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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1369/2022 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
. RI d elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Sèn Jan di Fassa (TN), Str. de Pilat n. 8, giusta procura allegata in atti,
-Attore - NEI CONFRONTI DI (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv.ta Sonja Venturi del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato, presso il suo Studio, sito in Moena (TN), in Strada de Even n. 12, giusta procura allegata agli atti,
- Convenuto -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità extra-contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, l'attore ha dedotto: a) che, il giorno 06.05.2019, verso le ore 9.30 circa, si trovava in Soraga, str. de Palua n. 25, nel piazzale del Garnì Aurora, gestito e di proprietà della moglie e stava tagliando l'asfalto del piazzale, con una Controparte_2 macchina di tipo motoflex taglia-asfalto, per togliere la copertura in asfalto e
1 realizzare un piccolo giardino esterno a servizio dell'esercizio alberghiero. Egli indossava le cuffie di protezione sonora e pertanto non sentiva i rumori circostanti;
b) che, mentre era chinato verso terra per seguire la linea di confine che aveva tracciato il tecnico, arch. e segnato con dei fili rossi, notava Persona_1 con la coda dell'occhio l'arrivo di una vettura con andatura veloce che si fermava a pochi centimetri dalla sua persona e si rialzava per vedere chi fosse togliendo le cuffie da un orecchio per sentire;
c) che, l'autista del mezzo era il cognato, che, senza alcun Controparte_1 preavviso né motivo, gli urlava testualmente “che cazzo fai” ed altre espressioni simili. Il gli faceva vedere il taglio dell'asfalto e diceva che stava Pt_1 eseguend ogetto per realizzare il giardino, ma senza Controparte_1 dare il tempo di reagire, scendeva dalla macchin cchina motoflex e la gettava lontano verso il piazzale;
d) che, si avvicinava, poi, al e gli strappava le cuffie dalla CP_1 Pt_1 testa b terra;
afferrava il r la giacca e lo scrollava con Pt_1 violenza. Il cercava di divinc ma a quel punto il Pt_1 CP_1 riprendeva le cuffie e le ributtava a terra e riprendeva anche il motoflex e lo ributtava a terra danneggiandoli;
e) che, cercava di difendersi dall'aggressione e di divincolarsi, ma Pt_1 invano, a che sentiva un fortissimo dolore al dito pollice della mano sinistra e realizzava di essere stato morso alla mano. Per il forte dolore, istintivamente, arretrava velocemente il braccio sinistro liberando la mano dalla bocca dal signor e vedeva il dito sanguinante;
CP_1
f) che, l'aggressore c spintonare sino a che accorreva sul Pt_1 piazzale la madre del che fermava il figlio Controparte_1 Persona_2 frapponendosi tra i ul balcone di fronte anche il padre di . Tutti e quattro Controparte_1 Persona_3 discutevano anima verbali;
g) che, si allontanava, ma poi ritornava sul luogo, e non Controparte_1 conten , strappava con violenza i fili di delimitazione del confine che aveva apposto in precedenza il seguendo le indicazioni Pt_1 dell'arch. Persona_1
h) che, Vian avvertiva telefonicamente dell'accaduto i Carabinieri della Stazione di Moena che lo invitavano a recarsi presso la Stazione per denunziare l'accaduto; i) che, sentendo un forte dolore alla mano il si recava al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Cavalese dove gli era diagnosticata la “escoriazione emifronte sx, ferita lc 1 dito mano sinistra, contusione spalla sx” con prognosi di 7 giorni s.c. Il 13.05.2019 il dottor medico di medicina generale, effettuava Persona_4 la medicazione del p gava la malattia di ulteriori 5 giorni e quindi sino al 17.05.2019 compreso;
l) che, il successivo 14.05.2019 il denunciava con Pt_1 Controparte_1
l'allegato Verbale di ricezione di q orale press ena
2 a cui apportava un'integrazione in ordine alla circostanza che l'orario delle telecamere era di circa 20 minuti scostato dall'orario reale;
m) che, il successivo 15.05.2019 i Carabinieri di Moena redigevano Verbale di identificazione ed elezione di domicilio in capo al (doc. Controparte_1
5). Per i fatti denunziati dal il Pubblico Mini ignor Pt_1
l'Avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. Controparte_1 eati di lesioni e violenza privata;
n) che, per i medesimi fatti del 06.05.2019, presentava Controparte_1 atto di denuncia e querela nei confronti del rabinieri di Pt_1
Moena con verbale 28.07.2019; o) che, il procedimento originato dalla denuncia di è stato definito CP_1 con Decreto di archiviazione del G.I.P., dottor u richiesta del Pt_2
Pubblico Ministero, per il quale “emerge con una cert l'infondatezza della querela presentata dal indagato nel procedimento 2658/19-21 per la querela CP_1 sporta dal ; Pt_1
p) che, il dimento penale a carico di proseguiva invece con CP_1 la richiesta di rinvio a giudizio da parte del rofiti per l'udienza del 20.04.2020; q) che, il procedimento si concludeva con la sentenza n. 667/2021 del 12.11.2021 del Tribunale di Trento con l'applicazione della pena di mesi 2 e 21 giorni di reclusione -senza sospensione della pena- e con la condanna al pagamento delle spese civili liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge;
r) che, il 24.05.2019 il Sindaco del comune di Soraga inviava al signor una richiesta di risarcimento del danno subito assumendo Controparte_1 la sua responsabilità nella causazione dell'infortunio del dipendente comunale (doc. 14). Il signor dapprima Parte_1 Controparte_1 negava la ma il 07.02.2022 pa Soraga di Pt_3
Fassa € 1.180,52-, a titolo di risarcimento per l'infortu to all'operaio comunale (doc. 15); Parte_1
s) che, l' a sua volta richiedeva al Controparte_3 [...] ferita al pronto Soccor Pt_1 va l'allegata comunicazione riferendo di essere “stato aggredito da persona nota” identificata in Controparte_1
t) che, il fatto narrato è lmente, soprattutto con la richiesta di patteggiamento di e con la sentenza di applicazione di CP_1 due mesi e 21 giorni di pena ensione della pena - in suo capo e comporta il diritto del risarcimento del danno in favore dell'attore. Il reato configurato è quello di lesioni volontarie di cui all'art. 582 c.p. e di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. ed il comportamento tenuto è grave sol che si legga il capo di imputazione;
u) che, si chiede quindi il risarcimento del danno, quale danno patrimoniale o in subordine non patrimoniale per l'accaduto, oltre alle spese sostenute in giudizio quantificandolo, per non incorrere in nullità nella somma già quantificata in sede di costituzione della parte civile in Euro 25.000,00 3 rimettendosi tuttavia al giudice nella precisa quantificazione anche in via di equità o di giustizia. Sotto il profilo del danno patrimoniale invece si chiede il risarcimento del danno subito dagli arneis danneggiati dal convenuto: Euro 100 per le cuffie ed Euro 700 alla macchina motoflex. Sulla scorta di tali assunti, parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente riportate: “Nel merito: per le ragioni di cui in narrativa accertare e dichiarare il fatto illecito perpetrato dal convenuto in punto lesioni dolose e violenza privata in capo all'attore in violazione della legge e in Parte_1 particolare degli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. e 582 e 610 c.p. e 32 Costituzione;
e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, biologico e morale ed alla vita di relazione e psicologico ed ogni tipo di danno ravvisabile nei fatti e nella illegittima condotta descritta in narrativa che si indica nella somma indicativa di complessivi 25.000,00 euro o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, fatta salva diversa quantificazione che sarà ritenuta di giustizia e di equità oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso: con vittoria di competenze e spese della presente causa, oltre al rimborso forfetario delle spese 15 %, Iva e Cnpa”.
2. Si è costituito ritualmente il convenuto il quale ha Controparte_1 eccepito: a) che, va preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, atteso che la domanda di rientra nella previsione di cui all'art. 3 del D.L. Parte_1
132/2014, c n l'improcedibilità la domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro laddove non sia stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita;
b) che, non è dato comprendere quali siano i criteri posti alla base della quantificazione del danno, per una somma che appare ingiustificata ed esorbitante;
c) che, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 582 c.p., giusta documentazione medica allegata all'atto di citazione (all. 1, certificato del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cavalese 06.05.2019, all. 2, certificato 13.05.2019 dottor risulta che al signor è stata Persona_4 Parte_1 complessivamente una prognosi di 1 alattia temporanea senza conseguenze permanenti. Stante la lieve entità delle lesioni riportate (escoriazione emifronte, ferita lacerocontusa al primo dito della mano sinistra, contusione spalla sinistra doc.all.1 atto citazione), si tratta evidentemente di 12 giorni di inabilità parziale (ragionevolmente al 25%) anziché totale;
d) che, convenuto andrà quindi riconosciuto il solo danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, inclusivo sia del danno biologico (il c.d. “danno dinamico relazionale”) che del c.d. “danno morale temporaneo” (il c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”). L'ammontare del danno biologico per un giorno di inabilità temporanea 4 assoluta (che non ricorre in fattispecie) è indicato dal Tribunale di Milano in Euro 99,00.=, personalizzabile con un aumento fino ad un massimo del 50% (per complessivi Euro 149,00.=) indi, il totale del danno teoricamente risarcibile a (utilizzando il valore massimo per l'inabilità Parte_1 temporanea erebbe a complessivi € 1.788,00.= (€ 149,00.= moltiplicato per giorni 12). Stante le lesioni minime riportate e l'inabilità temporanea non assoluta, ragionevolmente, a tutto concedere, si potrebbe calcolare l'inabilità del 50% e quindi ridurre del 50% l'importo predetto per un totale di euro 894.=; e) che, quanto al reato di violenza privata, la componente di danno non patrimoniale o morale o come recentemente ridefinito, da sofferenza soggettiva interiore (risultando assente e comunque non provato qualsiasi danno patrimoniale) non ha certamente grande rilevanza nel caso di specie, considerando che il vide interrotta l'attività privata che stava svolgendo Pt_1 per un solo giorno. ò considerare equo un importo di Euro 100; f) che, con provvedimento di data 23 dicembre 2021 (all. 5), il Tribunale di Trento in composizione monocratica presieduto dal Giudice Dr. Marco Tamburrino, riconosciuto l'errore materiale, provvedeva a correggere il dispositivo della sentenza inserendo dopo le parole “di reclusione” a pag. 2 della sentenza, la dizione “Pena sospesa”; g) che, per il reato di cui all'art. 582 c.p. per una prognosi di giorni sette di malattia è previsto un risarcimento del danno non patrimoniale in un range da € 350 a € 1.000,00.= (a seconda della presenza di più persone, all'eventuale natura discriminatoria del gesto ecc…). È chiaro che per una prognosi di giorni 12 di malattia, come nella fattispecie, non si può nemmeno immaginare di arrivare ad una quantificazione del risarcimento del danno di Euro 25.000,00.=; h) che, per inquadrare bene il contesto in cui si sono sviluppati i fatti di cui al procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento, va precisato che è titolare della “Dolomiten Balc di Decrestina p.i. Controparte_1
And tore della carpenteria in legno con sede in Soraga di Fassa (Tn) Strada de Palua n. 23. Antistante l'abitazione e l'azienda del signor si trova il “Garnì Aurora – Bed & Breakfast”, gestito Controparte_1 dalla sorella la quale si avvale della collaborazione Controparte_2 saltuaria del (operaio dipendente del Comune di Parte_1
Soraga); i) che, l'episodio del 06 maggio 2019 è ascrivibile ad una reazione del signor dettata dall'esasperazione maturata in anni di difficili Controparte_1 con . Parte_1
Quel giorno, eva nel piazzale di accesso alla propria Controparte_1 abitazione e orgeva il cognato intento a tagliarel'asfalto. L'unilaterale individuazione dei confini tra le proprietà, insieme al mancato preavviso di inizio dei lavori, hanno determinato nel signor
[...] il convincimento di essere di fronte ad un sopruso da CP_1
con il quale, come già evidenziato, i rapporti si erano da Parte_1
5 tempo deteriorati proprio per questioni di confini e di vicinato;
l) che, nessuna premeditazione vi era nella condotta di Controparte_1 che definito il procedimento penale con il patteggia a versare al la somma di € 1.180,52, a titolo di risarcimento Parte_4 del dann orso al proprio dipendente , che Parte_1 durante i giorni di malattia non ha mai smesso di percepire l'intera retribuzione così come previsto dall'art. 58 comma 14 del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali;
m) che, si deve ritenere che il massimo danno risarcibile a possa dirsi Pt_1
Euro 894.= per le lesioni subite (danno dinamico relazionale), Euro 100.= per il danno non patrimoniale (danno da sofferenza soggettiva interiore) relativo al reato di cui all'art.610 e nulla (perché non provato) per danno patrimoniale agli arnesi del signor;
Pt_1
n) che, costituendosi in giudizio, offre al signor la somma Parte_1 omnicomprensiva di € 2.500,00.= (euro duemila a titolo di risarcimento del danno di qualsivoglia natura, allegando all'uopo assegno circolare n. 6004357893-01 (all. 8) emesso il 12 gennaio 2023, somma che sarà offerta “banco judicis” ai sensi e per gli effetti degli artt. 1220 c.c. ss. in sede di prima udienza di comparizione delle parti, da intendersi altresì come formale proposta conciliativa formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, c. 1 c.p.c.; Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 132/2014. In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nel quantum di € 25.000,00.= inatto di citazione;
conseguentemente, accordare a un risarcimento del danno biologico, Parte_1 patrimoniale e non patrimonial lia altro titolo, omnicomprensivamente determinato in € 2.500,00.=, dandosi atto che il convenuto offre detta Controparte_1 somma banco judicis con assegno circolare n. 6004357893-01 emesso in data 12 gennaio 2023 (all.8), e prendendosi atto che detta offerta è da intendersi altresì quale formale proposta conciliativa formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 1 c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso legale, 15% spese generali, Cnpa 4%, Iva 22%”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e CTU medico- legale. All'udienza di prima comparizione, secondo il rito applicabile ratione temporis, la parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita ed ha offerto banco judicis, con assegno circolare n. 6004357893-01, emesso in data 12.01.2023, la somma omnicomprensiva a saldo di Euro 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno, ribadendo che l'offerta era da intendersi, altresì, quale formale proposta conciliativa.
6 Il procuratore di parte attorea preso atto dell'offerta banco judicis, l'ha trattenuto a titolo del maggior danno eventualmente liquidabile. Questo Giudice ha, pertanto, disposto che si completasse la procedura di negoziazione assistita, la quale ha avuto esito negativo e, pertanto, disattese le richieste di prove testimoniali articolate dalla parte attorea, ha disposto CTU medico-legale, al fine di quantificare la percentuale di danno biologico risentito dall'attore. All'esito è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 Febbraio 2025, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Nel foglio di precisazione delle conclusioni, la parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Il sottoscritto procuratore precisa le proprie conclusione nel merito come da Memoria ex art. 183 cpc n. 1 del 06.07.2023 e in via istruttoria come da Memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 06.09.2023 e n. 3 del 21.09.2023; chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.”. Nel foglio di precisazione delle conclusioni la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nel quantum di € 25.000,00.= in atto di citazione;
conseguentemente, accordare ad Pt_1 un risarcimento del danno biologico, patrimoniale e non patrimoni
[...] qualsivoglia altro titolo, omnicomprensivamente determinato in € 839,27.=, giusta conteggio come da CTU della Dr.ssa di data 30.06.2024; Persona_5 conseguentemente e considerato che il convenut ha offerto banco judicis Controparte_1
a parte attrice all'udienza d.d.15 febbraio 20 .500,00.= con assegno circolare n. 6004357893-01 emesso in data 12 gennaio 2023 (offerta da intendersi altresì quale formale proposta conciliativa formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 1 c.p.c.), considerati i nuovi elementi istruttori emergenti dalla CTU, voglia conseguentemente il Giudice ordinare ad la restituzione ad della somma Parte_1 Controparte_1 di € 1.660,73.=, somma che risulta non dovuta e pari alla differenza fra quanto versato banco judicis e quanto quantificato a titolo di risarcimento del danno dalla CTU, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso legale, 15% spese generali, Cnpa 4%, Iva 22%”.
3.1. In comparsa conclusionale e nella memoria di replica, parte attorea ha chiesto la liquidazione del danno da lesioni “il cui conteggio è stato operato sulla scorta della CTU e sulle risultanze della stessa. Invalidità permanente (punti di I.P.: 0,5%) €. 569,50 Invalidità temporanea al 50% Giorni 7 €. 432,25 Invalidità temporanea al 25% Giorni 5 €. 154,38 Totale € 1.156,13 Danno morale liquidato in misura di 1/3 della somma delle invalidità permanente e temporanea €. 385,38 Danno reddituale (Reddito annuo: €. 17.456,79) Invalidità temporanea al 100% Giorni 12 €. 573,92” e del danno morale da reato di violenza privata nell'importo da liquidare in via equitativa compreso tra gli Euro 10.000,00 e gli Euro 20.000,00 e la somma di Euro 800,00, a titolo di danno patrimoniale, per la
7 rottira dele cuffie e della macchina motoflex. Con vittoria di spese e competenze di lite.
3.2. In comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte convenuta ha evidenziato che la richiesta risarcitoria si è rivelata esorbitante rispetto alla domanda e che l'unica eventuale voce di danno risarcibile risulta quello alla salute (danno biologico), alla luce degli esiti della CTU e con detrazione dell'importo già versato a titolo di proposta conciliativa in udienza, di cui dovrà essere ordinata la restituzione in favore del convenuto. Con conseguenze in punto di liquidazione delle spese di lite e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. Ciò posto la domanda è solo in parte fondata e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
4.1. Occorre considerare che la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dall'attore ha ad oggetto il ristoro del pregiudizio non patrimoniale nella duplice dimensione del danno biologico e del danno morale derivante da una condotta costituente reato, oltre al danno patrimoniale. Non occorre procedere ad una ricostruzione degli eventi dai quali sono scaturite le conseguenze dannose richiamate dall'attore, atteso che non vi è contestazione tra le parti del fatto che le lesioni subite da siano Parte_1 conseguenza dell'aggressione fisica perpetrata nei riguar rsona dal fratello della moglie, il 6 Maggio 2019, alle 9;30 circa, Controparte_1 all'esito della quale egli fronte dal cognato e gli veniva morsicato il pollice della mano sinistra, dopo essere stato strattonato. Tali eventi nella dimensione storica e fenomenica sono ricostruiti nella sentenza del Giudice penale di Trento, n. 667 del 2021, emessa a seguito di patteggiamento, con condanna del convenuto alla pena di mesi 2 e giorni 21 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.p. e trovano riscontro nella documentazione allegata al fascicolo di causa. Ciò posto con riguardo al profilo dell'an debeatur, è necessario esaminare il diverso e controverso profilo del quantum. Orbene, per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, nella componente biologica, ovvero come lesione dell'integrità psico-fisica dell'attore, questo Giudice ha provveduto a disporre apposita CTU medico legale, la quale, all'esito della visita del periziando e della visione del filmato prodotto dall'attore, ha concluso, affermando che: “Sulla base della descrizione fornita dai sanitari che ebbero in cura il paziente in data 06.05.2019, dette lesioni sono compatibili con la tipologia dell'evento così come descritto dall'interessato (cfr. Il fatto) e sono state puntualmente diagnosticate in ambiente medico qualificato. In particolare, l'escoriazione a carico dell'emifronte sinistra risulta compatibile con l'azione contundente/escoriativa di mani/unghie e la ferita lacerocontusa a carico del primo dito di mano sinistra risulta compatibile con l'azione contusiva e di trazione/strappamento di un 8 morso, così come descritto dal Sig. relativamente ai fatti del 06.05.2019” (si v. p. Pt_1
20 della relazione in atti). La Consulente d'ufficio ha poi precisato che: “Il rientrava al lavoro il giorno Pt_1
20.05.2019 in buone condizioni di salute, in tempi con n la guarigione della lesione escoriativa (alcuni giorni) e con il ripristino della continuità dei tessuti per quanto riguarda la ferita lacero-contusa a carico del primo dito di mano sinistra, nonché con il risolversi della sintomatologia algica a carico della spalla sinistra. Allo stato attuale permane esisto cicatriziale, normocromico, scarsamente visibile, della lunghezza di circa 0.5 cm, in corrispondenza dell'estremità distale del I dito di mano sinistra con corrispondente area di ipoestesia. Tale esito risulta oramai stabilizzato. In sintesi, dunque, si riconosce un nesso di causalità materiale tra le lesioni/menomazioni riscontrate e l'evento de quo, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali di verifica” (si v.p. 20 della relazione in atti). All'esito dell'accertamento del pregiudizio subito dall'attore alla sfera dell'integrità fisica e del relativo nesso eziologico con gli eventi dedotti in lite, costituiti dalla colluttazione sorta le due parti dell'odierno giudizio, la CTU ha provveduto a quantiifcare la percentuale di danno biologico patito. In particolare, dall'elaborato peritale risulta che il danno biologico temporaneo è stato quantificato in giorni 7 (sette) di parziale al 50 per cento, giorni 5 (cinque) di parziale al 25 per cento;
inabilità lavorativa totale per 12 giorni. La CTU ha evidenziato che: “Allo stato attuale permane un esisto cicatriziale, normocromico, scarsamente visibile, della lunghezza di circa 0.5 cm, in corrispondenza dell'estremità distale, lato mediale, del I dito di mano sinistra con corrispondente area di ipoestesia. In relazione a quanto sopra esposto è possibile indicare che in conseguenza delle lesioni riportate dal Sig. in data 06.05.2019 è residuato un danno Parte_1 permanente di natura biologica quantificabile nella misura del 0,5% (zero virgola cinque per cento). In relazione alla lieve entità degli esiti conseguiti, non si rileva la possibilità che i postumi sopraccitati possano costituire specifiche incidenze dinamico-relazionali del danneggiato. (…). Allo stato attuali i postumi risultano stabilizzati e non sono suscettibili di peggioramento futuro, né di un sostanziale miglioramento. I postumi individuati non incidono sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato”, con esclusione di precedenti morbosi in grado di incidere sul danno patito (si v. p. 21 e ss. della relazione in atti). Gli esiti cui è pervenuta la Consulente si reputano condivisibili in quanto correttamente argomentati sul piano scientifico e in merito ai quali alcuna precipua contestazione è stata sollevata dalle parti. Per tali ragioni, occorre procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale nella componente biologica, tenuto conto della percentuale quantificata dalla CTU nella misura dello zero virgola cinque per cento, facendo applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, per gli anni di riferimento 2024-2025. Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'accaduto ossia di 49 anni e della percentuale di danno di invalidità permanente pari allo 0,5 per cento e di un punto base del danno permanente pari ad Euro 947,30,
9 con giorni di invalidità temporanea totale pari a 12, con giorni di invalidità temporanea parziale al 50 per cento pari a sette e di invalidità temporanea parziale al 25 per cento pari a cinque, con una indennità giornaliera di Euro 55,24, il danno biologico permanente ammonta ad Euro 381,29, l'invalidità temporanea totale ammonta ad Euro 662,88, quella parziale al 50 per cento ammonta ad Euro 193,34, quella parziale al 25 per cento ad Euro 69,05. Il totale del danno biologico temporaneo è pari, dunque, ad Euro 925,27 e, con l'aggiunta del danno morale nella percentuale del 33,33, pari ad Euro 435,48, si giunge alla somma di Euro 1.742,04. Il danno morale è liquidabile applicando, infatti, il cosiddetto “punto pesante” contenuto nelle tabelle milanesi per il risarcimento del danno biologico. Si tratta di una tecnica di calcolo per monetizzare la somma del danno biologico proprio e del danno morale per la sofferenza psichica subita (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2023). Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20895/2015). Nel caso che ci occupa l'esclusione nell'elaborato peritale di conseguenze dannose sul piano dinamico-relazionale, non esime il Giudicante dal considerare la situazione dalla quale ha avuto origine la lite, riconducibile ad una condotta dolosa del convenuto oggetto di condanna in sede penale, e la dinamica dell'alterco consumatosi in ambito endo-familiare, tra persone legate da vincoli di parentela e con momenti di tensione che, secondo la regola civilistica del più probabile che non, hanno in modo alquanto verosimile provocato un turbamento d'animo nell'attore e una indubbia sofferenza. Trattandosi di danno morale, deve essere sussunto nelle ipotesi di cui all'art. 2059 c.c., ossia di quei pregiudizi riconducibili alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito. Non sussistono i presupposti applicativi per operare una ulteriore personalizzazione del danno, in merito alla quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6378 del 2023). 10 Nel caso che ci occupa, il compendio probatorio in atti, unitamente agli esiti della CTU in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità e all'assenza di riflessi o incidenze sotto il profilo dinamico-relazionale e in assenza dell'allegazione di ulteriori circostanze atte a comprovare l'anomalia o la peculiarità delle conseguenze dannose, ricondotte dalla difesa attorea al solo clima di tensione familiare che è circostanza affatto anomala, determinano questo Giudice a rigettare l'istanza di personalizzazione del pregiudizio patito da . Pt_1
Non si reputano, i e, sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione in via equitativa del pregiudizio non patrimoniale derivante dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 610 e 582 c.p., già assorbito nella maggiorazione operata sulla percentuale di danno biologico, non potendosi operare duplicazioni risarcitorie (cfr. Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975; Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444). Invero, in sede civile, il giudice deve accertare nesso causale, conseguenze dannose ed entità del danno (cfr. Cass. Civ., ord. n. 8477 del 2020). Una pronuncia risalente al 2010 (Sezioni Unite 25 febbraio 2010, n. 4549) affermò due principi: “per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno e la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato”. Tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (si v. art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, all'esito del giudicato penale, resta quindi ferma la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno. Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
11 Nel caso che ci occupa, il riconoscimento del danno morale quale quota percentuale aggiuntiva sul danno biologico liquidato, assorbe ogni statuizione sulla richiesta di liquidazione di un ulteriore danno derivante da reato da determinarsi in via equitativa, per come richiesto da parte attorea. Per tali motivi, la domanda avente ad oggetto la liquidazione in via equitativa di tale pregiudizio deve essere rigettata (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8421 del 2011). Parimenti insuscettiva di accoglimento risulta essere la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno reddituale quantificato in Euro 579,92, in misura pari al 100 per cento della retribuzione di 12 giorni equivalenti all'inabilità lavorativa dell'attore accertata dalla CTU. In linea generale, se il lavoratore dipendente perde la retribuzione per i 12 giorni di inabilità, subisce un danno economico. Questo danno può essere parzialmente o totalmente coperto da altre forme di tutela, come l'indennità di malattia secondo quanto previsto dal CCNL applicabile al lavoratore per quel periodo. Nel caso che ci occupa, la parte convenuta ha eccepito di aver versato al in qualità di Ente datore di lavoro dell'attore, la somma Parte_4 di Euro 1.180,52, a titolo di risarcimento del danno per infortunio occorso al proprio dipendente , che durante i giorni di malattia non ha Parte_1 mai smesso di percepi ibuzione così come previsto dall'art. 58 c. 14 del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali. Tale circostanza non è stata contestata dall'attore e, pertanto, tale voce di danno non è risarcibile, poiché non sussistente, e la relativa domanda non è meritevole di accoglimento. Non si ritiene di poter procedere alla liquidazione del danno patrimoniale nella misura di Euro 800,00, di cui Euro 700,00 a titolo di ristoro della rottura delle cuffie indossate al momento della colluttazione (Euro 100,00) e della macchina motoflex (Euro 700,00), danneggiato dal convenuto. A tal riguardo, il fatto che i danneggiamenti subiti da questi oggetti siano riconducibili alle azioni delittuose poste in essere dal convenuto nei confronti di ed accertate in sede penale, non esime parte attorea dal Parte_1 pr tiva quantificazione, attraverso l'allegazione di idonea documentazione dalla quale trarne la relativa entità e gravità e il valore di mercato degli stessi, al fine di poter valutare la congruità dell'importo richiesto rispetto al costo, non trattandosi di una ipotesi di danno in re ipsa, né potendo sopperirvi il criterio di liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ancorato a quei casi in cui l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9744 del 2023). Per tali ragioni, la domanda risarcitoria proposta da parte attorea può essere accolta nei limiti dianzi indicati, nella misura complessiva di Euro 1.742,04, e considerato che la parte convenuta ha già versato l'importo banco iudicis di Euro 2.500,00, all'udienza del 15 Febbraio 2023, a titolo di proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non deve essere disposta alcuna condanna nei confronti di . Non può disporsi alcuna restituzione CP_1
12 dell'eccedenza versata dalla parte convenuta nei confronti dell'attore in tale sede, in assenza di espressa e specifica domanda sul punto dal procuratore costituito nei termini previsti dal codice di rito civile.
9. Con riguardo alle spese di lite, non si ritiene di poter procedere alla condanna della parte attorea alla relativa refusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'ingiustificato rifiuto di della proposta Parte_1 conciliativa fatta dal convenuto all'udie bbraio 2023, in occasione della quale è stata offerta banco iudicis la somma di Euro 2.500,00 mediante assegno circolare, a titolo di risarcimento del danno, ribadendosi che l'offerta era da intendersi quale formale proposta conciliativa. L'importo è stato accettato da parte attorea a titolo di acconto sul maggior danno eventualmente liquidabile. A tal proposito, preme evidenziare che, sotto il profilo sistematico, la condanna alle spese per mancata e ingiustificata accettazione della proposta conciliativa costituisce estrinsecazione del principio di causalità, sotteso al criterio della soccombenza, quale regola di riparto dei costi del processo, e non rappresenta una sanzione a fronte di un danno punitivo. Come ha ribadito la giurisprudenza di legittimità: “In questa logica, il legislatore ha inteso regolare le conseguenze, non tanto della mancata conciliazione in sé, quanto piuttosto dell'abuso del processo e dello scorretto comportamento della parte che, pur nella sostanza vittoriosa, si sia sottratta ad una seria e ragionevole piattaforma conciliativa proposta o accettata dall'avversario” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 20497 del 2024). Nella specie va considerato che parte attorea non ha accettato la proposta conciliativa, con la quale le era stata offerta la somma di Euro 2.500, ma tale somma non conteneva le spese di lite. Conteggiati, dunque, gli accessori, non ricorre l'ipotesi dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa. A ciò aggiungasi che l'ultimo inciso dell'art. 91, c. 1, c.p.c. fa salvo quanto disposto dall'art. 92, c. 2 (clausola di riserva), secondo cui la condanna della parte vittoriosa che si sia vista accogliere la domanda in misura non superiore alla proposta transattiva può trovare applicazione soltanto nel caso in cui il giudice non ritenga di provvedere alla compensazione delle spese per soccombenza reciproca o per novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (da leggere nel senso della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni, all'esito dell'intervento del Giudice delle leggi di cui alla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018), che possono, quindi, riguardare circostanze mitigatrici della responsabilità per il mancato accordo per fatto della controparte ovvero le stesse circostanze che hanno giustificato il rifiuto della proposta (si v. Cass. Civ., ord. da ultimo citata). Del resto, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, configurabile nell'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, tale giustificare la compensazione parziale. A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto secondo cui: «l'accoglimento in misura ridotta, anche 13 sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c. 2, c.p.c.» (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 32061 del 2022). Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche dianzi richiamate deve essere rigettata la richiesta di parte convenuta di condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91, c. 1, c.p.c. In ragione della accertata soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Non può procedersi ad alcuna condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per come paventato dal convenuto, in ragione del fatto che la responsabilità processuale aggravata non ricorre in ipotesi di parziale accoglimento della domanda, che sottintende la totale soccombenza della parte (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4212 del 2022). Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido, in ragione della ritenuta soccombenza reciproca, trattandosi di costi processuali suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., con detrazione dei rispettivi acconti ove già versati.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta che il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta ad Euro 1.742,04, a titolo di danno biologico, inclusa la maggiorazione indicata in narrativa, non dovendosi disporre alcuna condanna a carico del convenuto in ragione del già avvenuto versamento del maggior importo di Euro 2.500,00;
2) rigetta le ulteriori richieste risarcitorie proposte da parte attorea;
3) rigetta la richiesta di condanna alla rifusione delle spese ai sensi dell'art. 91, c. 1, c.p.c. proposta dalla parte convenuta nei confronti di quella attorea;
4) rigetta la richiesta di parte convenuta di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni di cui sopra;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, c, 2, c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto e detrazione dei rispettivi acconti, ove già versati. Così deciso in Trento, il 25 Giugno 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli 14
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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