di fondamento.

  • Rigettato
    Mancata sussistenza di reati o illeciti amministrativi e applicazione della regolarizzazione L. 190/14

    L'avviso di accertamento non si basa su reati o illeciti amministrativi. L'effetto scriminante della L. 190/14 riguarda annualità successive al 2014. La posizione del titolare di c.t.d. non è equiparabile a quella di un titolare di ricevitoria di allibratore concessionario.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio per obiettiva incertezza normativa

    L'obiettiva incertezza normativa sussiste solo fino all'entrata in vigore della L. n. 220/10. L'avviso di accertamento riguarda l'anno 2014, successivo a tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 29/01/2026, n. 353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 353
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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