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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32994/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
CI GI Presidente
EL Di LL CE
Corrado Bile CE relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a Diagnonding in [...] il Parte_1
10.05.1980, con il patrocinio dell'avv. Edoardo Scordamaglia nei confronti della
[...]
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'impugnazione del CP_1
provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di
Latina il 27.05.2024 e notificato il 24.06.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di aver presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di Latina il 24.06.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21.12.2023.
Il sig. nell'impugnare il diniego ha evidenziato in via preliminare la mancata notifica del Pt_1 preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. Nel merito ha osservato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché un ritorno in una realtà in cui non ha più alcun punto di riferimento familiare e affettivo. Il si è costituito e ha domandato la reiezione del ricorso. CP_1
*****
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro sottoscritto con la società Nuhija Ponteggi S.r.l.s. in data 1.04.2024 con relative buste paga fino al mese di gennaio 2024, nonché un'ulteriore comunicazione Unilav relativa ad un nuovo contratto di lavoro sottoscritto con la società Nuhija Ponteggi S.r.l.s. in data 1.01.2025 con relative buste paga fino al mese di aprile 2025. Parte ricorrente ha inoltre depositato una comunicazione di ospitalità relativa all'immobile sito in Via della Marranella n. 51 a Roma e una certificazione di apprendimento della lingua italiana – livello A2;
Il tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro, nonché l'aver trovato una stabile soluzione abitativa, costituiscono un indice sintomatico dell'inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che la documentazione lavorativa prodotta, utile ai fini dell'accoglimento della domanda attiene ad un periodo successivo alla presentazione della domanda innanzi la Questura.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a Diagnonding in [...] il [...], il diritto al Parte_1
riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 20 maggio 2025
La Presidente
CI GI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
CI GI Presidente
EL Di LL CE
Corrado Bile CE relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a Diagnonding in [...] il Parte_1
10.05.1980, con il patrocinio dell'avv. Edoardo Scordamaglia nei confronti della
[...]
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'impugnazione del CP_1
provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione speciale, emesso dalla Questura di
Latina il 27.05.2024 e notificato il 24.06.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di aver presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del D. Lgs. 286/1998 e di aver ricevuto un provvedimento di rigetto da parte della Questura di Latina il 24.06.2024.
L'amministrazione ha motivato il diniego sulla base del parere negativo della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 21.12.2023.
Il sig. nell'impugnare il diniego ha evidenziato in via preliminare la mancata notifica del Pt_1 preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. Nel merito ha osservato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato nonché un ritorno in una realtà in cui non ha più alcun punto di riferimento familiare e affettivo. Il si è costituito e ha domandato la reiezione del ricorso. CP_1
*****
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro sottoscritto con la società Nuhija Ponteggi S.r.l.s. in data 1.04.2024 con relative buste paga fino al mese di gennaio 2024, nonché un'ulteriore comunicazione Unilav relativa ad un nuovo contratto di lavoro sottoscritto con la società Nuhija Ponteggi S.r.l.s. in data 1.01.2025 con relative buste paga fino al mese di aprile 2025. Parte ricorrente ha inoltre depositato una comunicazione di ospitalità relativa all'immobile sito in Via della Marranella n. 51 a Roma e una certificazione di apprendimento della lingua italiana – livello A2;
Il tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro, nonché l'aver trovato una stabile soluzione abitativa, costituiscono un indice sintomatico dell'inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Per_1
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, SL
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate in considerazione del fatto che la documentazione lavorativa prodotta, utile ai fini dell'accoglimento della domanda attiene ad un periodo successivo alla presentazione della domanda innanzi la Questura.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a Diagnonding in [...] il [...], il diritto al Parte_1
riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; compensa le spese.
Così deciso in Roma, in data 20 maggio 2025
La Presidente
CI GI