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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5005 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori opponenti, con gli avvocati Marco Esposito e Fabrizio Stefanelli
e nella sua qualità di incorporante Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2024, e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 693/2021 ord. emesso in data 22 febbraio 2021 il giudice del Tribunale di
Brescia ha ingiunto alla società (di seguito per ), e ai Parte_1 Parte_4
fidejussori e - di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Parte_5 CP_2
(da ora per la somma di € 15.306,62, oltre interessi come da domanda, nonché le
[...] Parte_6
spese di procedura, liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre 15% forfettario,
IVA e CPA.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto, notificato, quanto alla società, in data 8.3.2021 e, quanto ai soci fideiussori, in
Part data 6 marzo 2021, hanno proposto tempestiva opposizione la società e Parte_2 [...]
Contr
, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da con atto di Parte_5
citazione in opposizione notificato in data 15 aprile 2021.
Le parti opponenti chiedevano, in principalità, che il tribunale dichiarasse la nullità dell'opposto decreto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente (essendo competente il tribunale di
Busto Arsizio); in subordine che fosse dichiarata l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo (sic) non essendo stato esperito il procedimento di mediazione contrattualmente previsto;
con vittoria delle spese di lite. Contr Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le eccezioni di parte opponente, e chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività, il tribunale confermasse l'opposto decreto, ovvero, in via subordinata, condannasse gli opponenti al pagamento in suo favore della somma di € 15.306,62 (ovvero della diversa somma che dovesse risultare in esito al giudizio), oltre interessi come da domanda;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 14 ottobre 2021 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto, assegnando un termine a parte convenuta per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con memoria 22 ottobre 2024 si costituiva in qualità di incorporante l'originaria Controparte_1
convenuta opposta.
La causa, istruita mediante produzione di memorie e documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle parti opponenti è infondata e pertanto va rigettata.
Risulta documentalmente provato da parte convenuta che il legale rappresentante pro tempore della Part società ha sottoscritto la clausola 20 delle condizioni generali di contratto, così come i fidejussori hanno sottoscritto la clausola N dei contratti di fidejussione (cfr. docc. 2 e 9 del fascicolo monitorio) che prevede la competenza esclusiva del Foro di Brescia per tutte le controversie eventualmente derivanti dal medesimo contratto, apponendo una seconda sottoscrizione nella sezione denominata
“condizioni particolari”, nella quale è espressamente e chiaramente menzionata la pattuizione sul foro convenzionale. Risulta pertanto rispettato il dettato normativo sulle clausole vessatorie previsto dagli pagina 2 di 4 articoli 1341 e 1342 cod. civ. (tale pattuizione peraltro vincola le parti contrattuali, all'evidenza anche dopo la avvenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della parte utilizzatrice).
Si noti che, in ogni caso, essendo il credito liquido ed esigibile (avendo ad oggetto il solo importo delle rate scadute fino al momento della risoluzione del contratto) il Tribunale di Brescia era competente alla emissione del decreto anche a norma del combinato disposto degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20
c.p.c., in quanto luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio, essendo in Brescia la sede della creditrice al tempo della scadenza dell'obbligazione medesima.
3. L'eccezione di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dalla convenuta opposta per mancato tempestivo ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria.
L'eccezione (peraltro abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni) era sin dall'origine manifestamente infondata, dal momento che le disposizioni che prevedono la necessità del previo esperimento della mediazione non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 6, lett. a, D.Lgs. n. 28/2010); dal momento che la parte creditrice ha effettivamente ricorso alla mediazione (cfr. quanto provato dalla parte convenuta opposta con nota di deposito del 22 febbraio
2022), la condizione di procedibilità si è verificata.
4. Conclusioni. Part Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'opposizione proposta dalla società , nonché il rigetto delle opposizioni proposte dai soci fideiussori e , con la Parte_2 Parte_5 conseguente integrale conferma dell'esecutività del provvedimento monitorio.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi €
5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_5
avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 22 febbraio 2021 al n. 693/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta della somma di € 5.077,00=, oltre 15% per spese Controparte_1
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 20 febbraio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5005 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
attori opponenti, con gli avvocati Marco Esposito e Fabrizio Stefanelli
e nella sua qualità di incorporante Controparte_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2024, e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 693/2021 ord. emesso in data 22 febbraio 2021 il giudice del Tribunale di
Brescia ha ingiunto alla società (di seguito per ), e ai Parte_1 Parte_4
fidejussori e - di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Parte_5 CP_2
(da ora per la somma di € 15.306,62, oltre interessi come da domanda, nonché le
[...] Parte_6
spese di procedura, liquidate in € 850,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre 15% forfettario,
IVA e CPA.
pagina 1 di 4 Avverso tale decreto, notificato, quanto alla società, in data 8.3.2021 e, quanto ai soci fideiussori, in
Part data 6 marzo 2021, hanno proposto tempestiva opposizione la società e Parte_2 [...]
Contr
, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da con atto di Parte_5
citazione in opposizione notificato in data 15 aprile 2021.
Le parti opponenti chiedevano, in principalità, che il tribunale dichiarasse la nullità dell'opposto decreto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente (essendo competente il tribunale di
Busto Arsizio); in subordine che fosse dichiarata l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo (sic) non essendo stato esperito il procedimento di mediazione contrattualmente previsto;
con vittoria delle spese di lite. Contr Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le eccezioni di parte opponente, e chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecutività, il tribunale confermasse l'opposto decreto, ovvero, in via subordinata, condannasse gli opponenti al pagamento in suo favore della somma di € 15.306,62 (ovvero della diversa somma che dovesse risultare in esito al giudizio), oltre interessi come da domanda;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza riservata in data 14 ottobre 2021 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto, assegnando un termine a parte convenuta per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con memoria 22 ottobre 2024 si costituiva in qualità di incorporante l'originaria Controparte_1
convenuta opposta.
La causa, istruita mediante produzione di memorie e documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle parti opponenti è infondata e pertanto va rigettata.
Risulta documentalmente provato da parte convenuta che il legale rappresentante pro tempore della Part società ha sottoscritto la clausola 20 delle condizioni generali di contratto, così come i fidejussori hanno sottoscritto la clausola N dei contratti di fidejussione (cfr. docc. 2 e 9 del fascicolo monitorio) che prevede la competenza esclusiva del Foro di Brescia per tutte le controversie eventualmente derivanti dal medesimo contratto, apponendo una seconda sottoscrizione nella sezione denominata
“condizioni particolari”, nella quale è espressamente e chiaramente menzionata la pattuizione sul foro convenzionale. Risulta pertanto rispettato il dettato normativo sulle clausole vessatorie previsto dagli pagina 2 di 4 articoli 1341 e 1342 cod. civ. (tale pattuizione peraltro vincola le parti contrattuali, all'evidenza anche dopo la avvenuta risoluzione del contratto di leasing per inadempimento della parte utilizzatrice).
Si noti che, in ogni caso, essendo il credito liquido ed esigibile (avendo ad oggetto il solo importo delle rate scadute fino al momento della risoluzione del contratto) il Tribunale di Brescia era competente alla emissione del decreto anche a norma del combinato disposto degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20
c.p.c., in quanto luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio, essendo in Brescia la sede della creditrice al tempo della scadenza dell'obbligazione medesima.
3. L'eccezione di improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dalla convenuta opposta per mancato tempestivo ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria.
L'eccezione (peraltro abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni) era sin dall'origine manifestamente infondata, dal momento che le disposizioni che prevedono la necessità del previo esperimento della mediazione non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione (cfr. art. 5, comma 6, lett. a, D.Lgs. n. 28/2010); dal momento che la parte creditrice ha effettivamente ricorso alla mediazione (cfr. quanto provato dalla parte convenuta opposta con nota di deposito del 22 febbraio
2022), la condizione di procedibilità si è verificata.
4. Conclusioni. Part Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'opposizione proposta dalla società , nonché il rigetto delle opposizioni proposte dai soci fideiussori e , con la Parte_2 Parte_5 conseguente integrale conferma dell'esecutività del provvedimento monitorio.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi €
5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_5
avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale in data 22 febbraio 2021 al n. 693/2021, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta della somma di € 5.077,00=, oltre 15% per spese Controparte_1
generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 20 febbraio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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