Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 621/2021 CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
All'udienza collegiale del giorno 19/06/2025 ore 09:30
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Consigliere Dott. Edoardo Mancini
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CORTESINI SARA
Avv. INTIGLIETTA GIUSEPPA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. ZOPPE' CECILIA
Avv. CLARIZIA PAOLO
Nessuno compare alle ore 9.44
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art 281 sexies c.p.c,. dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è considerata parte integrante del presente verbale.
R.G. 621/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppa Intiglietta Parte_1 C.F._1 e Sara Cortesini ed elettivamente domiciliata in Marino, Piazza Matteotti n. 1, presso lo studio di quest'ultima in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello appellante E C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., subentrata a Controparte_2 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa Controparte_3 dagli Avv.ti Cecilia Zoppè e Paolo Clarizia ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio di quest'ultimo in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato OGGETTO: appello all'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 14.8.2020 nel procedimento R.G. n. 77223/2019 CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza depositata in data 14.8.2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 77223/2019: condannava la convenuta a rilasciare alla ricorrente Parte_1 [...]
libero da persone e da cose non Controparte_3 inerenti ad esso, l'immobile sito in Roma, Via Sante Vandi n. 39, ED B/1, piano primo, int. 4, scala A, da lei occupato senza titolo;
condannava la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 32.548,00 a titolo risarcitorio in relazione al periodo di abusiva occupazione trascorso, al netto di quanto già versato al medesimo titolo in pendenza di causa, oltre ad interessi;
condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente, liquidate in euro 286,00 per spese di iscrizione e in euro 2.500,00, oltre a spese generali, I.V.A. e C.A., per compensi di difesa. Con atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. ritualmente notificato, concludeva Parte_1 chiedendo quanto segue: “valutata la circostanza che la convenuta, costituita, ha chiesto un congruo termine di grazia al fine di definire e saldare la sua posizione debitoria nei confronti della ricorrente, ha dedotto che ella conviveva con la sig.ra , sua nonna materna, e che, dopo il decesso di quest'ultima, ha Persona_1 chiesto alla società all'epoca gestore dell'immobile di poter subentrare nel contratto di locazione, senza ricevere alcun riscontro;
ha dichiarato di voler addivenire alla soluzione bonaria della questione, tanto da aver già versato 22 canoni di locazione insoluti e precisamente per il periodo settembre 2013 – giugno 2015; riconosca alla il diritto di subentrare e succedere nel contratto di locazione stipulato dalla Parte_1 propria ascendente”. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio subentrata a Controparte_2 Controparte_3
chiedendo di rigettare l'appello poiché improcedibile e/o
[...] inammissibile e, in ogni caso, del tutto infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.6.2022, con ordinanza del 14.6.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato proposta dall'appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.6.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVAZIONE Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo. È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio 2 di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili. Così deciso in Roma, il 19.6.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Roberta Masi
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