Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 144/2024 trattenuta in decisione in data 15.4.2025 avente ad oggetto: Divorzio
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pugliese – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Antonio Porcelli – giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 2.2.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 24.8.2003; che dall'unione nascevano CP_1
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di essere separati consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 1258/19 – RG n. 1424/2015, dep. il 5.3.2019 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole, relativamente alla figlia , all'epoca ancora non autosufficiente e convivente con la madre, e Per_2 al figlio (all'epoca minorenne), chiedendo la conferma dell'affidamento Per_3 ai nonni paterni come stabilito con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro in data 26/04-13/06/2022.
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al
Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda siccome avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione, compariva la sola ricorrente, atteso lo stato detentivo del resistente;
veniva sentita pertanto la sola ricorrente la quale confermava la volontà di non volersi riconciliare e precisava che anche la secondogenita aveva raggiunto l'indipendenza economica per cui rinunciava Per_2 alla relativa domanda economia mentre per il TO , ormai Per_3 maggiorenne ma ancora studente ed impegnato in qualche lavoretto, si dichiarava disponibile a contribuire al suo mantenimento, essendo il padre, per quanto detto, impossibilitato, concludendo, dunque, affinché si decidesse unicamente sullo status. 1
Autorizzata la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron.
1258/2019 – RG n. 1424/2015, dep. il 5.3.2019 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per_ 1 nostra figlia, è ormai autonoma, ha instaurato da circa un anno e mezzo una convivenza e tra un po' diventa pure mamma;
per cui rinuncio alla domanda di mantenimento in suo favore;
nostro figliò a maggio diventa Per_3 maggiorenne;
va a scuola (V industriale ) e si arrangia con qualche lavoretto , io comunque posso contribuire al suo mantenimento a differenza del padre poiché detenuto credo lo sarà ancora per parecchio tempo. In conclusione, chiedo la sola pronuncia sullo status su cui ha aderito mio marito.
Pag. 2 di 3 Osserva il collegio che non residuano ulteriori domande da vagliare, essendo - nelle more del giudizio - la secondogenita divenuta economicamente autonoma e il TO maggiorenne con rinuncia della ricorrente alla domanda di affido e alle domande economiche in favore dei figli, con assunzione esclusiva dell'onere economico verso il TO . Per_3
La natura della controversia, la riduzione della materia del contendere e la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo
Valentia il 24.8.2023 tra e Parte_1 Controparte_2
[... Obbliga la ricorrente a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non autonomo;
Per_3
C. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vibo Valentia (R.A.M. Anno 2003 Parte II Serie A Atto n. 91) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898 e s.m.i. (ex L.
6.3.1987 n. 74) e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
D. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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